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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 27477/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], costituito da un unico motivo con il quale contesta l'applicabilità della recidiva, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che le dispiegate doglianze riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello non si confrontano con il rilievo conferito dalla sentenza impugnata, nel valorizzare i due precedenti specifici in capo all'imputato, alle false generalità declinate nelle precedenti occasioni, indice di una peculiare spregiudicatezza volta alla prosecuzione dell'attività delittuosa arginando i controlli delle forze dell'ordine, laddove l'unica dose ceduta è stato considerata espressione di una particolare accortezza nelle modalità di spaccio; rilevato che i suddetti elementi sono stati coerentemente ritenuti sintomatici di una accentuata inclinazione a delinquere, tale da avere imprescindibili conseguenze sulla valutazione della nuova condotta criminosa; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], costituito da un unico motivo con il quale contesta l'applicabilità della recidiva, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che le dispiegate doglianze riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello non si confrontano con il rilievo conferito dalla sentenza impugnata, nel valorizzare i due precedenti specifici in capo all'imputato, alle false generalità declinate nelle precedenti occasioni, indice di una peculiare spregiudicatezza volta alla prosecuzione dell'attività delittuosa arginando i controlli delle forze dell'ordine, laddove l'unica dose ceduta è stato considerata espressione di una particolare accortezza nelle modalità di spaccio; rilevato che i suddetti elementi sono stati coerentemente ritenuti sintomatici di una accentuata inclinazione a delinquere, tale da avere imprescindibili conseguenze sulla valutazione della nuova condotta criminosa; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent