CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 ottobre 1957
Cassazione n. 32850/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 29/01/2021 della Corte di Appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dei difensori degli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si sono riportati ai motivi di ricorso per [OSCURATO:PERSONA], insistendo l'avv.to Bianchi sulla concesisone delle attenuanati generiche e sulla prescrizione del capo d), e avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Firenze, con sentenza del 29 gennaio 2021, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Firenze del 3 luglio 2019, per quanto di interesse riduceva la pena applicata rispettivamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confermando per le restanti parti inerenti i due predetti imputati, la sentenza. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso mediante i rispettivi difensori, deducendo il primo ventinove motivi di impugnazione con il ricorso proposto mediante l'avv.to Bianchi e quattro motivi con il ricorso proposto tramite l'avv.to Picciotto, e il secondo sette motivi di impugnazione. 3. Con ricorso proposto mediante l'avv.to Bianchi, [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, ha dedotto vizi di mancanza e illogicità della motivazione e di violazione di legge penale oltre che dell'art. 27 comma 2 della Costituzione. L'imputato sarebbe stato condanato "a prescindere", con violazione quindi del principio di "non colpevolezza". Sarebbero state travisate dichiarazioni del teste Sale, a pagina 23 della relativa verbalizzazione, in materia di competenza nel gestire la società, riferite a Clemens e invece forzatamente ricondotte all'imputato. E ciò in contraddizione con l'ulteriore dichiarazione del Sale, in cui si sostiene che invece il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva funzioni di mero traduttore e non di capo o amministratore occulto. 4. Con il secondo motivo, rappresenta la mancata applicazione del principio dell'onere della prova a carico dell'accusa. Essendosi piuttosto invertito l'onere della prova. Si lamenta che la corte avrebbe valorizzato a carico dell'imputato una decina di conversazioni a fronte di oltre 500 intercettazioni. Inoltre, riguardo ad una conversazione con tale sig. [OSCURATO:PERSONA], lunga 30 pagine, si contesta la circostanza della valorizzazione di una sola affermazione ritenuta espressiva del potere dell'imputato "nei confronti di due ditte", sostenendo altresì che si tratterebbe di espressione di scarso rileivo, non in grado di fondare la prova di una posizione di amministratore occulto in capo all'imputato. 5. Con il terzo motivo deduce il vizio di omessa motivazione. La corte non sarebbe riuscita a smontare le censure di gravame. Laddove la difesa, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, avrebbe dimostrato la inattendibilità del Cianflone, posto che costui avrebbe affermato fatti contraddetti da documenti ufficiali e indicato per la Caiazzo una sede diversa da quella reale. A carico dell'imputato vi sarebbero solo le dichiarazioni del defunto Ciani, e la sentenza non darebbe atto della circostanza per cui rispetto a costui l'imputato non si sarebbe potuto difendere. Laddove invece da verbali della Agenzia delle entrate e delle dogane emergerebbe il contrario. E la corte non risponderebbe alle osservazioni della difesa. 6. Con il quarto motivo, rappresenta la contradittorietà e "lacunosità " della motivazione a pagina 13. L'affermazione per cui i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero negato la pratica di sottoprezzo striderebbe con la loro affermazione per cui sarebbero stati sempre estranei ai fatti. 7. Con il quinto motivo lamenta la carenza di motivazione sulla natura di cartiera delle società. 8. Con il sesto motivo deduce il vizio di carenza di motivazione a pagina 13 della sentenza, per la mancata illustrazione delle prove a sostegno del coinvolgimento nella frode. E si aggiunge che quanto narrato in sentenza non corrisponderebbe al vero, come potrebbe emergere dalla lettura per intero delle trascrizioni telefoniche piuttosto che parziale, senza attribuire, come fatto dalla corte, significati non veritieri alle parti di conversazione valorizzate. 9. Con il settimo motivo, deuce i vizi di carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione a pagina 22. La corte non avrebbe motivato in ordine alle testimonianze da cui emergerebbe, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte, che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] non si conoscevano. E si contestano le conversazioni da cui la corte avrebbe invece desunto il predetto contrario assunto. La corte non avrebbe spiegato le ragioni di prevalenza di tali conversazioni rispetto alle rivendicate testimonianze. Sarebbe altresì contraddittoria l'affermazione della corte per cui la sentenza di primo grado avrebbe tenuto conto di testimonianze "stante la diversa prova sopra ricordata". 10. Con l'ottavo motivo deduce il vizio di carenza di motivazione in ordine alla figura dell'amministratore di fatto. I requisiti fondanti tale ruolo sarebbero mancanti nell'ambito della sentenza impugnata. E i giudici si "fossilizzerebbero" sulla valorizzazione di un tolken, senza poi motivare sulla assenza di firma del ricorrente su altri conti correnti presso altri istituti e sulla impossibilità di effettuare operazioni finanziare de visu sul conto. Quanto alla soglia limite di operatività, la motivazione fornita sarebbe oscura, mentre la predetta limitazione sarebbe stata disposta dal [OSCURATO:PERSONA] e la corte sorvolerebbe su tale aspetto. Con carenza di motivazione. La corte non spiegherebbe le ragioni per cui l'imputato, seppur ritenuto amministratore di fatto, non avesse notizie dell'avviso di accertamento e delle perquisizioni, e neppure avrebbe considerato circostanze e dichiarazioni rigaurdanti il Sale e citate in ricorso. E si contesta che risulti in sentenza un dato ritenuto dai giudici come acclarato, quale il legame di parentela, negato, tra l'imputato e l'Abel. Come anche risulterebbe da documenti prodotti dalla difesa. 10. Con il nono motivo deduce la contraddittorietà tra pagina 2 e pagina 20. La tesi del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente contrasterebbe con il rilievo di pagina 2, per cui le poche scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state rinvenute presso la ditta CM Pneumatici ovvero la società del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre il vizio di contraddittorietà conseguirebbe al dato per cui, a fronte di numerosissime conversazioni, non se ne rinvenirebbe alcuna tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] o tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Sale. E quindi tutto ciò non spiegherebbe il ruolo di amministratore di fatto. 11. Con il decimo motivo deduce un vizio di contraddittorietà, non occorrendo per le società del [OSCURATO:PERSONA] che vi fossero dipendenti e non essendo provata la conoscenza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del cd. sottocosto delle merci, praticato. La corte, in proposito, avrebbe omesso ogni controllo e non avrebbe risposto alle eccezioni sollevate in merito. 12. Con l'undicesimo motivo, deduce il vizio di violazione di legge per inversione dell'onere della prova a pagine 3 e 5 della motivazione. La corte avrebbe sostenuto che gli imputati non avrebbero provato la propria innocenza invece di rimettere l'onere della prova della colpevolezza all'accusa. Deduce anche la carenza di motivazione, essendovi a pagina 2 un rinvio, al pvc utilizzato, effettuato in maniera acritica senza dare risposta alle varie contestazioni di appello. La corte non avrebbe spiegato perché la Picarella non sarebbe componente apicale del sodalizio. 13 Con il dodicesimo motivo, deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione sempre con riferimento alla posizione della Picarella rispetto a quella del [OSCURATO:PERSONA]. 14. Con il tredicesimo motivo, deduce il vizio di contraddittorietà a pagina 3, rilevando che il tribunale prima e la corte poi sarebbero contraddittori in punto di modalità di pagamento degli ordinativi da parte del [OSCURATO:PERSONA].15. Con il quattordicesimo motivo, deduce vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, osservandosi che l'emersione del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, rispetto alla società del Clemens, è dato successivo all'emersione di altre società e il tutto sarebbe in contrasto con la tesi del [OSCURATO:PERSONA] quale promotore. La corte neppure avrebbe considerato che il Clemens sarebbe socio del [OSCURATO:PERSONA] mentre il ricorrrente non avrebbe quote. 16. Con il quindicesimo motivo, deduce il vizio di mancanza di motivazione a pagina 4. Atteso che la corte avrebbe supposto che la società Iara dopo avere finito di servirsi presso la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe iniziato a servirsi di due società del coimputato, pur in assenza di fatture della Iara presso il Conístabile, e della mancanza del vies presso la società riferita al [OSCURATO:PERSONA], così da non potere importare. 17. Con il sedicesimo motivo rappresenta, con riguardo a pagina 5, il vizio di omessa motivazione, sostenendosi come assertiva la tesi dei giudici per cui il ruolo di procacciatore di affari non sarebbe incompatibile con la qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA]. 18. Con il diciassettesimo motivo, deduce i vizi di contraddittorietà e mancanza di motivazione a pagina 5 della sentenza. La corte acriticamente avrebbe recepito le tesi del tribunale, che vengono contestate in sintetici accenni. 19. Con il diciottesimo motivo si deduce la errata interpretazione dei fatti e la mancanza di motivazione. La tesi dei giudici sulla assenza di personale quale dato fondante la ipotesi della presenza di società cartiere, troverebbe smentita in altri atti, con particolare riguardo alle funzioni del [OSCURATO:PERSONA]. Anche la tesi della mancanza di logistica, funzionale alla presenza di cartiere, troverebbe smentita in atti processuali. Con omessa motivazione sulle censure proposte al riguardo. 20. Con il diciannovesimo e ventesimo motivo, omogenei siccome inerenti la ricostruzione delle vicende, contesta il vizio di contraddittorietà della sentenza a pagine 13 e 14, in ordine ai temi relativi ai prezzi praticati dal [OSCURATO:PERSONA] e la relativa conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 20. Con il ventunesimo motivo, deduce vizi di illogicità e contraddittorietà della sentenza a pagina 16, in ordine al tema del pagamento anticipato delle forniture da parte del [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che una tale questione, pilastro delle frodi carosello, non potrebbe essere ricostruita solo logicamente. Aggiungendo che le conclusioni al riguardo, dei giudici, sarebbero in contrasto con affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] oltre a chiedersi, il ricorrente, come sia possibile che la corte non faccia differenza tra pagamenti anticipati e a saldo delle commesse. 21. Con il ventiduesimo e ventitreesimo motivo, omogenei siccome inerenti conversazioni riguardanti i fatti esaminati, si contestano i vizi di contraddittorietà e illogicità della sentenza a pagina 17 e 18. Si contesta la valorizzazione di una conversazione al fine di sostenere la conoscenza tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sostenendosi come, alla luce di altre conversazioni, risulterebbe l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA], come confermata anche da testimonianze. Si contesta altresì la ricostruzione del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto, sul rilievo del numero ridotto delle telefonate a supporto e della scarsa rilevanza delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] al riguardo. 22. Con il ventiquattresimo motivo deduce il vizio di omessa motivazione in ordine ai rid 1968 e 2074 /2011, con riguardo ai motivi di gravame proposti, e il vizio di contraddittorietà in ordine all'aumento di capitale. 23. Con il venticinquesimo motivo, si critica l'interpretazione parziale e ridotta di una conversazione con tale [OSCURATO:PERSONA]. 24. Con il ventiseiesimo motivo, deduce la mancata assunzione di una prova decisiva. Si contesta la motivazione con cui sarebbe stata rigettata la richiesta di escutere i rappresentanti legali di società tedesche, che avrebbero potuto dimostrare la non conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] e come il [OSCURATO:PERSONA] abbia accusato il [OSCURATO:PERSONA] solo per alleviare la propria posizione, essendo egli un mentitore. Inoltre, a pagina 20, la corte avrebbe confuso due contratti di procacciatore di affari riguardanti il [OSCURATO:PERSONA]. 25. Con il ventisettesimo motivo deduce la prescrizione dei reati. 26. Con il ventottesimo motivo contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, sull'assunto della meritevolezza della stesse in capo al ricorrente. 27 Con il ventinovesimo motivo deduce la carenza di motivazione sul movente della frode. Contestandosi al riguardo ogni guadagno del ricorrente.28. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo ricorso proposto mediante l'avv.to Picciotto, deduce con il primo motivo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) in relazione agli artt. 416 c.p., 4 e 5 del Dlgs. 74/2000 e 125, 178, 192, 533 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., e 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. In particolare, deduce il vizio di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla conoscenza tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. Con violazione dell'art. 416 cod. pen. Si contesta, sotto i predetti profili, l'affermazione della conoscenza tra i due coimputati in ragione dei rapporti di affari con [OSCURATO:PERSONA], presso cui il [OSCURATO:PERSONA] lavorava come agente, e che tale rilievo trovi conforto in una conversazione tra il dipendente della Reiff, Sancarlo, e il [OSCURATO:PERSONA]. Ciò perché tale conversazione solo dimostrerebbe la confidenza tra il ricorrente e il predetto soggetto e la frase rivolta al [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe valore provocatorio e sardonico. Nel contempo, nessuna conversazione sarebbe intervenuta tra i due coimputati, che hanno anche escluso di conoscersi. Si aggiunge che la corte avrebbe trascurato dati fondanti la predetta tesi difensiva, quali quelli immediatamente citati circa le dichiarazioni dei coimputati, e la esclusione da parte di un teste, Alunno, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], di avere mai conosciuto il [OSCURATO:PERSONA], come da stracio di deposizione riportata in ricorso. Circostanze, queste, riportate nei motivi di gravame e non fatte oggetto di risposta da parte dei giudici. 29. Con il secondo motivo, deduce i vizi di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale di primo grado. La corte di appello, a fronte della richiesta di nuovo esame dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe risposto alla istanze difensive di cui alla domanda. Si premette che i due testi già avrebbero smentito con le loro dichiarazioni l'intero impianto motivazionale, in ordine al ruolo e ai rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA]. E si sottolinea J che, a fronte del Beltrami che avrebbe escluso il ruolo di socio o amministratore della [OSCURATO:PERSONA] in capo al [OSCURATO:PERSONA], i giudici avrebbero omesso di motivare. Si aggiunge che il Krieg/se risentito, avrebbe potuto precisare i rapporti in questione. Apportando così, entrambi i testi, contributi decisivi. Si aggiunge che non si sarebbero illustrate le ragioni per cui i predetti due testi sarebbero stati considerati non credibili e si sottolinea la circostanza - anomala rispeto al costrutto motivazionale - per cui il [OSCURATO:PERSONA], pur ritenuto quale amministratore di fatto , non aveva avuto notizia, da parte di un suo ritenuto prestanome, del verbale di accertamento della Agenzia delle Entrate.30. Con il terzo motivo rappresenta il vizio di mancanza e/o manifesta illogicità. Si contesta l'acritica ripresa delle considerazioni di primo grado sul ruolo del [OSCURATO:PERSONA] e sui suoi rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto dei rilievi difensivi sulla rilevanza di testimonianze escludenti la conoscenza tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. Evidenziandosi l'assenza di motivazioni sulla ritenuta irrilevanza della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] sulla mera funzione di traduttore del [OSCURATO:PERSONA], sulla rilevanza della mancata smentita da parte del [OSCURATO:PERSONA] in ordine a quanto enunciato nell'atto da lui redatto e, ancora, sulla rilevanza della dichiarazione del teste Sale sulla presenza del Clemes all'atto di costituzione della [OSCURATO:PERSONA]. 31. Con il quarto motivo deduce, riguardo ai reati tributari di cui ai capi c) e d), l'inversione dell'onere della prova e la carenza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. Limitandosi la corte solo a richiamare, acriticamente, le conversazioni valorizzate in primo grado, senza considerare le testimonianze di svariati testimoni. Laddove le conversazioni avrebbero contenuti equivoci e privi di rilevanza probatoria. Atteso che dalle conversazioni emergerebbe solo un rapporto lavorativo del [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA]. 32. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce, con riguardo al capo n), il vizio di motivazione e di violazione di legge. La corte di appello non si sarebbe confrontata con i gravami proposti rispetto all'ipotesi per cui il ricorrente avrebbe avuto consapevolezza della qualità di cartiere in ordine alle società del [OSCURATO:PERSONA] e della esistenza di un accordo interpositivo. Omettendo, tra l'altro, di considerare le dichiarazioni dei testi Rossini e Alunno - riportate per stralci in ricorso - che da sole avrebbero posto in crisi l'apparato argomentativo. Si osserva, altresì, che vi sarebbe un vizio logico nel ritenere che le presunte cartiere non sempre avevano applicato ribassi in favore della [OSCURATO:PERSONA], in quanto ciò contrasterebbe con il ritenuto accordo interpositivo che, se esistente, secondo regole di esperienza imporrebbe un prezzo di convenienza con costanza. E si contesta la giustificazione al riguardo fornita dalla corte, per cui la non totalità della pratica dei prezzi di convenienza risponderebbe allo scopo di precostituirsi un possibile argomento difensivo. Sarebbe poi contraddittoria la motivazione laddove ammette prezzi di convenienza praticati solo in parte, ma poi critica le affermazioni del consulente di parte Tanzi che avrebbe sostenuto tale tesi. Si contesta poi la motivazione nella parte in cui, pur riconoscendo la porgressiva riduzione di acquisti di [OSCURATO:PERSONA] dalle cd. cartiere, derubrica il tutto a circostanza secondaria rispetto ad altre, anche in tal caso peraltro integrante il frutto di un ritenuto calcolo difensivo. E si osserva che si 8 t,,, tratterebbe di considerazioini illogiche, atteso che secondo regole di esperienza inerenti le frodi carosello, vi sarebbe sempre costanza nell'interposto acquisto e, se non per la totalità, per la maggior parte della merce. Quanto alla intervenuta valorizzazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], se ne riporta stralcio dopo avere ricordato che sarebbero state riportate nell'atto di appello, e si evidenzia come la corte di appello non avrebbe risposto, o lo avrebbe fatto in modo inadeguato, al rilievo critico per cui le predette affermazioni delineerebbero solo un normale rapporto commerciale, piuttosto che un accordo interpositivo. Il tutto confermato dall'avere, il [OSCURATO:PERSONA], rappresentato la sua scelta di essersi autonomamente determinato e, in via transitoria, ad evadere l'Iva per rapporti già in corso. Da qui l'illogicità della motivazione, che pur non travisando il dato dichiarativo sarebbe in contrasto con il contenuto logico delle affermazioni. Avendo la corte oltremodo desunto la determinazione di un accordo interpositivo. Sarebbe poi apparente la motivazione, nella parte in cui si sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mentito nel riferire di non sapere se [OSCURATO:PERSONA] avesse contezza della sua intenzione di evadere l'Iva. Laddove sarebbe illogica l'affermazione per cui, a sostegno di quanto sopra deporrebbe il rinvenimento, presso la [OSCURATO:PERSONA], di una fattura del [OSCURATO:PERSONA] con allegato un documento relativo all'acquisto in essa indicato da un fornitore estero, perché si ignorerebbe l'epoca della fattura, come anche la ritenuta contezza del [OSCURATO:PERSONA], posto che essa potrebbe essere sopravvenuta solo a fine rapporto. Al più si dimostrerebbe solo che il [OSCURATO:PERSONA] poteva immaginare che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe venduto sottocosto evadendo l'Iva. Da qui la contraddittorietà della motivazione tra l'affermazione per cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mentito e la valorizzazione delle sue dichiarazioni a supporto del giudizio di colpevolezza. Con riferimento poi, ai considerati pagamenti anticipati da parte della [OSCURATO:PERSONA] alle società ritenute interposte, si rappresenta che la corte non avrebbe considerato come vi siano documenti, e la relazione del consulente Tanzi, che invece dimostrerebbero pagamenti effettuati solo a consegna avvenuta. Circostanze trascurate dai giudici. E invero ammesse, per cui non potrebbero essere messe in discussione, come avvenuto, mediante una mera prova logica, fondata irrazionalmente sul rilievo della indisponibilità, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di denaro o finanziamenti e quindi della necessità che venisse finanziato da taluno, tuttavia individuato in [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che in altri finanziatori. Sarebbe altresì illogica l'affermazione della irrilevanza che la società Iara abbia pagato anticipatamente o posticipatamente, atteso che nel primo caso non avrebbe finanziato ma solo pagato un debito. La motivazione sarebbe altresì apparente, in ordine alla individuazione di un rapporto tra soci con riguardo al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Laddove l'attenzione del [OSCURATO:PERSONA] circa i pagamenti che doveva effettuare [OSCURATO:PERSONA] si spiegherebbe solo con l'esigenza del primo di assicurarsi la ricezione della merce. Si contesta poi, la mancata verifica, da parte della corte di appello, delle conversazioni valorizzate, alla luce della lettura alternativa proposta con atto di appello. In proposito si riportano i citati motivi di appello, comprensivi delle accennate critiche. 33. Con il secondo motivo, relativo al capo p), deduce il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione agli artt. 416 cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen. La corte di appello non avrebbe considerato i rilievi critici circa la ridotta quantità di acquisti del [OSCURATO:PERSONA] dalle cartiere, così da non adoperarsi per lo scopo sociale illecito, e non avrebbe tenuto conto delle già citate dichiarazioni dei testi Alunno e Rossini sulla omogeneità di comportamento della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tutti i fornitori, comprese le ritenute società cartiere. E si aggiunge che la ritenuta conoscenza tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] nulla apporta a sostegno del rapporto associativo e che i dati a sostegno dei reati tributari non potrebbero come tali sostenere il reato associativo. E in particolare sarebbe indimostrato l'accordo ad eseguire e perseguire il fine delittuoso associativo. 34. Con il terzo motivo, rappresenta in ordine al capo p) vizi di violazione di legge e di motivazione circa il ruolo di promotore del [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione al riguardo sarebbe apparente, non indicandosi le prove a supporto e le operazioni gestite in prima persona dal ricorrente. Trasscurandosi altresì le richiamate dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] circa la sua determinazione di evadere l'Iva. 35. Con il quarto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine atí prescrizione del reato associativo. La corte non avrebbe desunto la cessazione del reato associativo in epoca anteriore alla ultima fattura del 1 giugno 2012, alla luce, in particolare, della avvenuta acquisizione di merce nel 2012 da parte della [OSCURATO:PERSONA] per il solo 7 % del totale degli acquisti, quale dato incompatibile con la permanenza del sodalizio o della adesione del ricorrente al medesimo. 36. Con il quinto motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione, con riguardo al trattamento sanzionatorio. Si contesta la mancata considerazione della parziale riparazione dei debiti tributari operata dal ricorrente, integrandosi una motivazione contraddittoria nella misura in cui eleggerebbe la gravità del danno a "cosintomo" di inclinazione a delinquere, non valorizzando nel contempo la parziale riparazione del medesimo. 37. Con il sesto motivo deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla confisca. La motivazione non risponderebbe al rilievo per cui non vi sarebbe stata la mancata preventiva escussione del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA], necessaria per procedersi alla confisca per equivalente, e incorre in errore nella individuazione del porfitto, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva detratto a titolo di Iva versata una somma effettivamente pagata. 38. Con il settimo motivo rappresenta vizi ex art. 606 comma 1 lett. d) ed e) cod. proc. pen., con riferimento alla omessa rinnovazione della istruttoria dibattimentale. Si contesta il mancato accoglimento della richiesta di effettuare perizia contabile per verificare se i pagamenti della [OSCURATO:PERSONA] fossero stati o meno anticipati rispetto alle forniture. Si sostiene la decisività della prova, in quanto l'espunzione del ritenuto dato dei pagamenti anticipati metterebbe in crisi il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale finanziatore, incidendo sulla motivazione. Che appare contraddittoria nel rigetto della istanza, atteso che da una parte riterrebbe non rilevante accertare l'epoca dei pagamenti, per pervenire però, dall'altra, alla tesi della loro anticipazione, così traendone conseguenze accusatorie. Inoltre, si riterrebbe dimostrato il carattere anticipato dei finanziamenti in base a prova logica, laddove invece tale dato sarebbe facilmente dimostrabile in base ad analisi di documenti. [OSCURATO:PERSONA] lok t<jii Cls; Ct/i U »<[OSCURATO:PERSONA] A., 1.11 primo motivo è inammissibile: siccome del tutto generico, laddove con v espressione indistinta e per nulla specifica - siccome lontana da una precisa censura dei passaggi motivazionali che dovrebbero suffragarla, come anche da un puntale confronto con le argomentazioni contenute in sentenza -, si afferma la sussistenza di una condanna "a prescindere". Piuttosto, si tratta di una censura formulata senza tenere conto del noto principio per cui il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Inoltre, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili "non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato" (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Inammissibile è anche la censura in tema di travisamento di dichiarazioni, atteso che essa, piuttosto, consiste nella personale valutazione di frammenti di affermazioni che non si prestano, in alcun modo, ad un significato unico e univoco e vanno lette in un contesto organico. In proposito, occorre ricordare che in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 (dep. 20/02/2018 ) Rv. 272406 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile per le medesime ragioni indicate già riguardo al primo motivo, stante la estrema genericità e scarsa specificità delle censure. Peraltro singolari, sul piano della logica, laddove si vuole sostenere la violazione del principio dell'onere della prova a carico dell'accusa sulla base dell'assunto per cui i giudici avrebbero condiviso le tesi di quest'ultima e non della difesa: circostanza quest'ultima a dir poco naturale allorquando ci si confronti con una sentenza di condanna. E altrettanto singolari, se non illogiche, sono le censure in esame nella parte in cui a sostegno delle tesi riportate si lamenta la valorizzazione, su 5000 intercettazioni, di sole 10 conversazioni: senza tuttavia illustrare, con difetto quindi di specificità, se e quali delle restanti, ritenute 4990 conversazioni, sarebbero in grado di fondare la non colpevolezza dell'imputato. Quanto alla critica in ordine alla conversazioni con [OSCURATO:PERSONA], è anche essa inammissibile, siccome si traduce solo in una diversa valutazione di una conversazione. In proposito, va ricordato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 (dep. 29/11/2016) Rv. 268389 - 01 3. Il terzo motivo è inammissibile, perchè fininea, anche esso, con la palese violazione dell'onere di specificità del ricorso: siccome connotato solo di affermazioni assertive sulla inadeguatezza della motivazione, che sarebbe stata travolta dalle ragioni di gravame, senza alcuna adeguata spiegazione al riguardo, la quale si sarebbe dovuta articolare, per i principi già esposti, nella specifica individuazione dei passaggi motivazionali da censurare, nella altrettanto specifica illiustrazione del vizio individuato per ciascuno di essi, e nella altrettanto puntuale indicazione delle ragioni in grado di sovvertire il contestato ordito motivazionale. In altri termini, con il ricorso per Cassazione non ci si può abbandonare ad una sorta di generica rivendicazione della ingiustizia e infondatezza della sentenza, come emerge nel caso in esame. In linea con tali osservazioni, si pongono le censure rivendicanti l'infondatezza delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], accompagnate dalla altrettanto generica affermazione per cui non sarebbe stato consentito al ricorrente di difendersi rispetto alle affermazioni di costui, siccome deceduto. Laddove, come noto, il codice ben contempla, in un preciso quadro ordinamentale in materia di prova, connotato delle necessraie garanzie, anche la possibilità di utilizzo di dichiarazioni di soggetti defunti. Infine, è deficitaria la censura nella parte in cui rivendica mancate risposte a motivi di gravame, senza illustrarli specificamente assieme alle ragioni della rilevanza del vizio così dedotto. Va ricordato infatti, in proposito, che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. (cfr. Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 (dep. 04/09/2015) Rv. 264879 - 01 B). 4. Quanto al quarto motivo, premesso che tra i vizi di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. non sussiste la "lacunosità" ,19.19 stessa, la censura è manifestamente infondata. Perché non tiene in alcun€nto della complessiva motivazione emergente dalle due conformi sentenze di condanna, nI con le quali, tra l'altro, si illustra, alla richiamata pagina 13, la ragione della consapevolezza, da parte degli imputati, della vendita, da parte del [OSCURATO:PERSONA], attraverso tre sue società, di merci in sottocosto, assunta dai giudici quale profilo rilevante ai fini del giudizio finale di responsabilità e non incoerente o in contrasto con la riconduzione delle predette società cartiere, autrici delle citate vendite REJ3:11Cia s o tt °costo, al [OSCURATO:PERSONA]. Laddove peraltro, diversamente da quanto sostiene la difesa, la rivendicazione da parte del ricorrente della estraneità ai fatti contestati, in via generale, non è comunque di per sè incompatibile con la conoscenza di circostanze ritenute dai giudici rilevanti per i fatti stessi. In ogni caso, langue, nel motivo in esame, ogni illustrazione - rientrante nel più volte ricordato onere di specificità dell'impugnazione - della rilevanza, in termini di capacità di travolgere l'ordito motivazionale, del vizio dedotto. Trascurandosi l'ulteriore principio per cui "in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri). 5. Il quinto motivo risulta inammissibile, atteso che la riportata affermazione della corte per cui la natura di "cartiera" delle società risulterebbe dalle loro caratteristiche e dall'attività concretamente svolta è la sintesi di ampie argomentazioni precedenti con le quali, con carenza di specificità estrinseca, il ricorrente non si confronta. Argomentazioni peraltro qui sintetizzate in sede di analisi del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia. 6 Anche il sesto motivo appare inammissibile: la corte, anche condividendo e richiamando la prima sentenza, ha elaborato un'articolata motivazione a sostegno dell'assunto di responsabilità, con la quale il ricorrente non si confronta, preferendo piuttosto lanciarsi in assertive quanto indimostrate tesi di non veridicità di quanto riportato in sentenza. Ovvero preferendo prospettare - in maniera del tutto astratta e quindi generica - imponderabili esiti nascenti da una per nulla illustrata lettura integrale di trascrizioni telefoniche, accompagnata da un'apodittica affermazione di non corrispondenza al vero delle argomentazioni dei giudici, illustrative di contenuti di conversazioni captate. Redigendosi, in tal modo, censure che appaiono la summa della violazione dei principi in precedenza citati, in tema di corretta redazione del mezzo di impugnazione. 7. Il settimo motivo è inammissibile per plurime ragioni. La tesi della sussistenza di testimonianze che escludono la conoscenza tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] non è in alcun modo suffragata dalla allegazione delle deposizioni di riferimento. In violazione di altro essenziale principio, per cui non è consentito dedurre censure relative al vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (cfr. Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 - 01 Schioppo; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 Rv. 265053 - 01 Bregamotti). Inoltre, si contesta la ricostruzione di due conversazioni, di cui una, è bene sottolinearlo, riporta espressamente il riferimento, da parte del [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA], senza riuscire ad evidenziare alcun vizio nella relativa interpretazione, che non dipenda dalla ritenuta maggiore rilevanza di non allegate testimonianze, perseverando il ricorrente, in tal modo, nella violazione del già richiamato principio, che si riafferma, per cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 (dep. 29/11/2016 ) Rv. 268389 - 01. E' sufficiente a questo punto rimarcare la validità delle argomentazioni, logiche e interpretative di chiari diaeloghi captati, dei giudici sul punto, come pure evidenziato, assieme comunque alla marginalità della questione, al paragrafo 33.3., in sede di esame del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] 8. Anche l'ottavo motivo deve ritenersi inammissibile. Per carenza di confronto con l'articolata motivazione sul punto emergente dalle due sentenze, fondata sul richiamo a molteplici quanto eloquenti conversazioni, a prove oggettive e a dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (da pagina 18 a 20), nel cui ambito trova valorizzazione, coerente, anche l'uso di un tolken, che appare tutt'altro che l'unico riferimento fondante il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente; laddove poi, il rapporto parentale tra il ricorrente e il Clemens non risulta affatto, in motivazione, un dato essenziale per spiegare come quest'ultimo fosse solo un formale rappresentante, a fronte di una effetttiva gestione della società svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto ad una così organica motivazione, immune da vizi, assumono scarso rilievo le notazioni difensive sulla mancata considerazione di taluni altri profili evidenziati dalla difesa, posto che con specifico riguardo ai vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili - come nel caso di specie - con la decisione adottata, purchè siano spiegate - come nel caso in esame - in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento, senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). 9. Il nono motivo è inammissibile alla luce della completa e organica motivazione circa il ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA], come sopra evidenziato, con conseguente richiamo, anche per tali ulteriori censure, al già riportato principio per cui i vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, devono essere di spessore tale da risultare percepibili íctu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza. 10. Il decimo motivo è manifestamente infondato, trattandosi di censure z.tv relative a profili di fatto, non ammissibili questa sede, peraltro proposte in maniera del tutto frammentaria, omettendo un confronto e inserimento di tali temi nel contesto complessivo della motivazione che, invero, dà conto della necessità, ove vi fossero state società realmente operative, di una loro ordinaria strutturazione per uomini e mezzi, come anche del ruolo svolto e della consapevolezza dei fatti in capo al [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo a quest'ultimo profilo inerente il [OSCURATO:PERSONA], peraltro, manca ogni indicazione del tipo di vizio dedotto, posto che la contraddittorietà citata in rubrica fa specifico riferimento solo al tema della necessità delle assunzioni per la valutazione del carattere di cartiere di talune società. Come manca ogni illustrazione della decisività del predetto, non specificato vizio, rispetto al contesto complessivo della motivazione. Laddove, va ribadito/ che è metodologicamente errata la frammentazione dell'analisi della motivazione ove non si accompagni con la illustrazione di vizi che non si limitino a pregiudicare il singolo passaggio motrivazionale bensì travolgano la coerenza del complessivo costrutto motivazionale. Può aggiungersi, per completezza, circa il citato tema della adeguata descrizione delle società cartiere, il rimando altresì, a quanto sul punto rilevato in sede di analisi del ricorso del [OSCURATO:PERSONA].11. Inammissibile è anche l'undicesimo motivo. I giudici non hanno effettuato alcuna inversione dell'onere della prova, elaborando un'ampia motivazione illustrativa delle prove ritenute a carico, rispetto alle quali, più semplicemente, le deduzioni difensive non sono state ritenute idonee a scardinare il compendio probatorio di accusa. Piuttosto è evidente che a fronte di un ritenuto compendio probatorio a carico, è poi la difesa che deve dimostrare la sussistenza di elementi che suffraghino diverse conclusioni favorevoli all'imputato. Tematica che nulla ha a che fare con l'onere della prova a carico dell'accusa. Inammissibile è la lamentata, mancata risposta a deduzioni difensive che non risultano specificate, per i principi già in precedenza richiamati. Laddove poi, il riferimento a mancate risposte sul ruolo della Picarella appare deficitario in%onzitutto della illustrazione della rilevanza della questione, sul complessivo costrutto motivazionale. 12. Il dodicesimo motivo risulta inammissibile. Il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 (dep. 27/11/2017) Rv. 271635 - 01). Si è altresì precisato, che al fine di integrare il vizio di contraddittorietà della motivazione, non è sufficiente il mero contrasto tra due proposizioni del tessuto motivazionale, essendo altresì necessario che la inconciliabilità degli enunciati contrastanti, nel complessivo impianto del costrutto argomentativo posto a fondamento della decisione, risulti tale da comprometterne l'assetto e la tenuta della sequela logico giuridica (Sez. 1, n. 5718 del 19/12/2013 (dep. 05/02/2014) Rv. 259409 - 01). Nel caso in esame, non si propone un vizio rilevante ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. bensì un mero confronto, tra soggetti diversi, con posizioni ben diverse nella complessiva economia della sentenza, che non può certamente fondare alcuna contraddizione rilevante in questa sede. 13. Il tredicesimo motivo è inammissibile. Innanzitutto alla luce del principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, la contraddittorietà della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deve essere interna alla sentenza impugnata sicchè la stessa va esclusa nel caso di difforme valutazione di uno stesso fatto da parte delle sentenze dei due gradi di merito, essendo anzi questa la naturale conseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio degli organi giurisdizionali, che, mediante la motivazione, espongono, in maniera autonoma ed indipendente, le ragioni delle decisioni adottate (Sez. 3 - , n. 13678 del 20/01/2022 Rv. 283034 - 01). Inoltre, è tale anche perchè frutto di un'operazione di mera frammentazione dell'ordito motivazionale complessivo, volta a eludere il confronto con il significato organico della complessiva motivazione, e mai è accompagnato, peraltro, dalla illustrazione della decisività del singolo deficit rilevato rispetto alla integrale spiegazione di cui in sentenza. 14. Il quattordicesimo motivo deve ritenersi inammissibile innanzitutto alla luce del rilievo per cui l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". La disposizione, letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., per cui èonere del ricorrente enunciare tra l'altro i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, evidenzia che non è ammessa l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso: consegue che il ricorrente deve specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329). Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente ribadito tale indirizzo, laddove si è precisato che in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchè della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano). Si tratta di vizi eterogenei non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento del costrutto motivazionale che sorregge il provvedimento impugnato. I vizi della motivazione si pongono in rapporto di reciproca esclusione, posto che ove la motivazione manchi, essa non può essere, al tempo stesso, nè contraddittoria, nè manifestamente illogica; di converso, la motivazione viziata non è mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall' articolo 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha novellato l'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.) è nettamente connotato rispetto alla manifesta illogicità (cfr. sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 cit.). Orbene, la sostanziale mescolanza dei motivi di ricorso, cumulati nella indistinta prospettazione di un vizio di motivazione, che si esprime anche sul piano grafico in un unico quanto indistinto motivo sul punto delle censure proposte, connotato dalla progressiva mera elencazione di circostanze di fatto e di argomenti logici mai connessi alla puntuale indicazione del vizio deducibile, rende l'impugnazione "a-specifica". 15 Il quindicesimo motivo è inammissibile, proponendosi con esso appunti critici sul piano della valutazione del merito, non consentiti come tali in questa sede. E ancora una volta deducendosi profili difensivi prescindendo dal confronto complessivo con la motivazione e senza illustrare la decisività dell'obiezione sollevata. 16. Il sedicesimo motivo appare inammissibile, siccome anche esso proposto su un piano di mera rivalutazione dei fatti. Va ribadito che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchè illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 17. Il diciassettesimo motivo è inammissibile alla luce dei principi già esposti e di censure meramente rivalutative, frammentarie e prive di specifici riferimenti a dati allegati. 18. Il diciottesimo motivo è manifestamente infondato. Sia a fronte di una motivazione, coerente e articolata e come tale immune da vizi, quanto ai temi proposti con le censure in esame, con particolare riguardo a quello, già citato, dei dati dimostrativi del carattere di cartiere di talune società. Sia perché si tratta di mere prospettazioni di una diversa tesi, difensiva, operanti su un piano meramente rivalutativo - e quindi inammissibile - e non già sviluppate in termini, come sarebbe stato necessario, di individuazione di vizi dell'atto piuttosto che di prospettazione di tesi ritenute semplicemente più plausibili. Sia ancora, perchè, come già evidenziato in precedenza, a fronte di motivazione adeguata e non manifestamente viziata anche in punto di elementi sintomatici della presenza di cartiere (anche alla luce di quanto appresso evidenziato in sede di esame degli ulteriori ricorsi), rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili - come nel caso di specie - con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Sia perchè è erroneo prospettare in sede di ricorso per cassazione una "errata interpretazione dei fatti" posto che, da una parte, la valutazione dei fatti, attenendo al merito, non può essere sollevata in termini di vizi del ricorso sia perché, al più, il travisamento può attenere alla prova ma non al fatto. Infatti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 Rv. 273217 - 01 Ferri). 19. Anche il dicittnnovesimo e ventesimo motivo sono inammissibili per ragioni analoghe a quanto osservato in ordine al diciottesimo motivo. 20. Anche il ventunesimo motivo è inammissibile sia perchè, ancor prima di considerare in questa sede la sostanza in sè della censura, alla luce della motivazione contestata, non è dato comprendere il criterio giuridico e la relativa disposizione di riferimento in ragione della quale non sarebbe deducibile, in termini di prova logica, la questione del pagamento anticipato di forniture; sia perchè trattasi, ancora una volta, di mere diverse valutazioni; sia per l'assente allegazione di atti dichiarativi, inerenti al [OSCURATO:PERSONA], pur citati nel motivo, sia per la mancata specifica illustrazione del vizio ( di illogicità o contraddizione) che conseguirebbe alla ritenuta mancata distinzione tra diverse forme di pagamento. 21. Anche il ventiduesimo e ventitreesimo motivo sono inammissibili. Sia per il già citato motivo sui limiti di sindacato delle conversazioni intercettate, laddove si propone ancora una volta una mera, diversa interpretazione delle stesse e del loro peso probatorio; sia per le considerazioni già espresse circa l'ottavo motivo, cui si rinvia, in ordine alla validità della motivazione elaborata in tema di svolgimento del ruolo di amministratore di fatto del Conistabíle; sia per l'assenza di allegazione di testimonianze rivendicate e non specificate neppure sul piano della identificazione dei rispettivi autori; sia per l'assertività nel sostenere l'irrilevanza delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]; sia per lo scarso peso logico dell'affermazione secondo la quale la tesi del ruolo di amministratore di fatto poggerebbe (assertivamente ancora) su poche telefonate (piuttosto, evidentemente, che su molte), posto che non è dato comprendere, né è illustrata, la ragione per cui sulla validità di una riflessione ed analisi inciderebbe, di per sé, il numero delle conversazioni di riferimento, piuttosto che la qualità delle stesse e del complessivo ragionamento elaborato. Sia, in sostanza, per l'ennesimo, reiterato tentativo di proporre una nuova valutazione di merito dei fatti, senza invece cercare di rappresentare vizi - manifesti - di motivazione. 22. Il ventiquattresimo motivo risulta inammissibile per le medesime ragioni indicate esaminando i due motivi immediatamente precedenti, con particolare riguardo al rilievo per cui si propone, ancora una volta, una mera personale interpretazione di conversazioni, avulsa da un confronto con la complessiva motivazione, come del resto illustrata, nella sua piena organicità e carenza di vizi, attraverso le considerazioni già espresse circa l'ottavo motivo, cui si rinvia, in ordine alla validità della motivazione elaborata in tema di svolgimento del ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA], 23. Il venticinquesimo motivo è inammissibile, innanzitutto - e ciò basta a fronte di una palese carenza del criteri essenziali e ineludibili che devono essere a base della elaborazione, professionale, di un ricorso - per la mancata illustrazione del tipo di vizio che si vuole dedurre, avendo il ricorrente solo riportato in rubrica il riferimento alla conversazione che si vuole criticare, illustrandola secondo la sua personale lettura e concludendo con la formulazione di interrogativi. 24. Il ventiseiesimo motivo è inammissibile. Occorre preliminarmente illustrare la tipologia del vizio che si deduce in ordine alla decisione impugnata, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2). Esso consiste in una sorta di error in procedendo, ravvisabile solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia: perchè si configuri deve cioè necessariamente sussistere la certezza della decisività della prova ai fini del giudizio e dell'idoneità dei fatti che ne sono oggetto ad inficiare le ragioni poste a base del convincimento manifestato dal giudice (cfr. in motivazione, Sez. 6, n. 14916 del 25/03/2010 Rv. 246667 - 01 Brustenghi; sez. 2", 16354/2006, rv. 234752, Maio; 2380/1995 rv. 200980). Si è anche precisato che è altresì decisiva la prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante. (Sez. 4, Sentenza n. 6783 del 23/01/2014 Rv. 259323 - 01 [OSCURATO:PERSONA]). La valutazione di siffatta decisività deve, quindi, essere compiuta accertando se i fatti indicati dal ricorrente nella relativa richiesta siano tali da potere inficiare tutte le argomentazioni poste a fondamento del convincimento del Giudice, per cui "il diritto della parte a vedersi ammettere prove contrastanti con l'accusa, la cui mancata assunzione è denunciabile con ricorso per Cassazione ex art. 606 c.p.p., lett. d) in relazione all'art. 495 c.p.p., comma 2 (o art. 603 c.p.p. in appello), va rapportato, per verificarne il fondamento, alla concreta motivazione della sentenza impugnata" (cfr. in motivazione Sez. 6, n. 14916 Rv. 246667 cit.). Le predette condizioni non emergono dall'impugnazione in questione. Sia perchè la richiesta di assunzione della predetta prova è tardiva, come risulta dalla sentenza impugnata, siccome proposta solo in sede di conclusioni. E al riguardo - senza che possa esplicare alcuna "sanatoria" la circostanza per cui ad essa la corte di appello ha fornito comunque risposta - opera il principio per cui l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice dell'appello cautelare deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono rilevarsi, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3 - n. 35715 del 17/09/2020 Rv. 280694 - 01). Sia perchè il motivo in esame, ignorando le diverse affermazioni del giudice di secondo grado ( pag. 21 e 22), che ha illustrato la non incompatibilità tra il ruolo di procacciatore del [OSCURATO:PERSONA] e quello di amministratore di fatto, con tutte le correlate conclusioni riportate in sentenza, si caratterizza per l'assoluta assenza della illustrazione delle ragioni della decisività della prova esclusa, ridotte alla rappresentazione, assertiva, di dichiarazioni che i suddetti testi - che appaiono del resto già sentiti ( cfr. pag. 22) - avrebbero potuto rendere circa la conoscenza del Ciumella da parte del [OSCURATO:PERSONA]: secondo una sorta di "certificazione" difensiva, di portata assoluta nonché insormontabile da parte del giudizio affidato, pur sempre, ai giudici, di tale circostanza che, invero, la corte ha già ampiamente e motivatamente illustrato nel suo fondamento (come già in precedenza evidenziato); del resto non è dato comprendere - alla luce del motivo in esame - perchè mai essa potrebbe provenire da meri giudizi personali dei predetti personaggi tedeschi, sebbene non a conoscenza della complessità, anche in territorio italiano, della vicenda e quindi dei rapporti tra i due coimputati. Infine, quanto alla tesi per cui a pagina 20 la corte avrebbe confuso due contratti di procacciatore di affari riguardanti il [OSCURATO:PERSONA], non è dato rinvenire quale vizio - rilevante in questa sede - sarebbe prodotto da tale, asserita, confusione. 25 . Il ventisettesimo motivo è inammissibile: posta l'assoluta genericità della eccezione, priva di una puntuale illustrazione del calcolo della prescrizione, i reati alla data della sentenza impugnata non risultano interessati dal maturare della prescrizione. 26. Il ventottesimo motivo è inammissibile per mancata deduzione del vizio correlato alla lamentata mancata concessione - in realtà ampiamente argomentata, con giudizio di fatto notoriamente insindacabile ove immune da vizi come nel caso di specie- delle attenuanti generiche. 