CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20840/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 13.12.2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 22.11.2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonio in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p.. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: 1.inosservanza o erronea applicazione dell'art. 442 c.p.p. - mancata applicazione della diminuente del rito prescelto; 2. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648, co. 2, c.p.; 3. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito al calcolo della pena e della sua commisurazione. I motivi sono inammissibili. Quanto al primo motivo, la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello e, dunque, è inammissibile ex art. 606, co. 3, c.p.p.. Ed invero, il ricorrente lamenta la mancata applicazione della diminuente del rito abbreviato prescelto, ma la corte di appello ha pienamente corr'ermato la sentenza di primo grado, anche in punto di commisurazione della pena: l'eventuale violazione dell'art. 442, co. 2, c.p.p. andava dedotta come specifico motivo di impugnazione del provvedimento di prime cure; onere non assolto dall'interessato. Il secondo motivo ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi considerare non specific0 La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione ha già chiarito come ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, co. 2, c.p.p. sia necessario un giudizio complessivo sulla particolare tenuità del fatto, precisando le molteplici ragioni poste a fondamento della propria decisione,sia con riguardo al valore del bene oggetto di ricettazione, che alla personalità del ricorrente (v. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). Del pari inammissibile è, infine, il terzo motivo. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circ:ostanze aggravanti ed attenuanti, così come la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della corgruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Ed infatti, la corte di appello ha ritenuto corretto il giudizio operato dal giudice di primo grado, anche in considerazione della capacità a delinquere del reo ai sensi dell'art. 133 c.p. (v. pag. 3 del provvedimento oggetto di impugnazione). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Del resto, anche tale censura ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi considerare non specifica. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere E5terisT-e Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]