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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2025

Cassazione n. 33661/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] VALIANTE Sent. n.sez. 2739/2025 CC - 02/10/2025 R.G.N. 20119/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'accoglimento del ricorso, limitatamente al secondo motivo, con rinvio per un nuovo giudizio sul punto. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33661/2025 Roma, lì, 13/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 24 aprile 2025 la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di applicazione del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze, presentata da [OSCURATO:PERSONA], ed ha rideterminato la pena per essi in anni quattordici di reclusione ed euro 7.650,00 di multa.

La Corte ha ritenuto tali reati, sebbene non omogenei, contigui sotto il profilo temporale e commessi in ragione dell'appartenenza del condannato al clan mafioso Laudani, specificamente coinvolto in attività illecite quali quelle a lui ascritte.

Ha rideterminato la pena valutando quale reato base quello di estorsione giudicato con la sentenza emessa in data 30 giugno 2021 dalla Corte di appello di Catania, a cui ha aggiunto la pena già determinata da quel giudice per i reati satellite giudicati con la medesima pronuncia, e la pena per i reati giudicati con la sentenza emessa dalla medesima Corte in data 26 ottobre 2012, ritenuti satellite, calcolata nella stessa misura già indicata dal giudice della cognizione, quanto ai reati già ritenuti in continuazione, e determinando in due anni di reclusione ed euro 500 di multa l'aumento per il reato base di questa seconda sentenza.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. 671 cod. proc. pen.

Nel determinare la pena per il reato continuato, il giudice deve indicare e motivare non solo la pena base, ma anche i singoli aumenti per ciascuno dei reati satellite, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen.

La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, è erronea laddove ha indicato in modo generico e non distinto l'aumento per i reati già ritenuti satellite dalla sentenza emessa in data 30 giugno 2021 dalla Corte di appello di Catania: il giudice ha indicato quale pena base quella di anni otto e mesi sei di reclusione, ma poi ha applicato gli aumenti per i reati giudicati con la seconda sentenza sulla pena complessiva di anni dieci e mesi quattro di reclusione, senza alcuna indicazione frazionata per i singoli reati satellite della prima sentenza.

In questo modo ha impedito di valutare la congruità e logicità di tali aumenti.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per l'omessa valutazione della richiesta di continuazione relativa ad una terza sentenza.

Il ricorrente aveva chiesto la continuazione anche con una terza sentenza, depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma il giudice dell'esecuzione non ha assunto alcuna decisione sul punto, disattendendo di fatto tale istanza, senza però motivare il suo diniego, con grave lesione dei suoi diritti difensivi.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio per un nuovo giudizio, limitatamente al secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto l'ordinanza motiva in modo sufficiente l'entità dell'aumento stabilito per ciascuno dei reati satellite.

Il ricorso si richiama al principio, dettato da Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite»; l'ordinanza impugnata si è conformata a tale principio, fornendo una motivazione sufficiente circa l'entità degli aumenti stabiliti per ciascun reato satellite.

Quanto alla sentenza emessa in data 30 giugno 2021 dalla Corte di appello di Catania il giudice dell'esecuzione, dopo aver individuato quale reato base quello di estorsione aggravata, ha aggiunto alla pena irrogata dal giudice della cognizione per tale delitto le pene per i reati satellite giudicati con la medesima pronuncia, affermando di doversi conformare alla decisione del giudice del merito e perciò indicandone l'entità nella misura già calcolata da questi.

L'ordinanza, infatti, ha precisato, nella nota alla pag. 4, che «si rimanda al calcolo della pena sviluppato a pag. 25 della sentenza della Corte di appello di Catania del 30.06.2021, versata in atti».

L'entità di questi aumenti, pertanto, è stata dettagliatamente e separatamente calcolata, mediante il rinvio alla sentenza definitiva in questione; tale motivazione deve essere ritenuta sufficiente, perché il calcolo effettuato dal giudice della cognizione non risulta essere stato contestato dal condannato, nonché logica, avendo il giudice dell'esecuzione, evidentemente, ritenuto congrui gli aumenti così stabiliti.

Analogamente, quanto ai reati giudicati con la sentenza emessa dalla medesima Corte in data 26 ottobre 2012, il giudice dell'esecuzione ha applicato gli aumenti per i reati, già ritenuti satellite, nella medesima misura determinata dal giudice della cognizione, ed ha calcolato un aumento di due anni di reclusione ed euro 500 euro di multa per il reato di estorsione continuata e aggravata allora ritenuto il reato base.

Il giudice ha motivato quest'ultimo aumento sulla base della gravità del fatto, della sua continuità nel tempo e della personalità negativa del condannato, mentre ha motivato l'entità degli altri aumenti riportandosi alla valutazione operata dal giudice della cognizione, affermando di non potersi discostare da tale valutazione perché così stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e richiamando, sul punto, Sez. 1, n. 9528 del 10/02/2020.

Tutti gli aumenti per i reati satellite, pertanto, sono stati adeguatamente motivati.

Il principio della immodificabilità della valutazione effettuata dal giudice della cognizione, a cui l'ordinanza fa riferimento, non è consolidato, prevalendo le pronunce che affermano, al contrario, che «Il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845; Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261), avendo quale limite solo il divieto di applicare pene superiori a quelle decise dal giudice della cognizione, ma non quello di ridurle (vedi Sez. 6, n. 3998 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 286114; Sez. 1, n.44255 del 16/10/2024, Rv.287283).

Il ricorrente, però, non ha contestato l'entità dei singoli aumenti operati dal giudice dell'esecuzione, bensì l'assenza di motivazione per essi, mentre tale motivazione, come detto, deve essere ritenuta presente e adeguata, perché si conforma, esplicitamente, alla valutazione di congruità di tali aumenti già effettuata dai giudici della cognizione, con sentenze irrevocabili.

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato, alla luce del contenuto dei verbali del giudizio di esecuzione, esaminati da questa Corte essendo contestato, di fatto, un error in procedendo, quale l'omesso esame di una istanza formulata nel verbale di udienza, di applicazione della continuazione con una ulteriore sentenza.

L'esame degli atti, infatti, è consentito al giudice di legittimità quando, come in questo caso, il ricorso ha ad oggetto questioni di natura procedurale (vedi, tra le molte, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304; Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092).

Nel giudizio di esecuzione, diversamente da quello di cognizione, le parti possono integrare le loro richieste nel corso dell'udienza, con il solo vincolo del rispetto del contraddittorio: questa Corte ha, infatti, stabilito che «Il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e perciò non soggiace al principio devolutivo, volto a delimitare il concreto contenuto dell'esecuzione; conseguentemente sussiste il dovere del giudice di decidere anche in ordine alle domande nuove formulate dalla parte privata solo con memoria in corso di procedimento, fatta salva la necessità che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, sia garantito alla parte pubblica un termine per controdedurre» (Sez. 1, n. 51053 del 13/07/2017, Rv. 271457; Sez. 3, n. 47266 del 04/11/2005, Rv. 233261).

L'eventuale proposizione di una ulteriore istanza di continuazione, all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], imponeva pertanto al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi su di essa.

L'esame del verbale di tale udienza, allegato al ricorso, ha però evidenziato che l'istante si è limitato a depositare la copia di una sentenza, definita con il rito del patteggiamento, senza formulare alcuna istanza, non risultandone verbalizzata alcuna, e non risultando peraltro verbalizzata neppure alcuna motivazione circa il deposito di tale ulteriore pronuncia.

Anche nei verbali delle udienze successive non risulta esplicitata alcuna istanza di riconoscimento della continuazione con la terza sentenza depositata, né è allegata alcuna memoria, ed anzi si menzionano esplicitamente solo le due sentenze di cui all'istanza originaria, elemento che conferma la omessa presentazione di richieste relative ad altri provvedimenti.

Il giudice dell'esecuzione, pertanto, ha legittimamente omesso di motivare la eventuale sussistenza della continuazione anche con la sentenza allegata al verbale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non essendo stata avanzata nessuna specifica istanza.

