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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 13971/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2024 del TRIBUNALE di VICENZAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vicenza – in composizionemonocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata daCornel [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicatimediante sei sentenze (sentenza del Tribunale di Ravenna del 08/07/2015, passata ingiudicato il 30/11/2015, di condanna per reati in materia di armi, furto aggravato consumatoe tentato, commessi a Brisighella tra il 1° e il 3 ottobre 2009; sentenza del Tribunale diBologna del 24/02/2014, confermata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del04/03/2016 e divenuta irrevocabile il 23/11/2016, di condanna per il reato di furto aggravato,commesso in Bologna il 18 e il 19 marzo 2009; sentenza del Tribunale di Trieste del21/01/2019, passata in giudicato in data 08/03/2019, di condanna per il reato di ricettazione,commesso in Trieste in 23/02/2018; sentenza del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Bologna in data 11/11/2010, confermata dalla Corte di appello di Bologna consentenza del 10/05/2016 e passata in giudicato il 19/04/2017, di condanna per il reato difurto in abitazione, commesso a Castel del Rio tra il 20 e il 22 gennaio 2010; sentenza delTribunale di Firenze del 07/12/2018, passata in giudicato il 24/06/2019, di condanna per ireati di furto in abitazione, consumato e tentato, posti in essere in Fiorenzuola, Marradi,Monterenzio e Faenza, tra il 6/10/2009 e il 26/01/2010; sentenza del Tribunale di Firenze del19/07/2018, confermata in secondo grado con sentenza del 11/02/2019 e divenutairrevocabile il 13/02/2020, di condanna per il reato di furto in abitazione aggravato,commesso in Fiorenzuola tra il 18 e il 19 giugno 2016).2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., pererronea applicazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.,nonché mancanza, apparenza e illogicità della motivazione.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadelle doglianze addotte.

Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – adopera del giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, dellaloro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, adoperando argomenti di fatto del tuttologici, la cui “ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità.

Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2024 del TRIBUNALE di VICENZAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vicenza – in composizionemonocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata daCornel [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicatimediante sei sentenze (sentenza del Tribunale di Ravenna del 08/07/2015, passata ingiudicato il 30/11/2015, di condanna per reati in materia di armi, furto aggravato consumatoe tentato, commessi a Brisighella tra il 1° e il 3 ottobre 2009; sentenza del Tribunale diBologna del 24/02/2014, confermata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del04/03/2016 e divenuta irrevocabile il 23/11/2016, di condanna per il reato di furto aggravato,commesso in Bologna il 18 e il 19 marzo 2009; sentenza del Tribunale di Trieste del21/01/2019, passata in giudicato in data 08/03/2019, di condanna per il reato di ricettazione,commesso in Trieste in 23/02/2018; sentenza del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Bologna in data 11/11/2010, confermata dalla Corte di appello di Bologna consentenza del 10/05/2016 e passata in giudicato il 19/04/2017, di condanna per il reato difurto in abitazione, commesso a Castel del Rio tra il 20 e il 22 gennaio 2010; sentenza delTribunale di Firenze del 07/12/2018, passata in giudicato il 24/06/2019, di condanna per ireati di furto in abitazione, consumato e tentato, posti in essere in Fiorenzuola, Marradi,Monterenzio e Faenza, tra il 6/10/2009 e il 26/01/2010; sentenza del Tribunale di Firenze del19/07/2018, confermata in secondo grado con sentenza del 11/02/2019 e divenutairrevocabile il 13/02/2020, di condanna per il reato di furto in abitazione aggravato,commesso in Fiorenzuola tra il 18 e il 19 giugno 2016).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., pererronea applicazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.,nonché mancanza, apparenza e illogicità della motivazione.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadelle doglianze addotte. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – adopera del giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, dellaloro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, adoperando argomenti di fatto del tuttologici, la cui “ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità. Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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