CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 03269/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5158/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 87 – ricorrente – 1 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 5158/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 5158/2015 Numero sezionale 111/2022 Numero di raccolta generale 3269/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente – E [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:SOCIETA], sezione distaccata di Siracusa, n. 401/16/2014, depositata il 10 febbraio 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Orazio. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura Generale dello Stato [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della [OSCURATO:SOCIETA], sezione distaccata di Siracusa, rigettava l’appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa (n.226/4/2013), che aveva rigettato il ricorso presentato dalla contribuente contro la cartella di pagamento 2 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 5158/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 5158/2015 Numero sezionale 111/2022 Numero di raccolta generale 3269/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 emesse nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 36-bis del d.p.R. n. 600 del 1973, per gli anni 1991 e 1992, notificata il 3 novembre 2006. In particolare, il giudice d’appello rilevava che la mancanza della relata di notifica di cui all’art. 148 c.p.c. costituiva una mera irregolarità formale, sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c.; inoltre, quanto alla doglianza relativa alla decadenza per l’iscrizione a ruolo e per la notifica della cartella di pagamento, i soggetti colpiti dall’evento calamitoso del 1990, se sceglievano la soluzione rateale potevano dilazionare il pagamento fino ad un massimo di 12 rate semestrali di pari importo di cui la prima da versare entro il 15 dicembre 2002; se, quindi, la contribuente si fosse avvalsa della massima rateizzazione, come previsto dal comma 2 dell’art. 138 della legge 388 del 2000, l’ultima rata sarebbe scaduta il 15 giugno 2008; il termine per la notifica della cartella di pagamento doveva essere individuato nella scadenza dell’ultima rata semestrale (15 giugno 2008) nel caso di massima rateizzazione, indipendentemente dall’opzione esercitata dalla contribuente; il comma 3 dell’art. 138 della legge n. 388 del 2000 prevedeva che le somme dovute dai contribuenti venivano recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata, quindi l’Ufficio poteva iscrivere a ruolo le imposte ancora dovute dalla contribuente entro il 31 dicembre 2009. Poiché le somme erano state iscritte a ruolo e rese esecutive il 16 dicembre 2005 e la cartella di pagamento era stata notificata il 3 novembre 2006, la notifica era regolare. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente. 3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 4. Resta intimata la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 3 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 5158/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 5158/2015 Numero sezionale 111/2022 Numero di raccolta generale 3269/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di impugnazione la contribuente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 212 del 2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 113 e dell’art. 156 c.p.c.”. Per la ricorrente, poiché la notifica della cartella era affetta da inesistenza giuridica, non poteva operare la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c.; in particolare, il modello utilizzato per l’emissione della cartella era quello anteriore alle disposizioni previste dal decreto-legge n. 223 del 2006, entrato in vigore il 25 marzo 2007; non era indicato nella cartella il responsabile del procedimento; la relata di notifica era in bianco. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli articoli 148,156,160 c.p.c. Violazione dell’art. 26 del d.p.R. n. 602 del 1973. Violazione per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio in violazione dell’art. 132, commi 2 e 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5”. In particolare, si evidenzia che, trattandosi di inesistenza della notifica, per assenza della relata di notificazione, non era possibile la sanatoria del vizio. Inoltre, gli articoli 156 e 160 del c.p.c. hanno una valenza esclusivamente processuale, sicché trattasi di disposizioni applicabili solo nel processo tributario e non anche in tema di diritto sostanziale. L’avviso di accertamento è, invece un atto amministrativo esplicativo della potestà impositiva, non configurabile come atto processuale, ma solo come atto preparatorio del processo. 2.1. I motivi primo e secondo, che vanno esaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati. 4 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 5158/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 5158/2015 Numero sezionale 111/2022 Numero di raccolta generale 3269/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 2.2. