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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 48057/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'11 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] della Francia in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Annecy relativo alla esecuzione della sentenza irrevocabile di condanna alla pena di anni sette di reclusione, da espiare interamente, per il reato di detenzione, trasporto, importazione e spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina) commesso in Francia dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 2/6/2020.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di violazione di legge processuale e, segnatamente, degli artt. 6, comma 1-bis, lett. a) e b), 16, comma 2, 18-ter, commi 1 e 2, legge n. 69 del 2005, nonché degli artt. 125, comma 3, 178, lett. c), 179 e 420-bis cod. proc. pen., 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.

Un primo profilo di censura attiene alla mancata acquisizione delle informazioni necessarie ad accertare che non vi sia stato uno scambio di persona e, dunque, l'identità del soggetto condannato in contumacia in Francia, posto che il luogo di nascita del ricorrente (Peshkopi) è diverso da quello riportato in sentenza (Diber).

Si lamenta, al riguardo, anche la mancanza di motivazione in merito al prospettato scambio di persona.

Ciò soprattutto alla luce della produzione documentale della difesa volta a dimostrare, attraverso la geolocalizzazione del ricorrente fornita dal sistema operativo del suo telefono, che questo, in talune date comprese tra il 6 gennaio 2019 ed il 13 settembre 2021 si trovava in Albania e non in Francia.

Sotto altro profilo, si deduce la violazione di legge processuale in cui è incorsa la Corte di appello nel considerare, da un lato, che il ricorrente, pur non essendo stato citato personalmente, è stato di fatto informato della data e del luogo della celebrazione del processo, e, dall'altro, che lo stesso, non appena consegnato, riceverà personalmente la notifica della sentenza ed avrà diritto ad un nuovo processo o ad un ricorso in appello.

Sostiene il ricorrente che, oltre a non considerarsi la questione relativa alla identità del soggetto condannato, così facendo la Corte di appello non avrebbe considerato le maggiori tutele offerte dai rimedi ripristinatori previsti dall'ordinamento italiano a tutela del soggetto processato in assenza.

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria, da considerare come memoria, in cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Quanto al primo profilo di censura, rileva il Collegio che la questione è stata dedotta per la prima volta in questa Sede ed è, pertanto, inammissibile.

Risulta, infatti, dal verbale dell'udienza dell'Il ottobre 2022 che il difensore del consegnando si è limitato a depositare le fotografie allegate anche al presente ricorso, volte a dimostrare l'assenza dal territorio francese del consegnando nel periodo cui si riferisce l'imputazione, e si è opposto alla consegna.

Va, in ogni caso, considerato che il d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10 ha modificato il contenuto dell'art. 6 e, tra l'altro, ha abrogato il comma 4 che prescriveva, per quanto rileva ai fini dell'esame del motivo, l'allegazione al mandato di arresto dei dati segnaletici e di ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

Tale abrogata disposizione è stata interpretata da questa Corte escludendo la necessità di un'allegazione formale al mandato di arresto europeo della scheda dattiloscopica o di altri dati tecnici, dovendosi considerare sufficiente che tali oggettive tracce identificative fossero desumibili dal complesso degli atti integranti l'intera procedura di consegna (Sez. 6, n. 38059 del 09/09/2016, Quelibari, Rv. 268156).

Si è, inoltre, affermato che l'omessa allegazione al mandato di arresto europeo dei dati segnaletici e di ogni altra informazione sull'identità e la nazionalità della persona reclamata non è causa ostativa alla decisione di consegna perché è sufficiente che l'Autorità emittente faccia desumere l'assenza di dubbio in ordine agli elementi utili all'identificazione compiuta della persona reclamata (Sez. 6, n. 25421 del 28/06/2007, Iannuzzi, Rv. 237270).

Tale previsione, come si diceva, è stata soppressa dal d.

Igs. n. 10 del 2021 che, con riferimento alle modifiche introdotte all'art. 6, ha sostanzialmente inteso semplificare la procedura interna, eliminando tutti gli oneri di allegazione non previsti dalla decisione quadro 2002/548/GA1.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 è, dunque, sufficiente che il mandato di arresto indichi l'identità e la cittadinanza del ricercato.

Ciò non esclude, tuttavia, che a fronte di specifiche e comprovate allegazioni del consegnando idonee a far sorgere un ragionevole dubbio sull'identità fisica del consegnando, la Corte di appello possa richiedere informazioni integrative allo Stato emittente.

Va, infatti, aggiunto che anche nell'ambito del sistema processuale interno, l'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente purché sia certa l'identità fisica della persona (cfr. art. 66, comma 2, cod. proc. pen.).

Nel caso in esame, rileva il Collegio che non vi è stata alcuna specifica allegazione da parte del consegnando; inoltre, la sola difformità del luogo di nascita, a fronte dell'identità delle altre generalità (nome, cognome, data di nascita e cittadinanza), non è, comunque, idonea a far sorgere un dubbio sull'identità fisica del consegnando. 1.2 Il secondo profilo di censura è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Dalla sintetica motivazione della sentenza impugnata emerge, infatti, che nel caso in esame, trattandosi di un mandato di arresto europeo esecutivo relativo ad una decisione in absentia, risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 6, comma 2, lett. a) e d) in merito sia alla conoscenza di fatto della pendenza del processo a suo carico che alla possibilità, una volta ricevuta la notifica personale della decisione, di ottenere un nuovo processo o di proporre appello.

Rispetto a tale argomentazione, la censura del ricorrente si focalizza sulla minor portata dei rimedi ripristinatori offerti dal sistema francese senza considerare che, come risulta dalla sentenza impugnata, anche in detto sistema viene offerta, ricorrendone i presupposti di legge, la possibilità di impugnare la sentenza ovvero di ottenere un nuovo processo.

Ritiene il Collegio che la soluzione adottata dalla Corte di merito, oltre che conforme a quanto previsto dall'art. 6 legge n. 69 del 2005, appare corretta anche alla luce della successiva elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 23253 del 13/06/2022, Ouled, Rv. 283320) e della Corte di Lussemburgo, secondo cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a procedere all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, nonostante l'assenza dell'interessato al processo terminato con la decisione, in presenza di una delle circostanze previste dall'articolo 4-bis, par. 1, lett. a), b), c) o d), della decisione quadro 2002/584 (Corte giust.

UE, 10 agosto 2017, Tupikas, C-270/17 PPU, punto 55; Corte giust.

UE, 17 dicembre 2020, TR, C-416/20 PPU, punti 37-42).

Nella medesima prospettiva, la Corte di giustizia, con sentenza del 19 maggio 2022, IR, C-569/20, ha confermato ed ulteriormente precisato l'ambito di applicazione dei richiamati principi con riferimento agli artt. 8 e 9 della direttiva 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, stabilendo che tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che un imputato che le autorità nazionali competenti, nonostante i loro ragionevoli sforzi, non riescono a rintracciare e al quale dette autorità non sono riuscite, per tale motivo, a comunicare le informazioni sul processo svolto nei suoi confronti, può essere oggetto di un processo e, se del caso, di una condanna in contumacia, ma deve in tale caso, in linea di principio, avere la possibilità, a seguito della notifica di tale condanna, di far valere direttamente il diritto, riconosciuto da tale direttiva, di ottenere la riapertura del processo o l'accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente che conduca ad un nuovo esame del merito della causa in sua presenza.

2. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'11 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] della Francia in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Annecy relativo alla esecuzione della sentenza irrevocabile di condanna alla pena di anni sette di reclusione, da espiare interamente, per il reato di detenzione, trasporto, importazione e spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina) commesso in Francia dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 2/6/2020. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di violazione di legge processuale e, segnatamente, degli artt. 6, comma 1-bis, lett. a) e b), 16, comma 2, 18-ter, commi 1 e 2, legge n. 69 del 2005, nonché degli artt. 125, comma 3, 178, lett. c), 179 e 420-bis cod. proc. pen., 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU. Un primo profilo di censura attiene alla mancata acquisizione delle informazioni necessarie ad accertare che non vi sia stato uno scambio di persona e, dunque, l'identità del soggetto condannato in contumacia in Francia, posto che il luogo di nascita del ricorrente (Peshkopi) è diverso da quello riportato in sentenza (Diber). Si lamenta, al riguardo, anche la mancanza di motivazione in merito al prospettato scambio di persona. Ciò soprattutto alla luce della produzione documentale della difesa volta a dimostrare, attraverso la geolocalizzazione del ricorrente fornita dal sistema operativo del suo telefono, che questo, in talune date comprese tra il 6 gennaio 2019 ed il 13 settembre 2021 si trovava in Albania e non in Francia. Sotto altro profilo, si deduce la violazione di legge processuale in cui è incorsa la Corte di appello nel considerare, da un lato, che il ricorrente, pur non essendo stato citato personalmente, è stato di fatto informato della data e del luogo della celebrazione del processo, e, dall'altro, che lo stesso, non appena consegnato, riceverà personalmente la notifica della sentenza ed avrà diritto ad un nuovo processo o ad un ricorso in appello. Sostiene il ricorrente che, oltre a non considerarsi la questione relativa alla identità del soggetto condannato, così facendo la Corte di appello non avrebbe considerato le maggiori tutele offerte dai rimedi ripristinatori previsti dall'ordinamento italiano a tutela del soggetto processato in assenza. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria, da considerare come memoria, in cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Quanto al primo profilo di censura, rileva il Collegio che la questione è stata dedotta per la prima volta in questa Sede ed è, pertanto, inammissibile. Risulta, infatti, dal verbale dell'udienza dell'Il ottobre 2022 che il difensore del consegnando si è limitato a depositare le fotografie allegate anche al presente ricorso, volte a dimostrare l'assenza dal territorio francese del consegnando nel periodo cui si riferisce l'imputazione, e si è opposto alla consegna. Va, in ogni caso, considerato che il d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10 ha modificato il contenuto dell'art. 6 e, tra l'altro, ha abrogato il comma 4 che prescriveva, per quanto rileva ai fini dell'esame del motivo, l'allegazione al mandato di arresto dei dati segnaletici e di ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna. Tale abrogata disposizione è stata interpretata da questa Corte escludendo la necessità di un'allegazione formale al mandato di arresto europeo della scheda dattiloscopica o di altri dati tecnici, dovendosi considerare sufficiente che tali oggettive tracce identificative fossero desumibili dal complesso degli atti integranti l'intera procedura di consegna (Sez. 6, n. 38059 del 09/09/2016, Quelibari, Rv. 268156). Si è, inoltre, affermato che l'omessa allegazione al mandato di arresto europeo dei dati segnaletici e di ogni altra informazione sull'identità e la nazionalità della persona reclamata non è causa ostativa alla decisione di consegna perché è sufficiente che l'Autorità emittente faccia desumere l'assenza di dubbio in ordine agli elementi utili all'identificazione compiuta della persona reclamata (Sez. 6, n. 25421 del 28/06/2007, Iannuzzi, Rv. 237270). Tale previsione, come si diceva, è stata soppressa dal d. Igs. n. 10 del 2021 che, con riferimento alle modifiche introdotte all'art. 6, ha sostanzialmente inteso semplificare la procedura interna, eliminando tutti gli oneri di allegazione non previsti dalla decisione quadro 2002/548/GA1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 è, dunque, sufficiente che il mandato di arresto indichi l'identità e la cittadinanza del ricercato. Ciò non esclude, tuttavia, che a fronte di specifiche e comprovate allegazioni del consegnando idonee a far sorgere un ragionevole dubbio sull'identità fisica del consegnando, la Corte di appello possa richiedere informazioni integrative allo Stato emittente. Va, infatti, aggiunto che anche nell'ambito del sistema processuale interno, l'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente purché sia certa l'identità fisica della persona (cfr. art. 66, comma 2, cod. proc. pen.). Nel caso in esame, rileva il Collegio che non vi è stata alcuna specifica allegazione da parte del consegnando; inoltre, la sola difformità del luogo di nascita, a fronte dell'identità delle altre generalità (nome, cognome, data di nascita e cittadinanza), non è, comunque, idonea a far sorgere un dubbio sull'identità fisica del consegnando. 1.2 Il secondo profilo di censura è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Dalla sintetica motivazione della sentenza impugnata emerge, infatti, che nel caso in esame, trattandosi di un mandato di arresto europeo esecutivo relativo ad una decisione in absentia, risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 6, comma 2, lett. a) e d) in merito sia alla conoscenza di fatto della pendenza del processo a suo carico che alla possibilità, una volta ricevuta la notifica personale della decisione, di ottenere un nuovo processo o di proporre appello. Rispetto a tale argomentazione, la censura del ricorrente si focalizza sulla minor portata dei rimedi ripristinatori offerti dal sistema francese senza considerare che, come risulta dalla sentenza impugnata, anche in detto sistema viene offerta, ricorrendone i presupposti di legge, la possibilità di impugnare la sentenza ovvero di ottenere un nuovo processo. Ritiene il Collegio che la soluzione adottata dalla Corte di merito, oltre che conforme a quanto previsto dall'art. 6 legge n. 69 del 2005, appare corretta anche alla luce della successiva elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 23253 del 13/06/2022, Ouled, Rv. 283320) e della Corte di Lussemburgo, secondo cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a procedere all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, nonostante l'assenza dell'interessato al processo terminato con la decisione, in presenza di una delle circostanze previste dall'articolo 4-bis, par. 1, lett. a), b), c) o d), della decisione quadro 2002/584 (Corte giust. UE, 10 agosto 2017, Tupikas, C-270/17 PPU, punto 55; Corte giust. UE, 17 dicembre 2020, TR, C-416/20 PPU, punti 37-42). Nella medesima prospettiva, la Corte di giustizia, con sentenza del 19 maggio 2022, IR, C-569/20, ha confermato ed ulteriormente precisato l'ambito di applicazione dei richiamati principi con riferimento agli artt. 8 e 9 della direttiva 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, stabilendo che tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che un imputato che le autorità nazionali competenti, nonostante i loro ragionevoli sforzi, non riescono a rintracciare e al quale dette autorità non sono riuscite, per tale motivo, a comunicare le informazioni sul processo svolto nei suoi confronti, può essere oggetto di un processo e, se del caso, di una condanna in contumacia, ma deve in tale caso, in linea di principio, avere la possibilità, a seguito della notifica di tale condanna, di far valere direttamente il diritto, riconosciuto da tale direttiva, di ottenere la riapertura del processo o l'accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente che conduca ad un nuovo esame del merito della causa in sua presenza. 2. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di
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