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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 25684/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 36434-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA] Avvocati D.P.C.M.

Giudizio di abitualità R.G.N. 36434/2019 Cron.

Rep.

Ud. 27/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - ricorrenti principali - controricorr enti incidentali - avverso la sentenza n. 93/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/05/2019 R.G.N. 212/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di appello di Perugia , in accoglimento dell’appello dell’avv.to Gasparri ein riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la professionista non tenuta al versamento alla [OSCURATO:PERSONA] dei contributi, in relazione ai redditi prodottinell’anno 2009;

2. la Corte territoriale ha riten uto astrattamente configurabile l’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] e irrilevante la circostanza che la professionista avesse prodotto un reddito inferiore alla soglia di euro 5.000,00, circostanza, peraltro, tardivamente eccepita.

In concreto, però, ha giudicato estint o , per pr e scrizione , il credito dell’ente previdenziale nei confronti dell’avv.to Gasparri.Il dies a quo della prescrizione quinquennale decorreva , infatti,dal 16 giugno 2010, coincidente con la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, mentre l’atto di costituzione in mora perveniva a conoscenza della professionistail 30 giugno 2015, allorché la prescrizione si era già compiuta.

Per la Corte territoriale, ai fini di una diversa decorrenza della prescrizione, non era rilevante il D.P.C.M. del 10 giugno 2010 , che consentiva i l pagamento del saldo entro il 16 luglio 2010, in quanto , per il versamento differito, era prevista una maggiorazione dello 0,40%;

3. infine, l ’omessa compilazione del quadro RR, nella dichiarazione dei redditi, non integrava un doloso occultamento del debito, ai sensi dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ.: la buona fede era desumibile dal fatto che la professionista aveva denunciato i propri introiti; inoltre, vi era incertezza sulla interpretazione della normativa di riferimento;

4. avverso detta decisione, l'INPS ha proposto ricorso principale, affidato ad un unico motivo; ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, con un motivo, la professionista.

L’Inps, a sua volta, ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale della parte privata;

5. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria;

6. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]:

7. con l’unico motivo d el ricorso principale , l'INPS denuncia - ai sensi dell’ art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - violazione dell'art. 2935 cod.civ. e dell’ art. 2941 nr. 8 cod.civ., in relazione alla legge nr. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, alD.L. nr. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito, con modificazioni, nella legge nr. 111 del 2011;

8. assume l’Istituto che l’impugnata decisione sia errata e debba essere riformata per aver giudicato prescritto il credito dell’INPS nonostante l’acclarata omessa compilazione del quadro RR della dichiarazion e dei redditi che, invece, dava luogo alla sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ.»;

9. il motivo è fondato, nei termini e per i motivi che vanno ad illustrarsi; 10.la questione, devoluta alla Corte dall’Inps con l’unico motivo, dedotto in termini di violazione di legge, concerne il decorso della prescrizione del credito contributo e, quindi, impone la verifica della sua maturazione in base alla disciplina legale di riferimento; 11.in proposito, come sinteticamente riportato nello storico di lite, laCorte territoriale ha ritenuto che il termine iniziale della prescrizione del credito decorresse dal giorno di scadenza del versamento dei contributi (16 giugno 2010); ha, quindi, giudicato tardiva l a richiest a di pagamento del 30 giugno 2015, perché intervenutaoltre il quinquennio; ha dichiarato, pertanto, prescritto il credito per il sopraggiungere della causa estintiva; 12.è vero che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, ex multis, Cass. nr. 27950 del 2018; Cass. nr. 19403 del 2019; Cass. nr. 1557 del 2020 e, più di recente, Cass. nr. 4898 del 2022, e Cass. nr. 5578 del 2022) ma è altrettanto vero che questa Corte ha chiarito che, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 (così Cass.nr. 10273 del 2021 e plurime pronunce successive conformi); 13.l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. nr. 241 del 1997, infatti, devolve ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi.

Il D .

P .

C .

M . (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del D.Lgs. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha in più occasioni affermato (di recente, tra le tante, Cass. nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati); 14.la Corte si è occupata anche di definire il perimetro di applicazione del differimento.

Ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva del differimento»che ne beneficiano tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati glistudi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di talistudi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass.nr.10273 del 2021 e successive conformi).

Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione alregime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso, fra le molte, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11); 15.la sentenza impugnata, nel far decorrere la prescrizione dal 16.06.2010, ha, quindi, erroneamente interpretato la normativa di riferimento, perché ha fatto riferimento al secondo termine di differimento stabi lito dall’art. 1 del D.P.C.M. cit. , per il quale è prevista una maggiorazione, e non anche, come avrebbe dovuto, al termine di proroga del 6 luglio 2010, per il quale alcuna maggiorazione era stabilita; 16.tale rilievo non è precluso dal fatto che le censure dell’INPS non investono ex professo l'identificazione del dies a quo del termine applicabile ma riguardano essenzialmente il profilo della sospensione della prescrizione; 17.anche sul punto, la Corte si è già pronunciata (v. in particolare Cass. nn. 31685, 31485 e 32685 del 2022) formulando il principio di diritto, al quale il Collegio intende assicurare continuità, secondo cui «una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, nr. 8 cod.civ.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso.

La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quodella prescrizione dei contributi, differita dal D.P.C.M. 4 giugno 2009, in applicazione delD.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 12,comma 5.

Il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo»; 18.rinviando all’ampio supporto argomentativo degli arresti richiamati, in questa sede si riportano i passaggi fondamentali dell’itermotivazionale adottato: - l’e lemento costitutivo della prescrizione ( art. 2934 cod.civ.) è l'inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge (Cass., S.U., nr. 10955del 2022) e, pertanto, la parte ha soltanto l'onere di allegare tale elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare dell'effetto estintivo che scaturisce dal protrarsi dell'inattività (v.Cass., S.U., nr. 15895 del 2019, in tema di azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel rapporto di conto corrente); - la determinazione della durata, necessaria per il verificarsi dell'estinzione, si configura, invece, come una quaestio iurisconnessa all'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale delineato dalla legge (sentenza nr. 10955 del 2002).

Spetta al giudice qualificare l'inerzia alla stregua del pertinente schema normativo astratto, che può divergere da quello indicato dalle parti e così condurre all'individuazione di un termine più esiguo o più ampio (Cass. nr. 12182del 2021).

Come quaestio iuris si atteggia anche l'individuazione del momento iniziale della prescrizione.

Il giudice è chiamato a valutare d'ufficio il momento iniziale, senza essere vincolato dalle deduzioni delle parti (di recente,Cass. nr. 24047 del 2022 , punto 21; Cass. nr. 33169 del 2021, punto 10); - l'erronea individuazione del termine applicabile, del suo inizio o del suo epilogo, non inficia, pertanto, la valida proposizione dell'eccezione (Cass. nr. 30303 del 2021; Cass. nr. 15631 del 2016 ), in quanto involge aspetti eminentemente giuridici, rimessi per loro natura al vaglio del giudice.

Tale vaglio s'impone anche in sede di legittimità, a condizione che non siano necessari accertamenti di fatto.

Accertamenti che il caso di specie non richiede, poiché il dies a quo è sancito, con portata generale, da una fonte normativa, che questa Corte è tenuta a conoscere, in quanto puntualizza le previsioni delD.Lgs. n. 241 del 1997, mentre l’atto idoneo a interrompere la prescrizione è accertato dalla sentenza impugnata; - una volta che sia stato dedotto l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione ( mutati s mutandis: una volta che sia stato dedotto che non è decorso il tempo idoneo ad estinguere il diritto ) , sarà il giudice, anche in sede di legittimità, a individuare la disciplina appropriata e a scrutinare i fatti che incidono sulla durata del termine di prescrizione, al fine di verificare se sia decorso invano il tempo «determinato dalla legge» in base a una normativa che la legge stessa qualifica come inderogabile (art. 2936 cod.civ.); - oggetto di giudizio è (proprio) la disciplina legale che regola tale termine e che concorre dunque a definire il tempo «determinato dalla legge» (art. 2934 cod.civ.), indispensabile per il compiersi della prescrizione; - pertanto, qualificata come quaestio iuris l'individuazione del dies a quo della prescrizione, la mancata impugnazione delle affermazioni adottate a tale riguardo dalla Corte di merito non determina il formarsi di un giudicato, idoneo a precludere il rilievo d'ufficio.

In particolare, non si forma giudicato interno in ordine alla inapplicabilità della proroga disposta dal D.P.C.M. 4 giugno 2009.

Ciò perché il giudicato si forma sulla statuizione che concerne la fattispecie della prescrizione, considerata nella sua unità indissolubile e nella sua idoneità a estinguere il diritto, dopo il decorso di un tempo, senza che tale fattispecie possa essere scomposta negli elementi che intervengono a definirla.

