CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14111/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] DELLA CAMPANIA, [OSCURATO:PERSONA],n. 5566/2023 depositata l’11 ottobre 2023;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. Francesco della Ventura impugnava dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale (CTP) di Salerno due distinte intimazioni dipagamento delle somme portate da altrettanti avvisi di accertamentoNumero registro generale 7784/2024Numero sezionale 3355/2026Numero di raccolta generale 14111/2026Data pubblicazione 14/05/2026esecutivi in tema di IRPEF, IRAP e IVA emessi nei suoi confronti dallaDirezione Provinciale di Salerno dell’Agenzia delle Entrate.1.1 Deduceva di non avere conoscenza degli atti impositivipresupposti, perché a lui mai notificati.1.2 Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA], la qualedepositava gli avvisi di ricevimento degli atti impositivi presupposti.1.3 A fronte di tale produzione documentale, il contribuente proponevaquerela di falso davanti al Tribunale di Salerno, al fine di far accertare lanon autenticità delle firme apposte sui predetti avvisi di ricevimento.2. Dopo aver sospeso il processo, ai sensi dell’art. 39, comma 1, deld.lgs. n. 546 del 1992, in attesa della definizione del giudizio civile difalso, la Commissione adìta respingeva il ricorso, osservando che lasentenza con cui il Tribunale salernitano aveva nel frattempo accertatol’apocrifia delle sottoscrizioni contestate non incideva sulla decisione dellacausa, in quanto, una volta acquisita la prova che i pieghi postalicontenenti copia degli atti impositivi erano giunti all’indirizzo deldestinatario, doveva ritenersi operante nei confronti di quest’ultimo lapresunzione legale di conoscenza sancita dall’art. 1335 c.c..3. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte digiustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Campania, sezionestaccata di Salerno, che con sentenza n. 5566/2023 dell’11 ottobre 2023rigettava l’appello della parte privata, sulla scorta del rilievo chel’accertata falsità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento in discorsonon privava della loro fede privilegiata le attestazioni contenute nellerelate di notifica, redatte da pubblico ufficiale.4. Contro questa pronuncia Francesco della Ventura ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi.5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Numero registro generale 7784/2024Numero sezionale 3355/2026Numero di raccolta generale 14111/2026Data pubblicazione 14/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 1335 e 2700 c.c. e della legge n. 890 del 1982.1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CGT di secondo gradonell’escludere che l’accoglimento della querela di falso proposta dalcontribuente in pendenza del processo tributario consentisse di riteneresuperata la presunzione legale di conoscenza degli avvisi di accertamentopervenuti al suo indirizzo.2. Con il secondo motivo sono lamentate, sempre ai sensi dell’art 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art.2909 c.c..2.1 Si assume che il collegio d’appello non avrebbe tenuto in debitoconto le statuizioni rese dal Tribunale di Salerno con la sentenzaconclusiva del giudizio civile di falso introdotto dal contribuente, nellemore passata in giudicato, che aveva accertato la non autenticità dellefirme da lui apparentemente apposte sugli avvisi di ricevimento degli attiimpositivi di cui trattasi.3. I due motivi si prestano a una congiunta disamina per la loro strettaconnessione.3.1 A differenza di quanto sostenuto dalla controricorrente, essi nontendono a sollecitare un’inammissibile rivalutazione del giudizio di meritoespresso dalla Corte territoriale, essendo invece diretti a contestarel’interpretazione data da quest’ultima alle norme di diritto invocate asostegno dell’esperito gravame di legittimità.3.2 Tanto premesso, le censure in scrutinio sono fondate.3.3 Come si ricava dalla ricostruzione in fatto operata dalla CTP diSalerno, richiamata e recepita