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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04491/2026

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eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con due distinti atti; considerato che il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità con riferimento al reato di rapina di cui al capo d) , risulta manifestamente infondato, oltre che aspecifico poiché la Corte territoriale, con congrua e logica motivazione ha correttamente indicato le ragioni per le quali, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 86 del 13 maggio del 2024, non potesse ravvisarsi l'attenuante speciale (si vedano le pagg. 16-18 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato che la condotta era stata posta in essere con mezzi particolarmente insidiosi, in un contesto di "bullismo", e gravemente aggressiva dell'integrità psico fisica di una persona "vulnerabile"); che, a tal proposito, deve osservarsi come il giudizio circa l'applicabilità dell'attenuante costituzionale, costituisce una quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, e pertanto non sindacabile in questa sede se sorretta, come nel caso di specie, da congrue e non illogiche motivazioni; ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del medesimo ricorrente, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, risulta manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano le pag. 18-19 della sentenza impegnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; ritenuto che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del delitto di rapina di cui al capo a), risulta del tutto sovrapponibile al primo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'altro ricorrente, per cui devono ritenersi valide le medesime conclusioni sopra esposte; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con due distinti atti; considerato che il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità con riferimento al reato di rapina di cui al capo d) , risulta manifestamente infondato, oltre che aspecifico poiché la Corte territoriale, con congrua e logica motivazione ha correttamente indicato le ragioni per le quali, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 86 del 13 maggio del 2024, non potesse ravvisarsi l'attenuante speciale (si vedano le pagg. 16-18 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato che la condotta era stata posta in essere con mezzi particolarmente insidiosi, in un contesto di "bullismo", e gravemente aggressiva dell'integrità psico fisica di una persona "vulnerabile"); che, a tal proposito, deve osservarsi come il giudizio circa l'applicabilità dell'attenuante costituzionale, costituisce una quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, e pertanto non sindacabile in questa sede se sorretta, come nel caso di specie, da congrue e non illogiche motivazioni; ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del medesimo ricorrente, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, risulta manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano le pag. 18-19 della sentenza impegnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; ritenuto che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del delitto di rapina di cui al capo a), risulta del tutto sovrapponibile al primo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'altro ricorrente, per cui devono ritenersi valide le medesime conclusioni sopra esposte; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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