Non assurge, dunque, alla stabilità del giudicato l'affermazione sui singoli segmenti della fattispecie estintiva che, di per sé soli, sono inidonei a produrre qualsiasi effetto giuridicamente rilevante; - conseguentemente, ove s'impugni la sentenza che ha dichiarato prescritto il diritto per violazione della disciplina concernente la sospensione, anche in sede di legittimità, si può estendere la verifica a tutti i punti in cui è possibile suddividere la decisione sulla prescrizione:la sospensione del termine di prescrizione e la corretta identificazione del termine iniziale di decorrenza non rappresentano profili distinti, avulsi l'uno dall'altro.

La sospensione della prescrizione non può che essere valutata rispetto a un termine correttamente individuato nel suo esordio;

19. conclusivamente, deve affermarsi che l'impugnazione del profilo della sospensione mantiene viva e controversa anche la questione concernente l'identificazione del dies a quo della prescrizione nel senso che pure su tale tema si riespande la cognizione di questa Corte, chiamata a individuare l'esatto diritto applicabile alla luce degli elementi ritualmente allegati;

20. alla stregua dei principi delineati, la Corte di appello, decidendo sulla prescrizione dei contributi relativi all’anno 2009, è incorsa in errore di diritto perché ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16 giugno 2010 e non, come avrebbe dovuto, dal 6 luglio 2010, come stabilito dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1;

20. l’accoglimento del ricorso principale , sia pure in relazione al profilo preliminare dell'individuazione del dies a quo, impone di esaminare il motivo del ricorso incidentale, con il quale è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, del D.Lgs. nr. 269 del 2003, per avere la sentenza impugnata respinto l’eccezione sollevata dalla professionista in ordine all’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata, in relazione alla produzione di un reddito inferiore ad Euro 5.000,00;

21. anche il ricorso incidentale va accolto nei termini che seguono;

22. come sinteticamente riportato nello storico di lite, la Corte di appello ha ritenuto che la questione relativa alla soglia reddituale configurasse un’eccezione in senso stretto, tardivamente proposta solo in appello.

In ogni caso, ha giudicato la stessa infondata poiché ha ritenuto che l’art. 44 cit., che fa riferimento al limite di reddito, riguardasse « coloro che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale - e tale non è il professionista , iscritto ad un albo[…]»;

23. parte ricorrente censura le statuizioni , perché deduce che il limite di reddito è requisito costitutivo dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e condizione del diritto dell’Inps alla contribuzione.

Nella sostanza, la produzione di un reddito inferiore alla soglia legale è indicativa di un’attività occasionale;

24. la statuizione resa dal Giudice di merito non è corretta;

25. l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.

Si è, anche, affermato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione»(Cass. nr. 4419 del 2021 e numerose successive conformi ) .

A chiarimento dell’espresso principio, la Corte ha osservato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata» (v.

Cass. nr. 29272 del 2022,punto

17. Successivamente, in motiv., anche Cass. nr. 9586 del 2023);

26. nei casi in cui l’accertamentodel carattere abituale dell’attività professionale si rend a necessario (evidentemente perché il reddito prodotto è inferiore alla soglia indicatao perché il dato reddituale resta incerto in giudizio), il Giudice di merito si avvarrà delle «presunzioni semplici» ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere diabitualità ( in motivazione, Cass. nr. 4419 del 2021 cit. e plurime successive) , senza che t ali regole di esperienza siano suscettibili di «trapassare nel campo dellapresunzione legale » (tra le tantissime, di recente, Cass. nr. 4152 del 2023, in motivazione, con richiamo a Cass.nr. 7231 del 2021);

27. la Corte territoriale non si è conformata alle regole innanzitracciate e, in questi termini, è incor s a in un errore di diritto: ha giudicato tardivo e, comunque, irrilevante il dato rappresentato dal reddito prodotto .

E, t uttavia, non ha reso il giudizio di merito in ordine alla « abitualità » di svolgimento dell’attività professionale nei termini in cui la fattispecie astratta imponeva, sostanzialmente elevando a presunzione legale di abitualità l’iscrizione all’Albo;

28. pertanto –e conclusivamente - vanno accolti , nei sensi di cui alla presente motivazione, sia il ricorso principale che quello accidentale.

