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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 febbraio 2025

Cassazione n. 22140/2025

Testo disponibile della fonte

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02/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12069/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA viale [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e di- fende -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 75, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TIVOLI n. 941 /2023 depositata il 09/05/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Il Tribunale di Tivoli con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] rigettava le ecce- zioni preliminari di improcedibilità e di competenza sollevate dalle convenute [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del conte- zioso promosso da [OSCURATO:PERSONA] e diretto ad ottenere un risarcimen- to danni legato ad una condotta delittuosa delle resistenti integran- te gli estremi della calunnia.

Il primo Giudice riteneva che la causa non rientrasse tra le contro- versie fra soci,oggetto della clausola compromissoria prevista dallo statuto sociale,ritenendo che l ' accertamento in esame dovesse es- sere effettuato dal giudice ordinario, e neppure nella competenza sostanziale delle sezioni specializzate in materia di impresa,che in- veste unicamente i rapporti societari, ivi compresi quelli concer- nenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di con- trollo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente prepo- sto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneg- giati.

Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, affidato a due motivi,cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrative in vista dell'udienza camerale.

La Procura generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 34, commi 3 e 4 , d.lgs. 17/01/2003 , n. 5 (attualmente tra- sfuso nell'art. 838 - bis , co mmi 3 e 4 , c . p . c . ) nonché dell ' art. 5 c.p.c. , in relazione all'art. 360 n n . 2 e 3 c . p . c ., per avere il Tribuna- le ritenuto che la presente controversia non rientrasse nell'ambito applicativo della clausola compromissoria statutaria, in quanto in- volgente un accertamento demandato unicamente al giudice ordi- nario.

Si sostiene che quantunque la domanda risarcitoria abbia preso le mosse da una denuncia asseritamente calunniosa, è tuttavia indi- scutibile che il relativo giudizio non possa prescindere dall'accerta- mento incidentale della sussistenza o meno dei fatti di mala gestio attribuiti all'attore (nella sua qualità di socio-amministratore della cooperativa) dai nuovi amministratori (anch'esse socie) denuncian- Si aggiunge poi che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice del Tribunale, la responsabilità dei componenti degli organi sociali per fatti di mala gestio investe diritti patrimoniali certamente di- sponibili, tanto è vero che è espressamente ammessa la rinuncia e la transazione della relativa azione ai sensi dell'art. 2393, comma 6, c.c. (applicabile alle cooperative in virtù del richiamo espresso di cui all' art. 2519 c.c. ).

Con un secondo motivo si denuncia laviolazione o falsa applicazio- ne dell'art. 3, comma 2, lett. a , e comma 3 del d.lgs. 27/06/2003 , n. 168 nonché dell'art. 34 c . p . c . in relazione all ' art 360 n n . 2 e 3 c.p.c. , per avere il Tribunale escluso, anche a prescindere dalla clausola compromissoria, la devoluzione del contenzioso alla Sezio- ne specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Roma.

Si afferma infatti che la causa promossa dal Natali non possa pre- scindere dall'accertamento della sussistenza o meno dei fatti di ma- la gestio a lui attribuiti nell'amministrazione della società (in parti- colare distrazione di somme a favore suo, del coniuge e di terzi – cfr.doc. 5 denuncia) : c onseguentemente il giudizio in oggetto rien- tra tra le materie riservate al Tribunale delle imprese.

Ne consegue, secondo le ricorrenti , sia se si debba accertare la sussistenza delle anomalie gestorie attribuite al Natali sia se si debba valutare l'operato delle convenute - che quali componenti del C.d.A. e nell ' esclusivo interesse della Cooperativa hanno de- nunciato le predette anomalie -la competenza a decidere è devolu- ta alla Sezione specializzata in materia di impresa.

Si lamenta inoltre che il Giudice del Tribunale Tivoli avrebbe del tutto ignorato il disposto del successivo comma 3 dell'art. 3 d.lgs 168/2003,dove è espressamente previsto che “Le sezioni specializ- zate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che pre- sentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.

Si rimarca che l'accertamento incidentale della sussistenza e vero- simiglianza delle anomalie gestionali attribuite con la denuncia alla responsabilità del Natali, quale Presidente del C.d.A. della Coopera- tiva, è una questione tecnicamente pregiudiziale che - ex art. 3 , comma 3, dd.lgs. 27/06/2003 n.168 - costituisce comunque ragio- ne di connessione rilevante ai fini dell'attrazione della controversia principale alla competenza specialistica della sezione specializzata in materia di impresa.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza,per effetto dell ' art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la decisione affermativa della competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ. (ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ. in relazione all'art. 281-quinquies cod. proc. civ. per il procedimento di decisione del giudice monocratico), preceduta dall ' invito a preci- sare le conclusioni.

Ne discende che, ove nel procedimento davanti al giudice monocratico quest'ultimo esterni espressamente od im- plicitamente in un'ordinanza, senza aver provveduto agli adempi- menti sopra indicati, un convincimento sulla competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell' art. 42 cod. proc. civ. , sicché il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile ( Cass. 24509 /2013 ; Cass.S.U. 20449 /2014 ).

Il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedi- mento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza - senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito - e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in ter- mini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c. ( Cass. 14223 /2017 ; Cass.11742/2021).

Nella specie, la incompetenza è stata dichiarata a scioglimento del- la riserva, sulla base di una valutazione di opportunità di prospetta- re alle parti l'insussistenza della dedotta incompetenza, il rigetto dell'eccezione di incompetenza non è stato dichiarato come definiti- vo, ed il processo è proseguito, con la concessione dei termini ex art. 183 , comma 6, c.p.c. , in tal modo escludendo dunque il carat- tere concretamentedecisorio, "nel senso che comporti la definitiva sottrazione della questione al giudice che lo ha adottato, conse- guentemente consentendone la riattivazione solo a mezzo impu- gnazione" ( Cass., Sez.U., 29 settembre 2014, n. 20449 ).

Il Tribunale di prime cure, dunque, non ha ritenuto come definitiva dinanzi a sé la declaratoria di sullacompetenza, in quanto ciò si ve- rifica "solo se lo faccia in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, come nel caso che conclami il convincimento (pur in sé erroneo) di poter decidere definitivamente la questione, senza preventivamente invitare le parti alla precisazione del- leconclusioni (anche di merito) e senza assumere in decisione (po- tenzialmente) l'intera controversia", spogliandosi "in via definitiva della questione" ( Cass. Sez.U., n. 20449

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12069/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA viale [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e di- fende -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 75, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TIVOLI n. 941 /2023 depositata il 09/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Il Tribunale di Tivoli con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] rigettava le ecce- zioni preliminari di improcedibilità e di competenza sollevate dalle convenute [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del conte- zioso promosso da [OSCURATO:PERSONA] e diretto ad ottenere un risarcimen- to danni legato ad una condotta delittuosa delle resistenti integran- te gli estremi della calunnia. Il primo Giudice riteneva che la causa non rientrasse tra le contro- versie fra soci,oggetto della clausola compromissoria prevista dallo statuto sociale,ritenendo che l ' accertamento in esame dovesse es- sere effettuato dal giudice ordinario, e neppure nella competenza sostanziale delle sezioni specializzate in materia di impresa,che in- veste unicamente i rapporti societari, ivi compresi quelli concer- nenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di con- trollo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente prepo- sto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneg- giati. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, affidato a due motivi,cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrative in vista dell'udienza camerale. La Procura generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 34, commi 3 e 4 , d.lgs. 17/01/2003 , n. 5 (attualmente tra- sfuso nell'art. 838 - bis , co mmi 3 e 4 , c . p . c . ) nonché dell ' art. 5 c.p.c. , in relazione all'art. 360 n n . 2 e 3 c . p . c ., per avere il Tribuna- le ritenuto che la presente controversia non rientrasse nell'ambito applicativo della clausola compromissoria statutaria, in quanto in- volgente un accertamento demandato unicamente al giudice ordi- nario. Si sostiene che quantunque la domanda risarcitoria abbia preso le mosse da una denuncia asseritamente calunniosa, è tuttavia indi- scutibile che il relativo giudizio non possa prescindere dall'accerta- mento incidentale della sussistenza o meno dei fatti di mala gestio attribuiti all'attore (nella sua qualità di socio-amministratore della cooperativa) dai nuovi amministratori (anch'esse socie) denuncian- Si aggiunge poi che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice del Tribunale, la responsabilità dei componenti degli organi sociali per fatti di mala gestio investe diritti patrimoniali certamente di- sponibili, tanto è vero che è espressamente ammessa la rinuncia e la transazione della relativa azione ai sensi dell'art. 2393, comma 6, c.c. (applicabile alle cooperative in virtù del richiamo espresso di cui all' art. 2519 c.c. ). Con un secondo motivo si denuncia laviolazione o falsa applicazio- ne dell'art. 3, comma 2, lett. a , e comma 3 del d.lgs. 27/06/2003 , n. 168 nonché dell'art. 34 c . p . c . in relazione all ' art 360 n n . 2 e 3 c.p.c. , per avere il Tribunale escluso, anche a prescindere dalla clausola compromissoria, la devoluzione del contenzioso alla Sezio- ne specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Roma. Si afferma infatti che la causa promossa dal Natali non possa pre- scindere dall'accertamento della sussistenza o meno dei fatti di ma- la gestio a lui attribuiti nell'amministrazione della società (in parti- colare distrazione di somme a favore suo, del coniuge e di terzi – cfr.doc. 5 denuncia) : c onseguentemente il giudizio in oggetto rien- tra tra le materie riservate al Tribunale delle imprese. Ne consegue, secondo le ricorrenti , sia se si debba accertare la sussistenza delle anomalie gestorie attribuite al Natali sia se si debba valutare l'operato delle convenute - che quali componenti del C.d.A. e nell ' esclusivo interesse della Cooperativa hanno de- nunciato le predette anomalie -la competenza a decidere è devolu- ta alla Sezione specializzata in materia di impresa. Si lamenta inoltre che il Giudice del Tribunale Tivoli avrebbe del tutto ignorato il disposto del successivo comma 3 dell'art. 3 d.lgs 168/2003,dove è espressamente previsto che “Le sezioni specializ- zate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che pre- sentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”. Si rimarca che l'accertamento incidentale della sussistenza e vero- simiglianza delle anomalie gestionali attribuite con la denuncia alla responsabilità del Natali, quale Presidente del C.d.A. della Coopera- tiva, è una questione tecnicamente pregiudiziale che - ex art. 3 , comma 3, dd.lgs. 27/06/2003 n.168 - costituisce comunque ragio- ne di connessione rilevante ai fini dell'attrazione della controversia principale alla competenza specialistica della sezione specializzata in materia di impresa. Il ricorso è inammissibile. Invero, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza,per effetto dell ' art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la decisione affermativa della competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ. (ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ. in relazione all'art. 281-quinquies cod. proc. civ. per il procedimento di decisione del giudice monocratico), preceduta dall ' invito a preci- sare le conclusioni. Ne discende che, ove nel procedimento davanti al giudice monocratico quest'ultimo esterni espressamente od im- plicitamente in un'ordinanza, senza aver provveduto agli adempi- menti sopra indicati, un convincimento sulla competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell' art. 42 cod. proc. civ. , sicché il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile ( Cass. 24509 /2013 ; Cass.S.U. 20449 /2014 ). Il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedi- mento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza - senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito - e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in ter- mini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c. ( Cass. 14223 /2017 ; Cass.11742/2021). Nella specie, la incompetenza è stata dichiarata a scioglimento del- la riserva, sulla base di una valutazione di opportunità di prospetta- re alle parti l'insussistenza della dedotta incompetenza, il rigetto dell'eccezione di incompetenza non è stato dichiarato come definiti- vo, ed il processo è proseguito, con la concessione dei termini ex art. 183 , comma 6, c.p.c. , in tal modo escludendo dunque il carat- tere concretamentedecisorio, "nel senso che comporti la definitiva sottrazione della questione al giudice che lo ha adottato, conse- guentemente consentendone la riattivazione solo a mezzo impu- gnazione" ( Cass., Sez.U., 29 settembre 2014, n. 20449 ). Il Tribunale di prime cure, dunque, non ha ritenuto come definitiva dinanzi a sé la declaratoria di sullacompetenza, in quanto ciò si ve- rifica "solo se lo faccia in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, come nel caso che conclami il convincimento (pur in sé erroneo) di poter decidere definitivamente la questione, senza preventivamente invitare le parti alla precisazione del- leconclusioni (anche di merito) e senza assumere in decisione (po- tenzialmente) l'intera controversia", spogliandosi "in via definitiva della questione" ( Cass. Sez.U., n. 20449
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