CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5959/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliati in Roma via Avezzana n. 51 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 544/04/2013 depositata il 15.07.2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06.07.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La CTR Campania, con la sentenza sopra indicata, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP Salerno n. 15/18/10 e ha dichiarato inammissibile i l ricors o inizial e proposto dalla s.d.f. F.lli [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate verso la società e i soci recanti maggiori redditi per glianni 2004 e 2005 e maggiori imposte IRPEF e IVA. Biagio e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. E’ rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Non risulta allegato agli atti di causa l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazioneall’Agenzia delle Entrate. Secondo i principi affermati da questa Corte, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149 ultimo comma c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (in termini, Cass. n. 9782 del 1995; Cass. n. 2722 del 2005; Cass. n. 20778 del 2021; v. anche Cass. n. 18361 del 2018; Cass. sez. un. n. 627 del 2008). Non rinvenendosi tra gli atti alcun avviso di ricevimento che attesti la consegna del plico alla destinataria, deve provvedersi di conseguenza per l’inammissibilità del ricorso. 2. Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio, no n essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. 3.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002. sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent i dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del comma