CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4757-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PEDULLA' GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3276/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato; Rilevato che il ricorso non è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessaria nel giudizio di usucapione di beni ereditari; visto l'art.331 c.p.c.; P.Q.M. dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, in data 13 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] uigi Gio [OSCURATO:PERSONA] Oogi, - 8 FEB 2022 [OSCURATO:PERSONA] CAr.,:....;EL.LIEF3 Enrico