La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Perugia che, in diversa composizione, dovrà scrutinare nuovamente il tema della prescrizione dei contributi e procedere all’accertamento delle modalità di svolgimento dell’attività professionale, alla luce degli enunciat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36434-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA] Avvocati D.P.C.M. Giudizio di abitualità R.G.N. 36434/2019 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - ricorrenti principali - controricorr enti incidentali - avverso la sentenza n. 93/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/05/2019 R.G.N. 212/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Perugia , in accoglimento dell’appello dell’avv.to Gasparri ein riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la professionista non tenuta al versamento alla [OSCURATO:PERSONA] dei contributi, in relazione ai redditi prodottinell’anno 2009; 2. la Corte territoriale ha riten uto astrattamente configurabile l’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] e irrilevante la circostanza che la professionista avesse prodotto un reddito inferiore alla soglia di euro 5.000,00, circostanza, peraltro, tardivamente eccepita. In concreto, però, ha giudicato estint o , per pr e scrizione , il credito dell’ente previdenziale nei confronti dell’avv.to Gasparri.Il dies a quo della prescrizione quinquennale decorreva , infatti,dal 16 giugno 2010, coincidente con la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, mentre l’atto di costituzione in mora perveniva a conoscenza della professionistail 30 giugno 2015, allorché la prescrizione si era già compiuta. Per la Corte territoriale, ai fini di una diversa decorrenza della prescrizione, non era rilevante il D.P.C.M. del 10 giugno 2010 , che consentiva i l pagamento del saldo entro il 16 luglio 2010, in quanto , per il versamento differito, era prevista una maggiorazione dello 0,40%; 3. infine, l ’omessa compilazione del quadro RR, nella dichiarazione dei redditi, non integrava un doloso occultamento del debito, ai sensi dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ.: la buona fede era desumibile dal fatto che la professionista aveva denunciato i propri introiti; inoltre, vi era incertezza sulla interpretazione della normativa di riferimento; 4. avverso detta decisione, l'INPS ha proposto ricorso principale, affidato ad un unico motivo; ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, con un motivo, la professionista. L’Inps, a sua volta, ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale della parte privata; 5. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; 6. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 7. con l’unico motivo d el ricorso principale , l'INPS denuncia - ai sensi dell’ art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - violazione dell'art. 2935 cod.civ. e dell’ art. 2941 nr. 8 cod.civ., in relazione alla legge nr. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, alD.L. nr. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito, con modificazioni, nella legge nr. 111 del 2011; 8. assume l’Istituto che l’impugnata decisione sia errata e debba essere riformata per aver giudicato prescritto il credito dell’INPS nonostante l’acclarata omessa compilazione del quadro RR della dichiarazion e dei redditi che, invece, dava luogo alla sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ.»; 9. il motivo è fondato, nei termini e per i motivi che vanno ad illustrarsi; 10.la questione, devoluta alla Corte dall’Inps con l’unico motivo, dedotto in termini di violazione di legge, concerne il decorso della prescrizione del credito contributo e, quindi, impone la verifica della sua maturazione in base alla disciplina legale di riferimento; 11.in proposito, come sinteticamente riportato nello storico di lite, laCorte territoriale ha ritenuto che il termine iniziale della prescrizione del credito decorresse dal giorno di scadenza del versamento dei contributi (16 giugno 2010); ha, quindi, giudicato tardiva l a richiest a di pagamento del 30 giugno 2015, perché intervenutaoltre il quinquennio; ha dichiarato, pertanto, prescritto il credito per il sopraggiungere della causa estintiva; 12.è vero che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, ex multis, Cass. nr. 27950 del 2018; Cass. nr. 19403 del 2019; Cass. nr. 1557 del 2020 e, più di recente, Cass. nr. 4898 del 2022, e Cass. nr. 5578 del 2022) ma è altrettanto vero che questa Corte ha chiarito che, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 (così Cass.nr. 10273 del 2021 e plurime pronunce successive conformi); 13.l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. nr. 241 del 1997, infatti, devolve ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi. Il D . P . C . M . (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del D.Lgs. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha in più occasioni affermato (di recente, tra le tante, Cass. nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati); 14.la Corte si è occupata anche di definire il perimetro di applicazione del differimento. Ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva del differimento»che ne beneficiano tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati glistudi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di talistudi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass.nr.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione alregime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso, fra le molte, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11); 15.la sentenza impugnata, nel far decorrere la prescrizione dal 16.06.2010, ha, quindi, erroneamente interpretato la normativa di riferimento, perché ha fatto riferimento al secondo termine di differimento stabi lito dall’art. 1 del D.P.C.M. cit. , per il quale è prevista una maggiorazione, e non anche, come avrebbe dovuto, al termine di proroga del 6 luglio 2010, per il quale alcuna maggiorazione era stabilita; 16.tale rilievo non è precluso dal fatto che le censure dell’INPS non investono ex professo l'identificazione del dies a quo del termine applicabile ma riguardano essenzialmente il profilo della sospensione della prescrizione; 17.anche sul punto, la Corte si è già pronunciata (v. in particolare Cass. nn. 31685, 31485 e 32685 del 2022) formulando il principio di diritto, al quale il Collegio intende assicurare continuità, secondo cui «una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, nr. 8 cod.civ.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quodella prescrizione dei contributi, differita dal D.P.C.M. 4 giugno 2009, in applicazione delD.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 12,comma 5. Il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo»; 18.rinviando all’ampio supporto argomentativo degli arresti richiamati, in questa sede si riportano i passaggi fondamentali dell’itermotivazionale adottato: - l’e lemento costitutivo della prescrizione ( art. 2934 cod.civ.) è l'inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge (Cass., S.U., nr. 10955del 2022) e, pertanto, la parte ha soltanto l'onere di allegare tale elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare dell'effetto estintivo che scaturisce dal protrarsi dell'inattività (v.Cass., S.U., nr. 15895 del 2019, in tema di azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel rapporto di conto corrente); - la determinazione della durata, necessaria per il verificarsi dell'estinzione, si configura, invece, come una quaestio iurisconnessa all'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale delineato dalla legge (sentenza nr. 10955 del 2002). Spetta al giudice qualificare l'inerzia alla stregua del pertinente schema normativo astratto, che può divergere da quello indicato dalle parti e così condurre all'individuazione di un termine più esiguo o più ampio (Cass. nr. 12182del 2021). Come quaestio iuris si atteggia anche l'individuazione del momento iniziale della prescrizione. Il giudice è chiamato a valutare d'ufficio il momento iniziale, senza essere vincolato dalle deduzioni delle parti (di recente,Cass. nr. 24047 del 2022 , punto 21; Cass. nr. 33169 del 2021, punto 10); - l'erronea individuazione del termine applicabile, del suo inizio o del suo epilogo, non inficia, pertanto, la valida proposizione dell'eccezione (Cass. nr. 30303 del 2021; Cass. nr. 15631 del 2016 ), in quanto involge aspetti eminentemente giuridici, rimessi per loro natura al vaglio del giudice. Tale vaglio s'impone anche in sede di legittimità, a condizione che non siano necessari accertamenti di fatto. Accertamenti che il caso di specie non richiede, poiché il dies a quo è sancito, con portata generale, da una fonte normativa, che questa Corte è tenuta a conoscere, in quanto puntualizza le previsioni delD.Lgs. n. 241 del 1997, mentre l’atto idoneo a interrompere la prescrizione è accertato dalla sentenza impugnata; - una volta che sia stato dedotto l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione ( mutati s mutandis: una volta che sia stato dedotto che non è decorso il tempo idoneo ad estinguere il diritto ) , sarà il giudice, anche in sede di legittimità, a individuare la disciplina appropriata e a scrutinare i fatti che incidono sulla durata del termine di prescrizione, al fine di verificare se sia decorso invano il tempo «determinato dalla legge» in base a una normativa che la legge stessa qualifica come inderogabile (art. 2936 cod.civ.); - oggetto di giudizio è (proprio) la disciplina legale che regola tale termine e che concorre dunque a definire il tempo «determinato dalla legge» (art. 2934 cod.civ.), indispensabile per il compiersi della prescrizione; - pertanto, qualificata come quaestio iuris l'individuazione del dies a quo della prescrizione, la mancata impugnazione delle affermazioni adottate a tale riguardo dalla Corte di merito non determina il formarsi di un giudicato, idoneo a precludere il rilievo d'ufficio. In particolare, non si forma giudicato interno in ordine alla inapplicabilità della proroga disposta dal D.P.C.M. 4 giugno 2009. Ciò perché il giudicato si forma sulla statuizione che concerne la fattispecie della prescrizione, considerata