CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 22337/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 041B9BK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] h ibiji-C.j.k.An5 ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata derubricazione del reato contestato in quello di tentata rapina impropria, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata in merito alla corretta qualificazione giuridica come rapina impropria); che tale motivo è comunque manifestamente infondato poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117), come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte territoriale a pag. 5 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]