CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 04169/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 17343-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchécontro ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.17343/2025 Ud[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC avverso la sentenza n. 50/2024 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 18/02/2025 R.G.N. 146/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa: 1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, impugnando l’intimazione di pagamento n. 11420229000969342000 notificata da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione a una serie di avvisi di addebito per l’importo complessivo di euro 299.689,09 di natura esclusivamente previdenziale. Il ricorrente deduceva ed eccepiva la prescrizione degli avvisi di addebito e la decadenza del diritto a riscuotere il credito, contestava sotto ogni profilo le notifiche degli avvisi di addebito. L’INPS e l’Agenzia delle Entrate Riscossione si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. L’INPS e l’Agenzia delle Entrate Riscossione si costituivano nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto del ricorso. Con la sentenza n. 50/2024 depositata in data 18/02/2025 la Corte di Appello di Trieste, sezione lavoro, respingeva l’appello. 3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolando tre strumenti di impugnazione. Con distinti controricorsi si sono costituiti l’INPS e l’Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/01/2026. Ragioni della decisione: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dei principi di diritto che prevedono l’obbligo per il Giudice di valutare la corretta costituzione delle parti processuali, ai sensi dell’art. 75 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c. – Omessa valutazione del difetto dello ius postulandi in capo alla Agenzia delle Entrate Riscossione. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si critica la sentenza impugnata perché avrebbe ritenuto che l’eccezione formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] non potesse ritenersi una eccezione in senso proprio in quanto non formulata nel ricorso innanzi al Tribunale ma solo in appello. Secondo la parte ricorrente l’affermazione sul punto della Corte di Appello sarebbe erronea perché trattandosi della contestazione dello jus postulandi dell’avvocato del libero foro per l’Agenzia delle Entrate Riscossione si trattava di un difetto di costituzione di una parte che il giudice era tenuto a verificare a prescindere dal tempestivo rilievo della questione. 1.2. Il motivo è inammissibile perché non coglie la motivazione della decisione della Corte di Appello che non si ferma a quanto contestato dal ricorrente, ma prosegue nel merito ed esclude che la circostanza che l’Agenzia delle Entrate Riscossione fosse difesa da avvocato del libero foro potesse determinare il difetto di jus postulandi alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte nella pronuncia Cass. ss. U. 19/11/2019, n. 30008 : «a i fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cuiagli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)». 1.3. La motivazione nel merito fornita dalla sentenza impugnata, che vale a respingere l’eccezione sollevata, non è stata attaccata dal motivo di ricorso che si rivela, per questa via inammissibile. 2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c., nella parte in cui il Giudice di seconde cure ha ritenuto adeguatamente provata la regolare notifica di tutti gli atti impositivi contestati, ai sensi dell’art. 116 c.p.c.. 2.1. Secondo la parte ricorrente il Tribunale, e con esso la Corte di Appello, avrebbero errato nel ritenere adeguatamente provate le notifiche contestate degli avvisi di addebito. Tanto perché la parte ricorrente aveva disconosciuto la conformità delle relate all’originale trattandosi di copie fotostatiche. 2.2. Il motivo è infondato: le sentenze di merito hanno ritenuto generico e insufficiente il disconoscimento operato dalla odierna parte ricorrente in via complessiva e senza alcuna specificazione delle ragioni e delle parti dei documenti contestati, attenendosi per questa via a consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. 2.3. Si consideri in tale senso che: in tema dinotifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica dellarelata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico merodisconoscimento (Cass.01/04/2025,n. 8604 ) . Ed ancora: In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica dellarelata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la CTR aveva correttamente dichiarato il regolare perfezionamento dellanotifica sulla base della copia della cartolina di ritorno, valutando in assenza di produzione dell'originale e di conseguente ritualedisconoscimento da parte del contribuente - il quale assumeva di non aver mai ricevuto dettanotifica - , valorizzando il fatto che su di uno stesso foglio erano riportati gli estremi della cartella, della raccomandata, della data di spedizione e quella dinotifica, nonché della fotocopia della ricevuta di ritorno, con il segno di croce a fianco della qualifica del ricevente l'atto e la firma autografa dello stesso). (Cass.26/10/2020, n. 23426 ) . Ed infine: i n tema di prova documentale ildisconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali dellerelate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso) (Cass. 20/06/2019, n.16557). 3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., nella parte in cui il Giudice di seconde cure ha violato l’art. 116 c.p.c. ritenendo adeguatamente provata la regolare notifica via P.E.C. di tutti gli atti impositivi contestati, ai sensi degli artt. 60, co.1, lett. e), D.P.R. n. 600/73, degli artt. 3 bis della L. n. 53 del 1994, 16 ter del D.L. n. 179/2012, art. 57 bis, co. 1, del d.lgs. n. 82/2005 ed art. 26, D.P.R. n. 602/73, nonché ha ritenuto regolare anche le notifiche a mezzo poste. 3.1. Il motivo è infondato sotto questo profilo atteso che «in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro» (Cass. 03/07/2023, n. 18684 del 03/07/2023; Cass.17/07/2024, n. 19677; Cass. 28/02/2024, n. 5263; Cass., 09/01/2024, n. 884; Cass. 03/07/2023, n. 18684 ; Cass.12/12/2025, n. 32489). 3.2. Sotto diverso profilo il ricorso con il terzo motivo critica la sentenza impugnata per non aver rilevato vizi del procedimento notificatorio in ordine a una serie di titoli prodromici alla intimazione di pagamento impugnata. 3.3. Il motivo è inammissibile; si consideri innanzi tutto che in ragione di Cass. Sez. U . 30/09/2020, n. 20867 : i n tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità suivizi di motivazione. 3.4. Si consideri, poi, che: la denunciata illegittimità o tardività dellanotifica dell'avviso di accertamento non si traduce in un error in procedendo, attesa la natura sostanziale e non processuale dell'atto impositivo, e ciò impedisce alla S.C. di controllare direttamente, qualegiudice del fatto processuale, la data di perfezionamento, trattandosi di verifica rimessa algiudice di merito che, in pres enza di doppia decisione conforme, non può essere contestata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto, su cui si fondano la pronuncia di primo grado e quella di appello, sono diverse(Cass. 29/01/2024, n. 2630 ) . 4. Il ricorso deve, così, essere integralmente respinto. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge nei confronti dell’INPS, in euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per compensi, oltre alle spese prenotate a debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d