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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17746/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21804/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAGLIARI n. 40/2016 depositata il 23/02/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il diniego di condono ex art. 12 l. n. 289 del 2002, fondato sul tardivo versamento dei ratei successivi al primo.

2. [OSCURATO:PERSONA] regionale tributaria, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformando la sentenza di primo grado, che aveva in parte accolto il ricorso del contribuente, lo ha respinto, ritenendo F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 21804/2016 Numero sezionale 1668/2022 Numero di raccolta generale 17746/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 che il condono, condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto, non si fosse perfezionato, stato l’omesso versamento del 20%.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, formulando due motivi.

4. Si è costituita, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate.

5. Il ricorrente ha depositato memoria rappresentando l’opportunità della trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Quest’ultima istanza, argomentata dalla parte sulla necessità di un auspicato revirement giurisprudenziale, non può trovare accoglimento.

Se è vero che nel giudizio di cassazione la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale prevista nell'art. 380 bis.1, c.p.c. è ammissibile in applicazione analogica del comma 3 dell'art. 380 bis c.p.c., rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante e non del presidente della sezione (Cass.n. 5533/17 ord.), altrettanto indubbio è che il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza “in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie” (Cass.SSUU n. 14437/18, ord.), ed allorquando non si verta di “decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extraprocessuale, il successivo percorso della giurisprudenza” (Cass.n. 19115/17); il che è appunto quanto accade, come apparirà evidente, nel caso in esame.

Considerato che:

1. Il contribuente ha dedotto, ex art.360, co. 1^ nn.3 e 4 cod.proc.civ.: 1) la violazione o falsa applicazione dell’art. 12 della l. n. 289 del 2002, avendo la [OSCURATO:PERSONA] ravvisato il mancato perfezionamento della definizione agevolata, nonostante il corretto versamento di un importo pari all’80% del quantum dovuto, in base ad un orientamento non condivisibile che, negando l’unitarietà del micro-sistema della l. n. 289 del 2002, distingue la fattispecie di condono di cui all’art. 12 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 21804/2016 Numero sezionale 1668/2022 Numero di raccolta generale 17746/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 (cd.

“condono clemenziale”) dalle altre fattispecie ivi previste (“condoni premiali”), ritenendo il perfezionamento di tale condono - in cui, peraltro, è prevista una prima rata di importo decisamente superiore alle altre ipotesi - subordinato al pagamento integrale di quanto dovuto, differentemente da quanto avviene nelle altre ipotesi, in cui è espressamente previsto che “l’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l’inefficacia” della procedura e in contrasto con la lettera del comma 2-ter dell’articolo in esame; 2) l’omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., su tutta la domanda ed in particolare sulla lamentata violazione dell’art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2002 in ordine alle sanzioni applicate, malgrado il legittimo affidamento del contribuente, fondato sulla circolare n. 51/E del 2003.

2. Il controricorrente ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

3. Il primo motivo è infondato, stante il consolidato orientamento secondo cui la sanatoria prevista dall'art. 12 della l. n. 289 del 2000 costituisce una forma di condono clemenziale, sicché, essendo pienamente certo il "quantum" da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, l'efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell'intero importo dovuto, e l'omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente, restando irrilevante l'eventuale buona fede del contribuente, che non è idonea ad impedire la decadenza (tra le tante, Cass. nn. 20746/10; 13546/16; 21416/16).

L'art. 12 della legge n. 289 del 2002, nel disciplinare una speciale procedura, limitatamente ad alcuni tributi, per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell'importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l'onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia.

Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 21804/2016 Numero sezionale 1668/2022 Numero di raccolta generale 17746/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale.

L'efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l'omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente" (Cass. n.20746/2010).

4. Le argomentazioni del ricorrente non consentono di superare tale consolidato orientamento giurisprudenziale, in quanto la l. n. 289 del 2002, differentemente da quanto sostenuto nel ricorso, non configura, affatto, un sistema unico o unitario, ma disciplina una pluralità di differenti fattispecie di condono, come confermato dalla diversa disciplina contenuta nelle sue disposizioni in ordine ai presupposti dell’istituto, al rapporto tra somma dovuta (anche solo in ipotesi) e somma da pagare ai fini dell’estinzione del debito tributario ed alla certezza della pretesa tributaria, per cui è pienamente giustificato che solo in alcune fattispecie (e non in quella in esame di cui all’art. 12) sia previsto che l'omesso versamento nei termini indicati non determina l'inefficacia della definizione automatica.

Né è possibile ricorrere all’applicazione analogica della disciplina prevista per le altre fattispecie, in considerazione sia dell’assenza di una vera e propria lacuna in senso tecnico, sia della carenza di forti elementi di similitudine, che non possono essere individuati nell’avanzato grado di attuazione del paradigma normativo definitorio.

Per mera completezza va osservato che il comma 2-ter dell’art. 12, richiamato dal ricorrente a sostegno della diversa lettura prospettata, non stabilisce affatto – come invece fanno gli artt. 7,8,9,15 e 16 – che il mancato pagamento della rata finale sia ininfluente ai fini della definizione agevolata, sicché l’estinzione del debito tributario resta risolutivamente condizionata all’ultimo versamento, coerentemente con una lettura sistematica dell’intero articolo.

F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 21804/2016 Numero sezionale 1668/2022 Numero di raccolta generale 17746/2022 Data pubblicazione 31/05/2022

5. In ordine all’omessa pronuncia sulla lamentata violazione dell’art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2002 riguardo alle sanzioni applicate, in effetti non si riscontra alcuna presa di posizione sul punto ma, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può rigettare in diritto il motivo, in quanto non può ritenersi qui normativamente configurabile alcun legittimo affidamento relativamente alla giustificabilità del mancato tempestivo pagamento della seconda rata.

Del resto, in tema di sanzioni amministrative tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 - è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni "indici", quali, ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8)il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (Sez. 5, ord., n. 15452 del 13/06/2018, Rv. 649184 - 01).

Né in tali parametri esonerativi potrebbe rientrare la citata Circolare n. 51/E 2003 sulla proroga dei termini in materia di definizione agevolata, non incidendo essa direttamente e specificamente sul problema di causa.

A ciò si aggiunga che, in tema di condono clemenziale non può essere invocato l'errore scusabile in ordine alla determinazione delle somme da versare per la definizione agevolata in quanto, nell'ambito dell'ordinamento tributario, tale errore – da intendersi quale incertezza normativa oggettiva – costituisce espressione del principio di collaborazione e di buona fede al quale sono improntati i rapporti tra contribuente ed F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 21804/2016 Numero sezionale 1668/2022 Numero di raccolta generale 17746/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 amministrazione finanziaria. ed è riferibile esclusivamente agli istituti sanzionatori (Sez. 5, ord. n. 27890 del 31/10/2018, Rv. 651096 – 01, con riferimento al condono di cui all'art. 15 della l. n. 289 del 2002).

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

Pur nella evidenziata peculiarità del caso, la totale soccombenza e la sua derivazione da un quadro interpretativo consolidato non consentono di addivenire alla – subordinatamente richiesta - compensazione delle medesime.

P.Q.M.

La Corte - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 9.000,00 oltre spese prenotate a debito; - ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21804/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAGLIARI n. 40/2016 depositata il 23/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il diniego di condono ex art. 12 l. n. 289 del 2002, fondato sul tardivo versamento dei ratei successivi al primo. 2. [OSCURATO:PERSONA] regionale tributaria, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformando la sentenza di primo grado, che aveva in parte accolto il ricorso del contribuente, lo ha respinto, ritenendo F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 21804/2016 Numero sezionale 1668/2022 Numero di raccolta generale 17746/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 che il condono, condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto, non si fosse perfezionato, stato l’omesso versamento del 20%. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, formulando due motivi. 4. Si è costituita, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate. 5. Il ricorrente ha depositato memoria rappresentando l’opportunità della trattazione del ricorso in pubblica udienza. Quest’ultima istanza, argomentata dalla parte sulla necessità di un auspicato revirement giurisprudenziale, non può trovare accoglimento. Se è vero che nel giudizio di cassazione la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale prevista nell'art. 380 bis.1, c.p.c. è ammissibile in applicazione analogica del comma 3 dell'art. 380 bis c.p.c., rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante e non del presidente della sezione (Cass.n. 5533/17 ord.), altrettanto indubbio è che il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza “in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie” (Cass.SSUU n. 14437/18, ord.), ed allorquando non si verta di “decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extraprocessuale, il successivo percorso della giurisprudenza” (Cass.n. 19115/17); il che è appunto quanto accade, come apparirà evidente, nel caso in esame. Considerato che: 1. Il contribuente ha dedotto, ex art.360, co. 1^ nn.3 e 4 cod.proc.civ.: 1) la violazione o falsa applicazione dell’art. 12 della l. n. 289 del 2002, avendo la [OSCURATO:PERSONA] ravvisato il mancato perfezionamento della definizione agevolata, nonostante il corretto versamento di un importo pari all’80% del quantum dovuto, in base ad un orientamento non condivisibile che, negando l’unitarietà del micro-sistema della l. n. 289 del 2002, distingue la fattispecie di condono di cui all’art. 12 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 21804/2016 Numero sezionale 1668/2022 Numero di raccolta generale 17746/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 (cd. “condono clemenziale”) dalle altre fattispecie ivi previste (“condoni premiali”), ritenendo il perfezionamento di tale condono - in cui, peraltro, è prevista una prima rata di importo decisamente superiore alle altre ipotesi - subordinato al pagamento integrale di quanto dovuto, differentemente da quanto avviene nelle altre ipotesi, in cui è espressamente previsto che “l’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l’inefficacia” della procedura e in contrasto con la lettera del comma 2-ter dell’articolo in esame; 2) l’omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., su tutta la domanda ed in particolare sulla lamentata violazione dell’art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2002 in ordine alle sanzioni applicate, malgrado il legittimo affidamento del contribuente, fondato sulla circolare n. 51/E del 2003. 2. Il controricorrente ha sostenuto l’infondatezza del ricorso. 3. Il primo motivo è infondato, stante il consolidato orientamento secondo cui la sanatoria prevista dall'art. 12 della l. n. 289 del 2000 costituisce una forma di condono clemenziale, sicché, essendo pienamente certo il "quantum" da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, l'efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell'intero importo dovuto, e l'omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente, restando irrilevante l'eventuale buona fede del contribuente, che non è idonea ad impedire la decadenza (tra le tante, Cass. nn. 20746/10; 13546/16; 21416/16). L'art. 12 della legge n. 289 del 2002, nel disciplinare una speciale procedura, limitatamente ad alcuni tributi, per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell'importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l'onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 21804/2016 Numero sezionale 1668/2022 Numero di raccolta generale 17746/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L'efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l'omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente" (Cass. n.20746/2010). 4. Le argomentazioni del ricorrente non consentono di superare tale consolidato orientamento giurisprudenziale, in quanto la l. n. 289 del 2002, differentemente da quanto sostenuto nel ricorso, non configura, affatto, un sistema unico o unitario, ma disciplina una pluralità di differenti fattispecie di condono, come confermato dalla diversa disciplina contenuta nelle sue disposizioni in ordine ai presupposti dell’istituto, al rapporto tra somma dovuta (anche solo in ipotesi) e somma da pagare ai fini dell’estinzione del debito tributario ed alla certezza della pretesa tributaria, per cui è pienamente giustificato che solo in alcune fattispecie (e non in quella in esame di cui all’art. 12) sia previsto che l'omesso versamento nei termini indicati non determina l'inefficacia della definizione automatica. Né è possibile ricorrere all’applicazione analogica della disciplina prevista per le altre fattispecie, in considerazione sia dell’assenza di una vera e propria lacuna in senso tecnico, sia della carenza di forti elementi di similitudine, che non possono essere individuati nell’avanzato grado di attuazione del paradigma normativo definitorio. Per mera completezza va osservato che il comma 2-ter dell’art. 12, richiamato dal ricorrente a sostegno della diversa lettura prospettata, non stabilisce affatto – come invece fanno gli artt. 7,8,9,15 e 16 – che il mancato pagamento della rata finale sia ininfluente ai fini della definizione agevolata, sicché l’estinzione del debito tributario resta risolutivamente condizionata all’ultimo versamento, coerentemente con una lettura sistematica dell’intero articolo. F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 21804/2016 Numero sezionale 1668/2022 Numero di raccolta generale 17746/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 5. In ordine all’omessa pronuncia sulla lamentata violazione dell’art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2002 riguardo alle sanzioni applicate, in effetti non si riscontra alcuna presa di posizione sul punto ma, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può rigettare in diritto il motivo, in quanto non può ritenersi qui normativamente configurabile alcun legittimo affidamento relativamente alla giustificabilità del mancato tempestivo pagamento della seconda rata. Del resto, in tema di sanzioni amministrative tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 - è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni "indici", quali, ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8)il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (Sez. 5, ord., n. 15452 del 13/06/2018, Rv. 649184 - 01). Né in tali parametri esonerativi potrebbe rientrare la citata Circolare n. 51/E 2003 sulla proroga dei termini in materia di definizione agevolata, non incidendo essa direttamente e specificamente sul problema di causa. A ciò si aggiunga che, in tema di condono clemenziale non può essere invocato l'errore scusabile in ordine alla determinazione delle somme da versare per la definizione agevolata in quanto, nell'ambito dell'ordinamento tributario, tale errore – da intendersi quale incertezza normativa oggettiva – costituisce espressione del principio di collaborazione e di buona fede al quale sono improntati i rapporti tra contribuente ed F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 21804/2016 Numero sezionale 1668/2022 Numero di raccolta generale 17746/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 amministrazione finanziaria. ed è riferibile esclusivamente agli istituti sanzionatori (Sez. 5, ord. n. 27890 del 31/10/2018, Rv. 651096 – 01, con riferimento al condono di cui all'art. 15 della l. n. 289 del 2002). 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Pur nella evidenziata peculiarità del caso, la totale soccombenza e la sua derivazione da un quadro interpretativo consolidato non consentono di addivenire alla – subordinatamente richiesta - compensazione delle medesime. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 9.000,00 oltre spese prenotate a debito; - ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o
Sentenza Cassazione n. 17746/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris