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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 36414/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza 10 aprile 2019 del Tribunale di Potenza di condanna degli odierni ricorrenti in relazione a fattispecie di truffa.

2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Eleonora

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza di artifizi e raggiri, risulta essere manifestamente infondato in relazione al fatto che il bene asseritamente venduto non risulta essere mai stato nella effettiva disponibilità dell'alienante che invece aveva artatamente simulato proprio tale disponibilità secondo una ricostruzione giudiziale con cui il ricorrente nemmeno si confronta.

3.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Eleonora, risulta manifestamente infondato in considerazione del fatto che la donna è stata la materiale beneficiaria del pagamento.

3.2.1. Del tutto infondata è la prospettazione del difetto dell'elemento soggettivo proprio in relazione all'accertata mancata disponibilità del bene posto in vendita via Internet da parte del primo e alla posizione di silente beneficiaria dei pagamenti della seconda.

3.3. Risulta inammissibile anche il terzo motivo di ricorso con cui si opera essenzialmente un rinvio ai motivi di appello senza specificare quali siano i profili non considerati e soprattutto non assorbiti del ragionamento giudiziale (Sez. 5, Sent. n. 2896 del 09/12/1998 dep. 03/03/1999- Rv. 212610; Sez. 2, Sent. n. 27044 del 29/05/2003 Rv. 225168; Sez. 6, Sent. n. 21858 del 19/12/2006 - dep. 05/06/2007 - Rv. 236689; Sez. 3, Sent. n. 13744 del 24/02/2016 Rv. 266782).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso/in Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza 10 aprile 2019 del Tribunale di Potenza di condanna degli odierni ricorrenti in relazione a fattispecie di truffa. 2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Eleonora 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza di artifizi e raggiri, risulta essere manifestamente infondato in relazione al fatto che il bene asseritamente venduto non risulta essere mai stato nella effettiva disponibilità dell'alienante che invece aveva artatamente simulato proprio tale disponibilità secondo una ricostruzione giudiziale con cui il ricorrente nemmeno si confronta. 3.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Eleonora, risulta manifestamente infondato in considerazione del fatto che la donna è stata la materiale beneficiaria del pagamento. 3.2.1. Del tutto infondata è la prospettazione del difetto dell'elemento soggettivo proprio in relazione all'accertata mancata disponibilità del bene posto in vendita via Internet da parte del primo e alla posizione di silente beneficiaria dei pagamenti della seconda. 3.3. Risulta inammissibile anche il terzo motivo di ricorso con cui si opera essenzialmente un rinvio ai motivi di appello senza specificare quali siano i profili non considerati e soprattutto non assorbiti del ragionamento giudiziale (Sez. 5, Sent. n. 2896 del 09/12/1998 dep. 03/03/1999- Rv. 212610; Sez. 2, Sent. n. 27044 del 29/05/2003 Rv. 225168; Sez. 6, Sent. n. 21858 del 19/12/2006 - dep. 05/06/2007 - Rv. 236689; Sez. 3, Sent. n. 13744 del 24/02/2016 Rv. 266782). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso/in Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore
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