CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46550/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 8/2/2019 del Tribunale di Palermo, con cui, a seguito di giudizio abbreviato, l'imputato era stato condannato alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 400 euro di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 171 ter, comma 1, lett. c) e d), I. 633/41 (capi A e B) e 648 cod. pen. (capi C e D). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'errata applicazione di disposizioni di legge penale, a causa della affermazione della ammissibilità del concorso tra i reati di cui all'art. 171 I. 633/41 e il delitto di ricettazione, in quanto tra le due fattispecie sussiste un rapporto di continenza, che avrebbe dovuto condurre alla esclusione della configurabilità della ricettazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo il non controverso orientamento di questa Corte di legittimità può sussistere concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod. nel caso in cui, come quello in esame, l'agente, oltre ad acquistare videocassette e musicassette contraffatte, le detenga a fine di commercializzazione (v., tra le tante e da ultimo, Sez. 3, n. 16153 del 09/01/2019, Caputo, Rv. 275400), in considerazione della diversa oggettività giuridica dei due reati, giacché l'illecito meramente amministrativo previsto dall'art. 16 della legge 18 agosto 2000 n. 248 (peraltro poi abrogato dall'art. 41, comma quarto, del D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 68), di cui il ricorrente ha invocato l'applicazione, sussiste soltanto quando, trattandosi di acquisto, questo sia stato effettuato ad uso esclusivamente personale e non anche quando, come nel caso in esame, sia avvenuto a fini di commercializzazione. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza dell'unico motivo cui è stato affidato. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre