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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 novembre 1959

Cassazione n. 37297/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; — letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni della parte civile; ritenuto che il ricorso è inammissibile, rendendo così ininfluente la prescrizione maturata dopo la sentenza gravata, perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla ricostruzione della vicenda in fatto, operata tramite una puntuale verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, confermate, ben oltre la verifica della relativa credibilità soggettiva, da una pluralità di riscontri esterni, integralmente trascurati dal ricorso, tali da assumere autonoma e assorbente valenza probatoria nell'ottica propria della tesi accusatoria così da disvelare un quadro fattuale complessivo diretto a rendere indifferente il generico riferimento alla deposizione del teste Fois e inconsistente la tesi difensiva della ininterrotta detenzione della mansarda di proprietà del padre della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], posto a fondamento della contestata tardività della querela, puntualmente esclusa dai giudici del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc.pen. ma non la condanna dei ricorrenti a rifondere le spese affrontate nel grado dalla parte civile, perché la relativa partecipazione non ha influito sulle valutazioni pregiudiziali rese dalla Corte P.Q.M. , Dichiara inammissibili ricorso e condanna i ricorrenti al pagamep.to delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 24 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; — letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni della parte civile; ritenuto che il ricorso è inammissibile, rendendo così ininfluente la prescrizione maturata dopo la sentenza gravata, perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla ricostruzione della vicenda in fatto, operata tramite una puntuale verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, confermate, ben oltre la verifica della relativa credibilità soggettiva, da una pluralità di riscontri esterni, integralmente trascurati dal ricorso, tali da assumere autonoma e assorbente valenza probatoria nell'ottica propria della tesi accusatoria così da disvelare un quadro fattuale complessivo diretto a rendere indifferente il generico riferimento alla deposizione del teste Fois e inconsistente la tesi difensiva della ininterrotta detenzione della mansarda di proprietà del padre della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], posto a fondamento della contestata tardività della querela, puntualmente esclusa dai giudici del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc.pen. ma non la condanna dei ricorrenti a rifondere le spese affrontate nel grado dalla parte civile, perché la relativa partecipazione non ha influito sulle valutazioni pregiudiziali rese dalla Corte P.Q.M. , Dichiara inammissibili ricorso e condanna i ricorrenti al pagamep.to delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 ottobre 20