27 Il ventinovesimo motivo è inammissibile sia perchè nuovo, siccome non citato nel riepilogo - incontestato - dei motivi di gravame riportato in sentenza (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01), sia a fronte della ampia motivazione che dà conto dei profili oggettivi e soggettivi coinvolgenti il ricorrente nel reato. In ultima analisi, con la censura proposta, a fronte di tale completa motivazione, si introduce un tema, definito inerente al movente, senza alcuna specificazione anche circa l'incidenza sull'elemento soggettivo dei reati. 28. Inammissibile perché infine irrituale - siccome evidentemente riferita a poteri chiaramente non configurati, come noto, in capo a questa Corte - è la richiesta finale di rinnovazione della istruttoria dibattimentale e di rideterminazione della pena. Nè sussiste alcun dovere per il difensore incaricato, come pure invece riportato in ricorso, di avanzare quest'ultima richiesta in questa sede. 29. Il primo motivo, dedotto con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] mediante l'avv.to Picciotto, è inammissibile alla luce delle già esposte considerazioni, cui si rimanda, formulate in relazione alle analoghe censure proposte dall'avv.to Bianchi in ordine alla ricostruzione della conoscenza intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e alla luce delle ulteriori considerazioni sul punto esposte in sede di esame del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], di seguito riportate e cui si rinvia. Va aggiunto, quanto alla citata testimonianza del teste Alunno, che il richiamo è inammissibile in assenza di allegazione integrale della testimonianza stessa, posto il principio, già in precedenza citato, per cui non è consentito dedurre censure relative al vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (cfr. Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 - 01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 Rv. 265053 - 01 Bregamotti). Quanto al richiamo all'art. 192 cod. proc. pen., va ribadito che in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (tra le altre, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016 (dep. 15/09/2017) Rv. 271294 - 01). 30. Il secondo motivo, quanto al profilo inerente la mancata rinnovazione dell'esame dei testi Krieg e Beltrami, è inammissibile alla luce delle considerazioni espresse in ordine all'analogo ventiseiesimo motivo di cui al primo ricorso sopra riportato. Va aggiunto che anche per i due testi citati emerge un difetto di allegazione delle loro integrali dichiarazioni, meramente sintetizzate in ricorso. Quanto alle censure sul vizio motivazionale inerente la valutazione delle dichiarazioni medesime così come acquisite, esse trovano risposta nella complessiva completa e adeguata motivazione, che dà conto della ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto (di cui anche all'esame dell'ottavo motivo del primo ricorso, cui si rinvia), anche tenenendo conto del più volte citato principio per cui, vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili - come nel caso di specie - con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). 31. Il terzo motivo è inammissibile per ragioni analoghe a quelle espresse anche con riguardo al secondo motivo, dovendosi innanzitutto rinviare alle considerazioni già espresse sulla validità della motivazione elaborata con riferimento al ruolo, e profili connessi, svolto dal [OSCURATO:PERSONA]; rispetto alle quali, le censure in questione si limitano a proporre unilateralmente e frammentariamente mere rivalutazioni di dati processuali, altresì lamentando mancate risposte sentza considerare il principio, immediatamente sopra esposto e da riaffermarsi anche in questa sede, riguardante la capacità della motivazione, che sia ritenuta immune da vizi, di rendere ininfluenti le minime incongruenze e disattendere le deduzioni difensive logicamente incompatibili. Non va poi dimenticata la mancata allegazione di dichiarazioni del notaio Nencioni nonostante il loro richiamo, come anche di quelle del Sale. 32. Il quarto motivo è inammissibile alla luce delle considerazioni già espresse in relazione al ventitreesimo e ventiquattresimo motivo di cui al primo ricorso cui si rinvia - al di là della allegazione, nel caso in esame, di dichiarazioni di taluni testi citati in ricorso -, nonché alla luce, in generale, della già evidenziata adeguatezza della motivazione inerente il ruolo del ricorrente, trattandosi di rilievi e osservazioni in grado di respingere le censure in esame siccome analoghe ai predetti motivi del primo ricorso. 33. Il primo e settimo motivo proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], siccome attengono alla ricostruzione della frode e relativi profitti, appaiono omogenei, così da richiedere una trattazione congiunta. 33.1 Occorre preliminarmente richiamare i principi già citati in precedenza, delineanti le regole essenziali riguardanti le caratteristiche che i vizi denunziabili in questa sede devono avere, come anche quelli che sanciscono i limiti del sindacato di legittimità, con riguardo all'analisi della motivazione inerente la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. E non da ultimo, i principi inerenti i criteri di valutazione della motivazione, estranei ad ogni lettura frammentaria, e tali da sancire la capacità della motivazione, che appaia immune da vizi, di disattendere ovvero rispondere, ancorchè implicitamente, a tutte le rilevazioni difensive, per le quali non sussiste in tali casi un obbligo di analitica risposta.33.2. Operata questa premessa, occorre evidenziare, innanzitutto, i contenuti della motivazione emergente dalle due conformi sentenze di primo e secondo grado. Con essa i giudici, quanto in particolare al [OSCURATO:PERSONA], hanno evidenziato quanto segue: - le tre società amministrate da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] srl, CM Pneumatici, [OSCURATO:PERSONA] srl - devono reputarsi mere cartiere, funzionali ad una operazione di interposizione tra fornitori esteri di merce e le ditte direttamente acquirenti, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], sulla base di plurimi dati, quali: l'assenza di dipendenti, di fondi propri, di un magazzino, di una sede adeguata al volume di fatturato, di una propria logistica (la cui rilevanza per l'affidabilità di un fornitore è stata ammessa dallo stesso Ciumella), nonché la pratica, in favore del cliente finale, di un prezzo ridotto rispetto a quello di acquisto dal fornitore estero (come da dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del perito), così da ricavare un vantaggio economico solo dall'Iva della vendita, destinata a non essere versata (come pure spiegato dal [OSCURATO:PERSONA]). 33.3. In stretta correlazione con questo tema, si pongono, anche alla luce delle censure qui avanzate, i seguenti rilievi: - il ruolo di promotore e organizzatore dell'operazione del [OSCURATO:PERSONA], che lungi dall'essersi limitato a richiedere al [OSCURATO:PERSONA] prezzi identici a quelli assicurati da altri fornitori, non solo indicò, piuttosto, al [OSCURATO:PERSONA], i prezzi che voleva gli si praticassero, senza alcuna comparazione con altri fornitori (come da foglio scritto inviato in questi nudi termini al [OSCURATO:PERSONA]) - dato in sé dimostrativo anche della effettiva diretta gestione della operazione complessiva da parte del [OSCURATO:PERSONA], in quanto in grado di stabilire egli stesso i prezzi da praticargli, con chiara consapevolezza della necessaria evasione di Iva da parte del [OSCURATO:PERSONA] -, ma aveva piena contezza del carattere inferiore dei prezzi praticatigli: sia in ragione della propria settimanale attività di verifica dei prezzi offerti dai grossisti esteri e nazionali, sia per il ritrovamento, presso la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] - a mò di garanzia, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del rispetto dell'accordo per la vendita in sottocosto -, di due fatture di un fornitore estero allegate alle fatture di [OSCURATO:PERSONA] srl (specificamente indicate e descritte in sentenza), in grado di evidenziare il sottocosto praticato, sia per i risultati della analisi peritale, dimostrativi, diversamente dalla parziale verifica sul punto svolta dal consulente di parte, di prezzi praticati dal [OSCURATO:PERSONA] ben inferiori a quelli assicurati da grossisti esteri. Cosicchè è smentita la tesi difensiva di acquisti dal [OSCURATO:PERSONA] in linea, quanto ai prezzi, con quelli praticati da altri fornitori; con correlata illustrazione della inevitabile consapevolezza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del necessario mancato versamento dell'Iva da parte del [OSCURATO:PERSONA], ed emersione, dalla complessiva motivazione, delle ragioni a base del rilievo della reticenza del [OSCURATO:PERSONA] su tale ultimo punto;- il conseguente