CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 39573/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Modica (Rg) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 28/22 della Corte di appello di Catania del 11/01/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha ribadito la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermandone la condanna alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che con un primo motivo deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo l'erroneità della statuizione contenuta in sentenza per cui il ritrovamento nella propria abitazione di un bilancino elettronico di precisione possa di per sé dimostrare la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta. Con un secondo motivo deduce, inoltre, erronea applicazione dell'art. 159 cod. pen. e mancanza assoluta di motivazione in relazione alla mancata declaratoria del reato per intervenuta sua prescrizione. Espone il ricorrente che la Corte territoriale ha escluso di poter dichiarare la prescrizione del reato, commesso il 31 agosto 2012, computando le sospensioni del dibattimento disposte in primo ed in secondo grado, della durata complessiva di due anni e ventisette giorni, senza, tuttavia, specificarne né il titolo, se derivanti cioè da impedimenti legittimi dell'imputato o del difensore o per altra causa .né l'esatta durata. l 3. Con memoria del 16 settembre 2022, il difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rimarcando l'attitudine dei motivi svolti a superare il vaglio preliminare di ammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito sinteticamente esposte. 2. Con riferimento al primo motivo di censura, sebbene abbia alquanto contraddittoriamente ritenuto il fatto di lieve entità (v. oltre), la Corte di appello ha valorizzato il possesso da parte dell'imputato di sostanza stupefacente del tipo cocaina in entità ponderale (gr. 53,38) non precisamente irrisoria, ponendo tale dato probatorio in correlazione con il rinvenimento presso la sua abitazione di un bilancino elettronico di precisione, definito non illogicamente "strumento notoriamente atto alla pesatura dello stupefacente" a fini di successiva rivendita al dettaglio. Non è, dunque, corretta l'affermazione difensiva secondo cui la destinazione della sostanza a future cessioni sia stata desunta unicamente dal rinvenimento di quel peculiare strumento, poiché è proprio il dato ponderale a giocare un ruolo preponderante nella struttura argomentativa della decisione, a fronte della deduzione difensiva che pretendeva la suddivisione ideale pro quota della sostanza drogante con altra persona (il conducente dell'autovettura a bordo della quale era avvenuto il controllo di P.G.) assolta dall'accusa di concorso nella detenzione illecita. E' vero, invece, che la Corte territoriale ha riferito di modalità di detenzione "decisamente rudimentali" (sostanza non suddivisa in dosi, contenuta tutta in un involucro grossolanamente confezionato) e di assenza di ulteriori indici di destinazione allo spaccio (mancato rinvenimento di denaro, di strumenti o di oggetti destinati al taglio o al confezionamento, mancato occultamento), ma ciò al solo fine di apprezzare la sussistenza di "modalità detentive minimamente organizzate" e così sostenere la benevola determinazione di riconoscere la sussistenza dell'ipotesi del fatto di lieve entità, con applicazione del diverso e meno grave reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 3. Con riferimento, invece, al secondo motivo di censura, vanno condivise sul punto le considerazioni del Procuratore Generale requirente che ne rileva la aspecificità, poiché il ricorrente si limita a richiamare genericamente l'erronea applicazione dell'art. 159 cod. pen. in relazione al computo del complessivo periodo di sospensione della prescrizione (due anni e ventisette giorni), senza precisare né quali periodi sarebbero stati erroneamente calcolati o le ragioni di tale preteso errore quanto al primo grado di giudizio né indicare il provvedimento di sospensione del dibattimento in secondo grado, al fine di dedurne l'eventuale illegittimità o erroneità in relazione alla causa di differimento dell'udienza Si è, dunque, al cospetto di una doglianza meramente esplorativa che pretende del tutto indebitamente di demandare a questa Corte di cassazione l'individuazione di ipotetici profili di illegittimità nelle statuizioni processuali adottate dai giudici di merito. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 21 sette