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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 febbraio 1948

Cassazione n. 22745/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/1948 avverso l'ordinanza del 21/06/2021 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con le conseguenze previste dalla legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 giugno 2021, il Tribunale di Catania, giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Catania il 23 febbraio 2015, divenuta irrevocabile il 17 dicembre 2020.

La revoca era ricondotta al rilievo che il condannato aveva ottenuto, con la sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 17 gennaio 2017, divenuta irrevocabile il 17 febbraio 2017, il beneficio della sospensione condizionale per una pena che, cumulata a quella inflitta con l'altra sentenza citata, superava i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. 2.

Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 164 e 168, ult. comma, cod. pen.

In base alla giurisprudenza di legittimità, la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, poteva essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se tali cause non fossero state note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381).

2. Nel caso concreto ora in esame, il citato principio non risulta applicato dal giudice dell'esecuzione, perché dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emerge che sia stato acquisito, per la verifica di cui sopra, il fascicolo del giudizio di cognizione in esito al quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena poi oggetto di revoca.Il ricorso, quindi, va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania, che svolgerà nuovo giudizio attenendosi al principio sopra richiamato.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.

Così deciso in Roma, 1 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/1948 avverso l'ordinanza del 21/06/2021 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con le conseguenze previste dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 giugno 2021, il Tribunale di Catania, giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Catania il 23 febbraio 2015, divenuta irrevocabile il 17 dicembre 2020. La revoca era ricondotta al rilievo che il condannato aveva ottenuto, con la sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 17 gennaio 2017, divenuta irrevocabile il 17 febbraio 2017, il beneficio della sospensione condizionale per una pena che, cumulata a quella inflitta con l'altra sentenza citata, superava i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. 2. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 164 e 168, ult. comma, cod. pen. In base alla giurisprudenza di legittimità, la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, poteva essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se tali cause non fossero state note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). 2. Nel caso concreto ora in esame, il citato principio non risulta applicato dal giudice dell'esecuzione, perché dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emerge che sia stato acquisito, per la verifica di cui sopra, il fascicolo del giudizio di cognizione in esito al quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena poi oggetto di revoca.Il ricorso, quindi, va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania, che svolgerà nuovo giudizio attenendosi al principio sopra richiamato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così deciso in Roma, 1 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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