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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 luglio 2021

Cassazione n. 36534/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2018 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi udito il Difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di CAGLIARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche per l'avv [OSCURATO:PERSONA] con delega depositata in aula che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 15/11/2016 il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 e 4 cod. pen., alle stesse ascritto per avere tentato, in [OSCURATO:PERSONA]Elena, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] di impossessarsi di merce esposta negli scaffali dell'[OSCURATO:PERSONA], occultandola all'interno delle loro borse, dell'importo di 177,33 Euro, nonché del delitto di furto consumato per avere sottratto dagli espositori del [OSCURATO:PERSONA], ubicato nella Via del Pozzetto di Cagliari, il 30/5/2016, ulteriore merce per il complessivo importo di 56,61 Euro, e le condannava, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e con la continuazione tra i reati, con la diminuzione prevista per la scelta del rito abbreviato, alla pena mesi 5 e giorni 10 di reclusione e di euro 140 di multa cia- scuna, oltre al pagamento delle spese processuali, con la concessione ad entrambe del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Avverso la sentenza proponeva appello il difensore delle imputate chiedendo la declaratoria di non doversi procedere nei loro confronti in quanto non punibili per la particolare tenuità del fatto; a sostegno della richiesta si evidenziava che le sorelle Carrusci, così come era stato confermato dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di giudizio di convalida per l'arresto eseguito il 23 Aprile 2016, si erano comportate correttamente, nonché si poneva l'accento sul fatto che il valore della merce sot- tratta, unitamente alle modeste condizioni di vita delle due sorelle, provava l'esi- guità del danno arrecato.

Veniva anche posto in risalto il fatto che l'incensuratezza della [OSCURATO:PERSONA] e l'insussistenza di carichi pendenti nei suoi confronti, e l'esistenza, invece, di due precedenti a carico della [OSCURATO:PERSONA] per fatti di altra natura, dimostravano che non fosse t23 ravvisabiltnei loro riguardi l'elemento dell'abitualità delle condotte specifiche.

Con sentenza del 10/12/2018, tuttavia, la Corte di Appello di Cagliari con- fermava la sentenza impugnata.

2. Ricorrono avverso tale sentenza entrambe le imputate, a mezzo dei rispet- tivi difensori di fiducia, con due atti aventi contenuto identico, lamentando erronea applicazione dell'art. 131bisynon avendo il giudice tenuto conto, a loro avviso, di quanto previsto dal terzo comma di tale norma, che indica espressamente cosa debba intendersi per condotta abituale.

Ci si duole, in particolare, che la sentenza impugnata disattenda l'insegna- mento di questa Corte di legittimità, che in più occasioni ha precisato che la com- missione di più reati della stessa indole sia da considerarsi condotta abituale "..,quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha com- messo almeno due illeciti oltre quello preso in esame" (Sez. 2 n. 19932/2017; Sez.

Un. n. 13681/2016; Cass. Pen., n. 9495/2018) essendo "... solo il terzo ille- cito ostativo all'applicazione dejl'istituto" (26867/2107).

Il giudice del gravame del merito, inoltre, incentrando l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131 bis. sul requisito dell'abitualità, non avrebbe tenuto conto del riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. tra i due episodi criminosi citati, riconosciuto dalla stessa Corte nella sentenza impugnata, incorrendo nel vizio di illogica motivazione.

Lo stesso, infatti, non si conformerebbe a quanto recentemente affermato da questa Suprema Corte per la quale: "l'abi- tualità ( ) non coincide con l'istituto della continuazione e con questo non può essere confusa.

La continuazione, infatti, non implica necessariamente l'abitualità, (...) piuttosto determina l'unificazione dei fatti in virtù del medesimo disegno cri- minoso cui segue un unico giudizio di disvalore in quanto il soggetto commette più reati per commetterne uno so/tanto" (il richiamo è alla sentenza n. 38997/2018) evidenziando pertanto un contrasto tra il vincolo della continuazione e il riconosci- mento dell'abitualità.

