CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32671/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2026 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato quella del Tribunale di Venezia e condannato il ricorrente alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione per il reato di cui agli artt. 216 comma 1 n. 2 e 223 commi 1 e 2 n. 2, con l'aggravante di cui all'art. 219 comma 1, I. fall.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione - come formulato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente dà vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti' a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di me.rìto (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Per altro, anche il richiamo del ricorrente all'inerzia della curatela - che avrebbe potuto ricorrere ad altre fonti di conoscenza, oltre ai libri oggetto dell'imputazione - integra un argomento manifestamente infondato, in quanto nel delitto dibancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza, nonché quando la documentazione possa essere ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346 - 01; Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 16/01/2019, Cortinovis, Rv. 274455 - 01: fattispecie in cui per la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa era stato necessario fare capo a fonti di documentazione esterne, nonchè ad appunti del fallito, costituenti di fatto una contabilità "in nero", che avrebbero dovuto restare celati al fine di coprire il sistema di evasione di imposta e il drenaggio di risorse finanziarie verso conti correnti personali; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682 - 01, fra le altre; conf. n. 24333 del 2005 Rv. 232212 - 01, n. 21588 del 2010 Rv. 247965 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto al dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale fraudolenta - è generico perché non si confronta con una motivazione oltremodo congrua sul profitto ingiusto procurato e sul pregiudizio voluto per i creditori (vedi pagg. 11 e precedenti) attraverso il nascondimento dei libri; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo e quarto motivo (indicati come quinto e sesto) di ricorso - che lamentano vizio di motivazione quanto al dolo - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento: esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). A fronte del motivo versato in fatto, la Corte di appello ha ampiamente motivato in ordine alla sussistenza del dolo; [OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso (indicato come sesto) - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla continuazione fallimentare e al trattamento sanzionatorio, è assolutamente generico per indeterminatezza. Inoltre, quanto all'aggravante della continuazione fallimentare è anche inedito, tanto più che la pena come determinata è pari al minimo edittale e l'aumento per la continuazione fallimentare risulta essere di mesi sei di reclusione - come si legge al fol. 5 della sentenza - e quindi assolutamente proporzionato e inferiore alla pena minima prevista per il secondo delitto fallimentare; 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara i P.Q.MSezione \, 1 02 ET 2026 UDIZIARIO L ASSISTENT Doti.ssa K ti T emente 3