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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 08105/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 11 dicembre 1997 alias TOUIL Hatem, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 11 dicembre 1997, rappresentato e difeso in virtùdi procura in calce al presente atto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 31 -ricorrente- contro il Questore della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato,domiciliato in Torino, via Arsenale, n. 21; Ministro dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato edifeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, viadei Portoghesi, n. 12; -intimati- Oggetto: Immigrazione decreto di espulsione avverso l’ordinanza,dell’ordinanza pubblicata dal Tribunale di Torino in data 22 settembre 2022, nell’ambito del procedimento n.

R.G. 16825/22, di convalida del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino “Brunelleschi”, aisensi dell’art. 6, D. Lgs. n.142/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 21.12.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAhapresentato ricorso per cassazione con un motivo.L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduce:

4. C on il primo motivo : violazione dell'art. 360, n. 3 , c.p.c., in relazione agli artt.6, comma. 5, d.lgs. n. 142/ 20 15, 14, d.l gs. n. 286/1998, 13, Cost. – indebita limitazione del sindacato giurisdizionale del giudice del trattenimento –rifiuto di esaminare la manifesta illegittimità dei provvedimenti presupposti al trattenimento (Cass., nn. 17407/14, 18128/22) 4.1 La censura è fondata.

Il ricorrente i mpugna il decreto di convalida del trattenimento in data 22 settembre 2022.

I decreti presupposti del trattenimento impugnati dal ricorrente ‒ come si evince dall’illustrazione del motivo e dalle conclusioni, sono i decreti di respingimento e di trattenimento (quest’ultimo connesso al primo, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 286/1998).

Orbene, secondo un indirizzo consolidato, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nell'art. 13, comma 4 bis, e 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale (Cass., n.17407/2014; conf.

Cass., n. 7841/2019; Cass. , n. 18404/2023).

Ciò posto, nella valutazione del decreto di espulsione, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare la pretesa espulsiva dello Stato sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione (Cass., n.30648/2022).Nel caso concreto, la sussistenza della specifica ipotesi posta a base del decreto di espulsione era palesemente insussistente, al contrario di quanto ha ritenuto il Tribunale.

Ed invero, con riferimento ad un caso identico al presente, si è affermato che «nel caso di specie come da lui descritto, non ricorrerebbe la fattispecie dell’ingresso clandestino del cittadino straniero nello Stato.

Quest’ultimo sarebbe stato, infatti, sottoposto a controllo da parte delle Forze dell’Ordine, e quindi identificato e fotosegnalato, una volta giunta nel porto di Pantelleria la nave a bordo della quale lo stesso era trasportato.

Ed è proprio a seguito di tale controllo di frontiera che sarebbe stato adottato nei suoi confronti il provvedimento espulsivo a base del trattenimento di cui qui si discute.

Né rileverebbe che tale controllo sia stato effettuato all’esito di una operazione di soccorso marittimo.

Il ricorrente non si sarebbe, dunque, “sottratto ai controlli di frontiera”, come prevede la disposizione normativa posta a fondamento del decreto di espulsione, essendo stato un controllo invece effettuato, pur occasionalmente collegato all’operazione di soccorso marittimo.

Il giudice di pace avrebbe dunque dovuto darsi carico delle considerazioni del ricorrente, accertando i fatti posti a loro fondamento».

Per cui, ritenuto incidentalmente palesemente illegittimo il decreto di espulsione a monte, ne è conseguito l’annullamento della proroga del trattenimento a valle (Cass., n. 4777/2022; conf.

Cass., n.5124/2022; Cass., n. 19868/2018).

Ed ancora, in materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n.286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche ‒ ma non solo, ovviamente ‒ nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass., n. 18404/2023).Con specifico riferimento al trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015, (ipotesi ricorrente nella specie) si è affermato che «pur vertendosi in tema di convalida di un nuovo trattenimento, disposto per diverso titolo (vale a dire in ragione della presentazione da parte dello straniero già trattenuto di una domanda di protezione internazionale), risulta evidente che, nell’esame del presupposto fondante dello stesso ‒ il carattere meramente strumentale e dilatorio della domanda di asilo ‒, il Tribunale dovesse anche esaminare e rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo o di respingimento differito, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero» […] «il Tribunale ha, invece, preliminarmente rilevato che le contestazioni sull’asserita illegittimità dei provvedimenti di respingimento differito e di trattenimento erano irrilevanti nel giudizio; di conseguenza, il Tribunale nonha esaminato tutti i profili di illegittimità, sia pure in via incidentale ed ai fini della verifica della manifesta illegittimità del provvedimento di respingimento» (così Cass., n.18128/2022).

Ebbene il decreto a monte della convalida del disposto, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015, è ‒ nella specie ‒ manifestamente illegittimo, essendo stato lo straniero identificato e fotosegnalato, quindi ‒ non fermato alla frontiera ‒ bensì introdotto provvisoriamente nello Stato dagli stessi soccorritori in mare, ai fini del primo soccorso, ex art,10 ter d.lgs. n. 286/1998.

5. Per quanto esposto, il ricorso va, pertanto , accolto e il decreto impugnato va cassato in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai suesposti principi di diritto, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa il decreto impugnato e rinvia al [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 11 dicembre 1997 alias TOUIL Hatem, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 11 dicembre 1997, rappresentato e difeso in virtùdi procura in calce al presente atto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 31 -ricorrente- contro il Questore della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato,domiciliato in Torino, via Arsenale, n. 21; Ministro dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato edifeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, viadei Portoghesi, n. 12; -intimati- Oggetto: Immigrazione decreto di espulsione avverso l’ordinanza,dell’ordinanza pubblicata dal Tribunale di Torino in data 22 settembre 2022, nell’ambito del procedimento n. R.G. 16825/22, di convalida del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino “Brunelleschi”, aisensi dell’art. 6, D. Lgs. n.142/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 21.12.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAhapresentato ricorso per cassazione con un motivo.L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduce: 4. C on il primo motivo : violazione dell'art. 360, n. 3 , c.p.c., in relazione agli artt.6, comma. 5, d.lgs. n. 142/ 20 15, 14, d.l gs. n. 286/1998, 13, Cost. – indebita limitazione del sindacato giurisdizionale del giudice del trattenimento –rifiuto di esaminare la manifesta illegittimità dei provvedimenti presupposti al trattenimento (Cass., nn. 17407/14, 18128/22) 4.1 La censura è fondata. Il ricorrente i mpugna il decreto di convalida del trattenimento in data 22 settembre 2022. I decreti presupposti del trattenimento impugnati dal ricorrente ‒ come si evince dall’illustrazione del motivo e dalle conclusioni, sono i decreti di respingimento e di trattenimento (quest’ultimo connesso al primo, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 286/1998). Orbene, secondo un indirizzo consolidato, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nell'art. 13, comma 4 bis, e 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale (Cass., n.17407/2014; conf. Cass., n. 7841/2019; Cass. , n. 18404/2023). Ciò posto, nella valutazione del decreto di espulsione, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare la pretesa espulsiva dello Stato sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione (Cass., n.30648/2022).Nel caso concreto, la sussistenza della specifica ipotesi posta a base del decreto di espulsione era palesemente insussistente, al contrario di quanto ha ritenuto il Tribunale. Ed invero, con riferimento ad un caso identico al presente, si è affermato che «nel caso di specie come da lui descritto, non ricorrerebbe la fattispecie dell’ingresso clandestino del cittadino straniero nello Stato. Quest’ultimo sarebbe stato, infatti, sottoposto a controllo da parte delle Forze dell’Ordine, e quindi identificato e fotosegnalato, una volta giunta nel porto di Pantelleria la nave a bordo della quale lo stesso era trasportato. Ed è proprio a seguito di tale controllo di frontiera che sarebbe stato adottato nei suoi confronti il provvedimento espulsivo a base del trattenimento di cui qui si discute. Né rileverebbe che tale controllo sia stato effettuato all’esito di una operazione di soccorso marittimo. Il ricorrente non si sarebbe, dunque, “sottratto ai controlli di frontiera”, come prevede la disposizione normativa posta a fondamento del decreto di espulsione, essendo stato un controllo invece effettuato, pur occasionalmente collegato all’operazione di soccorso marittimo. Il giudice di pace avrebbe dunque dovuto darsi carico delle considerazioni del ricorrente, accertando i fatti posti a loro fondamento». Per cui, ritenuto incidentalmente palesemente illegittimo il decreto di espulsione a monte, ne è conseguito l’annullamento della proroga del trattenimento a valle (Cass., n. 4777/2022; conf. Cass., n.5124/2022; Cass., n. 19868/2018). Ed ancora, in materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n.286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche ‒ ma non solo, ovviamente ‒ nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass., n. 18404/2023).Con specifico riferimento al trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015, (ipotesi ricorrente nella specie) si è affermato che «pur vertendosi in tema di convalida di un nuovo trattenimento, disposto per diverso titolo (vale a dire in ragione della presentazione da parte dello straniero già trattenuto di una domanda di protezione internazionale), risulta evidente che, nell’esame del presupposto fondante dello stesso ‒ il carattere meramente strumentale e dilatorio della domanda di asilo ‒, il Tribunale dovesse anche esaminare e rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo o di respingimento differito, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero» […] «il Tribunale ha, invece, preliminarmente rilevato che le contestazioni sull’asserita illegittimità dei provvedimenti di respingimento differito e di trattenimento erano irrilevanti nel giudizio; di conseguenza, il Tribunale nonha esaminato tutti i profili di illegittimità, sia pure in via incidentale ed ai fini della verifica della manifesta illegittimità del provvedimento di respingimento» (così Cass., n.18128/2022). Ebbene il decreto a monte della convalida del disposto, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015, è ‒ nella specie ‒ manifestamente illegittimo, essendo stato lo straniero identificato e fotosegnalato, quindi ‒ non fermato alla frontiera ‒ bensì introdotto provvisoriamente nello Stato dagli stessi soccorritori in mare, ai fini del primo soccorso, ex art,10 ter d.lgs. n. 286/1998. 5. Per quanto esposto, il ricorso va, pertanto , accolto e il decreto impugnato va cassato in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai suesposti principi di diritto, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia al [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del gi
Decreto Cassazione n. 08105/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris