CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 03586/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi risultano proposti senza specifico riferimento alla sentenza impugnata e a quella di primo grado, non essendo stato prospettato il tema dell'imputabilità e neppure quello della continuazione con reati separatamente giudicati, fermo restando che la Corte ha dato conto con motivazione non illogica delle ragioni per cui ha disatteso la doglianza formulata nell'atto di appello e ha rideterminato la pena non per ragioni inerenti all'imputabilità, bensì in ragione della non applicazione della recidiva; Ritenuto che i restanti motivi in tema di pena e di attenuanti generiche, sono genericamente formulati e comunque volti a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, avendo la Corte irrogato una pena pari ai minimi, disconoscendo le attenuanti generiche in ragione del profilo personologico in relazione ai plurimi precedenti dai quali la ricorrente è gravata; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente