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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27747/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MORELLI Michele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/3/2022 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale,dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa in data 10 dicembre 2019 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale del medesimo capoluogo, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di truffa aggravata ai danni della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, per i reati commessi dal 2.7.2010 al 25 febbraio 2016; al Morelli era stato contestato di avere positivamente affermato di svolgere lavoro in rapporto di esclusiva con l'ente pubblico ed avere omesso, quale medico con rapporto di esclusiva presso la Università di Catanzaro, di comunicare all'azienda l'effettuazione di prestazioni libero-professionali eseguite presso altre strutture private. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il Morelli, a ministero del difensore di fiducia, lamentando la erronea qualificazione del fatto come truffa aggravata, difettandone gli elementi positivi degli artifizi e raggiri, laddove il fatto meglio si attaglia alla ricezione di emolumenti non dovuti ai sensi dell'art. 316 ter cod, pen., avendo il ricorrente serbato una condotta meramente silente.

Premessa la distinzione tra i reati di cui all'art. 640-bis e 316-ter cod.pen. il difensore rileva che la sentenza impugnata, avendo ritenuto il comportamento dell'imputato fraudolento ed idoneo ad integrare il delitto in contestazione, aveva errato sulla corretta qualificazione dell'elemento materiale del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 1.1 Occorre ancora una volta ribadire che il delitto di indebita percezione di pubbliche erogazioni (art. 316 ter cod. pen.) si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi del reato, della induzione in errore dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento.

Viceversa, nella concreta fattispecie processuale posta all'attenzione del Collegio dai motivi di ricorso, il ricorrente ha attivato volontariamente una meccanismo artificiale (artato dall'uonno)tale da indurre in errore l'ente pubblico erogatore che ha dispensato l'indennità mensile nella convinzione (indotta positivamente dall'agente) dello svolgimento di attività di medico in regime di esclusiva con l'Università; l'avere invece svolto attività presso il proprio studio privato senza comunicarlo all'Azienda-Policlinico integra un raggiro idoneo a far cadere in inganno la controparte contrattuale; sul punto, è stata correttamente richiamata la sentenza di questa Corte secondo cui "in tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo. (Fattispecie relativa alla condotta del dirigente medico, il quale ometteva di comunicare all'ente di svolgere sistematicamente attività professionale presso il suo studio privato, in tal mode inducendo l'ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva)" (Sez. 6, n. 13411 del 5/3/2019, Rv. 275463-04; Sez. 2, n. 4973 del 22/12/2022, dep. 2023, n.m.).

La Corte d'appello ha ampiamente argomentato circa le condotte del ricorrente, concludendo per la piena integrazione dell'illecito contestato, attesa la sussistenza di una malizia artificiosa sotto forma di nascondimento di uno stato di fatto che, ove palesato, avrebbe interrotto la percezione abusiva di una componente retributiva e, quindi, dell'induzione in errore degli enti datore di lavoro e il conseguente illegittimo personale arricchimento.

La valutazione dei giudici di merito è giuridicamente corretta in quanto, per costante e condivisibile avviso della giurisprudenza di legittimità, in tema di truffa contrattuale anche il silenzio maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo (Sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015, Bidoli, Rv. 264400; n. 23079 del 09/05/2018,Blasetti, Rv. 272981).

1.2. Nella specie, il ricorrente, violando il rapporto di esclusiva cui si era contrattualmente impegnato e omettendo di comunicare lo svolgimento di attività extra moenia, induceva in errore l'amministrazione di appartenenza circa la persistenza di un rapporto di lavoro totalizzante, così garantendosi la percezione della relativa indennità senza averne titolo.

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MORELLI Michele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/3/2022 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale,dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa in data 10 dicembre 2019 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale del medesimo capoluogo, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di truffa aggravata ai danni della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, per i reati commessi dal 2.7.2010 al 25 febbraio 2016; al Morelli era stato contestato di avere positivamente affermato di svolgere lavoro in rapporto di esclusiva con l'ente pubblico ed avere omesso, quale medico con rapporto di esclusiva presso la Università di Catanzaro, di comunicare all'azienda l'effettuazione di prestazioni libero-professionali eseguite presso altre strutture private. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il Morelli, a ministero del difensore di fiducia, lamentando la erronea qualificazione del fatto come truffa aggravata, difettandone gli elementi positivi degli artifizi e raggiri, laddove il fatto meglio si attaglia alla ricezione di emolumenti non dovuti ai sensi dell'art. 316 ter cod, pen., avendo il ricorrente serbato una condotta meramente silente. Premessa la distinzione tra i reati di cui all'art. 640-bis e 316-ter cod.pen. il difensore rileva che la sentenza impugnata, avendo ritenuto il comportamento dell'imputato fraudolento ed idoneo ad integrare il delitto in contestazione, aveva errato sulla corretta qualificazione dell'elemento materiale del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 1.1 Occorre ancora una volta ribadire che il delitto di indebita percezione di pubbliche erogazioni (art. 316 ter cod. pen.) si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi del reato, della induzione in errore dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento. Viceversa, nella concreta fattispecie processuale posta all'attenzione del Collegio dai motivi di ricorso, il ricorrente ha attivato volontariamente una meccanismo artificiale (artato dall'uonno)tale da indurre in errore l'ente pubblico erogatore che ha dispensato l'indennità mensile nella convinzione (indotta positivamente dall'agente) dello svolgimento di attività di medico in regime di esclusiva con l'Università; l'avere invece svolto attività presso il proprio studio privato senza comunicarlo all'Azienda-Policlinico integra un raggiro idoneo a far cadere in inganno la controparte contrattuale; sul punto, è stata correttamente richiamata la sentenza di questa Corte secondo cui "in tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo. (Fattispecie relativa alla condotta del dirigente medico, il quale ometteva di comunicare all'ente di svolgere sistematicamente attività professionale presso il suo studio privato, in tal mode inducendo l'ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva)" (Sez. 6, n. 13411 del 5/3/2019, Rv. 275463-04; Sez. 2, n. 4973 del 22/12/2022, dep. 2023, n.m.). La Corte d'appello ha ampiamente argomentato circa le condotte del ricorrente, concludendo per la piena integrazione dell'illecito contestato, attesa la sussistenza di una malizia artificiosa sotto forma di nascondimento di uno stato di fatto che, ove palesato, avrebbe interrotto la percezione abusiva di una componente retributiva e, quindi, dell'induzione in errore degli enti datore di lavoro e il conseguente illegittimo personale arricchimento. La valutazione dei giudici di merito è giuridicamente corretta in quanto, per costante e condivisibile avviso della giurisprudenza di legittimità, in tema di truffa contrattuale anche il silenzio maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo (Sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015, Bidoli, Rv. 264400; n. 23079 del 09/05/2018,Blasetti, Rv. 272981). 1.2. Nella specie, il ricorrente, violando il rapporto di esclusiva cui si era contrattualmente impegnato e omettendo di comunicare lo svolgimento di attività extra moenia, induceva in errore l'amministrazione di appartenenza circa la persistenza di un rapporto di lavoro totalizzante, così garantendosi la percezione della relativa indennità senza averne titolo. 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consi
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