Viene anche richiamato il dictum secondo cui "escludere il reato continuato dall'area di operatività dell'art. 131 bis c.p. significa perseguire un effetto contrario alla intentio legis, finendo con il pregiudicare l'imputato che, per assurdo, pur be- neficiando del regime sanzionatorio di favore di cui all'art. 81 c.p., gli riserva un contraddittorio trattamento di sfavore impedendogli, senza alcuna possibilità di deroga, di accedere alla causa di non punibilità dell'art. 131 bis c.p.; e tutto questo per tacere l'effetto di frustrazione dell'obiettivo di deflazione processuale perse- guito dal legislatore, il cui conseguimento risulterebbe notevolmente limitato qua- lora si escludesse automaticamente la possibilità di una declaratoria di particolare tenuità del fatto in presenza di più reati uniti dal vincolo della continuazione" (il richiamo è alla sentenza di questa Corte n. 19932/2017).

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina or- dinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, sono comparsi il Procuratore generale e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi proposti sono infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno riget- tati.

2. Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è infondato in quanto, seppure se ne deve correggere il dictum per quanto riguarda il concetto di "abitualità", la Corte territoriale,rispondendo alla specifica richiesta sul punto,ha argomentata- mente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità ri- chiamando aspetti specifici del caso concreto.

Decisivo appare il rilievo che la merce sottratta, o che perlomeno era stata oggetto di una tentata sottrazione, era di vario tipo e genere e ammontante a somme non esigue (trattandosi di ben 177, 33 Euro per l'episodio illecito del 23 Aprile 2016 e di 56,61 Euro per quello successivo del 30 Maggio 2016) e l'operata valutazione delle circostanze del fatto (ovvero che nelle plurime condotte crimi- nose poste in essere in danno di due diversi supermercati sia stata utilizzata la medesima tecnica di occultamento e di azione, quella c.d.

"di coppia", per distrarre l'attenzione del personale di vigilanza, indice di un'attività criminosa evidente- mente non estemporanea).

Ne consegue, secondo la logica e congrua motivazione del provvedimento im- pugnato, che non può comunque assumere alcun valido rilievo lo stato d'incensu- ratezza per la [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di gravi ed ostativi precedenti per la [OSCURATO:PERSONA] e che correttamente la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis è stata respinta, non potendosi ravvisare la sollecitata particolare tenuità del fatto.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

3. E' vero, come sottolineano i difensori ricorrenti, che questa Corte di legit- timità, con un orientamento che si palesa maggioritario e che il Collegio ritiene condivisibile, ha affermato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest'ultima non si identifica automaticamente con l'abitualità nel reato, ostativa al riconosci- mento del beneficio, non individuando comportamenti di per se stessi espressivi del carattere seriale dell'attività criminosa e dell'abitudine del soggetto a violare la legge (Sez. 2, n. 19932 del 29/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270320; Sez. 5, n. 5358 del 15/1/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272109).

Tuttavia, già nella motivazione della sentenza 19932/2017, questa Corte ha specificato che il giudice, in presenza di un reato continuato, per decidere sulla meritevolezza o meno del beneficio da parte dell'imputato, è chiamato a soppesare - in relazione alla modalità della condotta ed all'esiguità del danno o del pericolo - l'incidenza della continuazione in tutti i suoi aspetti, tra cui la gravità del reato, la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi ovvero per- seguiti dal reo e le motivazioni a delinquere).

Successivamente, poi, pur ribadendosi che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della conti- nuazione, si è condivisibilmente specificato che, perché non siano ostativi, occorre che questi riguardino azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e nei confronti della medesima persona, elementi da cui emerge una unitaria e circoscritta deliberazione criminosa, incompatibile con l'abitualità presa in con- siderazione in negativo dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 5358 del 15/1/2018, Corradini, Rv. 272109; Sez. 4, n. 10111 del 13/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278642; Sez. 4, n. 47772 del 25/09/2018, Bonnmartinj, Rv. 274430).