La mancata formulazione, in quella data, di una richiesta di continuazione con tale sentenza rende, ovviamente, possibile la sua effettiva presentazione con una nuova, apposita istanza.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 02 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] VALIANTE Sent. n.sez. 2739/2025 CC - 02/10/2025 R.G.N. 20119/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'accoglimento del ricorso, limitatamente al secondo motivo, con rinvio per un nuovo giudizio sul punto. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33661/2025 Roma, lì, 13/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 24 aprile 2025 la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di applicazione del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze, presentata da [OSCURATO:PERSONA], ed ha rideterminato la pena per essi in anni quattordici di reclusione ed euro 7.650,00 di multa. La Corte ha ritenuto tali reati, sebbene non omogenei, contigui sotto il profilo temporale e commessi in ragione dell'appartenenza del condannato al clan mafioso Laudani, specificamente coinvolto in attività illecite quali quelle a lui ascritte. Ha rideterminato la pena valutando quale reato base quello di estorsione giudicato con la sentenza emessa in data 30 giugno 2021 dalla Corte di appello di Catania, a cui ha aggiunto la pena già determinata da quel giudice per i reati satellite giudicati con la medesima pronuncia, e la pena per i reati giudicati con la sentenza emessa dalla medesima Corte in data 26 ottobre 2012, ritenuti satellite, calcolata nella stessa misura già indicata dal giudice della cognizione, quanto ai reati già ritenuti in continuazione, e determinando in due anni di reclusione ed euro 500 di multa l'aumento per il reato base di questa seconda sentenza. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. Nel determinare la pena per il reato continuato, il giudice deve indicare e motivare non solo la pena base, ma anche i singoli aumenti per ciascuno dei reati satellite, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, è erronea laddove ha indicato in modo generico e non distinto l'aumento per i reati già ritenuti satellite dalla sentenza emessa in data 30 giugno 2021 dalla Corte di appello di Catania: il giudice ha indicato quale pena base quella di anni otto e mesi sei di reclusione, ma poi ha applicato gli aumenti per i reati giudicati con la seconda sentenza sulla pena complessiva di anni dieci e mesi quattro di reclusione, senza alcuna indicazione frazionata per i singoli reati satellite della prima sentenza. In questo modo ha impedito di valutare la congruità e logicità di tali aumenti. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per l'omessa valutazione della richiesta di continuazione relativa ad una terza sentenza. Il ricorrente aveva chiesto la continuazione anche con una terza sentenza, depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma il giudice dell'esecuzione non ha assunto alcuna decisione sul punto, disattendendo di fatto tale istanza, senza però motivare il suo diniego, con grave lesione dei suoi diritti difensivi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio per un nuovo giudizio, limitatamente al secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto l'ordinanza motiva in modo sufficiente l'entità dell'aumento stabilito per ciascuno dei reati satellite. Il ricorso si richiama al principio, dettato da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite»; l'ordinanza impugnata si è conformata a tale principio, fornendo una motivazione sufficiente circa l'entità degli aumenti stabiliti per ciascun reato satellite. Quanto alla sentenza emessa in data 30 giugno 2021 dalla Corte di appello di Catania il giudice dell'esecuzione, dopo aver individuato quale reato base quello di estorsione aggravata, ha aggiunto alla pena irrogata dal giudice della cognizione per tale delitto le pene per i reati satellite giudicati con la medesima pronuncia, affermando di doversi conformare alla decisione del giudice del merito e perciò indicandone l'entità nella misura già calcolata da questi. L'ordinanza, infatti, ha precisato, nella nota alla pag. 4, che «si rimanda al calcolo della pena sviluppato a pag. 25 della sentenza della Corte di appello di Catania del 30.06.2021, versata in atti». L'entità di questi aumenti, pertanto, è stata dettagliatamente e separatamente calcolata, mediante il rinvio alla sentenza definitiva in questione; tale motivazione deve essere ritenuta sufficiente, perché il calcolo effettuato dal giudice della cognizione non risulta essere stato contestato dal condannato, nonché logica, avendo il giudice dell'esecuzione, evidentemente, ritenuto congrui gli aumenti così stabiliti. Analogamente, quanto ai reati giudicati con la sentenza emessa