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, in tema di notificazione degli avvisi di accertamento tributario, l'omessa riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario non comporta l'inesistenza della notificazione, ove non sorgano contestazioni circa l'esecuzione della stessa come indicata nell'originale dell'atto, né la nullità, prevista, invece, nella diversa ipotesi di difformità del contenuto delle due relate, bensì una mera irregolarità (Cass., sez. 6-5, 5 maggio 2017, n. 11134, con riferimento ad una cartella di pagamento impugnata a causa della mancata scrittura della relata di notifica nella copia dell’atto consegnato la società contribuente destinataria; Cass., sez. 5, 5 febbraio 2002, n. 1532). Inoltre, si è affermato che l'invalida notifica dell'avviso di accertamento è sanata per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto (Cass., 9 maggio 2018, n. 11043). Questa corte, a sezioni unite, ha affermato che l’istituto della sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c., sebbene originariamente proprio della materia processuale, è applicabile anche agli atti di natura sostanziale e, in particolare, ai vizi di notifica degli avvisi di accertamento (Cass., sez. un., n. 19854 del 2004). Di recente, questa Corte, sempre a sezioni unite, ha affermato che, in materia di notificazione degli atti d’imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della soggezione impositiva degli effetti della notificazione, sanciti dagli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dell’art. 60 del d.p.R. n. 600 del 1973, trova sempre 5 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 5158/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 5158/2015 Numero sezionale 111/2022 Numero di raccolta generale 3269/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 applicazione, a ciò non ostando la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione; ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., sez. un., 17 dicembre 2021, n. 40454). Si è anche chiarito che la notificazione del provvedimento tributario non è un elemento per la sua giuridica esistenza, ma ne rappresenta una mera condizione di efficacia. Il principio dell’estensione della sanatoria ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo dell’atto, consente di superare il vizio di notifica dell’atto tributario ai fini dell’instaurazione del contraddittorio su di esso, una volta che sia impugnato, ma non consente di evitare una decadenza maturata, prima della conoscenza effettiva da parte del destinatario, perché, in mancanza di valido perfezionamento del procedimento notificatorio, non si può far leva sugli effetti provvisori favorevoli al notificante in virtù del principio di scissione soggettiva degli effetti (Cass., sez.un., 17 dicembre 2021, n. 40543). Peraltro, poiché la cartella di pagamento è stata notificata il 3 novembre 2006, i requisiti per la redazione della stessa erano quelli anteriori alle modifiche di cui al decreto-legge 223 del 2006, in vigore dal 25 marzo 2007. Quanto alla doglianza di mancanza di sottoscrizione della cartella, si evidenzia che, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento 6 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 5158/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 5158/2015 Numero sezionale 111/2022 Numero di raccolta generale 3269/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.p.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass., sez. 5, 4 dicembre 2019, n. 31605; Cass., sez. 5, 29 agosto 2018, n. 21290; Cass., sez. 5, 30 dicembre 2015, n. 26053; Cass., sez.5, 27 febbraio 2009, n. 4757). 3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “violazione dell’art. 7, 2º comma, lettera a), della legge n. 212 del 2000”, in quanto nella cartella di pagamento non sarebbe stato indicato il responsabile del procedimento. 3.1. Il motivo è infondato. 3.2.Invero, per questa Corte, in tema di cartelle di pagamento, l'indicazione del responsabile del procedimento prevista a pena di nullità per quelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 dall'art. 36, comma 4- ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in l. n. 31 del 2008, deve intendersi riferita alla persona responsabile del procedimento a prescindere dalla funzione apicale o meno dalla stessa effettivamente esercitata, essendo tale indicazione sufficiente ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino nonché la garanzia del diritto di difesa (Cass., sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29652). Nella specie, la cartella di pagamento è stata emessa il 3 novembre 2006, quindi prima del 1° giugno 2008, non essendo necessaria dunque l’indicazione del responsabile del procedimento. 7 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 5158/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 5158/2015 Numero sezionale 111/2022 Numero di raccolta generale 3269/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la “decadenza dei termini di iscrizione a ruolo”; l’art. 138 della legge n. 388 del 2000 consentiva ai contribuenti residenti nei comuni della [OSCURATO:SOCIETA] orientale, colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990, di pagare le imposte ancora dovute in un’unica soluzione entro il 15 febbraio 2002 oppure in 12 rate semestrali partendo dal 15 dicembre 2002. Le somme non pagate dovevano, poi, essere iscritte a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dall’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata. La contribuente non ha chiesto alcuna rateizzazione sicché le somme dovute dovevano essere iscritte a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2003. Il ruolo, invece, è stato reso esecutivo il 16 dicembre 2005, di qui la decadenza dell’Agenzia, secondo la prospettazione della ricorrente. 5. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “decadenza dei termini di notifica”, in quanto la cartella di pagamento doveva essere notificata entro il 31 dicembre 1998, trattandosi delle dichiarazioni presentate negli anni 1991, 1992 e 1993. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 5-bis, della legge n. 156 del 2005, per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, le cartelle di pagamento dovevano essere notificate, pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. 6. Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “nullità della cartella di pagamento per violazione dell’art. 52 della legge n. 448 del 2001”. L’art. 138 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall’art. 52, comma 24, lettera a) della legge 448 del 2001, ha consentito ai contribuenti, per i debiti tributari pregressi, di attivarsi per il pagamento, tramite il versamento semestrale rateizzato con decorrenza dal 15 dicembre 2002, sino alla data massima consentita del 15 giugno 2008, in relazione alle 12 rate 8 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 5158/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 5158/2015 Numero sezionale 111/2022 Numero di raccolta generale 3269/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 semestrali. L’art. 138 della legge n. 388 del 2000 non ha previsto per l’Ufficio alcuna proroga dei termini per procedere all’accertamento liquidazione dell’imposta per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, essendo riferita esclusivamente ai contribuenti che potevano regolarizzare la propria posizione relativa agli anni interessati. Pertanto, il ruolo doveva essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza. L’Agenzia, invece sarebbe decaduta da tale potere avendo formato e reso esecutivo il ruolo solo alla data del 16 dicembre 2005, con notifica al contribuente della cartella il 3 novembre 2006. 7. Con il settimo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la “decadenza del potere di iscrizione a ruolo per violazione dell’art. 1, comma 5-bis, della legge n. 156 del 2005”, in quanto per la notifica dei ruoli nella disciplina transitoria, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, deve farsi riferimento alla notifica delle cartelle, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate entro 2001; pertanto, con riferimento alla cartella per le imposte riferite all’anno di imposta 1991 e 1992, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre 1997 e non, come è avvenuto, nell’anno 2006. Inoltre, per il ruolo non è stato mai esperito l’invio dell’avviso bonario precedente alla iscrizione a ruolo. 8. Con l’ottavo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la “violazione dei vigenti art. 17 e 25 del d.p.R. n. 602 del 1973 per gli anni d’imposta pregressi”. L’Agenzia delle entrate sarebbe decaduta dai termini di riscossione, per violazione dell’art. 17, comma 1, lettera c), del d.p.R. n. 602 del 1973. L’Ufficio avrebbe dovuto procedere all’iscrizione a ruolo del tributo, oltre che alla notifica della cartella incorporante il ruolo nei termini di legge. Nel caso in esame, 9 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 5158/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 5158/2015 Numero sezionale 111/2022 Numero di raccolta generale 3269/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 non essendosi avvalsa la contribuente della sospensione e rateizzazione, la legge imponeva che le somme non pagate dovessero essere iscritte a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza di tale data ovvero entro il 31 dicembre 2003. 8.1. I motivi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, che vanno esaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati nei termini di cui motivazione. 8.2. Invero, l’art. 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuate ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057…destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, entro il 15 dicembre 2002”. La legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto, con l’art. 2, comma 66, che il termine di cui al comma 1 del presente articolo è differito limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005. Il secondo comma dell’art. 138 della legge n. 388 del 2000 stabilisce, poi, che “le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di 12 rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1”. Al terzo comma dell’art. 138 della legge n. 388 del 2000 si prevede, poi, che le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere 10 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 5158/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 5158/2015 Numero sezionale 111/2022 Numero di raccolta generale 3269/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata”. 9. La questione posta l’attenzione di questa Corte attiene al perimetro applicativo dei commi 2 e 3 dell’art. 138 della legge n. 388 del 2000, dovendosi indagare se la possibilità di rateizzazione, per 12 rate semestrali, e quindi fino al 15 giugno 2008 (6 anni) valga solo per i contribuenti che hanno chiesto tale rateizzazione, o estenda la propria efficacia anche all’Agenzia delle entrate che potrebbe, quindi, ritardare l’iscrizione a ruolo e la notifica delle cartelle di pagamento per tutto il periodo della moratoria, quindi fino al 15 giugno 2008. 9.1. Il giudice d’appello ha ritenuto che il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento recanti le iscrizioni a ruolo dei tributi dovuti per gli anni 1990, 1991 e 1992 dai contribuenti coinvolti dal sisma siciliano del 1990, dovrebbe essere individuato nel 31 dicembre del 2009, anno successivo alla scadenza dell’ultima delle 12 rate semestrali (15 giugno 2008) decorrenti dal 15 dicembre 2002, in cui la legge prevedeva la possibilità di frazionare il versamento. Pertanto, per il giudice d’appello, indipendentemente dall’opzione esercitata dalla contribuente, non si era verificata la decadenza dell’Agenzia per tardività della notifica della cartella di pagamento, occorrendo comunque fare riferimento alla scadenza dell’ultima rata semestrale del 15 giugno 2008, nel caso di massima rateizzazione. Il comma 3 dell’art. 138, infatti, prevedeva che tali somme dovessero essere recuperate mediante iscrizioni nei ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata. L’Ufficio avrebbe potuto iscrivere a ruolo le imposte ancora dovute dalla contribuente entro il 31 dicembre 2009. Pertanto, poiché le somme dovute dalla contribuente erano state iscritte a ruolo e rese esecutive il 16 dicembre 2005 e la 11 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 5158/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 5158/2015 Numero sezionale 111/2022 Numero di raccolta generale 3269/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 cartella di pagamento era stata notificata in data 3 novembre 2006, la notifica era regolare in quanto avvenuta nei termini. 10. In realtà, per questa Corte, il terzo comma dell’art. 138 della legge n. 388 del 2000 prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, e non alla data di notifica della cartella) per l’azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15 dicembre 2002, prevista dal primo comma dello stesso articolo; tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data del 15 dicembre 2002 l’Amministrazione finanziaria fosse decaduta dall’azione di riscossione (Cass., sez. 5, 15 febbraio 2017, n. 3987). Si è precisato che, in tema di accertamento e riscossione dei tributi, il nuovo termine decadenziale per l'esercizio dell'azione impositiva di cui all'art. 138, comma 3, della l. n. 388 del 2000, è riferito esclusivamente all'omesso adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 - individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 - che abbiano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, mediante rateazione ai sensi del comma 1 della stessa norma, non risultando per ciò solo prorogato il termine per l'esercizio della potestà impositiva da parte dell'Agenzia delle Entrate (Cass., sez. 5, 16 dicembre 2019, n. 33118; Cass., sez. 5, 9 agosto 2016, n. 16770; Cass., sez. 6-5, 17 gennaio 2014, n. 956; Cass., sez. 6-5, 14 luglio 2014, n. 16074). Si deve, peraltro, considerare anche l’efficacia retroattiva riconosciuta dalla giurisprudenza all’art. 5-ter del decreto-legge n. 106 del 2005 (Cass., sez. 5, 15 febbraio 2017, n. 3987). 12 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 5158/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 5158/2015 Numero sezionale 111/2022 Numero di raccolta generale 3269/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 Si è, infatti, affermato che, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156 - emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 di declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 25 del d.p.R. n. 602 del 1973 -, che ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni ed ha stabilito all'art. 5-ter, sostituendo il comma secondo dell'art. 36 del d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ha un inequivoco valore transitorio e trova applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle non ancora definite con sentenza passata in giudicato, operando retroattivamente, sia in quanto introdotto per eliminare una lacuna normativa verificatasi per effetto di pronuncia costituzionale e per garantire - oltre che l'interesse del contribuente - l'interesse dell'erario di evitare un termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei tributi, sia in considerazione del tenore testuale dell'esordio dei commi 5 bis e 5 ter. - in applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto applicabile il termine quinquennale di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 1 del d.l. citato anche in caso di ruolo reso esecutivo prima del 31 dicembre 2001 (Cass., sez. 5, 5 ottobre 2012, n. 16990; Cass., sez. 5, 3 marzo 2006, n. 4745). Pertanto, non essendovi stata proroga ulteriore successiva al 1° dicembre 1995, alla data di notificazione della cartella, avvenuta il 13 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 5158/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 5158/2015 Numero sezionale 111/2022 Numero di raccolta generale 3269/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 3 novembre 2006, i termini di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, erano ormai decorsi, trattandosi di dichiarazione dei redditi relativi agli anni 1991 e 1992. Allo stesso modo, era tardiva l’esecutività del ruolo del 16 dicembre 2005. Invero, l’art. 17 del d.lgs. n. 602 del 1973 (termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo), abrogato a partire dal 10 agosto 2005, ad opera dell’art. 1, comma 5-ter, lettera a), al n. 1, del d.l. 106 del 2005, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156, prevedeva, nella versione all’epoca vigente, che “le somme dovute dei contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:a) entro il 31 dicembre del 2º anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’art. 36-bis del d.p.R. n. 600 del 1973”. 11. Con il nono motivo di impugnazione la ricorrente deduce “l’intervenuta prescrizione civilistica ex art. 2946 c.c.”. 12. Con il decimo motivo di impugnazione (rubricato a pagina 30 del ricorso per cassazione, senza indicazione del numero), la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., che impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande. il giudice d’appello non si sarebbe pronunciato sull’eccezione di nullità della pretesa erariale per la mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi ovvero per l’assenza degli elementi obbligatori necessari a validare giuridicamente il loro contenuto. 12. Tali motivi restano assorbiti per l’accoglimento dei motivi dal quinto all’ottavo. 13. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata ma, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente. 14 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 5158/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 5158/2015 Numero sezionale 111/2022 Numero di raccolta generale 3269/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 14. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’Agenzia delle entrate e della riscossione [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, per il principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese delle fasi dei giudizi di merito. P.Q.M. accoglie i motivi di ricorso quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo; rigetta i motivi primo, secondo e terzo; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Condanna l’Agenzia delle entrate e la riscossione [OSCURATO:SOCIETA]. a rimborsare in favore della ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.300,00, oltre euro 200,00 per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] 15 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 5158/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S