CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 31803/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n Cina il 01/02/1974 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Monza, con ordinanza del 31.3.2026, ha accolto l'appello ex art. 322-bis, cod. proc. pen. del Pubblico Ministero e ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di cui agli arti. 81 cpv, 110 cod. pen., 2 d. Igs. n. 74/2000, sino alla concorrenza della somma di euro 11.997.962, 84. 2. Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo violazione di legge in ordine alla verifica dei requisiti di concretezza e attualità del periculum in mora per l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Si sottolinea che, nel caso di specie, non è presente alcuna evidenza di rischi concreti di dispersione patrimoniale nè sono presenti condotte dell'indagato che dimostrino un intento di depauperamento, ma invece [OSCURATO:PERSONA] ha immediatamente posto a garanzia del potenziale debito tributario tutti i propribeni immobili e si è dichiarato disponibile ad instaurare un contraddittorio con l'Erario sul merito delle contestazioni. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, dal momento che non si riscontra nel provvedimento impugnato alcuna violazione di legge od omissione motivazionale che possa ricondursi alla violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con atto pervenuto il'8 giugno 2026 il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen., di voler rinunciare all'impugnazione. L'intervenuta rituale rinuncia all'impugnazione determina, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà e, quindi, a colpa del ricorrente (Corte Cost., n. 186 del 7-13 giugno 2000) la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare nella congrua misura di euro 500,00. Infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra le quali è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921 - 01). P.Q.M. Dichi P.Q.M