CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24818/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, del 26 maggio 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 4 novembre 2019, con la quale era stato condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, in ordine ai reati di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, perché nel mese di agosto 2009 in Grottaglie aveva detenuto e portato in luogo aperto al pubblico una pistola. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, omettendo di considerare gli specifici motivi di gravame sollevati con l'atto di appello, si sarebbe limitata a richiamare in maniera apodittica la motivazione della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, dellai specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisii:o della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto in sede di legittimità. Ci si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, nel ricorso non si tiene conto della ricostruzione dei fatti offerta dalla Corte territoriale, secondo la quale l'imputato aveva detenuto all'interno della sua abitazione una pistola, originariamente a salve e successivamente modificata e completa di caricatore. La stessa arma, inoltre, era stata portata in luogo pubblico, come confermato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riconosciuto l'arma sequestrata come quella utilizzata dall'imputato per effettuare una minaccia nei suoi confronti. Nel ricorso, inoltre, non si tiene conto del fatto che la personalità dell'imputato, negativamente tratteggiata dai suoi precedenti penali, anche specifici, e la natura dell'arma sequestrata (una pistola giocattolo, successivamente modificata, tanto da poter essere qualificata clandestina), non permettevano di qualificare il fatto nei termini di lieve entità di cui all'art. 5 legge n. 895 del 1967, né di concedere le circostanze attenuanti generiche. Ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, infatti, è demandata al giudice di merito una duplice e successiva indagine, consistente, in via primaria, nella verifica della possibilità di concessione dell'attenuante in questione in relazione ai connotati soggettivi e oggettivi che caratterizzano il porto e la detenzione delle armi stesse, e in via successiva (all'esito positivo della prima verifica), nell'accertamento della sussistenza' della circostanza oggettiva della quantità e potenzialità delle armi (Sez. 1, n. 27546 del 17/06;2010, Rabbia, Rv. 247716). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e trtursaccotta della somma di tremila e