CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05706/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte della difesa del 30/11/2023; considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, con particolare riguardo alla prova dell'elemento soggettivo, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5); che, invero, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto con eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); osservato che il terzo motivo, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ampiamente disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), le doglianze difensive dell'appello (si veda pag. 5); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il