dalla medesima Corte in data 26 ottobre 2012, il giudice dell'esecuzione ha applicato gli aumenti per i reati, già ritenuti satellite, nella medesima misura determinata dal giudice della cognizione, ed ha calcolato un aumento di due anni di reclusione ed euro 500 euro di multa per il reato di estorsione continuata e aggravata allora ritenuto il reato base. Il giudice ha motivato quest'ultimo aumento sulla base della gravità del fatto, della sua continuità nel tempo e della personalità negativa del condannato, mentre ha motivato l'entità degli altri aumenti riportandosi alla valutazione operata dal giudice della cognizione, affermando di non potersi discostare da tale valutazione perché così stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e richiamando, sul punto, Sez. 1, n. 9528 del 10/02/2020. Tutti gli aumenti per i reati satellite, pertanto, sono stati adeguatamente motivati. Il principio della immodificabilità della valutazione effettuata dal giudice della cognizione, a cui l'ordinanza fa riferimento, non è consolidato, prevalendo le pronunce che affermano, al contrario, che «Il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845; Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261), avendo quale limite solo il divieto di applicare pene superiori a quelle decise dal giudice della cognizione, ma non quello di ridurle (vedi Sez. 6, n. 3998 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 286114; Sez. 1, n.44255 del 16/10/2024, Rv.287283). Il ricorrente, però, non ha contestato l'entità dei singoli aumenti operati dal giudice dell'esecuzione, bensì l'assenza di motivazione per essi, mentre tale motivazione, come detto, deve essere ritenuta presente e adeguata, perché si conforma, esplicitamente, alla valutazione di congruità di tali aumenti già effettuata dai giudici della cognizione, con sentenze irrevocabili. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato, alla luce del contenuto dei verbali del giudizio di esecuzione, esaminati da questa Corte essendo contestato, di fatto, un error in procedendo, quale l'omesso esame di una istanza formulata nel verbale di udienza, di applicazione della continuazione con una ulteriore sentenza. L'esame degli atti, infatti, è consentito al giudice di legittimità quando, come in questo caso, il ricorso ha ad oggetto questioni di natura procedurale (vedi, tra le molte, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304; Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092). Nel giudizio di esecuzione, diversamente da quello di cognizione, le parti possono integrare le loro richieste nel corso dell'udienza, con il solo vincolo del rispetto del contraddittorio: questa Corte ha, infatti, stabilito che «Il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e perciò non soggiace al principio devolutivo, volto a delimitare il concreto contenuto dell'esecuzione; conseguentemente sussiste il dovere del giudice di decidere anche in ordine alle domande nuove formulate dalla parte privata solo con memoria in corso di procedimento, fatta salva la necessità che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, sia garantito alla parte pubblica un termine per controdedurre» (Sez. 1, n. 51053 del 13/07/2017, Rv. 271457; Sez. 3, n. 47266 del 04/11/2005, Rv. 233261). L'eventuale proposizione di una ulteriore istanza di continuazione, all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], imponeva pertanto al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi su di essa. L'esame del verbale di tale udienza, allegato al ricorso, ha però evidenziato che l'istante si è limitato a depositare la copia di una sentenza, definita con il rito del patteggiamento, senza formulare alcuna istanza, non risultandone verbalizzata alcuna, e non risultando peraltro verbalizzata neppure alcuna motivazione circa il deposito di tale ulteriore pronuncia. Anche nei verbali delle udienze successive non risulta esplicitata alcuna istanza di riconoscimento della continuazione con la terza sentenza depositata, né è allegata alcuna memoria, ed anzi si menzionano esplicitamente solo le due sentenze di cui all'istanza originaria, elemento che conferma la omessa presentazione di richieste relative ad altri provvedimenti. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, ha legittimamente omesso di motivare la eventuale sussistenza della continuazione anche con la sentenza allegata al verbale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non essendo stata avanzata nessuna specifica istanza. La mancata formulazione, in quella data, di una richiesta di continuazione con tale sentenza rende, ovviamente, possibile la sua effettiva presentazione con una nuova, apposita istanza. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33661/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris