CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 20517/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
11/05/1981 6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 16/04/2025 dalla Corte di appello di Bari, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, a seguito di rituale richiesta, ai sensi dell'art. 611, commi 1-bis cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi riportandosi alla memoria scritta già depositata; 1udite le conclusioni rassegnate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente proposti nell'interesse dei propri assistiti e dei motivi nuovi depositati in data 23 dicembre 2025 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria di replica alle conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, depositata in data 3 marzo 2026 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 07/09/2023 dal Tribunale di Foggia, così statuiva per quanto qui rileva: -a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al capo F) di imputazione in anni tre mesi dieci di reclusione ed euro 3.050,00 di multa, con revoca della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale ed applicazione di quella della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; -dichiarata l'inammissibilità del primo motivo di appello, in quanto rinunciato, previo riconoscimento di attenuanti generiche, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al capo F) in anni quattro di reclusione ed euro 3.500,00 di multa, con revoca della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale ed applicazione di quella della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; -confermava il giudizio di responsabilità e la rispettiva pena irrogata nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] (capo B) - in esso assorbiti i capi C) e D) -, capi E) e G): anni 13 di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, con relative pene accessorie); [OSCURATO:PERSONA] (capo B)- in esso assorbiti i capi C) e D): anni 8 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, con relative pene accessorie); [OSCURATO:PERSONA] (capo G): anni 5 mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa, con relative pene accessorie); [OSCURATO:PERSONA] (capo B) -in esso assorbiti i capi C) e D): previa esclusione della contestata recidiva specifica, anni 6 di reclusione ed euro 650,00 di multa, con relative pene accessorie); 2Rendine [OSCURATO:PERSONA] (capo B), in esso assorbiti i capi C) e D): anni sei di reclusione ed euro 650,00 di multa, con relative pene accessorie); [OSCURATO:PERSONA] (capo H): anni cinque di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, con relative pene accessorie) 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vengono articolati quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità per il delitto di furto pluriaggravato commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e le due guardie giurate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il caveau del Banco di Napoli agenzia n. 5 di Foggia (capo B, in esso assorbiti i capi C ed E). Incontestata la materialità del furto, rileva la difesa ricorrente che la Corte di appello ha fondato il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe, su meri sospetti e congetture anziché su indizi gravi, precisi e concordanti. Il collegio di merito ha in primo luogo attribuito rilievo alla circostanza che l'imputato, due giorni dopo il furto, era stato visto transitare in auto nei pressi del luogo del delitto. Si tratta di un dato non solo privo di valenza indiziarla, ma anche illogicamente valutato essendo del tutto irragionevole che un qualunque soggetto, ove davvero responsabile dell'azione predatoria, abbia effettuato tali passaggi, a bordo di mezzi molto vistosi, una Audi RS 6 e Bentley, con il rischio di destare inutili sospetti e di essere fermato dalle forze dell'ordine; senza considerare il fatto obiettivo che [OSCURATO:PERSONA], all'epoca, abitava in Foggia, Viale di Vittorio n. 64 il quale sfocia in [OSCURATO:PERSONA] ove aveva sede l'agenzia del Banco di Napoli. La Corte di Appello ha attribuito rilievo anche alla conversazione telefonica intercorsa il 20 marzo 2012 tra l'imputato ed il figlio Giuseppe, all'epoca ristretto in carcere, composta di poche "striminzite" parole ed interpretata quale sintomo di una preoccupazione dell'imputato per eventuali intercettazioni in corso, quando invece [OSCURATO:PERSONA] ha palesato un moto dell'animo suscettibile di variegate interpretazioni (come tale, privo di concreta valenza indiziaria); del resto, dal tenore delle domande a lui rivolte dal figlio, risulta evidente che egli ignorava del tutto i fatti e la ventilata preoccupazione, ammesso e non concesso che sia stata manifestata, ben poteva trovare alternativa spiegazione nel timore di un possibile equivoco dettato dalla sua fama criminale essendo stato in precedenza condannato per il furto al caveau della [OSCURATO:SOCIETA]. commesso nel 2009 che aveva fruttato la somma di oltre 5 milioni di euro; senza contare, infine, che, secondo massimadi esperienza con la quale l'assunto della Corte di appello confligge apertamente, quando vi sono indagini in corso l'autore del reato, specie se pluripregiudicato, al telefono mantiene il più rigoroso silenzio. Altrettanto priva di rilievo è l'esito della perquisizione effettuata in data 1 giugno 2012 nel corso delle indagini per il tentato furto di cui al capo G) presso il podere 530 ove alcune volte l'imputato era stato avvistato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA]. La somma di 15.000,00 euro in contanti sequestrata è stata restituita a [OSCURATO:PERSONA] in quanto legittimamente posseduta. Quanto alla centralina rinvenuta, non vi è prova che essa fosse quella installata presso l'agenzia del Banco di Napoli ove tre mesi prima era avvenuto il furto mediante manomissione del sistema di sicurezza e che di essa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero venuti in possesso prima dell'azione predatoria, al contrario il testimone [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] l'aveva presa in consegna in un momento successivo e tale decisiva circostanza non è stata valutata dalla Corte di appello; in ogni caso, ove anche tale oggetto fosse stato nella disponibilità degli imputati alla fine del mese di febbraio, costoro non avrebbero avuto a disposizione il tempo necessario per studiare il sistema di allarme. Del resto, da un lato, le prove sul sistema della centralina erano iniziate nel dicembre 2011 (quindi in un'epoca in cui nemmeno [OSCURATO:PERSONA] aveva a la disponibilità della apparecchiatura), dall'altro, è illogico ritenere che, una volta portato a termine il furto, gli imputati avessero conservato uno degli strumenti utilizzati per commettere l'azione predatoria, lasciandolo in bella vista sul tavolo del luogo perquisito, pur sapendo che le indagini erano in corso. Manifestamente illogica è la valorizzazione, da parte della Corte di appello, dei fogli manoscritti rinvenuti in occasione della perquisizione effettuata in data 1 giugno 2012 presso l'abitazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che il collegio di merito ha ritenuto riferibili al valore e alla natura dei beni sottratti in occasione del furto presso il Banco di Napoli. Le annotazioni non sono mai state analizzate dagli inquirenti, sono tutt'altro che univoche potendosi prestare alle più diverse interpretazioni e non risultano essere mai state raffrontate con la refurtiva, unico modo con il quale sarebbe stato possibile stabilire una relazione tra gli appunti e quanto trafugato; il disappunto manifestato da [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui venne a conoscenza del ritrovamento dei fogli manoscritti è un elemento inconcludente. Privo di rilievo, in quanto non consente alcun collegamento tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il furto alla banca foggiana, è il ritrovamento presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] di 18 sim card, tutte intestate a soggetti diversi dall'imputato. Anche a volere ritenere che una delle schede fosse effettivamente in uso a [OSCURATO:PERSONA], la stessa risulta essere stata attivata il 6 dicembre 2011 e, dunque, ben prima della commissione del furto; il fatto che la relativa utenza abbia agganciato le celle poste nei 4pressi della banca in epoca prossima alla commissione del delitto si spiega agevolmente con il fatto che l'imputato abitava a soli 400 metri di distanza dall'istituto di credito. La Corte di appello ha, infine, valorizzato la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], successivamente al furto milionario, aveva mutato le sue condizioni di vita manifestando una ingiustificata disponibilità di denaro contante, ma tale assunto è manifestamente illogico in quanto si è dato conto di una sperequazione economica che si sarebbe verificata dall'anno 2007 e, quindi, oltre quattro anni prima della data di commissione del furto; del resto, un simile ragionamento avrebbe avuto senso solo se, fino alla realizzazione dell'azione predatoria, l'imputato fosse stato in difficoltà economica, il che non è tenuto conto che egli è stato autore di un furto altrettanto milionario commesso nell'anno 2009. Né può avere rilievo l'acquisto dell'appartamento effettuato dalla moglie per un corrispettivo di 120.000,00 euro il cui rogito è stato stipulato il giorno 19 marzo 2012 e cioè cinque giorni dopo la realizzazione dell'azione predatoria presso il Banco di Napoli, essendo contrario ad ogni massima di esperienza che in un così breve lasso di tempo possa essere stata perfezionata l'operazione immobiliare e risultando, piuttosto, del tutto logico che la trattativa per l'acquisto fosse in corso da tempo e che la provvista fosse già disponibile ben prima dell'azione predatoria. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 56 cod. pen e la mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del tentativo in relazione all'addebito contestato al capo G). La Corte di appello ha ampiamente richiamato le risultanze investigative raccolte con riferimento al tentato furto di cui al capo G), ma ha omesso di affrontare il tema della sussistenza del tentativo sotto il profilo della idoneità ed univocità degli atti compiuti e ha comunque erroneamente applicato i principi di cui all'art. 56 cod. pen. poiché nella specie - alla stregua delle evidenze di indagine - le condotte realizzate sono da ricondursi a meri atti preparatori. Il collegio di merito ha valorizzato il susseguirsi dei contatti intercorsi a partire dal 3 agosto 2012 tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i coimputati ed emersi dalle operazioni captative, tuttavia, non ha considerato che - al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine la sera del 26 agosto 2012 presso il c.d. covo - i soggetti asseritamente coinvolti nel furto non erano tutti presenti e che all'interno dell'immobile venivano rinvenuti solo alcuni capi di abbigliamento ed attrezzi, non, invece, strumenti idonei a commettere il furto, in particolare non era trovato l'apparecchio utilizzato per neutralizzare il sistema di allarme del caveau delle due gioiellerie. 5La sentenza impugnata, sul punto, si "rifugia in mere congetture", senza minimamente illustrare le ragioni da cui ha desunto che il furto sarebbe stato compiuto proprio la notte in cui le forze dell'ordine sono intervenute. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche. Rileva la difesa ricorrente come il diniego sia fondato sulla gravità dei reati contestati (che, tuttavia, non costituisce il parametro di valutazione della diminuente de qua) e sulla latitanza dell'imputato con riferimento ad un ordine di carcerazione per reati assai risalenti nel tempo, tra i quali una condanna per un fatto commesso il 2 novembre 1995, come annotato nel certificato penale allegato al ricorso. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in punto di dosimetria della pena, anche con riferimento all'aumento operato a titolo di continuazione per i reati satellite. La Corte di appello si è limitata, ancora una volta, a valorizzare la dinamica dei fatti e ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricoperto un ruolo apicale nella realizzazione degli illeciti, senza tuttavia illustrare le ragioni a sostegno di tale assunto. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vengono articolati quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 192, 533, 546 del codice di rito, 624, 625 cod. pen., art. 1 D.L. n. 132/21, nonchè la mancanza e manifesta illogicità della motivazione anche per travisamento della prova con riferimento al giudizio di responsabilità per il delitto di furto pluriaggravato contestato al capo B). Secondo la difesa ricorrente, la sentenza impugnata ha selezionato indizi del tutto inconcludenti che, se anche valutati in modo unitario, sono privi di capacità dimostrativa in quanto generici e suscettibili di diversa interpretazione, nonché contrastanti tra loro e con altri dati certi. Il primo elemento valorizzato è costituito dallo stretto legame intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la Corte di appello ha ritenuto provato sulla scorta dei seguenti elementi: (a) l'accertata presenza, in due diverse occasioni, di [OSCURATO:PERSONA] all'interno di autovetture in uso a [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia considerare il carattere occasionale degli episodi, tra loro cronologicamente distanti (il 7 settembre 2011 e 1'11 gennaio 2012) ed il fatto che nessuna conversazione sospetta era stata intercettata tra i due, nonostante la microspia installata su uno dei mezzi a loro insaputa; 6(b) il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale "addetto" alle guardie giurate con riferimento all'azione predatoria realizzata presso il Banco di Napoli. La deduzione è erronea perché non è stato accertato alcun collegamento, neppure indiretto, tra [OSCURATO:PERSONA] e la guardia giurata [OSCURATO:PERSONA]; l'imputato risulta avere incontrato la guardia giurata [OSCURATO:PERSONA] una sola volta, ossia il 23.11.2011 (quattro mesi prima del fatto); non esistono agli atti conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], né tra quest'ultimo ed il [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ruolo di complice dell'addetto alla vigilanza. Nell'impianto motivazionale della sentenza impugnata è stato dunque inserito un elemento del tutto inesistente con conseguente travisamento della prova per "invenzione" poiché non è mai emersa la funzione, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di mantenere i contatti con le guardie giurate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per poi riferirne al [OSCURATO:PERSONA]; 3) la conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA], che, secondo la Corte di appello, da un lato dimostrerebbe lo stretto legame tra i due imputati e le rispettive famiglie e, dall'altro, collegherebbe il [OSCURATO:PERSONA] al furto realizzato presso il Banco di Napoli poiché, nel corso del dialogo, [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato di nutrire la certezza che il colpo presso il caveau dell'istituto di credito fosse stata opera del padre con la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto il collegio di merito ha travisato il contenuto della conversazione (riportata integralmente alle pagg. 19 e 20 del ricorso) indicandone il contenuto in modo difforme da quello reale atteso che il figlio, nel corso del dialogo, aveva semplicemente chiesto al padre se [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato all'azione predatoria, senza ricevere alcuna risposta in merito. Il secondo elemento valorizzato dalla Corte di appello è costituito da quanto sequestrato in occasione della perquisizione dell'immobile sito presso il podere 530, ritenuto la base logistica del furto ed il luogo dove poteva essere stata occultata la refurtiva. In realtà all'interno di tale luogo non è stato rinvenuto alcun bene riconducibile a quanto contenuto nelle cassette di sicurezza svaligiate, ma solo una centralina elettronica per allarmi con caratteristiche simili a quella in dotazione all'istituto di credito depredato che, tuttavia, alla luce di quanto emerso nel giudizio di primo grado, non può escludersi che sia entrata nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] solo dopo il furto e comunque non prima del 17 febbraio 2012, ossia fuori tempo utile per poterne studiare il meccanismo tramite il quale intervenire su quella in dotazione della banca al fine di manometterne l'allarme; tale conclusione è, del resto, avvalorata dal fatto che, come dichiarato dal testimone di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], già un mese prima dell'acquisto della centralina da parte di [OSCURATO:PERSONA], erano state registrate varie interruzioni del sistema di allarme della banca che aveva richiesto proprio un intervento diretto sulla centralina ivi installata. Tali emergenze neutralizzano, pertanto, la valenza dimostrativa del ritrovamento della centralina presso il podere 530 ed accreditano l'ipotesi alternativa che il furto sia stato i 7 fj\commesso da soggetti diversi dagli imputati, non vagliata dalla Corte di appello con conseguente violazione della regola dell'oltre ragionevole dubbio. Il terzo elemento valorizzato dalla Corte di appello nel senso della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al furto presso il caveau del Banco di Napoli è costituito dall'analisi dei tabulati e delle celle telefoniche eseguita sulle 18 sim card trovate presso la dimora dell'imputato, nessuna delle quali a lui intestata. Al riguardo, il collegio di merito non ha considerato quanto dedotto nell'atto di appello laddove si era evidenziato, richiamando anche varie pronunce di legittimità, che le indicazioni fornite dal segnale captato dalla cella non consentono l'esatta localizzazione dell'utenza abbinata ad un apparecchio telefonico mobile, potendo sussistere significativi margini di errore, sicchè il tracciato delle celle telefoniche agganciate da un'utenza cellulare non può, di per sé, essere ritenuto fonte di una prova certa o di indizi tanto gravi e concordanti da rendere accertata la responsabilità del titolare dell'utenza stessa. Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudizio di responsabilità non può essere fondato sul traffico telefonico da cui risulti la collocazione dell'imputato in prossimità del luogo del commesso reato, potendo tale dato essere utilizzato a carico solo insieme ad altri elementi di prova e unicamente per i reati puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore al massimo a tre anni, come previsto dall'art. 1 del decreto legge 132/2021 che, in forza della disciplina transitoria introdotta dalla legge di conversione n. 178/2021, si applica anche ai dati acquisiti prima della entrata in vigore di detto decreto. Rileva, infine, la difesa ricorrente che la Corte di appello, sulla scorta dell'analisi dei tabulati, ha valorizzato la coincidenza tra la telefonata delle ore 23,27 dell'Il marzo 2012 (intercorsa un minuto dopo la chiusura del timelock e l'attivazione dell'allarme della porta tagliafuoco) e la ripresa da parte delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona di un'auto monovolume che usciva dal garage sotterraneo del Banco di Napoli. Anche rispetto a tale dato, la Corte territoriale ha omesso di considerare, così come dedotto con l'atto di appello, che la telecamera non aveva inquadrato esattamente il garage da dove era uscito il mezzo, peraltro non individuato nel modello e nella marca, che non vi erano immagini dimostrative della precedente entrata del veicolo, che non era stato verificato se l'orario riportato dal sistema di registrazione fosse sintonizzato con quello reale. Ulteriore elemento indiziario è stato individuato dalla Corte di appello negli esiti di quanto rinvenuto nel corso della perquisizione operata presso la casa di [OSCURATO:PERSONA] il quale non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine ai preziosi monili trovati in suo possesso e nel disappunto manifestato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui aveva appreso del sequestro.8 AAl riguardo il collegio di merito ha trascurato le deduzioni contenute nell'atto di appello con le quali si evidenziava che i beni trovati non erano riferibili a quanto sottratto presso il caveau del Banco di Napoli, che l'atteggiamento palesato da [OSCURATO:PERSONA] era espressione di un moto emotivo di per sé irrilevante. Quanto all'asserito mutamento delle condizioni di vita dell'imputato immediatamente dopo la consumazione del furto, rileva la difesa ricorrente che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non è mai stata eseguita alcuna verifica patrimoniale. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110, 624, 625 cod. pen., 125, 533 e 546 codice di rito, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al ritenuto concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di furto pluriaggravato contestato al capo B). Entrambe le sentenze di merito hanno totalmente omesso di affrontare il tema del concorso di persone nel reato che si configura in presenza di un contributo materiale o morale rispetto al quale il giudice della cognizione ha l'obbligo di motivare individuando l'esistenza di una reale partecipazione alla realizzazione dell'illecito ed in quale forma essa si sia manifestata. La pronuncia impugnata non ha chiarito quale sia stato in concreto il contributo causale al furto fornito da [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Con il terzo motivo di deducono la violazione degli artt. 59, comma secondo, 625, comma primo n. 2 e 5, cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza delle aggravanti contestate al capo B). La Corte territoriale ha completamente omesso di pronunciarsi sulle deduzioni contenute nel secondo motivo di appello in punto di circostanze aggravanti di cui si era prospettata l'assenza dei rispettivi presupposti: -quanto alla violenza sulle cose attuata con l'uso di sostanze acide per aprire le cassette di sicurezza, si era evidenziato che sul luogo teatro dell'azione predatoria erano stati trovati flaconi vuoti; -quanto alla manomissione del sistema di allarme, si era dedotto che tale operazione era stata effettuata in epoca precedente al furto e che l'istruttoria aveva dimostrato l'inefficienza di tale sistema, da considerarsi solo virtuale; -quanto all'uso del mezzo fraudolento consistito nell'avere parzialmente oscurato le telecamere che inquadravano la zona interrata del caveau, nell'atto di gravame si era sottolineato che dette telecamere non erano funzionanti, come emerso in dibattimento dalle testimonianze rese da tre dipendenti della società di vigilanza Metropol; -quanto alla circostanza di cui all'art. 625, comma primo n.5 cod. pen., si era rappresentato che il testimone di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito in dibattimento che, in assenza di riprese video dell'azione delittuosa, non era stato possibile definire il numero di persone partecipanti all'azione predatoria. 9In ogni caso, anche ove sussistenti, le aggravanti in questione non sono imputabili a [OSCURATO:PERSONA] che non ha partecipato materialmente alla realizzazione del furto come, invece, erroneamente sostenuto dalla Corte di appello: gli appunti sequestrati presso la sua abitazione non hanno alcuna attinenza con l'illecito, l'imputato non ebbe alcun contatto con le due guardie giurate e con i presunti correi e quindi non poteva essere a conoscenza del numero di soggetti coinvolti, delle modalità di esecuzione dell'azione predatoria, dell'entità del profitto conseguito; del resto, l'acquisto della centralina da lui effettuato non era funzionale all'azione delittuosa. 4.4. Con il quarto motivo si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62 bis, 114, 132 e 133 cod. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento della attenuante della minima partecipazione, di diniego di attenuanti generiche e di dosimetria della pena. Quanto al primo profilo, la Corte di appello ha reso una motivazione meramente apparente nella misura in cui non ha considerato che, a tutto concedere, [OSCURATO:PERSONA] aveva esaurito la sua condotta partecipativa nella trattativa per l'acquisto della centralina e ha introdotto un dato mai acquisito al compendio probatorio e cioè la custodia di appunti manoscritti con il resoconto del profitto del reato, quando invece tale circostanza non è provata. Quanto al secondo e terzo profilo, la Corte di appello ha giustificato il diniego di attenuanti generiche con l'assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso e la dosimetria della pena con la gravità del fatto. Si tratta, tuttavia, di una motivazione apparente e comunque illogica non confrontandosi con gli elementi dedotti dalla difesa e segnatamente: il comportamento processuale (la rinuncia alla audizione di alcuni testimoni, il consenso alla acquisizione di taluni verbali di s.i.t. e di una annotazione di servizio), la giovane età dell'imputato che non ha commesso altri reati successivamente al fatto oggetto di giudizio risalente al 2012, il breve lasso temporale in cui si è inserita la condotta delittuosa e l'assenza di legami con circuiti criminosi. 5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due distinti ricorsi. 5.1. Con atto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati cinque motivi che di seguito si illustrano nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 5.1.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'imputato per omessa notifica dell'avviso di conclusioni indagini ad uno dei difensori di fiducia e cioè all'avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Tale questione processuale, proposta in ogni fase e grado del processo, è stata disattesa anche dalla Corte di appello muovendo dal presupposto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse un obbligo di attivazione di una casella di [OSCURATO:PERSONA] e l'onere di 10comunicazione della stessa alla autorità procedente ai fini delle notifiche, imposto dal decreto legge n. 185/2008, successivamente modificato dal decreto legge n. 179/2012. Ciò posto, l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata è quello di non avere considerato che la notifica dell'avviso di conclusione indagini non risulta essere stata affatto eseguita, né quantomeno tentata a mezzo PEC o per altra via, tanto è vero che il Giudice per l'udienza preliminare, investito della questione, ha respinto l'eccezione di nullità osservando che la comunicazione di tale atto era stata comunque effettuata al co-difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] e doveva ritenersi valida anche per l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del dovere di diligenza imposto dal rapporto di colleganza tra i due legali richiamato nella pronuncia di legittimità a Sezioni Unite n. 22242 del 27/01/2011, Scibè. Tale argomentazione, ribadita nella sentenza impugnata, non è rispettosa del dettato normativo che impone la comunicazione dell'avviso a tutti i difensori, poiché la notifica all'uno non esclude la necessità di eseguirla all'altro. Né sono applicabili, nella specie, i principi ermeneutici espressi con la pronuncia Scibè atteso che, trattandosi di una nullità assoluta rilevabile d'ufficio, nessun affidamento può svilupparsi attorno a pretesi vincoli di solidarietà tra co-difensori e a reciproci obblighi di comunicazione. Quand'anche si volessero disattendere tali considerazioni, è erroneo l'assunto della Corte di appello che ha ritenuto legittima la notifica dell'avviso di conclusioni indagini mediante il deposito di tale atto presso la segreteria del pubblico ministero ai sensi dell'art. 16, comma 6, D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, in ragione della impossibilità di eseguirla tramite PEC all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto la difesa ricorrente menziona le norme di riferimento del codice di rito (artt. 148, 151 e 415 bis) osservando che tale disciplina deve essere integrata con l'art. 16 del D.L. n. 179/2012 il quale, come chiarito con la circolare ministeriale del 11/11/2014, non sostituisce il sistema delle notifiche disciplinato dal codice di procedura penale ponendosi come "alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via telefax attualmente consentite in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di destinatari", sicchè, in assenza di casella PEC, il pubblico ministero avrebbe dovuto procedere con le modalità ordinarie, ovvero a mezzo di polizia giudiziaria o ufficiale giudiziario. 5.1.2. Con il secondo ed il terzo motivo si deducono la violazione degli artt. 56 e 624 cod. pen., nonché l'illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità per il delitto di furto tentato contestato al capo G). Sostiene la difesa ricorrente che, con riferimento a tale addebito, difettano i requisiti del tentativo punibile poiché il compendio probatorio attesta che nessun atto propriamente esecutivo era in corso di attuazione al momento dell'intervento della polizia giudiziaria presso il c.d. "covo" e che nemmeno erano stati realizzati atti preparatori tali da far ritenere che gli imputati avessero definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio ed11 /()iniziato ad attuarlo. Ed invero, le ricetrasmittenti erano ancora in carica, le auto rinvenute sul posto non erano state preparate e caricate, i presunti correi non indossavano vestiti consoni alla realizzazione dell'azione predatoria, presso il c.d. covo, ben distante dal luogo ove si trovavano le gioiellerie, la polizia giudiziaria rilevava semplicemente un via-vai di persone. Il materiale trovato nell'immobile e quello all'interno del caravan con il quale [OSCURATO:PERSONA] era giunto presso il podere 530 non era idoneo ed univocamente utile a perpetrare il furto in una gioielleria; neppure lo erano le istruzioni di tastiere per allarmi marca Bente! (in uso presso moltissimi esercizi commerciali) non essendovi prova che esse fossero relative proprio al modello di antifurto installato presso le gioiellerie di cui in rubrica. 5.1.3. Con il quarto motivo si deducono la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e l'apparenza nonché l'illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento di attenuanti generiche. La Corte di appello ha ritenuto di negare la diminuente sul solo presupposto della assenza di elementi positivamente valutabili, così non assolvendo al proprio onere motivazionale; ha omesso di considerare il tempo trascorso dal fatto ( più di dieci anni) e l'avanzata età dell'imputato (75 anni); ha attribuito valenza negativa al fatto che [OSCURATO:PERSONA] non sia stato collaborativo nel corso del processo quando invece la scelta di rimanere in silenzio non può essere valutato come elemento sfavorevole e ha valorizzato alla stessa stregua i precedenti penali che, tuttavia si arrestano al lontano 2003 ed attualmente il certificato carichi pendenti di [OSCURATO:PERSONA] (allegato al ricorso) non reca alcuna appostazione. 5.1.4. Con il quinto motivo si deducono la violazione degli artt. 56 e 133 cod. pen., nonché l'illogicità della motivazione in punto di quantificazione della pena per l'ipotesi tentata. La Corte di appello ha operato la riduzione ex art. 56 cod. pen. soltanto in misura poco superiore ad un terzo dando erroneamente rilievo allo stadio avanzato del livello di esecuzione dell'azione al momento in cui essa era stata interrotta (quando, invece, il momento in cui la consumazione viene impedita non può avere alcun rilievo sul piano sanzionatorio perché ciò avviene per cause non dipendenti dalla volontà dell'agente), alla gravità del fatto e ad una non meglio indicata pericolosità sociale, senza considerare che l'ultima condanna riportata dall'imputato risale all'anno 2003. 5.2. Con atto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati quattro motivi. 5.2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento all'art. 56 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di configurazione del tentativo punibile. Secondo la difesa ricorrente, la condotta ascritta all'imputato non supera la soglia degli atti meramente preparatori ed il collegio di merito ha ritenuto integrato il requisito della idoneità degli atti fondandosi su semplici presunzioni. 12Dal compendio probatorio emergono conversazioni telefoniche di carattere generico, la mera presenza dell'imputato in luoghi pubblici, il mancato possesso di arnesi da scasso e di strumenti idonei alla commissione di un furto. Quanto alla centralina elettronica per allarmi marca PB [OSCURATO:PERSONA], non è stata eseguita alcuna perizia tecnica per verificare se, al momento del sequestro, fosse funzionante e, in ogni caso, idonea a neutralizzare i sistemi di allarme installati presso le due gioiellerie e quelli esistenti presso il centro commerciale la Mongolfiera al cui interno erano collocati tali esercizi. 5.2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione delle conversazioni telefoniche ed ambientali poste a fondamento del giudizio di responsabilità. La Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato colloqui generici, suscettibili delle più varie letture, nei quali non si rinvengono riferimenti espliciti al progetto criminoso e che nel loro tenore letterale sono del tutto neutri e non rivestono alcuna valenza illecita; il collegio di merito si sarebbe limitato ad una mera rassegna delle captazioni, senza verificarne l'attendibilità con la ricerca di elementi di conferma ed omettendo di fornire la spiegazione logica della loro efficacia dimostrativa,. Il collegio di merito è incorso anche nel travisamento della prova avendo attribuito alle conversazioni un contenuto difforme da quello reale. 5.2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento all'art. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di appello ha escluso la diminuente de qua con una motivazione stereotipata che si limita a richiamare la gravità del fatto senza fornire alcuna risposta alle specifiche argomentazioni difensive in punto di sussistenza di elementi favorevoli: il reato contestato è rimasto allo stadio del tentativo senza alcun danno effettivo per il soggetto passivo, non sono state messe in atto condotte violente o minaccioso e l'imputato versa in positive condizioni personali e familiari. 5.2.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena. Pur in presenza di una sanzione significativamente superiore alla media edittale, la motivazione della Corte di appello è lacunosa poiché manca una valutazione analitica degli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.e ci si limita a evidenziare la gravità del fatto senza considerare gli elementi favorevoli evidenziati nel terzo motivo di ricorso. 6. Con motivi nuovi tempestivamente depositati in data 23/12/2025 (e relativa documentazione allegata), l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce quanto già prospettato nel primo motivo del proprio ricorso in punto di nullità della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti 13dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ampliando il tema dedotto con le seguenti ulteriori argomentazioni. Al momento della esecuzione delle notifiche dell'avviso di conclusioni indagini, l'unico obbligo normativo incombente sul difensore era quello di attivare una casella di posta elettronica certificata dandone notizia al proprio ordine professionale che, a sua volta, era tenuto a comunicare tale indirizzo PEC ai fini della iscrizione nel Registro Generale degli [OSCURATO:PERSONA] dal quale, come è noto, attingono i cancellieri ai fini delle notifiche ai difensori. Tale obbligo è stato correttamente adempiuto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha attivato la propria casella PEC il 26/09/2014 tramite il fornitore Aruba (allegato 1 ai motivi nuovi), sicchè è del tutto erroneo l'assunto secondo cui la mancata consegna dell'avviso di conclusioni indagini sarebbe imputabile al difensore. E' parimenti non corretta l'affermazione della Corte di appello laddove si sostiene che le notifiche al difensore dovevano necessariamente essere effettuate presso la casella PEC di cui il legale è tenuto a munirsi comunicando il relativo indirizzo all'ordine professionale di appartenenza. Se è vero che l'art. 16, comma 9. lett. c -bis, del decreto legge n. 179/2012 stabiliva che, a decorrere dal 15/12/2014- le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, cod. proc. pen. dovevano essere eseguite attraverso lo strumento della PEC, è altrettanto vero che, all'epoca, tale modalità di notifica non era l'unica attuabile. La disciplina "ordinaria" per l'esecuzione di tali notifiche era quella prevista dal codice di rito e le disposizioni introdotte con il D.L. 179/12 costituivano un primo "approccio" al c.d. processo telematico e non sostituivano il sistema delle comunicazioni disciplinato dagli artt. 148 ss. cod. proc. pen., come esplicitamente precisato nella circolare del 11/12/2014 emanata dal Ministero della Giustizia (allegato 2 ai motivi nuovi). Aggiunge la difesa ricorre che, anche a volere ritenere che la notifica dell'avviso di conclusione indagini all'avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non sia stata possibile via PEC per inerzia e/o altra causa imputabile a tale difensore, in casi "analoghi" di impossibilità di esecuzione causata dalla "casella piena" la giurisprudenza (sentenza Sezioni Unite Civili n. 28452/2024 e successiva pronuncia della seconda sezione civile della Corte di cassazione n. 25084 del 12/09/2025) ha affermato come tale situazione non consenta di ritenere regolarmente eseguita la notifica dell'atto la quale può ritenersi perfezionata solo con la ricevuta di avvenuta consegna, con la conseguenza che, anche in caso di" casella piena", il notificante deve riattivare la procedura secondo le regole tradizionali. Tale principio di diritto risulta, mutatis mutandis, applicabile anche al caso di specie. Osserva ancora la difesa ricorrente che è errato l'assunto della Corte di appello secondo cui, ad ogni buon conto, la notifica dell'avviso di conclusione indagini era stata 14 /17effettuata al co-difensore, ossia all'avv. [OSCURATO:PERSONA] "per conto dell'avv. di [OSCURATO:PERSONA]" ( allegato 3 ai motivi nuovi) e ciò per la semplice ragione che la nullità lamentata in questa sede (e cioè della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini) è espressamente prevista dall'art. 416 cod. proc. pen.; al di là del "dovere di colleganza" la notifica di tale atto al suo specifico destinatario non ammette equipollenti e nel caso di specie essa non è stata eseguita all'avv. [OSCURATO:PERSONA], neppure mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero di cui non vi è alcuna traccia. 7. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (la cui posizione è stata definita in grado di appello mediante concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.) sono stati articolati due motivi con i quali si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità ed anche di dosimetria della pena, con particolare riguardo alla quantificazione dei singoli aumenti operati a titolo di continuazione interna. 8. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vengono articolati tre motivi di ricorso che si illustrano nell'ordine in cui sono stati proposti. 8.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità per il delitto di furto aggravato di cui al capo B). La Corte territoriale ha disatteso le deduzioni difensive prospettate nell'atto di appello ricorrendo a formule di stile e ad assunti assertivi che riprendono integralmente le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, oltre che distonici rispetto alle risultanze probatorie. Con riferimento alla coincidenza tra gli sciami di allarmi ed i controlli notturni che sarebbero stati effettuati da [OSCURATO:PERSONA] con esito regolare, ha trascurato i rilievi difensivi con i quali si lamentava la mancanza nel compendio probatorio di un prospetto indicante gli esatti momenti cronologici in cui si erano verificati gli allarmi, le relative chiamate alla ronda ed il fatto che proprio [OSCURATO:PERSONA] (e non altro vigilante) fosse intervenuto in tali occasioni. L'unico elemento indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] è un incontro con [OSCURATO:PERSONA] che ha indotto gli investigatori ad appuntare l'attenzione solo ed esclusivamente sulla sua figura, omettendo di verificare la posizione degli altri addetti alla vigilanza che pure erano preposti al controllo dello sciame di allarmi e non avevano mai segnalato anomalie. L'asserito mutamento del tenore di vita dell'imputato è fondato unicamente sull'acquisto di una vettura di piccola cilindrata ([OSCURATO:PERSONA]) che non è certo sintomatico di un cambiamento effettivo e duraturo delle condizioni economiche ma, al contrario, 15pienamente compatibile con le risorse di una guardia giurata assunta a tempo indeterminato. Il collegio di merito non ha neppure dato risposta alla prospettazione difensiva secondo cui il teste Cassitti aveva riferito come, all'epoca del consumato furto, fossero in corso presso il Banco di Napoli lavori al sistema di videosorveglianza che potevano avere determinato anche manomissioni all'impianto di antifurto. 8.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche. La diminuente de qua è stata esclusa dalla Corte di appello in ragione della assenza di collaborazione e di ammissione del fatto e pertanto con una argomentazione censurabile atteso il diritto dell'imputato di rimanere in silenzio, senza che tale scelta possa essere utilizzata a suo sfavore. Il collegio di merito ha inoltre omesso, ancora una volta, di confrontarsi con gli elementi positivi evidenziato nell'atto di appello (la rinuncia ai numerosi testimoni indicati a discarico, il consenso alla acquisizione delle denunce di furto sporte dai proprietari delle cassette di sicurezza, l'opposizione al rinvio di udienza chiesto dai coimputati, così contribuendo ad una celere definizione del giudizio di primo grado). 8.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta in data anteriore alla sentenza di appello. Tenuto conto della data del commesso reato, degli atti interruttivi e delle cause di sospensione ex lege, il termine prescrizionale massimo, che secondo la difesa sarebbe pari ad anni 13 e mesi 1, scadeva in data 14 aprile 2025 e la Corte territoriale avrebbe dovuto, d'ufficio, procedere, ai sensi dell'art. 129 del codice di rito, alla immediata declaratoria della causa estintiva, indipendentemente da una richiesta difensiva in tal senso. 9. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due motivi. 9.1.Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 157 cod. pen., 129 e 531, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla sentenza di appello. Il delitto per cui è intervenuta condanna a carico dell'imputato è quello di furto pluriaggravato di cui al capo B) commesso in data 11 marzo 2012 per il quale, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, la pena era della reclusione da tre a dieci anni. Tenuto conto degli atti interruttivi, il termine massimo di prescrizione era di 12 anni e 6 mesi (10 anni + 1/4), maturato il giorno 11 settembre 2024 a cui devono aggiungersi giorni 184 di sospensione. Il delitto si è pertanto estinto in data 14 marzo 2025, quindi in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado e la Corte di appello avrebbe dovuto, d'ufficio, 16procedere, ai sensi dell'art. 129 del codice di rito, alla immediata declaratoria della causa estintiva. 9.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità rispetto al quale il ricorrente deduce di avere interesse in quanto, pur a fronte della estinzione del reato per intervenuta prescrizione, permarrebbero comunque le statuizioni civili disposte in primo grado. Sul punto si prospetta che, nella specie, sussistono le condizioni per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. emergendo "evidenza di innocenza". La scarna motivazione della sentenza impugnata omette di confrontarsi con le argomentazioni difensive esposte nei motivi di appello. La Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato su un primo dato fattuale del tutto inesistente e cioè che il [OSCURATO:PERSONA], all'epoca del fatto, svolgesse il turno di vigilanza principalmente nei fine settimana. Di tale circostanza non vi è alcuna traccia in atti ed anzi vi è prova del contrario ricavabile dalle schede di intervento e dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito che tutti gli interventi effettuati per lo sciame di allarmi erano stati eseguiti dalla guardia giurata [OSCURATO:PERSONA] e che il sospetto investigativo a carico di [OSCURATO:PERSONA] era sorto sol perché questi era stato autore del controllo, inspiegabilmente tardivo, svolto in data 11 marzo 2012 alle ore 14.00 e cioè nel giorno nel quale si ritiene che il furto sia stato realizzato. L'imputato non poteva avere contezza che l'azione predatoria fosse in corso al momento dell'unico controllo da lui effettuato se solo si considera che il lunedì 12 marzo 2012 la banca aveva aperto senza che nessuno si fosse accorto di nulla, se non della impossibilità di aprire la porta del caveau e soltanto il giorno successivo, a seguito dell'intervento di tecnici specializzati, si era avuta conoscenza di quanto accaduto. Pur avendo scandagliato la posizione dell'imputato, gli inquirenti non hanno rinvenuto, a riscontro dell'ipotesi accusatoria, alcun mutamento delle sue condizioni di vita successivamente alla realizzazione dell'azione predatoria, non risultano a suo carico intercettazioni telefoniche e/o ambientali che lo vedono coinvolto, né contatti, antecedentemente o successivamente al fatto, con coloro che sono stati ritenuti gli ideatori o autori materiali del fatto. La Corte di appello, ai fini del giudizio di responsabilità, ha attribuito rilievo alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio di garanzia ritenendole un elemento a carico in quanto inattendibili, giudizio a cui è giunta a seguito di una lettura delle stesse parziale ed in malam partem. Ha inoltre affermato che l'imputato, pur avendo intuito che vi era stata una manomissione del sistema di sicurezza e a fronte dell'incessante allarme di time lock, aveva consapevolmente deciso di non attivarsi in alcun modo e di non insistere per l'invio di una 17pattuglia delle forze dell'ordine, ma tale affermazione è apodittica e smentita dalle risultanze probatorie riportate in sentenza. La gestione degli allarmi e le decisioni sulle richieste di intervento delle forze dell'ordine era esclusivamente demandata alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, il furto è stato peraltro commesso con tecniche di eccezionale abilità in quanto gli autori si sono fatti chiudere all'interno del caveau, hanno manomesso dall'interno il meccanismo di apertura ed il time lock, hanno neutralizzato sette sensori di allarme collocati lungo il percorso di accesso tramite bypass elettronici artigianali e hanno asportato l'hard disk del sistema di videosorveglianza, tanto che l'accesso al locale era stato possibile solo praticando un foro nel muro perimetrale di cemento armato. La motivazione della sentenza impugnata presenta anche una ulteriore e macroscopica contraddittorietà interna che ne inficia la tenuta logica: da un lato i giudici di appello hanno dato atto che erano stati manomessi i sette sensori collocati lungo il tragitto conducente al caveau e, dall'altro, hanno affermato la colpevolezza dell'imputato sul presupposto che il suo passaggio non era stato rilevato da sensori. Tuttavia, se i sensori erano stati disabilitati, è logico che il passaggio di [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere registrato. Il collegio di merito ha anche pretermesso due dati fondamentali, evidenziati nell'atto di appello ed emersi dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA]: la funzione dei tasti ronda, utili solo a verificare il passaggio della guardia giurata nel corso del giro di controllo e la circostanza, del tutto incompatibile con la ricostruzione dei giudici di merito, che il [OSCURATO:PERSONA] nel corso del controllo" incriminato" aveva firmato il registro posto alla fine del percorso di ronda ed accessibile solo effettuando l'intero giro di controllo. L'ipotizzato concorso di [OSCURATO:PERSONA] si fonda, pertanto, su mere congetture o sospetti e non su indizi gravi precisi e concordanti ed è frutto di un percorso argomentativo manifestamente illogico, in contrasto con i criteri di valutazione della prova previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. e pedissequamente riproduttivo della motivazione di primo grado. 10. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due motivi. 10.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle concesse attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte di appello ha speso, al riguardo, una motivazione del tutto carente e manifestamente illogica in quanto ha correttamente valorizzato l'ammissione di responsabilità con conseguente rinuncia al motivo di appello in punto di responsabilità, svalutandone, tuttavia, la portata perché ritenuta tardiva. Tale assunto è in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 253 del 04/12/2019 secondo cui la mancata confessione non può essere oggetto di valutazione negativa. 18Il collegio di merito ha inoltre valorizzato, in senso negativo, la gravità della condotta illecita, tuttavia - così si legge alla pag. 4 del ricorso - il" disvalore sociale delle condotte delittuose in questione è un elemento che è già stato preso in considerazione dal legislatore al momento della previsione della pena in astratto applicabile"; viceversa, ha trascurato l'incensuratezza dell'imputata e le sue condizioni di vita individuali, familiari e sociali, da sempre lontane da contesti delinquenziali. 10.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di dosimetria della pena, anche con riferimento all'aumento operato a titolo di continuazione interna. La Corte di appello non ha speso una sola parola in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di irrogare la pena di anni quattro di reclusione ed euro 3.500,00 di multa, il che non consente alcun controllo sull'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della sanzione sotto il profilo della sua proporzionalità in rapporto all'entità del fatto. Una corretta applicazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. avrebbe dovuto condurre al contenimento della pena base nel minimo edittale, con un aumento minimo ex art. 81 cod. pen., considerata la condotta collaborativa e l'ammissione di responsabilità. 11. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi di contenuto identico con i quali si deducono la violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo H). La Corte di appello ha ritenuto integrato il delitto di ricettazione pur mancando in capo all'imputato la prova della disponibilità materiale delle cose di provenienza furtiva oggetto di imputazione e rinvenute all'interno del podere 530, area accessibile a chiunque, della quale egli non era proprietario, non aveva alcun titolo giuridico di detenzione, né possedeva le chiavi di accesso, risultando semplicemente la sua mera occasionale presenza in tale luogo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 1.1. Sostanzialmente generico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con il quale si deduce il triplice vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità per il delitto di furto, in concorso con i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] commesso presso il caveau del Banco di Napoli agenzia n. 5 di Foggia (capo B di imputazione, in esso assorbiti i capi C e D). 191.1.1. In ragione della natura delle doglianze sviluppate con tale motivo, è opportuno richiamare alcuni principi di diritto in tema di valutazione della prova indiziaria e di relativo onere argomentativo da parte del giudice di merito, ma anche ricordare i canoni fondamentali del giudizio di legittimità in punto di controllo delle motivazioni basate su ragionamento indiziario che, in parte, varranno anche per l'esame della posizione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In caso di processo indiziario, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi raccolti, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di dati certi e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica), per poi successivamente, procedere ad un esame globale per accertare se la -astratta- relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria e di concatenazione logica , risolversi, consentendo di attribuire al complesso degli indizi univocità e concordanza, così da attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana e comunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali (ex multis Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285441; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020-dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321-01; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677). Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, e quindi nella verifica della razionalità argomentativa dei passaggi espressivi in cui si articola la decisione senza alcuna impropria rivalutazione 'diretta di singoli elementi istruttori, ciò al fine di accertare se il giudice di merito abbia esattamente applicato i criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (da ultimo, Sez. 1. N. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492; Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285441 già cit.). In particolare, ove siano valorizzato gli esiti delle attività captative telefoniche e/o ambientali, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce una questione di fatto, che è rimessa esclusivamente alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità, ove motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 20268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; Sez. 6, n. 15396 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636). Il vizio di motivazione non può poi essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa; la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una corretta motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri; solo l'emersione di una precisa "disarticolazione" di un punto effettivamente qualificante del ragionamento decisorio può portare all'annullamento della decisione emessa e non anche l'eventuale opinabilità nella attribuzione dell'effettivo 'peso dimostrativo' ad un dato, con la conseguenza che, specie nell'ambito di decisioni complesse, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni concorrenti può non comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, laddove le restanti valutazioni offrano ampia e rassicurante tenuta del ragionamento ricostruttivo. 1.1.2. Tanto premesso, il giudizio di responsabilità in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato compiuto presso il caveau del Banco di Napoli (che ha avuto ad oggetto denaro ed oggetti preziosi per un valore complessivo di 15 milioni di euro) non è stato confermato dalla Corte di appello sulla base di meri sospetti e congetture, ‘14/.. come sostenuto dalla difesa ricorrente ma si fonda ) un quadro di indizi gravi precisi e concordanti correttamente delineato alla stregua dei principi sopra richiamati con il quale la difesa, in parte non si confronta e, per altra parte, propone una rilettura di taluni elementi fattuali che non è tuttavia consentita in questa sede; nessuna incongruenza logica è peraltro ravvisabile nell'articolato percorso argomentativo che riconduce ad unità i diversi dati indiziari, oggetto di una critica parcellizzata da parte della difesa. La sentenza impugnata (pagg. 88-95) ha ritenuto raggiunta la prova della partecipazione consapevole di [OSCURATO:PERSONA] all'azione predatoria valorizzando i seguenti elementi, ciascuno dei quali verificati dapprima come certi e non solo verosimili o supposti e poi valutati nel loro insieme: (a) l'accertata materiale disponibilità, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e del coimputato [OSCURATO:PERSONA], di una centralina elettronica per allarmi marca PB [OSCURATO:PERSONA] (con relativo gruppo alimentatore, schede elettroniche e telecomando) avente le medesime caratteristiche di quella installata presso l'agenzia del Banco di Napoli; tale apparecchiatura era stata trovata, unitamente a quattro walkie talkie a 40 canali, nel corso dell'intervento della polizia giudiziaria operato il giorno 1 giugno 2012 presso il podere 530 e segnatamente nel locale soggiorno ove, al momento dell'irruzione, erano presenti, seduti su un divano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dagli accertamenti successivi era emerso che essa era stata acquistata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] poco prima del furto alla banca per il tramite di [OSCURATO:PERSONA]; 21(b) gli esiti della perquisizione eseguita nella medesima data del 1 giugno 2012 presso la dimora di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale erano rinvenuti alcuni fogli manoscritti con appuntati importi di milioni di euro, diversi calcoli, quantitativi di oro, anelli, orologi e orecchini valutati in uno con il palese disappunto mostrato dal [OSCURATO:PERSONA], dopo avere espressamente chiesto ed appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] di tale ritrovamento ad opera della polizia giudiziaria; (c ) la disponibilità in capo al correo [OSCURATO:PERSONA] di venti telefoni usa e getta e di 18 sim card intestate a soggetti che avevano riferito di nulla sapere della attivazione a loro nome e gli esiti dell'analisi del traffico e della localizzazione di tali utenze dai quali era emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto la disponibilità di una delle schede facente parte del blocco delle sei utenze trovate a casa di [OSCURATO:PERSONA] e tutte localizzate nei pressi della banca prima, durante e immediatamente dopo il furto; (d) il documentato incontro tra il correo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (guardia giurata addetta quasi esclusivamente al controllo della banca nel turno notturno) avvenuto il 23 novembre 2011 e, quindi, 20 giorni prima dell'inizio degli sciami di allarme presso l'istituto di credito di cui [OSCURATO:PERSONA] ed i correi non avevano fornito alcuna spiegazione; (e) lo stretto rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca del fatto, emerso da due controlli di polizia giudiziaria e dal complesso delle attività captative che attestavano come i due avessero pianificato, tre mesi dopo, la realizzazione di un altro furto presso le gioiellerie [OSCURATO:PERSONA] con analoghe modalità operative (addebito di cui al capo G); (f) il vistoso mutamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] del proprio tenore di vita successivamente al furto. Tale essendo il quadro indiziario valorizzato ai fini della ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'azione predatoria, va in primo luogo evidenziato che alcune delle censure dedotte nel ricorso attingono profili sui quali, tuttavia, la Corte di appello non ha fondato il giudizio di responsabilità. Ed invero, il fatto che [OSCURATO:PERSONA], due giorni dopo il furto, fosse stato visto transitare in auto davanti al banco di Napoli mentre erano in corso le operazioni di sblocco della porta del caveau è stato semplicemente ritenuto significativo della presenza dell'imputato nella città di Foggia (pag. 88 della sentenza impugnata). Quanto alla conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] in data 20 marzo 2012, riportata nel suo contenuto testuale ed interpretata secondo criteri di logica, il collegio di merito ha dato conto che essa era univocamente dimostrativa della preoccupazione da parte dell'odierno ricorrente di eventuali intercettazioni in corso, tanto da rimproverare il figlio per la domanda inopportuna a lui rivolta circa il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel furto al caveau ( pag. 89 della sentenza impugnata). Del pari, i giudici di secondo grado non hanno posto a fondamento della responsabilità il ritrovamento sulla persona di [OSCURATO:PERSONA] della somma in contanti di 15.000 euro (occultati 22negli slip) in occasione dell'intervento della Polizia giudiziaria presso il podere 530, tale circostanza è stata invece valorizzata come uno degli elementi attestanti una manifesta disponibilità economica da parte dell'imputato nel periodo di poco successivo al furto milionario. Del tutto destituito di fondamento è l'assunto difensivo secondo cui sarebbe privo di rilievo il rinvenimento della centralina sequestrata nel corso dell'intervenuto effettuato dalla polizia giudiziaria in data 1 giugno 2012 presso il podere 530 al cui interno era stata rilevata la presenza anche di [OSCURATO:PERSONA] non essendo provato che essa fosse proprio quella installata presso l'agenzia del banco di Napoli per compiere il furto e, comunque, che l'imputato ed il correo [OSCURATO:PERSONA] ne fossero venuti in possesso prima della esecuzione dell'azione predatoria. Sul punto il ricorso non si confronta con l'articolata motivazione della Corte di appello la quale, con riferimento a tale dato di evidente particolare pregnanza ai fini del giudizio di responsabilità, ha compiutamente argomentato, in aderenza ai dati processuali e senza incorrere in alcuna manifesta illogicità. A tale conclusione il collegio di merito è pervenuto valorizzando le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 91 e 92 della sentenza impugnata) dalle quali emergeva che [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio 2012 era stato incaricato proprio da [OSCURATO:PERSONA] di acquistare la centralina modello PB 9950 a 32 ingressi e 8 uscite, coincidente con quella installata presso banco di Napoli; che, essendo tale modello fuori produzione, era stato fornito il modello PB Ermione/32 con un sistema di bilanciamento delle linee di allarme identico, perfettamente compatibile con la centralina installata presso l'istituto di credito, che per gli autori del furto era utile avere a disposizione in quanto l'operazione di taratura della resistenza dei circuiti sarebbe stata più veloce e sicura; che l'apparecchiatura - la cui fornitura era stata sollecitata da [OSCURATO:PERSONA] nel più breve tempo possibile con versamento di un acconto in contanti di 2.000,00 euro - era stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA] il 16 febbraio 2012; che tale acquisto era da ritenersi inusuale ed anomalo poiché un simile oggetto era normalmente acquistato da enti e non da privati, comprendeva anche l'installazione da parte di tecnici qualificati e la fruizione di corsi di formazione; che la centralina era stata ritirata personalmente da [OSCURATO:PERSONA] il quale, nell'occasione non aveva lasciato i propri dati personali per la bolla di consegna che era stata redatta solo in data 10/05/2012 unitamente alla fattura. Quanto alla materiale ricezione della centralina da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in un momento antecedente alla perpetrazione del furto, valga richiamare la sentenza di primo grado che - vertendosi in caso di "doppia conforme" - si salda con quella di appello, sicchè le due pronunce si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nella specie, abbiano esaminato i g23 Icensure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione. Ebbene, il Tribunale ha affrontato tale specifico profilo e ha dato conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] in sede di indagini aveva riferito della consegna a [OSCURATO:PERSONA] della centralina ordinata da [OSCURATO:PERSONA] pochi giorni dopo dall'arrivo della stessa avvenuto in data 17 febbraio, che in dibattimento il testimone aveva, invece, collocato nel mese di aprile (e quindi successivamente al furto) il ritiro della apparecchiatura da parte di [OSCURATO:PERSONA]; che, a seguito di precisa contestazione della difformità dichiarativa da parte del pubblico ministero, [OSCURATO:PERSONA] aveva replicato di non ricordare esattamente la tempistica di consegna; che l'ipotesi di un ritiro dell'oggetto in epoca in cui il furto era stato ormai consumato era inverosimile in quanto in palese contrasto sia con la prima versione dei fatti resa da [OSCURATO:PERSONA] (non negata in dibattimento a seguito di specifica contestazione), sia con la circostanza secondo cui lo stesso testimone aveva espressamente richiesto al fornitore, tramite e-mail, di anticipare la consegna di 6-8 giorni a seguito di sollecitazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] a procurarsi la centralina nel più breve tempo possibile. Della ricezione in epoca anteriore al furto è stata, dunque, fornita logica motivazione. Del tutto congetturale è poi il rilievo difensivo (peraltro attinente ad un profilo di mero fatto, non scrutinabile in sede di legittimità) secondo cui, anche ove ricevuta nei giorni successivi al 17 febbraio, l'imputato non avrebbe avuto il tempo necessario per studiare il funzionamento della centralina. Peraltro la Corte di appello, anche rispetto a tale profilo, ha dato risposta evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] aveva elevate competenze nell'ambito della elettronica e di sistemi di allarme sofisticati, come attestato nella sentenza irrevocabile che lo aveva condannato per il maxi furto di 5 milioni di euro realizzato nel 2009 proprio con la manomissione di una centralina e di una cassaforte a tempo dando conto che egli era stato proprio colui che aveva fornito le indicazioni tecniche per l'acquisto del materiale elettronico all'uopo necessario (pag. 90 della sentenza impugnata). Non è affatto illogico, come invece sostiene la difesa ricorrente, che di tale apparecchiatura [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si fossero disfatti immediatamente dopo il furto e l'avessero conservata nel podere 530 ove era stata rinvenuta il giorno 1 giugno 2012, ciò per la semplice ragione che la pianificazione del successivo tentato furto di cui al capo G), da parte di entrambi gli imputati, ancora una volta sinergicamente coordinati, prevedeva, guardo caso, anche la manomissione del sistema di allarme delle due gioiellerie scelte individuate come obiettivo e la base logistica era proprio il luogo ove la centralina era trovata. Non è manifestamente illogica neppure la valorizzazione del ritrovamento presso la dimora di [OSCURATO:PERSONA] di fogli manoscritti con appuntati importi di milioni di euro, diversi calcoli, quantitativi di oro, anelli, orologi e orecchini. 24La Corte di appello (pag. 92 della sentenza impugnata) ha ragionevolmente affermato che tale carteggio si riferisse al valore e alla natura della refurtiva sottratto al Banco di Napoli alla luce del palese disappunto mostrato dal [OSCURATO:PERSONA], dopo avere chiesto e quindi appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] di tale ritrovamento ad opera della polizia giudiziaria, così ritenendo un simile atteggiarsi - pacificamente emergente dagli atti e non contestato nella sua oggettiva esistenza - come un elemento, da leggersi congiuntamente agli altri indizi, di collegamento logico a [OSCURATO:PERSONA] degli appunti e della riferibilità degli stessi a quanto trafugato presso l'istituto di credito. Ampiamente motivata, in piena aderenza alle risultanze processuali, è la rilevanza delle 18 sim card sequestrate presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] che nella sentenza impugnata è stata puntualmente argomentata alla stregua della puntuale analisi del traffico di cella di tali utenze. Al riguardo, la Corte di appello, in primo luogo, ha dato conto del ritrovamento in data 1 giugno 2012 presso l'abitazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] di 20 telefoni usa e getta e, appunto, di 18 sim card intestate a soggetti che avevano riferito di nulla sapere della attivazione a loro nome, due dei quali avevano fornito i propri documenti di identità alla concessionaria [OSCURATO:PERSONA] il cui titolare era stato definitivamente condannato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per il furto realizzato nel 2009 proprio con il ruolo di procacciatore di telefoni cellulari utilizzati per le conversazioni tra i correi. Il collegio di merito ha, in secondo luogo, evidenziato che tredici utenze erano state tutte attivate presso il medesimo Puntophone di Fermo, che sei di queste avevano agganciato i ripetitori ricompresi nella zona del Banco di Napoli in data antecedente il furto e fino al 14 marzo 2012 quando era definitivamente cessata la produzione di traffico telefonico, mentre altre sette utenze erano risultate interlocutrici delle precedenti sei ed avevano funzionato come utenze "dedicate" e come "modello citofono" poichè ciascuna aveva avuto contatti esclusivamente con un'altra specifica; che delle sei utenze risultate presenti presso il banco di Napoli vi erano: l'utenza 320-0292454 intestata al cittadino straniero [OSCURATO:PERSONA] e trovata nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] che non aveva prodotto traffico proprio nelle giornate del furto ( 9-10 e 11 marzo 2012), l'utenza 320- 0292479, intestata al medesimo cittadino straniero, che aveva agganciato i ripetitori del Banco di Napoli e prodotto traffico telefonico in luogo attiguo alla residenza di [OSCURATO:PERSONA] con contatti attivati esclusivamente con l'utenza 328-7145129 la quale risultava essere stata attiva agganciando le celle della zona di residenza di [OSCURATO:PERSONA], che tali due utenze avevano avuto un contatto proprio alle ore 23.27 di domenica 11 marzo 2012 e cioè circa un minuto dopo la chiusura del timelock della serratura del caveau della banca e l'attivazione dell'allarme della porta tagliafuoco, mentre, nel contempo, dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona era stata ripresa l'uscita dal garage sotterraneo del Banco di Napoli di un veicolo monovolume che aveva imboccato contromano la via Perrone. Tale contestualità e tenuto conto del fatto che 25si trattava di giorno festivo e, quindi di chiusura dell'istituto di credito, il mezzo visto uscire (seppure non identificato per targa e modello) era logicamente collegato al furto. L'ulteriore utenza 320-1613487 era riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] in quanto sottoposta ad intercettazione nell'ambito di un altro procedimento per tentato furto alla Banca di Italia di Ancona, aveva prodotto traffico a partire dal 6.12.2011 ed aveva avuto contatti esclusivamente con l'utenza 320-1650473 intestata sempre a [OSCURATO:PERSONA], anch'essa con funzione di "citofono". Dalla valutazione congiunta di tali dati, la Corte di appello ha tratto, con corretta deduzione logica, la prova che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto, all'epoca del furto, la disponibilità di una scheda telefonica fittiziamente intestata ad un soggetto ignaro, che faceva parte del blocco delle sei utenze trovate a casa di [OSCURATO:PERSONA] e presenti nei pressi della banca prima, durante e immediatamente dopo il furto; le utenze utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano servite a costoro per gestire il traffico di comunicazioni in entrata e in uscita funzionale alla pianificazione e poi alla esecuzione dell'azione predatoria. Con tale costrutto la difesa ricorrente non si confronta limitandosi riduttivamente ad affermare che, ove anche una delle schede fosse stata in uso a [OSCURATO:PERSONA], essa era stata attivata ben prima della commissione del furto ed aveva agganciato le celle poste nei pressi del banco di Napoli perché vicine alla sua dimora, così ignorando totalmente la ricostruzione ben più articolata contenuta nella sentenza impugnata (pagg. 93 e 94) e le relative conclusioni che da essa sono state tratte. Tutt'altro che manifestamente illogico è l'assunto della Corte di appello, in aggiunta agli ulteriori elementi già richiamati, relativo al mutamento delle condizioni di vita di [OSCURATO:PERSONA] successivamente al furto milionario presso il Banco di Napoli. Tale giudizio è fondato su dati obiettivamente certi (il possesso da parte dell'imputato di 15.000,00 euro in contanti in occasione dell'accesso della polizia giudiziaria il giorno 1 giugno 2012 presso il podere 530 e l'acquisto nel maggio 2012 di due orologi Rolex di valore complessivo pari a 14.000,00 euro) e su specifiche indagini patrimoniali condotte con riferimento al periodo gennaio 2007- dicembre 2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare. Ben diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, l'accertata sperequazione economica richiamata dal collegio di merito non riguarda l'annualità 2007 e neppure quella 2009 (epoca del precedente furto milionario per la quale l'imputato è stato ritenuto definitivamente responsabile), bensì proprio l'anno 2012 nel quale, a fronte di introiti leciti pari a euro 21.907,50, risultavano impieghi per circa 272.000,00 euro (pagamento di rate di mutui personali del figlio, acquisto dell'intero capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. e, il 19 marzo 2012, di un intero palazzo a cui era seguita la relativa ristrutturazione nello stesso anno da parte della moglie e coimputata [OSCURATO:PERSONA], operazione avvenuta utilizzando anche la somma di 90 mila euro in contanti consegnati in un borsone a [OSCURATO:PERSONA] 26Angelo che li aveva trasformati in assegni circolari (pagg. 94 e 95 della sentenza impugnata). Del tutto congetturale è l'argomento difensivo secondo cui il breve lasso di tempo intercorso tra la consumazione del furto ed il rogito di acquisto del palazzo escluderebbe che la provvista per la stipulata compravendita fosse parte del profitto conseguito dal furto, nulla infatti supporta tale assunto che non è accompagnato da alcuna documentazione attestante l'origine lecita del denaro impiegato per tale operazione. Deve dunque concludersi che la sentenza impugnata ha logicamente raccordato tra loro una serie di elementi obiettivi e certi la cui esistenza non è concretamente contestata dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] la quale si è limitata, con valutazione del tutto atomistica e, per certi versi congetturale, a censurare la valenza probatoria di ciascuno di essi. Da tale lettura combinata, conforme ai già richiamati criteri che regolano la prova indiziaria, la Corte territoriale ha ricavato la partecipazione anche di [OSCURATO:PERSONA] all'azione predatoria, peraltro rafforzata dalla assenza di prospettazioni alternative fornite dall'imputato e dai correi in ordine all'inusuale acquisto della centralina che correttamente il giudice di merito ha ritenuto logicamente spiegabile solo con la necessità di utilizzarla, come effettivamente avvenuto, per mettere a segno il colpo. 1.2. Generico e comunque manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale, incontestate le risultanze fattuali richiamate alle pagine 49 ss. della sentenza impugnata con riferimento al delitto di cui al capo G), si sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di affrontare il tema della configurabilità del tentativo "rifugiandosi" in una motivazione meramente apparente ( pag. 32 del ricorso) ed avrebbe comunque mancato di considerare che le condotte attribuibili a [OSCURATO:PERSONA] erano da ricondursi alla tipologia degli atti meramente preparatori, con conseguente erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen.( pag. 37 del ricorso). 1.2.1. Non si ravvisa, in primo luogo, alcuna motivazione apparente dovendosi ricordare che tale vizio ricorre allorquando l'apparato argomentativo sia del tutto avulso dalle risultanze processuali ovvero consti considerazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, sicchè il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata risulta soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente. È sufficiente procedere alla lettura della sentenza impugnata (pagg. da 73 a 82) per apprezzare come la Corte di appello non si sia affatto limitata a richiamare le coordinate ermeneutiche individuate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di demarcazione tra atti meramente preparatori e tentativo punibile ma abbia anche calato tali astratti principi nella fattispecie concreta ampiamente ricostruita nelle sue connotazioni fattuali, così fornendo un costrutto motivazionale "effettivo" e cioè realmente idoneo a rappresentare le 27ragioni poste a base della decisione adottata, con reale confronto rispetto alle specifiche deduzioni difensive. 1.2.2. La qualificazione giuridica attribuita al fatto contestato al capo G) in termini di furto tentato è altresì corretta, dovendosi escludere la denunciata erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen. Il tentativo punibile richiede la ricorrenza della concreta idoneità degli atti e della loro univocità, oltre al mancato compimento dell'azione o il mancato verificarsi dell'evento. Quanto al profilo della idoneità, la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso che un atto può essere ritenuto idoneo quando - valutato ex ante ed in concreto, ossia tenendo conto di tutte le circostanze conosciute e conoscibili e non di quelle oggettivamente presenti e conosciute dopo (criterio c.d. della prognosi postuma)- possa affermarsi che esso, ove portato a compimento, indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori esterni, avrebbe leso il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, configurandosi, viceversa, la inidoneità laddove l'azione risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso per assoluta inefficienza strutturale e strumentale dei mezzi usati. Quanto alla univocità, l'atto non solo deve avere la capacità, sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso ma deve essere a tale risultato diretto nel senso che la complessiva situazione di fatto sia significativa del proposito di commettere un reato e, dunque, rivelatrice del fine perseguito dall'agente. Ne consegue, quindi, che per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 9638 del 07/01/2025, S., Rv. 287849; Sez. 1, n. 37091 del 19/07/2023, Caminiti, Rv. 285282; Sez. 2, n. 24302, del 4/5/2017, Pm in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269963; Sez. 2, n. 25264, del 10/3/2016, Colombo ed altro, Rv. 267006; Sez. 5, n. 7341, del 21/1/2015, Sciuto, Rv. 262768). Tanto premesso, posto che la ricostruzione in fatto della vicenda richiamata nel precedente paragrafo non è censura bile in questa sede di legittimità e neppure è contestata dalla difesa ricorrente, non vi è dubbio, come correttamente affermato dalla Corte di appello che nella specie sia configurabile il tentativo punibile avendo [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai correi [OSCURATO:PERSONA] (nei confronti del quale il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione già all'esito del giudizio di primo grado) e [OSCURATO:PERSONA] (la cui posizione verrà più compiutamente esaminata nel prosieguo) consapevolmente partecipato, fornendo un concreto e peraltro rilevante contributo causale alla pianificazione di un progetto criminoso predatorio in danno delle gioiellerie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Oro la cui esecuzione era stata 28programmata per la sera del 26 agosto 2012 ma impedita dall'irruzione delle forze dell'ordine presso la base logistica ove gli autori materiali - coordinati proprio da [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva anche curato personalmente la predisposizione e taratura della strumentazione elettronica necessaria - si erano già riuniti al preciso scopo di mettere a segno il colpo e, quindi, in procinto di realizzarlo. Un progetto, dunque, non semplicemente ideato ma in concreto minuziosamente approntato in ogni dettaglio: l'acquisizione di informazioni riguardanti i sistemi di sicurezza installati presso gli esercizi fornite da due dipendenti e dalla guardia giurata [OSCURATO:PERSONA], la ricerca di notizie in merito alla presenza di pacchi di oro presenti nei negozi, la predisposizione di apparecchiature elettroniche (sulle quali erano anche effettuati ripetuti test di prova) esattamente funzionali a disinserire gli allarmi e, infine, una volta avuta la certezza della giacenza di preziosi in entrambe le gioiellerie, l'individuazione del giorno e dell'orario fissato (il 26 agosto 2012 alle ore 19.00) per il ritrovo presso il ristorante [OSCURATO:PERSONA] di tutti i soggetti deputati alla esecuzione materiale dell'azione predatoria che da tale luogo sarebbero di lì a poco partiti a bordo di tre veicoli caricati con la strumentazione elettronica accuratamente predisposta, gli strumenti da scasso, le apparecchiature ricetrasmittenti e gli oggetti necessari per il travisamento e per non lasciare impronte (collant e guanti). Gli esiti della eseguita perquisizione, valutati in uno con le cristalline conversazioni intercettate che fotografano il progressivo approntamento del progettato piano criminoso, appaiono effettivamente inequivocabili sotto il profilo della idoneità e inequivocità degli atti compiuti: all'interno dell'immobile erano trovati quattro ricetrasmettitori, 13 borsoni di tela vuoti, cacciaviti e pinze, smerigliatrice per uso industriale, due saldatori a gas portatili completo di bombola, una scheda tecnica riportante le istruzioni delle tastiere per allarmi marca Bentel, modello Classica LCD e modello Premium LCD, identiche a quelle del sistema di allarme in funzione presso le gioiellerie [OSCURATO:PERSONA] ed utili per inserire e disinserire il sistema stesso; all'interno dell'autocaravan Volkswagen intestato ed in uso a [OSCURATO:PERSONA], presente sul posto unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano trovati una apparecchiatura ricetrasmittente completa di antenna, altri cinque borsoni in tela, un paio di guanti in tessuto ricoperti di silicone, un altro paio in pile di colore nero ed ulteriori quattro paia in lattice L'azione era quindi in procinto di essere eseguita, aveva la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo minuziosamente programmato e non si realizzava per il verificarsi di evento non prevedibile e indipendente dalla volontà di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi complici sebbene fosse stata già concretamente attivata la serie causale conducente alla sottrazione patrimoniale e, dunque, l'indubbia potenzialità di produzione dell'evento antigiuridico. Il ricorso proposto oblitera pressochè totalmente le risultanze investigative richiamate nella sentenza impugnata e non confutate nella loro oggettiva esistenza e prospetta che, 29al momento dell'intervento delle forze dell'ordine la sera del 26 agosto 2012 presso il c.d. covo i soggetti asseritamente coinvolti nel progetto criminoso non erano tutti presenti, (quando invece la polizia giudiziaria monitorava, proprio come concordato nel corso dei colloqui telefonici intercettati, l'arrivo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Virgili, Facchini e Racano ancorchè i primi due, oltre a Racano, fossero scappati alla vista dei militari abbandonando precipitosamente la vettura con la quale erano giunti sul posto) e che all'interno dell'immobile erano stati rinvenuti solo alcuni capi di abbigliamento ed attrezzi, non, invece, i mezzi e gli strumenti astrattamente idonei a commettere il furto (quando invece era stato trovato un vero e proprio armamentario perfettamente funzionale all'azione predatoria precisamente descritto nelle pagg. 64 e 65 della sentenza impugnata). 1.2.3. Generico e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale si censura il triplice vizio di motivazione in punto di diniego di attenuanti generiche. La Corte di appello ha argomentato compiutamente l'esclusione della diminuente che, come noto, è concedibile solo in presenza di elementi positivamente valutabili ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio (neppure indicati nell'atto di appello cfr. pagg. 4-5 e tantomeno nel presente ricorso) ed al riguardo ne ha espressamente evidenziato la non meritevolezza in ragione della totale assenza di segnali di resipiscenza e di propositi risarcitori (al contrario, [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato rilevanti investimenti con la propria quota di refurtiva) e ha dato conto della negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali anche specifici (con condanne alla cui esecuzione si era sottratto dandosi alla latitanza per tre anni) e successiva realizzazione dei gravi fatti oggetto di giudizio, rispetto ai quali aveva assunto un ruolo di assoluto rilievo. 1.2.4. Analoga genericità e infondatezza manifesta attinge il quarto motivo di ricorso con il quale si censura il triplice vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, anche con riferimento all'aumento operato a titolo di continuazione per i reati satellite. La Corte territoriale ha motivato compiutamente in merito alla congruità della pena inflitta dal giudice di primo grado con preciso riferimento ai parametri di commisurazione previsti dall'art. 133 cod. pen.. La sanzione base per il più grave reato di furto consumato (capo B) è stata ritenuta proporzionata alla gravità del fatto avuto riguardo alle concrete modalità di realizzazione, al valore elevatissimo della refurtiva (superiore ai quindici milioni di euro), ma anche al determinante ruolo ricoperto dall'imputato nella organizzazione dell'illecito ben delineato nella parte relativa al giudizio di responsabilità ed emergente anche dai colloqui intercettati ove veniva appellato come "capo". Quanti agli aumenti operati a titolo di continuazione, il collegio ha osservato che essi .. ..P non era suscettibili di riduzione in quanto determinati dal primo giudice in violazione dell'art. 81, comma quarto, cod. pen. e cioè complessivamente quantificati in anni due di 30reclusione ed euro 600,00 di multa e, quindi, in favor rei, in misura ben inferiore al terzo della pena principale (pari a 3 anni e 8 mesi di reclusione per la componente detentiva). 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 2.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso censurano il giudizio di responsabilità concorsuale dell'imputato per il furto commesso presso il Banco di Napoli contestato al capo B) e sono esaminabili congiuntamente in quanto correlati tra loro. Si tratta di motivi sostanzialmente generici, in quanto privi di reale confronto con la sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondati valendo, in parte, le argomentazioni già svolte con riferimento alla posizione del correo [OSCURATO:PERSONA] per la parziale sovrapponibilità delle doglianze prospettate. 2.1.1. In ragione della natura delle censure dedotte, vanno richiamati i principi di diritto in tema di valutazione della prova indiziaria e di sindacato del giudice di legittimità della motivazione basata su ragionamento indiziario, già illustrati nel paragrafo 1.1.1. del considerato in diritto. Debbono altresì essere ricordati i canoni ermeneutici detta da questa Corte in punto di travisamento della prova al quale fa riferimento l'impugnazione qui in esame, sotto alcuni profili. A seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006, il legislatore ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca del costrutto argomentativo della sentenza impugnata il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38341 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911). Secondo il consolidato insegnamento orientamento di legittimità, il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione un' informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di un elemento decisivo ai fini della pronuncia; esso consiste pertanto in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa e cioè nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti (ex multis Sez. 2 n. 27929 del 12/06/2019, Pg/Borriello, Rv. 276567; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Come recentemente ribadito anche da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, non mass. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, infatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato) che, invece, ove 31individuato senza illogicità manifeste ed adeguatamente spiegato, non è censurabile in sede di legittimità in quanto questione di fatto. Il dato probatorio, ove travisato od omesso, deve avere il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica e pertanto il vizio ha rilievo solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e cioè a determinare una frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta, rendendo in tal modo la motivazione insanabilmente contraddittoria e minando il ragionamento del giudice come illustrato nel provvedimento impugnato ed il sillogismo che ad esso presiede. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. intenda far valere il vizio di «travisamento della prova» deve, quindi, a pena di inammissibilità: (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza; (b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata; (c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento; (d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Nel caso di cosiddetta "doppia conforme" (come nella specie), il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (in tal senso, ex multis, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Da ultimo, va ricordato che è anche inammissibile il motivo di ricorso per cassazione (dedotto dalla difesa [OSCURATO:PERSONA], oltre che negli atti di impugnazione proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) con il quale si prospetta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), codice di rito, per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il 32 /complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti alrammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione). 2.1.2. Alla luce dì tali necessarie premesse vanno esaminati il primo ed il secondo motivo di ricorso. Premesso che non è scrutinabile la dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se con riferimento agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), codice di rito e della regola di giudizio "oltre ogni ragionevole dubbio" come limite alla affermazione di penale responsabilità, la censura di omessa od erronea valutazione degli elementi di prova va valutata esclusivamente sotto il profilo della correttezza della motivazione. Rispetto a tale prospettiva, la sentenza impugnata, ben diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, non ha affatto selezionato, a carico di [OSCURATO:PERSONA], elementi del tutto inconcludenti e cioè privi di capacità dimostrativa in quanto generici e suscettibili di diversa interpretazione, nonché contrastanti tra loro e con altri dati certi. Anche il giudizio di responsabilità in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato compiuto presso il caveau del Banco di Napoli si fonda su un quadro di indizi (non travisati) gravi, precisi e concordanti, correttamente delineato alla stregua dei principi ermeneutici dettati in tema di processo indiziario come già richiamati. La sentenza impugnata (pagg. 97-101) ha infatti valorizzato, al riguardo, i seguenti elementi, ciascuno dei quali verificati dapprima come certi e non solo verosimili o supposti e poi valutati nel loro insieme: (a) lo stretto rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca del fatto, emerso non solo da due controlli di polizia giudiziaria ma anche dal complesso delle attività captative che attestavano come i due avessero pianificato, tre mesi dopo, la realizzazione di un altro furto presso le gioiellerie [OSCURATO:PERSONA] con modalità operative simili (addebito di cui al capo G); (b) l'accertata materiale disponibilità, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e del coimputato [OSCURATO:PERSONA], di una centralina elettronica per allarmi marca PB [OSCURATO:PERSONA] (con relativo gruppo alimentatore, schede elettroniche e telecomando) avente le stesse caratteristiche di quella installata presso l'agenzia del Banco di Napoli; tale apparecchiatura era stata trovata, unitamente a quattro walkie talkie a 40 canali, presso il podere 530 (ove la polizia giudiziaria era intervenuta in data 1 giugno 2012) e segnatamente nel locale soggiorno ove, al momento dell'irruzione, erano presenti, seduti su un divano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; gli accertamenti successivi avevano attestato che essa era stata acquistata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] poco prima del furto alla banca per il tramite di tale [OSCURATO:PERSONA]; (c) gli esiti della perquisizione eseguita nella medesima data del 1 giugno 2012 presso la dimora di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale erano stati rinvenuti alcuni fogli manoscritti con 33appuntati importi di milioni di euro, diversi calcoli, quantitativi di oro, anelli, orologi e orecchini, valutati congiuntamente al palese disappunto mostrato dal [OSCURATO:PERSONA], dopo avere appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] di tale ritrovamento ad opera della polizia giudiziaria; (d) la disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] di venti telefoni usa e getta e di 18 sim card intestate a soggetti che avevano riferito di nulla sapere della attivazione a loro nome e gli esiti dell'analisi del traffico e della localizzazione di parte di esse nella zona del banco di Napoli proprio nel periodo antecedente e concomitante al furto; (e) il documentato incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (che era proprio la guardia giurata addetta quasi esclusivamente al controllo della banca nel turno notturno) avvenuto il 23 novembre 2011 e, quindi, 20 giorni prima dell'inizio degli sciami di allarme presso l'istituto di credito di cui l'imputato non avevano fornito alcuna spiegazione; (f) il mutamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] del proprio tenore di vita successivamente al furto. Tale essendo il quadro indiziario valorizzato ai fini della ritenuta partecipazione anche di [OSCURATO:PERSONA] all'azione predatoria, va rilevata la inammissibilità dei dedotti travisamenti probatori: per invenzione quanto all'asserito ruolo in capo a [OSCURATO:PERSONA] di mantenere i contatti con le due guardie giurate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e per errore caduto sul significante in ordine al contenuto della conversazione intercorsa tra il correo [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio di questi, intercettata in data 20 marzo 2012. La censura in questione è, già a monte, preclusa poiché la Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna resa in primo grado, utilizzando, a fondamento della decisione, i medesimi elementi probatori scrutinati dal Tribunale e condividendo pienamente la valutazione che di essi era stata effettuata. In secondo luogo, la difesa ricorrente non ha indicato le ragioni per cui gli asseriti travisamenti inficerebbero e comprometterebbero la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. In ogni caso, i vizi in questione non si ravvisano. Con riferimento allo stretto rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( che è solo uno degli elementi indiziari valorizzati e, pertanto, di per sé solo, non avente carattere decisivo sul piano della responsabilità), la Corte di appello non ha affatto inserito un elemento del tutto inesistente attribuendo a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di addetto alla tenuta dei contatti con entrambe le guardie giurate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per poi riferirne al [OSCURATO:PERSONA]; al contrario, il collegio di merito ha dato conto del fatto (pacificamente accertato) che [OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (addetta alla vigilanza della banca con turno esclusivamente notturno), ciò era significativamente avvenuto in data 23 novembre 2011 e, quindi, 20 giorni prima dell'inizio degli sciami di allarme che erano stati registrati presso l'istituto di credito e che non erano da ricondursi a normali lavori di manutenzione; la sentenza evidenzia altresì che [OSCURATO:PERSONA], coinvolto a pieno titolo ed in concorso sempre con [OSCURATO:PERSONA], anche nel tentato 34furto alle gioiellerie [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo G (addebito dichiarato estinto nei suoi confronti per intervenuta prescrizione), aveva instaurato contatti anche con la guardia giurata [OSCURATO:PERSONA] informando il correo [OSCURATO:PERSONA], come attestato inequivocabilmente dalle attività captative, così evidenziando due circostanze obiettivamente certe, esistenti e di rilievo indiziario in quanto sintomatiche di una analogia operativa tra le due azioni predatorie Neppure si configura il travisamento della conversazione ambientale del 20 marzo 2012 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio detenuto in carcere che è stata valorizzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] solo per dimostrare come quest'ultimo fosse in stretti rapporti anche con la famiglia di [OSCURATO:PERSONA], tanto da avere regalato al figlio di questi un paio di scarpe marca Burberry, come esattamente emerge in modo cristallino dal tenore del colloquio riportato nel ricorso (pag.19); in alcun modo il collegio di merito ha utilizzato la restante parte del dialogo quale elemento indiziario di collegamento di [OSCURATO:PERSONA] al furto presso il banco di Napoli. Sempre con riferimento agli stretti rapporti tra i due correi, la difesa ricorrente sostiene che essi si fonderebbero esclusivamente sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati controllati a bordo della medesima auto in due diverse occasioni, peraltro tra loro cronologicamente distanti. Tale assunto oblitera, tuttavia, gli ulteriori dati fattuali indicati nella sentenza impugnata (pagg. 97 e 98), obiettivamente dimostrativi di un consolidato rapporto tra i due, anche di natura criminale: la comune assidua frequenza del podere 530, la conoscenza significativa da parte di [OSCURATO:PERSONA] del figlio di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di costose regalie, le dichiarazioni spontanee con le quali [OSCURATO:PERSONA] aveva addotto di avere donato a [OSCURATO:PERSONA] i due orologi Rolex rinvenuti e sequestrati, la perfetta sinergia tra i due nella pianificazione del tentato furto alle gioiellerie [OSCURATO:PERSONA] emersa da molteplici conversazioni intercettate. Manifestamente destituito di fondamento è l'assunto difensivo secondo cui sarebbe privo di rilievo il rinvenimento della centralina sequestrata nel corso dell'intervenuto effettuato dalla polizia giudiziaria in data 1 giugno 2012 presso il podere 530 non essendo provato che tale apparecchiatura sia entrata nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e del correo [OSCURATO:PERSONA] prima della esecuzione dell'azione predatoria e comunque in tempo utile per studiarne il complesso funzionamento ed utilizzarla per la manomissione del sistema di allarme della banca depredata. In proposito, non possono che essere richiamate integralmente le argomentazioni già svolte nel paragrafo 1.1.2. del "considerato in diritto" con riferimento alla identica censura dedotta nel ricorso proposto nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA], dovendosi rilevare il mancato confronto con l'articolata motivazione della Corte di appello la quale, in relazione a tale dato avente portata decisiva anche ai fini del giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], ha compiutamente argomentato, in aderenza ai dati processuali e senza incorrere in alcuna manifesta illogicità. 35Ampiamente motivata, conformemente alle risultanze investigative, è la rilevanza delle 18 sim card sequestrate presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] alla stregua della puntuale analisi del traffico di cella di tali utenze (pag. 100 della sentenza impugnata). Deduce la difesa ricorrente, richiamando anche pronunce di legittimità, che le indicazioni fornite dal segnale captato dalla cella non consentono l'esatta localizzazione dell'utenza abbinata ad un apparecchio telefonico mobile, potendo sussistere significativi margini di errore, sicchè il tracciato delle celle telefoniche agganciate da un'utenza cellulare non può, di per sé, essere ritenuto fonte di una prova certa o di indizi tanto gravi e concordanti da rendere accertata la responsabilità del titolare dell'utenza stessa; osserva altresì che il giudizio di responsabilità non può essere fondato sul traffico telefonico da cui risulti la collocazione dell'imputato in prossimità del luogo del commesso reato, potendo tale dato essere utilizzato a carico solo insieme ad altri elementi di prova e unicamente per i reati puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, come previsto dall'art. 1 del decreto legge 132/2021 che, in forza della disciplina transitoria introdotta dalla legge di conversione n. 178/2021, si applica anche ai dati acquisiti prima della entrata in vigore di detto decreto. La deduzione, condivisibile sul piano dei principi, non è tuttavia applicabile alla vicenda in esame e ciò per la semplice ragione che l'affermazione di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato presso il banco di Napoli non si fonda unicamente sui dati relativi al traffico telefonico delle sim card trovate e sequestrate presso l'abitazione, ma, come già sopra evidenziato, anche sulla valutazione congiunta di ulteriori pregnanti indici indiziari precisamente individuati. I dati in questione sono stati dunque utilizzati dai giudici di merito unitamente ad altri altri elementi di prova i quali, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altra risultanza acquisita al processo ed idonea, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (Sez. 4, n. 50102, D'Ignoti, Rv. 285469; Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989). Non è manifestamente illogica la valorizzazione del ritrovamento presso la dimora di [OSCURATO:PERSONA] di fogli manoscritti con appuntati importi di milioni di euro, diversi calcoli, quantitativi di oro, anelli, orologi e orecchini. Come già evidenziato nel paragrafo 1.1.2. del "considerato in diritto" con riferimento alla identica censura dedotta nel ricorso proposto nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale, rispondendo alla deduzione contenuta nell'atto di appello, ha ragionevolmente affermato che tale carteggio era riferibile al valore e alla natura della refurtiva sottratto al Banco di Napoli alla luce del palese disappunto mostrato dal [OSCURATO:PERSONA], dopo avere chiesto e quindi appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] di tale ritrovamento ad opera 36della polizia giudiziaria, così interpretando un simile atteggiarsi - pacificamente emergente dagli atti e non contestato nella sua oggettiva esistenza - come un elemento, da leggere congiuntamente agli altri indizi, di collegamento logico a [OSCURATO:PERSONA] degli appunti e della riferibilità degli stessi a quanto trafugato. Quanto al mutamento delle condizioni di vita dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla perpetrazione del furto presso il Banco di Napoli, del tutto compiuta ed adeguata è la motivazione sul punto sviluppata dalla Corte territoriale che, pur in assenza di una specifica indagine patrimoniale, ha fondato l'assunto su dati obiettivamente certi esistenti agli atti e, di per sé, sufficienti a documentare tale circostanza: l'acquisto da parte dell'imputato nel maggio 2012 di una vettura del valore di 12 mila euro che veniva intestata alla madre e di una Audi del valore di 50 mila euro, il rinvenimento presso la sua abitazione, in epoca successiva all'azione predatoria, della somma in contanti di euro 13.000,00, l'organizzazione nel medesimo periodo di un costoso viaggio a Barcellona nel corso del quale aveva speso in un locale di intrattenimento la somma di ben 10.000,00 euro; alcuna giustificazione era stata fornita da [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'origine del denaro contante posseduto e alla provenienza della provvista necessaria per affrontare tali ingenti esborsi. Conclusivamente, la lettura della sentenza impugnata ha operato, anche per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], l'opportuna valutazione, sia unitaria che globale, di dati indiziari obiettivi e certi, così da superare la parzialità dei singolo elemento informativo; da tale lettura combinata, conforme ai criteri e standard probatori che regolano la prova indiziaria, il collegio di merito ha ricavato la partecipazione dello stesso al furto perpetrato presso il Banco di Napoli, rafforzata anche dalla assenza di prospettazioni alternative in ordine alle ragione dell'incontro con la guardia giurata [OSCURATO:PERSONA] che il giudice di merito correttamente ha ritenuto non trovasse altra logica ragione se non quella di un accordo con gli addetti alla vigilanza dell'istituto di credito la cui compiacenza era necessario per il buon esito dell'azione predatoria, ma anche dalla mancanza di spiegazioni in ordine all'inusuale acquisto della centralina giustificabile solo nell'ottica di un suo utilizzo, come effettivamente avvenuto, per mettere a segno il colpo. Le doglianze difensive si sostanziano in una critica parcellizzata della rilevanza indiziaria dei singoli elementi cercando di introdurre anche profili di travisamento, tuttavia non scrutinabili per come proposti e comunque insussistenti. Ben diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il collegio di merito, una volta richiamate e raccordate tra loro tutte le risultanze a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha individuato il contributo causale fornito da costui all'azione predatoria che era, quantomeno, consistito nel tenere i contatti con la guardia giurata [OSCURATO:PERSONA] preposta ai controlli notturni della banca e nell'avere avuto un ruolo attivo nella pianificazione del furto procurarsi personalmente la centralina integrata utilizzata per mettere a segno il colpo. 372.1.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce l'omessa pronuncia con riferimento alle censure proposte nell'atto di appello in punto di sussistenza delle aggravanti contestate in relazione al furto presso il Banco di Napoli. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancato accoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza e la ragione di una determinata statuizione risulti anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito ( ex multis Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500),). Tanto premesso, se è vero che la sentenza impugnata non contiene una espressa e distinta argomentazione in ordine alla sussistenza delle tre aggravanti della violenza sulle cose, del mezzo fraudolento e della realizzazione del furto con il concorso di più di tre persone, la relativa deduzione difensiva in appello (pagg. 16 e ss. dell'atto di gravame) è stata comunque disattesa. Le ragioni del mancato accoglimento sono infatti logicamente contenute e indirettamente sviluppate nel complessivo percorso giustificativo, oltre che in parte presenti in nuce nello stesso epilogo decisorio. Ed invero, l'aggravante del concorso di più di tre persone è logicamente ricompresa e assorbita dal complesso motivazionale con il quale la Corte di appello ha ricondotto l'azione predatoria presso il Banco di Napoli ai quattro imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ciascuno dei quali ha precisamente individuato il contributo causale offerto in sinergia ai correi nella perpetrazione dell'illecito. Quanto alle aggravanti della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento, il collegio di merito ha delineato la loro sussistenza tramite la precisa ricostruzione delle modalità operative del furto realizzato dando atto in primo luogo che nel caveau della banca- ove erano stati peraltro trovati due flaconi vuoti di sostanze acide- le cassette di sicurezza erano state manomesse e svuotate così come erano stati altrettanto manomessi i sensori del sistema di allarme perimetrale e dando conto, in secondo luogo, che gli obbiettivi delle telecamere installate per riprendere la porta di accesso al caveau e l'interno dello stesso locale erano stati parzialmente oscurati con una vernice nera (pagg. 12 e 14 della sentenza impugnata). La risposta ai rilievi contenuto nell'appello [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fatto che non vi sarebbe stata manomissione del sistema di allarme perché esso era già non funzionante prima del furto, e neppure sarebbe stato necessario il ricorso all'uso di mezzo fraudolento in quanto la telecamera era semplicemente "finta", si ritrova nella parte della motivazione relat0a 38alla posizione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( pagg. 104 e 105) laddove la Corte di appello ha dato conto di come la relazione dell'internai auditing redatta dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] (acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti) aveva escluso che la manomissione dei sistemi di allarme fosse avvenuta prima del furto e segnatamente durante precedenti interventi di natura elettronica commissionati dalla banca e nulla aveva segnalato in punto di mancato funzionamento del monitor che l'ispettore [OSCURATO:PERSONA], nel corso della deposizione dibattimentale, aveva peraltro indicato come una apparecchiatura funzionante ed accesa che, tuttavia non aveva prodotto immagini perché le telecamere erano state trovate oscurate. La sussistenza delle aggravanti in questione può dirsi pertanto scrutinata dai giudici di appello nei termini prospettati nell'atto di gravame. La Corte territoriale ha anche correttamente applicato, in capo a [OSCURATO:PERSONA], il criterio di imputazione soggettiva delle aggravanti dettato dall'art. 59, comma secondo, cod. pen. a mente del quale la "conoscenza" o l'ignoranza per colpa", devono intendersi come "previsione" o "prevedibilità" della circostanza medesima. Sul punto, il collegio di merito, in replica alle deduzioni difensive, ha spiegato che, anche a volere ipotizzare che l'imputato non avesse partecipato alla realizzazione materiale del furto, costui aveva fornito un contributo causale dal quale logicamente ricavare la sua conoscenza (o comunque possibilità di prevedere) della manomissione delle cassette di sicurezza che aveva fruttato una refurtiva composta da denaro e gioelli preziosi di cui era stata trovata traccia nei fogli manoscritti sequestrati presso la sua dimora, ma anche della neutralizzazione del sistema di allarme della banca essendosi personalmente procurato la centralina e del numero dei soggetti coinvolti avendo lui stesso mantenuto contatti con Bonalaumi, con una delle guardie ed essendo stata compiuta l'azione predatoria anche con il contributo di un secondo vigilante ( pag. 101 della sentenza impugnata) 2.1.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso con il quale si censura il diniego della diminuente di cui all'art. 114 cod. pen. e delle attenuanti generiche, nonché la mancata riduzione della pena inflitta dal giudice di primo grado. Quanto al primo profilo, la Corte di appello ha fornito specifica motivazione non illogica (pag. 102 della sentenza impugnata) valorizzando un elemento evidentemente decisivo e cioè il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse personalmente curato l'acquisto della centralina utilizzata per neutralizzare il sofisticato sistema di allarme presente presso la banca depredata e, quindi, fornito un apporto causale tutt'altro che minimo ed anzi determinante per la buona riuscita dell'azione. Tale assunto è conforme al principio espresso da questa Corte secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si la 39concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso e da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771; Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051). Quanto al diniego di attenuanti generiche, va richiamato il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare l'esclusione della diminuente de qua, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Nella specie, la Corte territoriale ha attribuito rilievo dirimente alla gravità dell'azione predatoria realizzata presso il Banco di Napoli, richiamando nuovamente il rilevante contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA] anche sotto l'ulteriore profilo dei contatti con la guardia giurata [OSCURATO:PERSONA] e ha posto in luce come, a distanza di pochi mesi da tale fatto, aveva pianificato nei minimi dettagli un ulteriore furto, con modalità del tutto analoghe ed in concorso sempre con [OSCURATO:PERSONA], presso le due gioiellerie [OSCURATO:PERSONA] (capo G, estinto per prescrizione), così disattendendo gli elementi difensivi relativi alla giovane età dell'imputato, alla assenza di condanne successive e ad un non meglio precisato atteggiamento di collaborazione reso nel corso del processo ( pagg. 101 e 102 della sentenza impugnata) . In punto di dosimetria della pena, il collegio di merito ha ritenuto proporzionata la sanzione inflitta dal giudice di primo grado in rapporto all'entità del fatto e alla negativa personalità dell'imputato, così formulando un giudizio discrezionale correttamente condotto alla stregua degli indici di commisurazione previsti dall'art. 133 cod. pen. e pertanto non censurabile in sede di legittimità. 3. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per diversi profili inammissibili, sono nel complesso infondati; essi verranno esaminati, in parte congiuntamente poiché alcune doglianze attengono ad un identico tema, e seguendo, per ragioni di ordine logico-giuridico, un diverso ordine che parte dalla proposta eccezione in rito per poi analizzare il profilo della valutazione degli elementi probatori posti a fondamento del giudizio di responsabilità dell'imputato per il tentato furto alle gioiellerie [OSCURATO:PERSONA] ( capo G di imputazione) e, quindi, della configurabilità del tentativo punibile con, infine, esame della censure in punto di trattamento sanzionatorio. 3.1. Il primo motivo del ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] con relativo motivo aggiunto non è meritevole di accoglimento. 40Dalla ricostruzione riportata nella sentenza impugnata e dal carteggio introdotto dalla difesa può pacificamente affermarsi che, al momento della esecuzione delle notifiche dell'avviso di conclusioni delle indagini (giugno 2015), [OSCURATO:PERSONA] era assistito da due difensori di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], da lui designati in data 8 maggio 2015; che nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] la notifica dell'avviso in questione era regolarmente effettuata, in proprio, il giorno 8 giugno 2015 tramite casella di posta certificata di cui questi era munito, regolarmente comunicata all'ordine professionale; che a tale legale, tramite lo stesso mezzo e nella medesima data, era eseguita ulteriore notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. per conto del co-difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (con studio professionale nel medesimo stabile, seppure in scala diversa); che tale modalità di comunicazione era disposta dando conto del fatto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non era munito di casella di posta elettronica certificata; che il legale in questione era, in realtà, già munito all'epoca dell'indirizzo Pec, come da l'attestazione Aruba allegata al motivo aggiunto, non risultando tuttavia dimostrato che tale indirizzo fosse stato anche comunicato all'ordine professionale, come imposto per legge. Tanto premesso, va osservato in primo luogo che, all'epoca degli adempimenti in questione, la mancata comunicazione dell'attivata PEC all'ordine di appartenenza, avrebbe imposto, ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.L. 179/2012, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini all'avv. [OSCURATO:PERSONA] mediante deposito in cancelleria, come richiamato anche nella stessa sentenza impugnata (pag. 47) e che, tuttavia, di tale incombente non vi è effettivamente traccia avendo il pubblico ministero optato, invece, per la comunicazione dell'atto al co-difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, va condiviso il rilievo difensivo secondo cui, all'epoca degli adempimenti in questione, la notifica attraverso lo strumento della PEC non era l'unica ed obbligatoria modalità esecutiva con la quale porre il difensore dell'imputato a conoscenza di atti della autorità giudiziaria, tale sistema infatti non sostituiva il sistema delle notifiche e delle comunicazioni disciplinate dagli artt. 148 ss del codice di rito. Se dunque può convenirsi con alcuni dei rilievi riproposti in questa sede, tuttavia è corretto la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione processuale richiamando i principi di vincoli di solidarietà tra co-difensori e di dovere di leale collaborazione al regolare svolgimento del procedimento sanciti da questa Corte a Sezioni Unite (pronuncia n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651, in motivazione). Ed invero, è pacifico che l'avviso di conclusione indagini all'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato trasmesso con notifica a mezzo PEC al co-difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale non ha mai rifiutato l'atto e, all'epoca dell'incombente, aveva con studio professionale nel medesimo stabile ove esercitava proprio anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 61, seppure con locali distinti collocati in diverse scale); che quest'ultimo non ha mai lamentato la mancata materiale conoscenza dell'atto in questione, bensì ha addotto che esso era stato 41ricevuto dal co-difensore, così prospettando una situazione nella sostanza equiparabile a quella della notifica a mani del collega di studio. In siffatta peculiare situazione, debbono quindi trovare applicazione i principi affermati nella richiamata pronuncia a Sezioni Unite, emessa in una fattispecie di omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio camerale di appello ad uno dei difensori nominati dall'imputato. L'autorevole consesso ha in primo luogo affermato che in caso di designazione di due difensori, costoro costituiscono un unico soggetto processuale e cioè il "difensore" che si contrappone alle altri parti (pag. 6 della motivazione) e che, in tale ipotesi, se il difetto di notifica attinge esclusivamente uno dei due legali di fiducia (risultando invece la rituale notifica dell'atto all'imputato e al co-difensore, come nel caso di specie) non può parlarsi di "assenza della difesa" ( pag. 10 della motivazione). Tanto premesso, il collegio nella più autorevole composizione (successive pagg. 11 e 12 della motivazione) rileva che "non può trascurarsi l'esistenza di un dovere di leale collaborazione del difensore al regolare svolgimento del procedimento, muovendo anche dal presupposto di vincoli di solidarietà fra i codifensori. (Sez. 6, n. 1671 del 06/05/1998, imp. Crocianelli; Sez. 4, n. 37471 del 09/07/2003, imp. Massari). La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, anche con riferimento al caso in esame, che tra i difensori non deve mancare quel reciproco obbligo di comunicazione che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell'esercizio della difesa (Sez. 4, n. 44551 del 18/09/2009, imp. Guardascione, Rv. 245502; Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010, imp. D'Aria, in motivazione). Queste affermazioni trovano conforto anche nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha avuto modo di occuparsi del necessario rapporto informativo che deve intercorrere all'interno della posizione difensiva (il caso riguarda i rapporti tra l'imputato e il suo difensore, ma, a maggior ragione, deve ritenersi applicabile analogo principio per quanto riguarda il rapporto tra difensori). La Corte EDU pone a carico del difensore uno specifico onere informativo, deplora la mancanza di comunicazione, nel caso di specie, tra l'imputato e i suoi avvocati, ma conclude che «non si può tuttavia imputare ad uno Stato la responsabilità di tutte le lacune di un avvocato» (Grande Camera, 18/10/2006, Hermi contro Italia; nonché 28/02/2008, Demebukov contro [OSCURATO:PERSONA]). Anche il codice deontologico forense (art. 23, comma 5) prevede, nel caso di difesa congiunta, il dovere del difensore di consultare il codifensore «in ordine ad ogni scelta processuale», quale è certamente la partecipazione all'udienza del giudizio di impugnazione, anche se camerale, «al fine della effettiva condivisione della strategia processuale». L'esistenza di un collegamento informativo tra difensori costituenti la medesima "parte" deve essere apprezzata con riferimento anche a dati normativi di natura deontologica che caratterizzano l'esercizio della professione forense (Sez. 6, n. 66 del 2/12/2009, dep. 07/01/2010, imp. 42Condello; Sez. 6, n. 21454 del 23/02/2010, imp. Pepa, cit.). L'approccio deontologico nella interpretazione delle norme processuali assume un particolare rilievo nella dimensione di un processo accusatorio; esso riguarda tutti i soggetti processuali e, per quanto concerne il ruolo del difensore, si concentra soprattutto nel dovere di lealtà, non solo oggetto di una disposizione di natura deontologica del codice relativo (art. 5), ma anche sancito in una norma di diritto processuale (art. 105, comma 4, cod. proc. pen.). Se il processo penale è contraddistinto dalla dialettica delle parti (art. 111, commi primo e secondo, Cost.), la lealtà del difensore diventa un canone di regolarità della giurisdizione. Il dovere di lealtà implica, tra l'altro, che una norma processuale non possa essere utilizzata, e, quindi, anche interpretata, per raggiungere finalità diverse da quelle per le quali è stata dettata, con il risultato non solo di tutelare interessi non meritevoli di protezione, ma anche di ledere interessi costituzionalmente protetti. La stessa Corte costituzionale ha avuto modo di utilizzare il bene costituzionale dell'efficienza del processo quale parametro per censurare la razionalità di norme processuali che consentivano il perseguimento di intenti dilatori (sentenze n. 353 del 1996 e n. 10 del 1997). La lealtà non implica collaborazione con l'autorità giudiziaria per il raggiungimento di uno scopo comune, ma certamente comporta che anche l'attività della difesa debba convergere verso la finalità di un processo di ragionevole durata, poiché si tratta di un risultato il cui perseguimento deve essere a carico di tutti i soggetti processuali, una volta rispettate le insopprimibili garanzie difensive, le quali perdono il loro connotato di garanzie se sono interpretate in modo distorto rispetto alla loro essenza". Alla stregua di tali principi, può dunque concludersi che nel caso di specie non doveva mancare quella e doverosa reciproca comunicazione tra i due difensori, uno dei quali aveva ricevuto per conto dell'altro l'avviso di conclusione delle indagini ed aveva un preciso onere informativo nei confronti di quest'ultimo. 3.2. Inammissibile perché non consentito e comunque del tutto generico è il secondo motivo del ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] con il quale si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in punto di interpretazione delle conversazioni telefoniche ed ambientali poste a fondamento del giudizio di responsabilità per il tentato furto di cui al capo G. Va nuovamente ribadito- come già ricordato nel paragrafo 2.1.1. del " considerato in diritto"- l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con 43cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione). La deduzione, dunque, può essere esaminata solo sotto l'aspetto del vizio motivazionale che in questa sede è stato dedotto prospettando che la Corte di appello avrebbe attribuito alle conversazioni intercettate un contenuto difforme da quello reale e avrebbe comunque fornito una erronea interpretazione di colloqui generici suscettibili delle più varie letture, privi di riferimenti espliciti al progetto criminoso e dei quali la Corte di appello non ha verificato l'attendibilità mediante la ricerca di elementi di conferma. In ragione della natura della doglianza dedotta, va in primo ricordato che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni; la possibilità di prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un colloquio intercettato diversa da quella proposta dal giudice di merito è consentita solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; da ultimo, Sez. 1, n. 22336 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.); ciò vale anche con riguardo all'esegesi del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, per quanto criptico o cifrato. Va ulteriormente osservato che gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate costituiscono fonte probatoria diretta, senza necessità di reperire riscontri esterni al loro contenuto; anche nel caso di colloqui captati tra terzi a cui l'imputato non abbia partecipato non vi è tale esigenza poiché trattasi di elementi non equiparabili alla chiamata in correità e, pertanto, seppure da valutare con criteri di linearità logica, non soggetti ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 10683 del 7/11/2023- dep. 2024, Mascia, Rv. 286150-04; Sez 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigola, Rv. 268414; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015-dep. 2016, Ambroggio, Rv 265747). Tanto premesso, con il motivo di ricorso si adduce genericamente un travisamento della prova che, per come prospettato, è del tutto privo di specificità poiché non indica a quali conversazioni sarebbe stato attribuito un contenuto difforme da quello reale, né spiega le ragioni per cui le captazioni asseritamente comprometterebbero, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di 44radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Ne deriva che la censura, pur investendo formalmente la correttezza dell'apparato motivazione, si risolve di fatto nella prospettazione di una diversa valutazione di elementi probatori già compiutamente esaminati in relazione al loro contenuto ed interpretati secondo logica. La Corte di appello ha riportato i colloqui intercettati (trascritti pressochè integralmente nel loro tenore testuale e comunque con citazioni testuali dei passaggi salienti), li ha analizzati nella loro sequenza temporale/logica e li valutati congiuntamente agli ulteriori dati investigativi (i servizi di osservazione attestanti gli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] ed i correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e del responsabile dell'istituto di vigilanza, gli esiti dell'irruzione delle forze dell'ordine presso il ristorante [OSCURATO:PERSONA]). All'esito di tale operazione, ha quindi interpretato il contenuto delle conversazioni (tutt'altro che generico per come riportato), ritenendole dimostrative della pianificazione del furto presso le due gioiellerie che era stata approntata nei minimi dettagli ed alla quale aveva fattivamente contribuito anche [OSCURATO:PERSONA] (si veda la pag. 82 della sentenza impugnata). In particolare, esse attestavano l'acquisizione di informazioni riguardanti l'effettiva giacenza di preziosi presso i due negozi e i sistemi di sicurezza installati presso gli esercizi (fornite da due dipendenti e dalla guardia giurata [OSCURATO:PERSONA]) con conseguente predisposizione di apparecchiature elettroniche necessarie per disinserire gli allarmi sulle quali erano stati eseguiti test di prova per saggiarne il reale funzionamento; una volta avuta la certezza della presenza di oro nelle gioiellerie, era stato concordato il giorno e dell'orario fissato (il 26 agosto 2012 alle ore 19.00) per il ritrovo presso il ristorante [OSCURATO:PERSONA] dei soggetti deputati alla esecuzione materiale dell'azione predatoria che da tale luogo sarebbero di lì a poco partiti a bordo di tre veicoli ( trovati sul posto e di cui uno intestato ed in uso a [OSCURATO:PERSONA]), già caricati con la strumentazione elettronica accuratamente predisposta, gli strumenti da scasso, le apparecchiature ricetrasmittenti e gli oggetti necessari per il travisamento e per non lasciare impronte (collant e guanti). Si è pertanto al cospetto di una compiuta valutazione degli esiti captativi (dai quali la Corte di appello ha desunto la piena adesione anche di [OSCURATO:PERSONA] al progetto criminoso), priva di vizi logici e, come tale, non censurabile in questa sede. 3.3. Manifestamente infondati sono il secondo ed il terzo motivo del ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché il primo di quello a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], esaminabili congiuntamente perché sovrapponibili, con i quali si deduce l'insussistenza di tentativo punibile per difetto della idoneità ed univocità degli atti compiuti, neppure definibili come preparatori, con riferimento all'addebito sub capo G). 45In proposito, non possono che essere richiamate integralmente le argomentazioni già svolte nel paragrafo 1.2.2. del "considerato in diritto" con riferimento alla identica censura dedotta nel ricorso proposto nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA], dovendosi rilevare il mancato confronto con l'articolata motivazione della Corte di appello la quale ha correttamente qualificato il fatto in termini di furto tentato uniformandosi alle coordinate ermeneutiche indicate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di demarcazione tra atti meramente preparatori e tentativo punibile. I ricorsi proposti obliterano pressochè totalmente le risultanze investigative richiamate nella sentenza impugnata e non confutate nella loro oggettiva esistenza dalle quali la Corte territoriale ha ricavato che [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per quest'ultimo l'addebito è stato dichiarato estinto per prescrizione già all'esito del giudizio di primo grado), aveva consapevolmente partecipato, fornendo un concreto contributo causale, alla pianificazione di un progetto criminoso predatorio via via minuziosamente approntato in ogni dettaglio e in procinto di essere anche da lui concretamente realizzato, evento non verificatosi a causa dell'irruzione delle forze dell'ordine nel luogo scelto come base logistica ove tutto era già pronto per mettere a segno il "colpo". Senza alcun confronto con il complessivo costrutto argomentativo, le difese ricorrenti assumono che il materiale rinvenuto presso il c.d. covo ed all'interno del veicolo con il quale [OSCURATO:PERSONA] era giunto in tal luogo non era idoneo alla perpetrazione del furto presso le gioiellerie, che sul posto non erano stati rinvenuti arnesi da scasso, che le forze dell'ordine al momento dell'intervento avevano semplicemente rilevato un via-via di persone; che non era dato sapere se le tastiere per allarmi marca Bentel (di cui erano state trovate le istruzioni) erano compatibili con il modello di antifurto installato presso le due gioielliere. Si tratta di deduzioni del tutto disancorate dal compendio probatorio valorizzato dalla Corte di appello che, invece, ha dato conto del ritrovamento presso il "covo" ed anche all'interno del caravan dell'imputato di un vero e proprio armamentario perfettamente funzionale all'azione predatoria, tra cui una scheda tecnica riportante le istruzioni delle tastiere per allarmi marca Bente!, modello Classica LCD e modello Premium LCD, identiche a quelle del sistema di allarme in funzione presso le gioiellerie [OSCURATO:PERSONA] ed utili per inserire e disinserire il sistema stesso (pagg. 64 e 65 della sentenza impugnata) . 3.4. Manifestamente infondati sono anche il quarto e quinto motivo ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché il terzo ed il quarto di quello a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], esaminabili congiuntamente perché sovrapponibili, con i quali si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di diniego di attenuanti generiche e di dosimetria della pena, anche con riferimento alla riduzione per il tentativo che avrebbe dovuto essere operata nella misura massima prevista dall'art. 56 cod. pen. Quanto al diniego di attenuanti generiche, va nuovamente richiamato il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare l'esclusione della/ 46diminuente de qua, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Nella specie, la Corte territoriale ha attribuito rilievo dirimente alla allarmante entità del fatto in relazione alle peculiari modalità operative denotanti particolare professionalità e ai numerosi precedenti penali dell'imputato tutti per reati contro il patrimonio (sei condanne per furto ed una per ricettazione) evidenziando anche l'assenza di alcun segnale di resipiscenza, così ritenendo del tutto recessivi gli elementi valorizzati dalla difesa in punto di età anagrafica e assenza di condanne o carichi pendenti successivi. Quanto alla dosimetria della pena, il collegio di merito ha ritenuto proporzionata la sanzione inflitta dal giudice di primo grado, anche con riguardo all'entità della riduzione operata per il tentativo (lievemente superiore ad un terzo), in rapporto all'entità del fatto e allo stadio assai avanzato dell'azione (il furto, ancorchè non giunto a segno, era pronto alla esecuzione), nonché alla negativa personalità dell'imputato, così formulando un giudizio discrezionale correttamente condotto alla stregua degli indici di commisurazione previsti dall'art. 133 cod. pen. e pertanto non censurabile in sede di legittimità. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 4.1. Il primo motivo di ricorso è, in parte non consentito, e, per altra parte caratterizzato da evidente genericità Come già ricordato, le censure relative alla omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti non possono essere dedotte prospettando la violazione dell'art. 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione). La doglianza difensiva può essere esaminata esclusivamente sotto l'aspetto del vizio motivazionale, chiaramente insussistente. La Corte territoriale non ha disatteso i motivi di appello in punto di responsabilità ricorrendo a formule di stile e ad assunti meramente assertivi, oltre che distonici rispetto alle risultanze probatorie. Anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il collegio di merito si è misurato direttamente con le deduzioni difensive e ha correttamente applicato le regole che governano il processo indiziario (già richiamate nel paragrafo 1.1.1.del "considerato in diritto") delineando un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti sia di natura logica che 5 di consistenza obiettiva e certa. L'accordo della guardia giurata [OSCURATO:PERSONA] con gli autori del furto si fonda, infatti sulla valutazione congiunta e logicamente concatenata dei seguenti elementi: 47-le manomissioni al sistema di allarme (incontestabilmente eseguite, precipuamente funzionali al buon esito dell'azione predatoria ed implicanti una consistente attività da svolgere all'interno dell'istituto di credito) ed erano state certamente effettuate a partire dal dicembre 2011, come attestato dai plurimi ed improvvisi sciami di allarmi (341) registrati dal 13 del mese fino ai giorni antecedenti il furto; - tali sofisticate manomissioni, richiedenti anche lavori di muratura, non potevano che essere state realizzate in orario di chiusura della banca, cioè di notte e nel fine settimana, sicchè gli autori del furto avevano dovuto necessariamente contare sulla collaborazione degli addetti alla vigilanza dell'istituto di credito di turno in tali archi temporali e sulla loro disponibilità a non segnalare anomalie nel corso dei loro controlli; - dal registro degli interventi risultava che nel periodo interessato [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto quasi esclusivamente i turni notturni di vigilanza (22.00- 6.00) ed aveva attestato l'esito regolare di tutti i controlli da lui effettuati; -in epoca di poco antecedente all'inizio dello sciame di allarmi e precisamente il 23.11.2011, [OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato il correo [OSCURATO:PERSONA], come accertato nel corso di un controllo di polizia; tale circostanza, in assenza di spiegazioni alternative offerte dai due coimputati, non trovava altra logica ragione se non quella di un accordo con gli autori del furto volto ad agevolare l'azione predatoria la quale necessariamente richiedeva, per il suo buon esito, il compiacente ausilio degli addetti alla vigilanza della banca; - la relazione dell'internai auditing redatta dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] (acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti) aveva escluso che la manomissione dei sistemi di allarme fosse avvenuta durante precedenti interventi di natura manutentiva commissionati dalla banca e nulla aveva segnalato in punto di mancato funzionamento del monitor che l'ispettore [OSCURATO:PERSONA], nel corso della deposizione dibattimentale, aveva indicato come una apparecchiatura funzionante ed accesa che, tuttavia, non riproduceva immagini perché le telecamere erano state trovate oscurate. A fronte di tale articolato e compiuto costrutto motivazionale la difesa ricorrente si limita a sostenere che l'unico elemento indiziario da valorizzare a carico di [OSCURATO:PERSONA] consisterebbe nell'incontro con [OSCURATO:PERSONA]; che la manomissione del sistema di allarme era da ricondursi ai lavori eseguiti dall'istituto di credito sul sistema di sicurezza (circostanza, invece, esclusa dalla relazione dell'internai auditing) e che non risultava la coincidenza dei registrati sciami di allarme con i turni di vigilanza espletati dall'imputato (mentre la Corte territoriale ha evidenziato come ciò fosse stato accertato). Il ricorso, pertanto, denuncia solo apparentemente un errore logico o giuridico e un vizio motivazionale, risolvendosi di fatto nella pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte nell'atto di appello in punto di giudizio di responsabilità, già puntualmente disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni adeguatamente e logicamente motivate. 48 ///4.2. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso (da esaminare con precedenza rispetto al secondo per ragioni logico giuridiche) che censura la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta in data anteriore alla sentenza di appello. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata pronunciata condanna per il delitto di furto pluriaggravato contestato al capo B) commesso il giorno 11 marzo 2012 il cui termine di prescrizione massimo (in ragione delle intervenute cause interruttive e della esclusione della contestata recidiva specifica) è pari ad anni 12 mesi 6 (anni 10 + 1/4) decorrente da tale data e in scadenza il 10/09/2024 a cui, tuttavia, devono aggiungersi giorni 339 di sospensione ex lege nel corso del giudizio di primo grado (pag. 143 sentenza del Tribunale) e ulteriori complessivi giorni 120 di sospensione in quello di appello (per impedimento professionale proprio del difensore di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 11 dicembre 2024 e per ulteriore impedimento di questi derivante da motivi di salute all'udienza del 12 febbraio 2025: pagg. 43 e 44 sentenza appello). La causa estintiva è pertanto maturata il 20 dicembre 2025 e, quindi, solo successivamente alla sentenza qui impugnata che è stata pronunciata il 16 aprile 2025. 4.3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di diniego di attenuanti generiche. La Corte territoriale non ha riconosciuto tale diminuente in ragione della mancanza di elementi positivamente valutabili e della ricorrenza, di contro, di dati di segno negativo ostativi ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio rappresentati dalla gravità del fatto compiuto da [OSCURATO:PERSONA] anche abusando del suo ruolo di guardia giurata, dipendente dell'istituto di vigilanza della banca; ha altresì disatteso la deduzione difensiva con la quale si rappresentava un comportamento processuale volto a consentire una celere definizione del giudizio di primo grado che, invece, frutto di scelte difensive tecniche. In tal modo si è uniformata al consolidato orientamento di questa Corte per il quale il riconoscimento di attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). 5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 5.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso che censura la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta in data anteriore alla sentenza di appello. 49Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è sta pronunciata condanna per il delitto di furto pluriaggravato contestato al capo B) commesso il giorno 11 marzo 2012 il cui termine di prescrizione massimo (in ragione delle intervenute cause interruttive e in assenza di contestazione di recidiva qualificata) è pari ad anni 12 mesi 6 (anni 10 + 1/4) decorrente da tale data, in scadenza il 10/09/2024 a cui devono aggiungersi giorni 339 di sospensione ex lege nel corso del giudizio di primo grado (pag. 143 sentenza Tribunale) e di ulteriori complessivi giorni 120 di sospensione in quello di appello (il rinvio delle udienze 11/12/2024 e 12/02/2025 erano disposti per impedimento dei legali degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con, tuttavia, l'adesione al rinvio da parte di tutti gli altri difensori: pagg. 43 e 44 sentenza appello). La causa estintiva è pertanto maturata il 20 dicembre 2025 e, quindi, solo successivamente alla sentenza qui impugnata. Anche ove a volere accedere alla ricostruzione difensiva in ordine alla minore entità della sospensione ex lege disposta nel giudizio di primo grado (complessivi giorni 131: si veda pag. 4 del ricorso), occorre tenere conto di quella ulteriore nel grado di appello (che è pari a gg. 120 e non, invece, a gg. 53), con la conseguenza che il termine di prescrizione sarebbe comunque maturato il 21 maggio 2025 e pertanto successivamente alla pronuncia qui impugnata. 5.2. Non essendosi verificata alcuna causa estintiva del reato ascritto all'imputato per prescrizione in epoca antecedente alla sentenza di appello, devono ritenersi assorbite le deduzioni prospettate nel secondo motivo di ricorso con le quali - dando appunto per presupposta l'estinzione de qua - si prospetta, per la prima volta in questa sede, la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e cioè per "evidenza di innocenza". 6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. L'imputato, che in appello ha avanzato istanza di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. accolta dalla Corte territoriale, lamenta in questa sede la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto sia di giudizio di responsabilità per il reato di riciclaggio a lui ascritto che di dosimetria della pena, con particolare riferimento alla quantificazione dei singoli aumenti operati a titolo di continuazione interna. In tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, del 5016/11/2023 n. 50062, Musella, Rv. 285619; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 4 n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853). Nel caso di specie, l'imputato in sede di proposta di concordato appello il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di gravame ivi compreso il profilo di responsabilità, fatta eccezione per quello relativo alle attenuanti generiche il cui riconoscimento era concordato con il Procuratore Generale, non nella massima estensione, prevedendo altresì la riduzione della pena base e della componente pecuniaria relativa al quantum determinato a titolo di continuazione interna (si vedano le pagg. 42 e 85 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha pertanto rideterminato la sanzione nei termini indicati dalle parti e si è espressamente pronunciata sulla complessiva congruità della stessa valorizzando la dichiarata abdicazione alla censura del giudizio di colpevolezza, interpretabile come implicita ammissione di responsabilità e, quindi, in termini di concreto segno di resipiscenza (pag. 85). Ne deriva che l'imputato non può dedurre in questa sede il difetto di motivazione relativamente ai motivi rinunciati alla luce della natura devolutiva propria dell'impugnazione, ma neppure con riferimento all'entità dei singoli aumenti ex art. 81 cod. pen. come rideterminati nella proposta di concordato e rispetto ai quali, peraltro, il collegio dì merito ha motivato espressamente la loro congruità. 7. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Manifestamente infondati sono entrambi i motivi dedotti sotto il profilo del vizio di motivazione in punto di mancata riduzione massima per le riconosciute attenuanti generiche e di dosimetria della pena base e degli aumenti operati a titolo di continuazione interna. La Corte di appello (pagg. 86 e 87) ha puntualmente argomentato al riguardo osservando come l'implicita ammissione di responsabilità ( segno di concreta resipiscenza) ricavabile dalla rinuncia al relativo motivo di appello, unitamente alla condizione di incensuratezza, erano elementi da valorizzare ai fini della concessione delle attenuanti generiche; occorreva, tuttavia, anche tenersi conto del peculiare disvalore della condotta serbata dall'imputata (moglie di [OSCURATO:PERSONA]) la quale non solo aveva riciclato parte del denaro proveniente dalla rapina commessa presso il Banco di Napoli utilizzandolo per l'acquisto di beni immobili a sé intestati, ma aveva anche personalmente consegnato altra parte (90,000,00 euro in contanti) al coimputato [OSCURATO:PERSONA] portandogli personalmente il borsone nel quale era custodito. Fondandosi su tale quadro il quale evidenziava elementi positivamente valutabili sul trattamento sanzionatorio che, tuttavia, non edulcoravano la rilevanza dell'apporto 51partecipativo dell'imputata all'operazione di riciclaggio e il consistente profitto da lei stessa conseguito, il collegio di merito ha escluso la riduzione massima per il riconoscimento della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen. e ha ridotto la pena inflitta ritenendo congrua, per tali ragioni, la pena base di anni 4 mesi 3 di reclusione ed euro 3.500,00 di multa (così diminuita la componente detentiva determinata dal primo giudice nella maggiore misura di anni 4 e mesi 8), tenendo invece fermo il quantum complessivo di aumento operato a titolo di continuazione interna, salva una lieve riduzione della componente pecuniaria. Si tratta di un giudizio discrezionale compiutamente argomentato, privo di manifeste illogicità e aderente agli indici di cui all'art. 133 cod. pen, come tale non censurabile in questa sede. 8. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Con tre motivi di contenuto del tutto sovrapponibile, e pertanto esaminabili congiuntamente, si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo H) avendo la Corte di appello affermato la sussistenza del delitto di ricettazione, pur in mancanza del presupposto della ricezione e concreta disponibilità materiale dei beni di provenienza furtiva oggetto di imputazione e rinvenuti all'interno del podere 530. Le doglianze sono caratterizzate da evidente genericità in quanto, per come prospettate, solo apparentemente denunciano l'erronea applicazione della legge penale e la carenza o comunque illogicità della motivazione essendo nella sostanza meramente reiterative dei motivi di appello e prive di qualsivoglia confronto con la motivazione ampia, logica ed aderente alle risultanze probatorie con la quale la Corte di appello ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. (pagg. 106 e 107 della sentenza impugnata). Al riguardo, va ricordato che la genericità è da intendersi non solo come indeterminatezza delle censure proposte, ma anche come mancanza di correlazione tra le ragioni e valutazioni di merito contenute nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione la quale, laddove ignora le esplicitazioni del giudice censurato, deve considerarsi priva di specificità e, come tale, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (ex multis Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710; Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Il collegio di merito ha in primo luogo dato conto degli esiti della perquisizione operata in data 1 giugno 2012 presso il podere 530 nel corso della quale erano stati rinvenuti un ingente quantitativo di materiale elettrico, una carta di circolazione in bianco ed una targa abbinata ad un veicolo [OSCURATO:PERSONA] 500, beni di cui era stata poi accertata la provenienza furtiva; ha quindi richiamato gli esiti delle riprese eseguite, previa autorizzazione, tramit 52telecamera installata nell'area circostante il podere e le risultanze dei servizi di osservazione effettuati in tale zona sulle quali avevano riferito concordemente i testi di polizia giudiziaria nel dibattimento di primo grado evidenziando come da tali accertamenti era emerso che, pur essendo tale luogo frequentato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la cui presenza era stata accertata in occasione della disposta perquisizione, l'unico soggetto dimorante stabilmente nel podere era proprio [OSCURATO:PERSONA] il quale anche vi pernottava ed era risultato sempre presente sul posto. Da tale ricostruzione fattuale — che comprovava inequivocabilmente una piena e non occasionale relazione di fatto tra l'imputato e l'immobile in questione ove erano custoditi i beni di pacifica provenienza delittuosa - la Corte di appello ha tratto la logica conclusione della materiale disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] dei beni medesimi della cui origine non aveva fornito alcuna giustificazione, essendo irrilevante stabilire il titolo giuridico in virtù del quale egli occupasse il podere. Con tale costrutto argomentativo il ricorso non si confronta limitandosi a riproporre anche in questa sede la tesi della mera occasionale presenza dell'imputato in tale immobile di cui non era proprietario e neppure aveva alcun titolo che ne legittimasse la detenzione quando invece per l'integrazione della fattispecie di ricettazione è sufficiente il conseguimento, in qualsivoglia modo, della disponibilità della cosa proveniente da delitto. 9. Alle pronunce di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Al rigetto dei ricorsi interposti da [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio. P.Q.MSergio eltrani