CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 26838/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3000/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dalla quale è rappres. e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t. elett.te domic. in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] 14a, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con procura speciale in atti; -controricorrentee ricorrente incidentale- -contro- [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappres. e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-resistente- avverso la sentenza n. 824 /2022 de lla Corte d’appe ll o di Brescia, pubblicata il 29.6.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 14 marzo 2019 [OSCURATO:PERSONA] conveniva Po ste [OSCURATO:SOCIETA]. avanti al Tribunale di Bergamo chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 10.373,80, reclamata a titolo di rimborso di due buoni postali fruttiferi emessi il 2.5.1987 e costituita dalla maggiore differenza fra i saggi di interesse riportati sul retro dei titoli e quelli maturati secondo il tasso previsto alla stregua delle tabelle allegate al d.m. 13.6.1986, relativamente all’ultimo decennio di durata dei BPF, importo quest’ultimo pacificamente corrisposto dalla società all’atto della riscossione. Con sentenza del 22.12.2020, il Tribunale accoglieva la domanda. Con sentenza del 22.6.22, la Corte territoriale accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., accerta ndo che il debito dell’appellante si era estinto per intervenuto pagamento di quanto dovuto a [OSCURATO:PERSONA] all’atto della riscossione, osservando che: [OSCURATO:PERSONA] avevaemesso i buoni “Q/P”, oggetto della presente causa, attenendosi a quanto disposto dall’art. 5 del D.M. del 1986; erano state infatti apposte entrambe le timbrature richieste ai supporti cartacei della serie “P”; il risparmiatore era dunque in grado di qualificare correttamente la serie di appartenenza dei buoni, e conseguentemente la disciplina ad essi applicabile; con riferimento ai tassi di interesse applicabili dal ventunesimo al trentesimo anno, erano applicabili quelli previsti dal D.M. del 1986.[OSCURATO:PERSONA] ricorrein cassazione avverso la suddetta sentenza, con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1218, 1223, 1337, 1175 e 1375 c.c., per aver la Corte di Appello implicitamente ritenuto che l’eventuale condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.al risarcimento del danno subito dal risparmiatore per la condotta decettiva assunta dal collocatore non potesse disporsi in mancanza di appello incidentale in tal senso. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 173 DPR 156/1973 (ex art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.), per non aver la Corte d’appello considerato che il retro del modulo vede l’apposizione di un timbro che, anziché compiutamente indicare “la misura dei nuovi tassi” relativi alla nuova serie “Q”, reca un timbro, non solo di dimensioni inferiori rispetto alla tabella originaria, bensì che modifica i rendimenti esclusivamente per i primi venti anni di durata dell’investimento, mentre l’ultima decade, dal 21° al 30° anno, erarimasta invariata. Il modulo, per tale arco temporale, non è oggetto di modifica. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, chiedendo che, nel caso d’accoglimento del ricorso principale, fossero accolte le eccezioni di difetto di legittimazione e di difetto di giurisdizione, sussistendo quella del Tar.Con atto del 25.6.2024 il ricorrente principale ha rinunciato al ricorso, per non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito dell’ordinanza di questa Corte, n. 22619, depositata il 26.7.23, emessa sulla medesima questione oggetto di causa.Con atto del 25.7.2024, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha rinunciato al controricorso e al ricorso incidentale. Il giudizio va dunque dichiarato estinto; circa la spese, rilevato che entrambe le partihanno rinunciato ai rispettivi ricorsi, sussistono giusti motivi per compensarle. P.Q.M. La Corte dichiara est