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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11273/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 3797/18 in data 25/02/2022 della Corte di appello di Firenze, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Siena, in data , 18/12/2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di reclusione per il reato di insolvenza fraudolenta.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussumibilità della condotta nella fattispecie di cui all'art. 641 cod. pen.

La Corte territoriale ha ritenuto elemento strutturale sufficiente ad integrare la condotta di cui all'art. 641 cod. pen. il mero inadempimento.

Invero, il comportamento consistente nel tenere il creditore all'oscuro dello stato di insolvenza in cui si versa al momento di contrarre l'obbligazione assume rilievo solo quando questo sia legato al preordinato proposito di non effettuare la dovuta prestazione, mentre l'inadempimento contrattuale non preordinato non costituisce tale delitto e ricade nell'ambito della responsabilità civile.

Il fatto tipico previsto dalla norma, pertanto, presuppone lo stato di insolvenza che deve sussistere nel momento in cui la parte, successivamente inadempiente, contrae l'obbligazione.

Secondo motivo: assenza di motivazione con riferimento all'effettiva sussistenza dello stato di insolvenza dell'imputato.

Nulla era stato risposto alla deduzione difensiva in ordine all'omesso accertamento della sussistenza dello stato di insolvenza in capo al Ricci, essendosi evidenziato come la condizione di insolvenza dovesse essere attuale e non desumibile dal comportamento precedente o successivo tenuto dall'imputato.

Terzo motivo: motivazione apparente in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo previsto dall'art. 641 cod. pen.

La Corte territoriale, suddividendo arbitrariamente l'unica obbligazione contratta dal Ricci in due distinte pattuizioni, ha tratto la prova della colpevolezza da elementi non univoci riguardo alla preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I tre, collegati, motivi di ricorso si caratterizzano per manifesta infondatezza ed assenza di specificità.

Come è noto, ai fini della sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta, la condotta di chi tiene il creditore all'oscuro del proprio stato di insolvenza al momento di contrarre l'obbligazione assume rilievo quando sia legata al preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione, mentre non si configura alcuna ipotesi criminosa, ma solo illecito civile, nel mero inadempimento non preceduto da alcuna intenzionale preordinazione.

La prova della condizione di insolvenza dell'agente, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento (Sez. 2, n. 39887 del 16/06/2015, Straputicari, Rv. 264514, in una vicenda nella quale è stato ritenuto provato lo stato di insolvenza di una società di autotrasporto, amministrata e gestita dagli autori del reato, desumendolo dalla circostanza che, all'epoca dei fatti, la società aveva accumulato debiti per mancato pagamento dei pedaggi stradali, rimasti insoluti).

D'altra parte, ai fini della configurabilità del reato, può assumere rilievo anche il silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, nel caso in cui tale condizione non sia stata manifestata all'altra parte contraente al momento della stipula del contratto, con il preordinato proposito di non adempiere alla prestazione scaturente dal rapporto contrattuale (cfr., Sez. 2, n. 8893 del 03/02/2017, Ferri, Rv. 269682; Sez. 5, n. 30718 del 18/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281868).

In siffatta cornice giurisprudenziale, la Corte territoriale ha valorizzato la condotta del Ricci che, rispetto ai giorni successivi a quelli pagati anticipatamente, vi era stato inadempimento integrale, accompagnato da dissimulazione dello stato di insolvenza e sussistenza del proposito di non adempiere rispetto al periodo successivo a quello espressamente pattuito, come eloquentemente testimoniato da tre circostanze in fatto: "il mancato pagamento quotidiano (frequenza che era stata espressamente pattuita per il periodo successivo a quello pagato anticipatamente); ... sollecitato a pagare, il Ricci abbia rassicurato la persona offesa, riferendole che avrebbe pagato quanto dovuto il giorni successivo; l'allontanamento definitivo del Ricci dal residence all'insaputa della Brilli.

Comportamenti, gli ultimi due sopra menzionati, che sono al tempo stesso concomitanti rispetto all'insorgere dell'obbligazione per quel giorno e successivi rispetto alle obbligazioni insorte e inadempiute con riferimento ai giorni precedenti".

Con queste argomentate valutazioni il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione dei motivi di appello.

3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 3797/18 in data 25/02/2022 della Corte di appello di Firenze, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Siena, in data , 18/12/2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di reclusione per il reato di insolvenza fraudolenta. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussumibilità della condotta nella fattispecie di cui all'art. 641 cod. pen. La Corte territoriale ha ritenuto elemento strutturale sufficiente ad integrare la condotta di cui all'art. 641 cod. pen. il mero inadempimento. Invero, il comportamento consistente nel tenere il creditore all'oscuro dello stato di insolvenza in cui si versa al momento di contrarre l'obbligazione assume rilievo solo quando questo sia legato al preordinato proposito di non effettuare la dovuta prestazione, mentre l'inadempimento contrattuale non preordinato non costituisce tale delitto e ricade nell'ambito della responsabilità civile. Il fatto tipico previsto dalla norma, pertanto, presuppone lo stato di insolvenza che deve sussistere nel momento in cui la parte, successivamente inadempiente, contrae l'obbligazione. Secondo motivo: assenza di motivazione con riferimento all'effettiva sussistenza dello stato di insolvenza dell'imputato. Nulla era stato risposto alla deduzione difensiva in ordine all'omesso accertamento della sussistenza dello stato di insolvenza in capo al Ricci, essendosi evidenziato come la condizione di insolvenza dovesse essere attuale e non desumibile dal comportamento precedente o successivo tenuto dall'imputato. Terzo motivo: motivazione apparente in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo previsto dall'art. 641 cod. pen. La Corte territoriale, suddividendo arbitrariamente l'unica obbligazione contratta dal Ricci in due distinte pattuizioni, ha tratto la prova della colpevolezza da elementi non univoci riguardo alla preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I tre, collegati, motivi di ricorso si caratterizzano per manifesta infondatezza ed assenza di specificità. Come è noto, ai fini della sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta, la condotta di chi tiene il creditore all'oscuro del proprio stato di insolvenza al momento di contrarre l'obbligazione assume rilievo quando sia legata al preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione, mentre non si configura alcuna ipotesi criminosa, ma solo illecito civile, nel mero inadempimento non preceduto da alcuna intenzionale preordinazione. La prova della condizione di insolvenza dell'agente, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento (Sez. 2, n. 39887 del 16/06/2015, Straputicari, Rv. 264514, in una vicenda nella quale è stato ritenuto provato lo stato di insolvenza di una società di autotrasporto, amministrata e gestita dagli autori del reato, desumendolo dalla circostanza che, all'epoca dei fatti, la società aveva accumulato debiti per mancato pagamento dei pedaggi stradali, rimasti insoluti). D'altra parte, ai fini della configurabilità del reato, può assumere rilievo anche il silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, nel caso in cui tale condizione non sia stata manifestata all'altra parte contraente al momento della stipula del contratto, con il preordinato proposito di non adempiere alla prestazione scaturente dal rapporto contrattuale (cfr., Sez. 2, n. 8893 del 03/02/2017, Ferri, Rv. 269682; Sez. 5, n. 30718 del 18/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281868). In siffatta cornice giurisprudenziale, la Corte territoriale ha valorizzato la condotta del Ricci che, rispetto ai giorni successivi a quelli pagati anticipatamente, vi era stato inadempimento integrale, accompagnato da dissimulazione dello stato di insolvenza e sussistenza del proposito di non adempiere rispetto al periodo successivo a quello espressamente pattuito, come eloquentemente testimoniato da tre circostanze in fatto: "il mancato pagamento quotidiano (frequenza che era stata espressamente pattuita per il periodo successivo a quello pagato anticipatamente); ... sollecitato a pagare, il Ricci abbia rassicurato la persona offesa, riferendole che avrebbe pagato quanto dovuto il giorni successivo; l'allontanamento definitivo del Ricci dal residence all'insaputa della Brilli. Comportamenti, gli ultimi due sopra menzionati, che sono al tempo stesso concomitanti rispetto all'insorgere dell'obbligazione per quel giorno e successivi rispetto alle obbligazioni insorte e inadempiute con riferimento ai giorni precedenti". Con queste argomentate valutazioni il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione dei motivi di appello. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
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