Ancora di recente è stato precisato che si deve valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (Sez. 2, n. 11591 del 27/1/2020, T. Rv. 278830 in un caso in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice distrettuale aveva escluso la causa di non punibilità in rela- zione al delitto di violazione di domicilio, tenendo conto non soltanto del disvalore oggettivo della condotta, ma anche di come essa fosse l'epilogo di una pluralità di condotte di circonvenzione di incapace e di violenza privata di particolare gravità).

Orbene, nel caso che ci occupa la Corte territoriale ha evidenziato, oltre che il valore della merce sottratta, come i due furti siano avvenuti ad oltre un mese di distanza l'uno dall'altro, in due esercizi commerciali diversi e, al di là del richiamato concetto di abitualità, ne ha sottolineato una serialità con una valutazione che appare immune dai denunciati vizi di legittimità.

4. Non va trascurato, peraltro, che permane un orientamento secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, specie se consumati in un significativo arco temporale, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abi- tuale", ostativo al riconoscimento del beneficio (Sez. 6, n. 18192 del 20/3/2019, Franchi, in tema di pluralità di truffe poste in essere da un medico ospedaliero che, omettendo di informare il datore circa la misura delle prestazioni eseguite intra- moenia, induceva lo stesso in errore, conseguendo somme a titolo di indennità di esclusiva e di posizione non dovute; conf.

Sez. 3, Sentenza n. 19159 del 29/3/2018, Fusaro, Rv. 273198; Sez. 2, n. 41453 del 16/05/2018, Ndaje, Rv. 274237; Sez. 4, n. 44896 del 25/9/2018, Abramo, Rv. 274270.

5. Come si diceva in premessa, invece, va corretta la motivazione del prov- vedimento impugnato, ai sensi dell'art. 619 co. 1 cod. proc. pen. laddove nel caso concreto individua un'abitualità del comportamento ostativo all'applicazione della causa di non punibilità.

Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno chiarito che, ai fini del presup- posto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successiva- mente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (così Sez.

Un., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591 nella cui motivazione la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi di- stinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.; conf.

Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347)

6. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege, la condanna delle ricorrenti al pa- gamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2018 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi udito il Difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di CAGLIARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche per l'avv [OSCURATO:PERSONA] con delega depositata in aula che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 15/11/2016 il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 e 4 cod. pen., alle stesse ascritto per avere tentato, in [OSCURATO:PERSONA]Elena, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] di impossessarsi di merce esposta negli scaffali dell'[OSCURATO:PERSONA], occultandola all'interno delle loro borse, dell'importo di 177,33 Euro, nonché del delitto di furto consumato per avere sottratto dagli espositori del [OSCURATO:PERSONA], ubicato nella Via del Pozzetto di Cagliari, il 30/5/2016, ulteriore merce per il complessivo importo di 56,61 Euro, e le condannava, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e con la continuazione tra i reati, con la diminuzione prevista per la scelta del rito abbreviato, alla pena mesi 5 e giorni 10 di reclusione e di euro 140 di multa cia- scuna, oltre al pagamento delle spese processuali, con la concessione ad entrambe del beneficio della sospensione condizionale della pena. Avverso la sentenza proponeva appello il difensore delle imputate chiedendo la declaratoria di non doversi procedere nei loro confronti in quanto non punibili per la particolare tenuità del fatto; a sostegno della richiesta si evidenziava che le sorelle Carrusci, così come era stato confermato dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di giudizio di convalida per l'arresto eseguito il 23 Aprile 2016, si erano comportate correttamente, nonché si poneva l'accento sul fatto che il valore della merce sot- tratta, unitamente alle modeste condizioni di vita delle due sorelle, provava l'esi- guità del danno arrecato. Veniva anche posto in risalto il fatto che l'incensuratezza della [OSCURATO:PERSONA] e l'insussistenza di carichi pendenti nei suoi confronti, e l'esistenza, invece, di due precedenti a carico della [OSCURATO:PERSONA] per fatti di altra natura, dimostravano che non fosse t23 ravvisabiltnei loro riguardi l'elemento dell'abitualità delle condotte specifiche. Con sentenza del 10/12/2018, tuttavia, la Corte di Appello di Cagliari con- fermava la sentenza impugnata. 2. Ricorrono avverso tale sentenza entrambe le imputate, a mezzo dei rispet- tivi difensori di fiducia, con due atti aventi contenuto identico, lamentando erronea applicazione dell'art. 131bisynon avendo il giudice tenuto conto, a loro avviso, di quanto previsto dal terzo comma di tale norma, che indica espressamente cosa debba intendersi per condotta abituale. Ci si duole, in particolare, che la sentenza impugnata disattenda l'insegna- mento di questa Corte di legittimità, che in più occasioni ha precisato che la com- missione di più reati della stessa indole sia da considerarsi condotta abituale "..,quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha com- messo almeno due illeciti oltre quello preso in esame" (Sez. 2 n. 19932/2017; Sez. Un. n. 13681/2016; Cass. Pen., n. 9495/2018) essendo "... solo il terzo ille- cito ostativo all'applicazione dejl'istituto" (26867/2107). Il giudice del gravame del merito, inoltre, incentrando l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131 bis. sul requisito dell'abitualità, non avrebbe tenuto conto del riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. tra i due episodi criminosi citati, riconosciuto dalla stessa Corte nella sentenza impugnata, incorrendo nel vizio di illogica motivazione. Lo stesso, infatti, non si conformerebbe a quanto recentemente affermato da questa Suprema Corte per la quale: "l'abi- tualità ( ) non coincide con l'istituto della continuazione e con questo non può essere confusa. La continuazione, infatti, non implica necessariamente l'abitualità, (...) piuttosto determina l'unificazione dei fatti in virtù del medesimo disegno cri- minoso cui segue un unico giudizio di disvalore in quanto il soggetto commette più reati per commetterne uno so/tanto" (il richiamo è alla sentenza n. 38997/2018) evidenziando pertanto un contrasto tra il vincolo della continuazione e il riconosci- mento dell'abitualità. Viene anche richiamato il dictum secondo cui "escludere il reato continuato dall'area di operatività dell'art. 131 bis c.p. significa perseguire un effetto contrario alla intentio legis, finendo con il pregiudicare l'imputato che, per assurdo, pur be- neficiando del regime sanzionatorio di favore di cui all'art. 81 c.p., gli riserva un contraddittorio trattamento di sfavore impedendogli, senza alcuna possibilità di deroga, di accedere alla causa di non punibilità dell'art. 131 bis c.p.; e tutto questo per tacere l'effetto di frustrazione dell'obiettivo di deflazione processuale perse- guito dal legislatore, il cui conseguimento risulterebbe notevolmente limitato qua- lora si escludesse automaticamente la possibilità di una declaratoria di particolare tenuità del fatto in presenza di più reati uniti dal vincolo della continuazione" (il richiamo è alla sentenza di questa Corte n. 19932/2017). Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina or- dinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, sono comparsi il Procuratore generale e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi proposti sono infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno riget- tati. 2. Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è infondato in quanto, seppure se ne deve correggere il dictum per quanto riguarda il concetto di "abitualità", la Corte territoriale,rispondendo alla specifica richiesta sul punto,ha argomentata- mente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità ri- chiamando aspetti specifici del caso concreto. Decisivo appare il rilievo che la merce sottratta, o che perlomeno era stata oggetto di una tentata sottrazione, era di vario tipo e genere e ammontante a somme non esigue (trattandosi di ben 177, 33 Euro per l'episodio illecito del 23 Aprile 2016 e di 56,61 Euro per quello successivo del 30 Maggio 2016) e l'operata valutazione delle circostanze del fatto (ovvero che nelle plurime condotte crimi- nose poste in essere in danno di due diversi supermercati sia stata utilizzata la medesima tecnica di occultamento e di azione, quella c.d. "di coppia", per distrarre l'attenzione del personale di vigilanza, indice di un'attività criminosa evidente- mente non estemporanea). Ne consegue, secondo la logica e congrua motivazione del provvedimento im- pugnato, che non può comunque assumere alcun valido rilievo lo stato d'incensu- ratezza per la [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di gravi ed ostativi precedenti per la [OSCURATO:PERSONA] e che correttamente la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis è stata respinta, non potendosi ravvisare la sollecitata particolare tenuità del fatto. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 3. E' vero, come sottolineano i difensori ricorrenti, che questa Corte di legit- timità, con un orientamento che si palesa maggioritario e che il Collegio ritiene condivisibile, ha affermato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest'ultima non si identifica automaticamente con l'abitualità nel reato, ostativa al riconosci- mento del beneficio, non individuando comportamenti di per se stessi espressivi del carattere seriale dell'attività criminosa e dell'abitudine del soggetto a violare la legge (Sez. 2, n. 19932 del 29/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270320; Sez. 5, n. 5358 del 15/1/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272109). Tuttavia, già nella motivazione della sentenza 19932/2017, questa Corte ha specificato che il giudice, in presenza di un reato continuato, per decidere sulla meritevolezza o meno del beneficio da parte dell'imputato, è chiamato a soppesare - in relazione alla modalità della condotta ed all'esiguità del danno o del pericolo - l'incidenza della continuazione in tutti i suoi aspetti, tra cui la gravità del reato, la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi ovvero per- seguiti dal reo e le motivazioni a delinquere). Successivamente, poi, pur ribadendosi che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della conti- nuazione, si è condivisibilmente specificato che, perché non siano ostativi, occorre che questi riguardino azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e nei confronti della medesima persona, elementi da cui emerge una unitaria e circoscritta deliberazione criminosa, incompatibile con l'abitualità presa in con- siderazione in negativo dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 5358 del 15/1/2018, Corradini, Rv. 272109; Sez. 4, n. 10111 del 13/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278642; Sez. 4, n. 47772 del 25/09/2018, Bonnmartinj, Rv. 274430). Ancora di recente è stato precisato che si deve valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (Sez. 2, n. 11591 del 27/1/2020, T. Rv. 278830 in un caso in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice distrettuale aveva escluso la causa di non punibilità in rela- zione al delitto di violazione di domicilio, tenendo conto non soltanto del disvalore oggettivo della condotta, ma anche di come essa fosse l'epilogo di una pluralità di condotte di circonvenzione di incapace e di violenza privata di particolare gravità). Orbene, nel caso che ci occupa la Corte territoriale ha evidenziato, oltre che il valore della merce sottratta, come i due furti siano avvenuti ad oltre un mese di distanza l'uno dall'altro, in due esercizi commerciali diversi e, al di là del richiamato concetto di abitualità, ne ha sottolineato una serialità con una valutazione che appare immune dai denunciati vizi di legittimità. 4. Non va trascurato, peraltro, che permane un orientamento secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, specie se consumati in un significativo arco temporale, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abi- tuale", ostativo al riconoscimento del beneficio (Sez. 6, n. 18192 del 20/3/2019, Franchi, in tema di pluralità di truffe poste in essere da un medico ospedaliero che, omettendo di informare il datore circa la misura delle prestazioni eseguite intra- moenia, induceva lo stesso in errore, conseguendo somme a titolo di indennità di esclusiva e di posizione non dovute; conf. Sez. 3, Sentenza n. 19159 del 29/3/2018, Fusaro, Rv. 273198; Sez. 2, n. 41453 del 16/05/2018, Ndaje, Rv. 274237; Sez. 4, n. 44896 del 25/9/2018, Abramo, Rv. 274270. 5. Come si diceva in premessa, invece, va corretta la motivazione del prov- vedimento impugnato, ai sensi dell'art. 619 co. 1 cod. proc. pen. laddove nel caso concreto individua un'abitualità del comportamento ostativo all'applicazione della causa di non punibilità. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno chiarito che, ai fini del presup- posto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successiva- mente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (così Sez. Un., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591 nella cui motivazione la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi di- stinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.; conf. Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347) 6. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege, la condanna delle ricorrenti al pa- gamento delle spese processuali. P.Q.M