interesse del [OSCURATO:PERSONA] a rifornirsi dal [OSCURATO:PERSONA], posta la differenza tra prezzi assicurati da costui e quelli di altri fornitori cui il [OSCURATO:PERSONA] stesso avrebbe potuto voler accedere invece, in caso di parità di prezzi praticati dal di [OSCURATO:PERSONA] e da altri fornitori, siccome in grado di approvvigionarsi egli medesimo presso questi ultimi, senza necessità di intermediari; - la effettiva organizzazione e gestione della frode da parte del Ournella, risultante oltre che dalla determinazione, da parte sua, dei prezzi da praticarsi in suo favore dal [OSCURATO:PERSONA], anche dalla costante preoccupazione - emergente dalle conversazioni intercettate - e ragionevolmente estranea ad un mero rapporto tra cliente e occasionale fornitore, di assicurarsi che il [OSCURATO:PERSONA] potesse pagare al grossista estero la fornitura cfa poi rivendere, in tutto o in parte, a lui stesso; nonché da una effettiva attività - anche essa emergente da intercettazioni - espressiva della determinazione - in luogo del [OSCURATO:PERSONA] - della tipologia di merce da acquistare, con dettatura persino della tempistica delle operazioni. Cosicchè, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, diventa ragionevolmente non rilevante lo stabilire se il [OSCURATO:PERSONA] finanziasse il [OSCURATO:PERSONA] mediante un pagamento anticipato o creando una provvista con il pagamento progressivo delle forniture ricevute, assumendo importanza, piuttosto, la descritta qualità del rapporto con il [OSCURATO:PERSONA], qaulificato in termini di relazione tra soci in affari; - la marginalità della circostanza - come tale non incidente sul concorso consapevole nella frode e nel perseguimento dello scopo generale del sodalizio realizzato - per cui gli acquisti dal [OSCURATO:PERSONA], da parte della società del [OSCURATO:PERSONA], integrassero una parte non maggioritaria della merce complessivamente acquistata dal [OSCURATO:PERSONA], posta la correlazione, rispetto a tali acquisti, di un risparmio rilevante e posta, in via generale, la non manifesta irragionevolezza della considerazione dei giudici per cui la parzialità - rispetto al totale della attività di [OSCURATO:PERSONA] - degli acquisti effettuati sottocosto, potesse rispondere anche ad una politica di cautela, volta ad evitare la creazione di un evidente stretto rapporto con le società del [OSCURATO:PERSONA]; - la irrilevanza finale del tema della reciproca conoscenza tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] - comunque adeguatamente ricostruita in via logica oltre che attraverso una conversazione a dir poco esplicita sulla questione - in rapporto ai reati tributari come a quello associativo, posta comunque l'integrazione della composizione minima del sodalizio da parte del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e il figlio, e la non necessità di reciproca conoscenza tra tutti i componenti; - la evidenziazione della irrilevanza, ai fini penali e in particolare del capo n), della circostanza, addotta dal [OSCURATO:PERSONA], del suo pagamento dell'Iva in favore del [OSCURATO:PERSONA], alla luce del noto principio per cui, l'intero meccanismo dell'Iva poggia sul presupposto per cui il tributo sia versato da chi ha eseguito prestazioni imponibili (che a sua volta potrà compensarla con l'Iva corrisposta per l'acquisto di beni e di servizi), mentre il versamento dell'Iva a un soggetto non operativo o, comunque, fittiziamente interposto, apre la strada al recupero indebito dell'imposta stessa (in motivazione, Sez. 3 - , n. 11633 del 02/02/2022 Rv. 282985 - 01; Sez. 3, n. 20901 del 26/06/2020, Rv. 279509 — 02; Sez. 3, n. 29977 del 12/02/2019, Rv. 276289). Con conseguente corretta determinazione quindi, del profitto confiscabile, contestata invece con il settimo motivo in esame. 33.4. Emerge, dunque, una motivazione organica, coerente e completa su tutti gli aspetti dei fatti addebitati, con chiaro superamento anche dei rilievi difensivi. Invero trovano risposta: - le obiezioni sulla insussistenza di società cartiere e mancanza di consapevolezza sul punto del ricorrente; - la contestazione della ritenuta irrilevanza da parte dei giudici, di fronte al peso granitico delle prove valorizzate, di richiamate deposizioni ( peraltro prive della necessaria integrale allegazione) ovvero di stralci di affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] (oggetto comunque di puntuali argomentazioni interpretative da parte dei giudici); - la tesi di un vizio logico nel non ritenere che le presunte cartiere non sempre avevano applicato ribassi alla [OSCURATO:PERSONA], e nel non considerare la percentuale ridotta, rispetto al totale degli acquisti della [OSCURATO:PERSONA], delle compravendite dalle cartiere, e la loro progressiva riduzione; in presenza di chiare confutazioni, sopra sintetizzate, delle suddette questioni, con correlato più che ragionevole superamento delle medesime, analogamente a quanto avvenuto anche in ordine alla tesi difensiva della rilevanza negativa delle predette circostanze sul piano della adesione al sodalizio criminoso, siccome all'evidenza non inficiata in alcun modo; - la tesi della esistenza di un mero rapporto commerciale tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], come anche della incoerenza di ritenuti rapporti di conoscenza tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] (questione quest'ultima in realtà coerentemente ridotta a profilo marginale se non insignificante); - la tesi di una estraneità del [OSCURATO:PERSONA] nella organizzazione e gestione della frode come dello stesso sodalizio a ciò finalizzato; - la contestazione della rilevanza del rinvenimento, presso la [OSCURATO:PERSONA], di una fattura del [OSCURATO:PERSONA] con allegato un documento relativo all'acquisto della relativa merce da un fornitore estero, a fronte dell'organico inserimento della vicenda, da parte dei giudici, all'interno di più ampia riflessione - pure sopra sintetizzata - e a fronte di un analitico richiamo ad opera dei giudici alla predetta documentazione, così da non poter giustificare obiezioni, peraltro non riportate nella sentenza impugnata come già dedotte, limitate a generici 28 L dinieghi di precisa conoscenza e intelligibilità dei contenuti, senza altresì procedere ad allegazione degli atti, a sostegno di tali assunti; - la questione dei pagamenti anticipati o meno da parte di [OSCURATO:PERSONA], ridotta, argomentatamente, a profilo irrilevante rispetto, piuttosto, alla importanza della qualità del rapporto emergente tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA]. 33.5. Di contro, i motivi proposti mostrano, per quanto esposto, non solo la chiara infondatezza, ma anche l'assenza di un pieno quanto doveroso confronto con gli argomenti di cui alla sentenza, di frequente trascurati, in favore della scelta di indugiare in un'inammissibile personale rivalutazione dei fatti e interpretazione delle conversazioni, senza dimostrare, in ordine alla illustrazione e interpretazione fatta dai giudici di queste ultime, il superamento del parametro della ragionevolezza. Come sopra accennato, emerge anche la piena correttezza della ricostruzione del profitto confiscabile, da identificarsi nei crediti Iva fraudolentemente valorizzati rispetto ad operazioni soggettivamente inesistenti. 36. Quanto al secondo e terzo motivo, relativi al capo p) ( le considerazioni sopra esposte, cui si rinvia, ne evidenziano la manifesta infondatezza. 37. Il quarto motivo, dedotto in tema di prescrizione, è inammissibile, traducendosi esso solo in una diversa lettura di dati processuali, a fronte della corretta e tutt'altro che illogica considerazione del tempi di prescrizione del reato asssociativo, calcolati a decorrere dal momento di esecuzione delle misure cautelari. 38 Considerazioni analoghe, nella sostanza, a quelle immediatamente precedenti, devono formularsi in ordine al quinto motivo, che a fronte di una ben argomentata esclusione del peso della parziale riparazione del danno fiscale rispetto agli altri dati ritenuti rilevanti, anche per la valutazione delle attenuanti generiche, si limita ad una mera, contrapposta valutazione, della predetta parziale iniziativa ripa ratoria. 39. Inammisisbile è il sesto motivo stanti, da una parte, le precedenti considerazioni sulla corretta determinazione del profitto confiscabile, e attesa, dall'altra, la novità della questione, che non appare proposta nel riepilogo dei gravami, rimasto incontestato, e comunque risultante del tutto generica in assenza di una necessaria specificazione, in termini di sussistente disponibilità di beni confiscabili della [OSCURATO:PERSONA]. Va ribadito( in proposito, che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo ed inammisísbile (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame,