CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 18935/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
020 ORDINANZA sul ricorso 23126/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], 31 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege R.G.N. 23126/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Torino, - intimato - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, depositato il 27/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino, con decreto del 27 dicembre 2019, ha prorogato il periodo di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino per ulteriori trenta giorni. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha giustificato la proroga alla luce della richiesta di lasciapassare presentata alla [OSCURATO:PERSONA] del Marocco. Il cittadino extracomunitario ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto, affidandolo a due motivi, corroborati da memoria. L'amministrazione ha svolto controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è articolato nei seguenti due motivi: I) Violazione degli artt. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n.286/1998, 2, 3, 7, comma 1, lett. d), 20 del d.lgs. n.30/2007, 17, comma 5, del R.G.N. 23126/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d.lgs. n.150/2011 - impossibilità di proroga del trattenimento in caso di sospensione dell'esecutività del decreto di espulsione presupposto; II) Violazione degli artt. 14, comma 4, del d.lgs. n.286/1998, 2, 3, 7, comma 1., lett. d), 20 del d.lgs. n.30/2007 - inapplicabilità del d.lgs. n.286/1998 ai titolari di status di cittadino extracomunitario familiare di cittadino italiano - persistenza del vincolo coniugale e del diritto di soggiorno indipendentemente dalla titolarità di un documento amministrativo - impossibilità del trattenimento del ricorrente in quanto familiare di cittadina comunitaria. 2.1. Il primo motivo è fondato e va accolto. 2.2. In materia di immigrazione, non può essere disposta dal Giudice di pace la proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, quando il provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia stato, ancorché indebitamente, sospeso, dal momento che il sindacato giurisdizionale, pur non potendo avere ad oggetto la validità dell'espulsione amministrativa, deve rivolgersi alla verifica dell'esistenza ed efficacia della predetta misura coercitiva (Cass. n. 13741/2020; Cass. n. 21429/2016; Cass. n. 17407/2014; Cass. n. 11442/2014) e, nel caso in esame, risulta che il provvedimento venne sospeso. 2.3. Resta assorbito l'esame del secondo motivo. 3. In conclusione, il primo motivo va accolto, assorbito il secondo; il decreto impugnato deve quindi essere cassato e, decidendo nel merito, va annullata la proroga del trattenimento. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo per la fase di merito e per la fase di legittimità.R.G.N. 23126/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] si applica l'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, essendo il ricorso esente dal contributo unificato. P.Q.M. - Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla la proroga del trattenimento; - Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del procedimento di merito, che liquida in euro 800,00=, e del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00=, di cui C 200,00= per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il giorno 28 gennaio 2022. Il esidente onio Vali cORTF WPREM.[OSCURATO:PERSONA] Prima Sezione Civile Repos :;5, [OSCURATO:PERSONA]:3, R.G.N. 23126/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ,Z7) CORTE Si. Pt?nu Dl CASSAZIONE LleP, CE`, TRAILE J) er% '•• - ka 'i1:' j n,L igfiv-3. .L,JUov-e- Nry, /4,k, tAz) LA"- , '.)-,+,)-f_c2 r,-.) f`, Cf AA-nfn 7s.\ , jjj3kr;J s1v (L A J)-1"N' .n () (\i\ Jo..?4,,,rr.:), Z/vdT,") .J.L3., A ?/29- *? (3.3)- \f„7..,OzAk,A , k2sAJ-• ,4i.tAA 1/414. I) /VI j Cu 0,))1-4 i) e,'