dalla qui impugnata sentenza, lanotificazione degli avvisi di accertamento presupposti era stata eseguitatramite «ufficiale postale».Numero registro generale 7784/2024Numero sezionale 3355/2026Numero di raccolta generale 14111/2026Data pubblicazione 14/05/20263.4 Sull’argomento questa Corte ha avuto modo di chiarire che, ove lanotifica venga eseguita a mezzo posta, l’avviso di ricevimento riveste lanatura di atto pubblico e l’agente postale assume la qualifica di pubblicoufficiale (cfr. Cass. n. 25487/2025).Non si è, al riguardo, mancato di precisare che tale affermazione èvalida non solo per l’ipotesi in cui la notifica sia eseguita, conl’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, ai sensi della legge n. 890 del1982 (cfr. Cass. n. 3065/2003, Cass. n. 24852/2006), ma anche perquella in cui essa venga effettuata mediante invio diretto di raccomandatacon avviso di ricevimento, nei casi consentiti dalla legge (cfr. Cass. n.11708/2011, Cass. n. 2035/2014).3.5 In tale contesto, il destinatario dell’atto che sostenga di non avermai apposto la propria firma sul relativo avviso di ricevimento, se intendecontestare l’avvenuta esecuzione della notifica, ha l’onere di impugnaredetto avviso attraverso la proposizione della querela di falso (cfr. Cass. n.14574/2018, Cass. n. 22058/2019).È stato pure puntualizzato che nella descritta evenienza la querela difalso mira all’accertamento del carattere apocrifo della firma, al fine diconfutare l’attestazione con cui il pubblico ufficiale ha affermato lacorrispondenza soggettiva fra il destinatario e il consegnatario/firmatariodella relata o dell’avviso di ricevimento.Essa tende, quindi, ad aggredire non già, sic et simpliciter, l’autenticitàdella sottoscrizione, bensì l’attestazione del pubblico ufficiale, in essainsita, relativa all’intervenuta consegna dell’atto a mani proprie deldestinatario (cfr. Cass. n. 9062/2025, Cass. n. 31154/2025).3.6 Si è altresì posto in rilievo che il destinatario di un atto che risultaa lui recapitato sulla base di una relata di notifica o di un avviso diricevimento non è tenuto a contestare ognuna delle attestazioni rese dalpubblico ufficiale notificante, ben potendo limitarsi a fornire la prova delcarattere apocrifo della sottoscrizione ivi apposta; ciò in quanto l’acclarataNumero registro generale 7784/2024Numero sezionale 3355/2026Numero di raccolta generale 14111/2026Data pubblicazione 14/05/2026falsità della sottoscrizione è di per sé sufficiente a provare il mancatoricevimento dell’atto e ha valore assorbente rispetto all’accertamento dellaveridicità delle altre attestazioni (cfr. Cass. n. 16640/2025).3.7 Dai surriferiti princìpi di diritto si è erroneamente discostata la CGTdi secondo grado, la quale, pur avendo dato atto dell’avvenuto deposito,da parte del contribuente, di copia della sentenza con cui il Tribunale diSalerno aveva accolto la querela di falso da lui proposta per far accertarela non autografia delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento inquestione, non ha tenuto conto di quanto statuito dal giudice civile.D’altronde, anche in mancanza della certificazione prevista dall’art.124 disp. att. c.p.c. -depositata in questa sede dal ricorrente-, il collegioregionale avrebbe comunque dovuto confrontarsi con quella sentenza,visto che, prima ancora del passaggio in giudicato, qualsiasi pronunciagiurisdizionale è dotata di una propria autorità, esplicando un’efficacia diaccertamento al di fuori del processo in cui è stata resa (cfr. Cass. Sez. U.n. 21763/2021).4. Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla CGT di secondo grado della Campania, sezionestaccata di Salerno, in diversa composizione, la quale procederà a unnuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopraespressi.4.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione TributariaNumero registro generale 7784/2024Numero sezionale 3355/2026Numero di raccolta generale 14111/2026Data pubblicazione 14/05/2026della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 aprile 2026.Il PresidenteLucio Napolitano