nella sua unità indissolubile e nella sua idoneità a estinguere il diritto, dopo il decorso di un tempo, senza che tale fattispecie possa essere scomposta negli elementi che intervengono a definirla. Non assurge, dunque, alla stabilità del giudicato l'affermazione sui singoli segmenti della fattispecie estintiva che, di per sé soli, sono inidonei a produrre qualsiasi effetto giuridicamente rilevante; - conseguentemente, ove s'impugni la sentenza che ha dichiarato prescritto il diritto per violazione della disciplina concernente la sospensione, anche in sede di legittimità, si può estendere la verifica a tutti i punti in cui è possibile suddividere la decisione sulla prescrizione:la sospensione del termine di prescrizione e la corretta identificazione del termine iniziale di decorrenza non rappresentano profili distinti, avulsi l'uno dall'altro. La sospensione della prescrizione non può che essere valutata rispetto a un termine correttamente individuato nel suo esordio; 19. conclusivamente, deve affermarsi che l'impugnazione del profilo della sospensione mantiene viva e controversa anche la questione concernente l'identificazione del dies a quo della prescrizione nel senso che pure su tale tema si riespande la cognizione di questa Corte, chiamata a individuare l'esatto diritto applicabile alla luce degli elementi ritualmente allegati; 20. alla stregua dei principi delineati, la Corte di appello, decidendo sulla prescrizione dei contributi relativi all’anno 2009, è incorsa in errore di diritto perché ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16 giugno 2010 e non, come avrebbe dovuto, dal 6 luglio 2010, come stabilito dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1; 20. l’accoglimento del ricorso principale , sia pure in relazione al profilo preliminare dell'individuazione del dies a quo, impone di esaminare il motivo del ricorso incidentale, con il quale è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, del D.Lgs. nr. 269 del 2003, per avere la sentenza impugnata respinto l’eccezione sollevata dalla professionista in ordine all’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata, in relazione alla produzione di un reddito inferiore ad Euro 5.000,00; 21. anche il ricorso incidentale va accolto nei termini che seguono; 22. come sinteticamente riportato nello storico di lite, la Corte di appello ha ritenuto che la questione relativa alla soglia reddituale configurasse un’eccezione in senso stretto, tardivamente proposta solo in appello. In ogni caso, ha giudicato la stessa infondata poiché ha ritenuto che l’art. 44 cit., che fa riferimento al limite di reddito, riguardasse « coloro che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale - e tale non è il professionista , iscritto ad un albo[…]»; 23. parte ricorrente censura le statuizioni , perché deduce che il limite di reddito è requisito costitutivo dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e condizione del diritto dell’Inps alla contribuzione. Nella sostanza, la produzione di un reddito inferiore alla soglia legale è indicativa di un’attività occasionale; 24. la statuizione resa dal Giudice di merito non è corretta; 25. l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. Si è, anche, affermato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione»(Cass. nr. 4419 del 2021 e numerose successive conformi ) . A chiarimento dell’espresso principio, la Corte ha osservato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata» (v. Cass. nr. 29272 del 2022,punto 17. Successivamente, in motiv., anche Cass. nr. 9586 del 2023); 26. nei casi in cui l’accertamentodel carattere abituale dell’attività professionale si rend a necessario (evidentemente perché il reddito prodotto è inferiore alla soglia indicatao perché il dato reddituale resta incerto in giudizio), il Giudice di merito si avvarrà delle «presunzioni semplici» ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere diabitualità ( in motivazione, Cass. nr. 4419 del 2021 cit. e plurime successive) , senza che t ali regole di esperienza siano suscettibili di «trapassare nel campo dellapresunzione legale » (tra le tantissime, di recente, Cass. nr. 4152 del 2023, in motivazione, con richiamo a Cass.nr. 7231 del 2021); 27. la Corte territoriale non si è conformata alle regole innanzitracciate e, in questi termini, è incor s a in un errore di diritto: ha giudicato tardivo e, comunque, irrilevante il dato rappresentato dal reddito prodotto . E, t uttavia, non ha reso il giudizio di merito in ordine alla « abitualità » di svolgimento dell’attività professionale nei termini in cui la fattispecie astratta imponeva, sostanzialmente elevando a presunzione legale di abitualità l’iscrizione all’Albo; 28. pertanto –e conclusivamente - vanno accolti , nei sensi di cui alla presente motivazione, sia il ricorso principale che quello accidentale. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Perugia che, in diversa composizione, dovrà scrutinare nuovamente il tema della prescrizione dei contributi e procedere all’accertamento delle modalità di svolgimento dell’attività professionale, alla luce degli enunciat