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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 31965/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale [OSCURATO:PERSONA]Aria è stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, per i reati di detenzione e ricettazione di un fucile cal. 12 con matricola e canna abrase, e di un ingente numero di munizioni di varie marche, reati accertati in Misilmeri il 14/5/2021.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo all'art. 648 cod. pen., reato ritenuto accertato mediante richiamo a mere presunzioni, nonché con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. e al riconoscimento della contestata recidiva.

I motivi di ricorso sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza.

Non si apprezza alcuna violazione di legge o vizio di motivazione nella ritenuta sussistenza del reato ex art. 648 cod. pen., le cui ragioni sono state congruamente e correttamente spiegate nella trattazione del primo motivo di appello - periodo centrale della prima pagina della motivazione - dando conto delle risultanze fattuali in ordine alla funzionalità dell'arma e della ricorrenza dell'elemento soggettivo, desunto dall'evidente abrasione dei numeri di matricola e dall'inverosimiglianza della versione difensiva (rinvenimento del fucile in un campo).

Risulta poi meramente reiterativa e rivalutativa - infatti, il ricorrente afferma la non condivisione delle valutazioni di merito dell'impugnata sentenza - la doglianza attinente alle attenuanti generiche ed alla ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale, per le diffuse, congrue e corrette ragioni esposte nella tratta- zione del secondo motivo di gravame, alla fine della prima pagina e all'inizio della seconda ed ultima pagina della motivazione.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale [OSCURATO:PERSONA]Aria è stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, per i reati di detenzione e ricettazione di un fucile cal. 12 con matricola e canna abrase, e di un ingente numero di munizioni di varie marche, reati accertati in Misilmeri il 14/5/2021. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo all'art. 648 cod. pen., reato ritenuto accertato mediante richiamo a mere presunzioni, nonché con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. e al riconoscimento della contestata recidiva. I motivi di ricorso sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. Non si apprezza alcuna violazione di legge o vizio di motivazione nella ritenuta sussistenza del reato ex art. 648 cod. pen., le cui ragioni sono state congruamente e correttamente spiegate nella trattazione del primo motivo di appello - periodo centrale della prima pagina della motivazione - dando conto delle risultanze fattuali in ordine alla funzionalità dell'arma e della ricorrenza dell'elemento soggettivo, desunto dall'evidente abrasione dei numeri di matricola e dall'inverosimiglianza della versione difensiva (rinvenimento del fucile in un campo). Risulta poi meramente reiterativa e rivalutativa - infatti, il ricorrente afferma la non condivisione delle valutazioni di merito dell'impugnata sentenza - la doglianza attinente alle attenuanti generiche ed alla ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale, per le diffuse, congrue e corrette ragioni esposte nella tratta- zione del secondo motivo di gravame, alla fine della prima pagina e all'inizio della seconda ed ultima pagina della motivazione. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 31965/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris