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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 37540/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8629-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIE1 1A CORETTI; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrend - avverso la sentenza n. 620/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 08629 sez.

ML - ud. 15-09-2021 -2- RG 8629/2019 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 26 agosto 2019, la Corte d'appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello dell'Inps avverso la sentenza di primo grado, di revoca della sua ingiunzione di pagamento della somma di C 602.670,23, a titolo di contributi, sanzioni e oneri di riscossione (in riferimento al periodo da giugno 2006 a febbraio 2010, in base a due verbali ispettivi del 29 giugno 2011) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.c.s.;

2. essa ciò riteneva per estinzione della società in quanto cancellata dal registro delle imprese il 21 ottobre 2014, nel corso del giudizio di primo grado, senza tuttavia essere stato dichiarato dal Tribunale, che aveva anzi reso la sentenza nei confronti della stessa;

3. con atto notificato il 24 (28) febbraio 2020, l'Inps, in proprio e quale procuratore speciale di S.C.C.I., ricorreva per cassazione con due motivi, cui resistevano con unico controricorso e memoria, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA], in qualità di già Liquidatrice di [OSCURATO:PERSONA] s.c.s. e in proprio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali soci e il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. l'Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 299, 300 c.p.c., 1722, 2230 c.c., per erronea pronuncia di inammissibilità dell'appello, sull'assunto di inesistenza della sua notificazione al difensore costituito in primo grado della società cancellata dal registro delle imprese, senza considerazione dell'ultrattività del mandato al difensore che non aveva dichiarato in udienza, né notificato alle altre parti l'evento interruttivo, con effetto di stabilizzazione della posizione della parte (primo motivo);

2. esso è fondato;

3. secondo insegnamento consolidato di questa Corte, meritevole di continuità, la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la RG 8629/2019 parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, alla dichiarazione in udienza ovvero alla notificazione dell'evento alle altre parti; da tale principio consegue (oltre che l'idoneità della notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'art. 285 c.p.c., a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della società cancellata e l'ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso il medesimo, ai sensi dell'art. 330, primo comma c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante), particolare che il predetto procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, sia legittimato a proporre impugnazione, ad eccezione del ricorso per cassazione per cui è richiesta la procura speciale, in rappresentanza della società (Cass. s.u. 4 luglio 2014, n. 15295; Cass. 23 novembre 2018, n. 30341; Cass. 29 settembre 2020, n. 20531; Cass. 10 marzo 2021, n. 6771);

5. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 299, 300 c.p.c., 1722, 2230 c.c., per la ritenuta regolare costituzione della società già cancellata, nonostante la rappresentanza con difensore munito di mandato alle liti anteriore alla cancellazione (secondo motivo);

6. esso è assorbito ed analogamente il difetto, subordinatamente eccepito, di legittimazione passiva del difensore in proprio;

7. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso nella Adunanza camerale del 15 settembre 2021 RG 8629/2019 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8629-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIE1 1A CORETTI; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrend - avverso la sentenza n. 620/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 08629 sez. ML - ud. 15-09-2021 -2- RG 8629/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 26 agosto 2019, la Corte d'appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello dell'Inps avverso la sentenza di primo grado, di revoca della sua ingiunzione di pagamento della somma di C 602.670,23, a titolo di contributi, sanzioni e oneri di riscossione (in riferimento al periodo da giugno 2006 a febbraio 2010, in base a due verbali ispettivi del 29 giugno 2011) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.c.s.; 2. essa ciò riteneva per estinzione della società in quanto cancellata dal registro delle imprese il 21 ottobre 2014, nel corso del giudizio di primo grado, senza tuttavia essere stato dichiarato dal Tribunale, che aveva anzi reso la sentenza nei confronti della stessa; 3. con atto notificato il 24 (28) febbraio 2020, l'Inps, in proprio e quale procuratore speciale di S.C.C.I., ricorreva per cassazione con due motivi, cui resistevano con unico controricorso e memoria, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA], in qualità di già Liquidatrice di [OSCURATO:PERSONA] s.c.s. e in proprio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali soci e il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. l'Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 299, 300 c.p.c., 1722, 2230 c.c., per erronea pronuncia di inammissibilità dell'appello, sull'assunto di inesistenza della sua notificazione al difensore costituito in primo grado della società cancellata dal registro delle imprese, senza considerazione dell'ultrattività del mandato al difensore che non aveva dichiarato in udienza, né notificato alle altre parti l'evento interruttivo, con effetto di stabilizzazione della posizione della parte (primo motivo); 2. esso è fondato; 3. secondo insegnamento consolidato di questa Corte, meritevole di continuità, la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la RG 8629/2019 parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, alla dichiarazione in udienza ovvero alla notificazione dell'evento alle altre parti; da tale principio consegue (oltre che l'idoneità della notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'art. 285 c.p.c., a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della società cancellata e l'ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso il medesimo, ai sensi dell'art. 330, primo comma c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante), particolare che il predetto procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, sia legittimato a proporre impugnazione, ad eccezione del ricorso per cassazione per cui è richiesta la procura speciale, in rappresentanza della società (Cass. s.u. 4 luglio 2014, n. 15295; Cass. 23 novembre 2018, n. 30341; Cass. 29 settembre 2020, n. 20531; Cass. 10 marzo 2021, n. 6771); 5. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 299, 300 c.p.c., 1722, 2230 c.c., per la ritenuta regolare costituzione della società già cancellata, nonostante la rappresentanza con difensore munito di mandato alle liti anteriore alla cancellazione (secondo motivo); 6. esso è assorbito ed analogamente il difetto, subordinatamente eccepito, di legittimazione passiva del difensore in proprio; 7. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione. Così deciso nella Adunanza camerale del 15 settembre 2021 RG 8629/2019 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]