CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 20625/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 7407/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro Comune di Anagni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 308/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 da [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-Il Comune di Anagni, nel 1980,ha affidato alla impresa Aran la realizzazione di un edificio scolastico, su progetto dell’arch. [OSCURATO:PERSONA]. Nel 1987 il contratto con Aran è stato rescisso, ed i lavori sono stati affidati alla società [OSCURATO:SOCIETA], ma anche il rapporto con quest’ultima è cessato, per risoluzione del contratto, nel 1993. Il completamento dell’opera è statoinfine affidato alla ditta [OSCURATO:PERSONA]. 2.-L’edifico, infine realizzat o, non ha ottenuto il collaudo da parte del tecnico incaricato dal Comune, in quanto è emerso che era statorealizzato su un terreno argilloso e cedevole, e che aveva altri difetti di costruzione, tanto che un lato dell’edificio, quello sud-ovest, presentavasegni di cedimento. 3.-Per tali ragioni il Comune di Anagni ha citato in giudizio le ditte appaltatrici nonché l’architetto progettista e direttore dei lavori , quest’ultimo per non avere verificato la natura del terreno su cui veniva costruital’opera , essendosi fidato della relazione di un altro tecnico. L’architettoha eccepito di avere approfittato della transazione che, tempo prima, nel 1987, il Comune aveva stipulato con la Aran, la prima appaltatrice, ed ha anche eccepito una sorta di giudicato esterno per avere ottenuto il pagamento dei compensi con decreto ingiuntivo non opposto. 3.1.-Il Tribunale di Frosinone ha in parte accolto la tesi difensiva dell’architetto, nel senso che ha ritenuto effettivamente efficace, anche nei confronti di quest’ultimo,la transazione conclusa con Aran, ma solo relativamente ai danni per difetti di costruzione e non a quelli per difetti di progettazione che, secondo il Tribunale, erano pretesi dal Comune ai sensi dell’articolo 1669 c.c., e dunque al di fuori del contratto, cui la transazione era limitata. 3.2- Questa ricostruzione è stata confermata dalla Corte di Appello di Ro ma, secondo cui la transazione ha riguardato esclusivamente l’attività contrattuale, di direzione dei lavori, e dunque le azioni discendenti dal contratto e non quelle che avevano fonte nell’articolo 1669 c.c. 4.-Avverso tale decisione ricorre l’arch. Fuksas con due motivie memoria, di cui chiede il rigetto il Comune di Anagni, costituitosi con controricorso. Considerato che 5.-Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli articoli 112, 277, 279, 324, 342, 343, 346 c.p.c.. La censura è la seguente. Il ricorrente sostiene che nelle decisioni del primo grado (le due non definitive) era stata affermata la ratioper cui la transazione aveva riguardato l’attività di direzione lavori, su cui dunque non v’era più diritto di agire ulteriormente peri danni, e non quella di progettazione, che invece era rimasta fuori dall’accordo transattivo: non aveva il giudice di primo grado posto alcuna distinzione tra transazione sulla responsabilità contrattuale (inclusa) e quella extracontrattuale (esclusa). Invece,il giudice di appello ha ritenuto non coperta da transazione l’attività di progettazione in quanto attività fonte di responsabilità ex articolo 1669 c.c., mentre la transazione era riferita alle sole obbligazioni nascenti da contratto di appalto. Cosi facendo, il giudice di appello ha deciso oltre il richiesto, ed ha violato il giudicato interno che, sulla base di quelle sentenze non definitiv e, aveva accertato che la transazione comprendeva la sola attività di direzione lavori e non quella di progettazione:non già in quanto la prima aveva comportato una responsabilitàcontrattuale e la seconda una extracontrattuale, bensì in quanto quest’ultima era anteriore alla prima e dunque non rientrante nella transazione. Questo motivo ha una connessione con il successivo. 6.-Il secondo motivo infatti, nel denunciare violazione degli articoli 1950, 1304 , 1362, 1363, 1667 e 1669 c.c. , mira a contestare proprio questo assunto, secondo il ricorrente, riferibile al giudice di primo grado. Per meglio intendersi: se anche fosse vero che il giudice di appello ha escluso dalla transazione l’attività di progettaz ione ritenendo quest’ultima limitata al solo contratto di appalto, e dunque escludendo che i danni da progettazione fossero da inadempimento, quanto piuttosto ritenendoli danni di natura extracontrattuale (rectius, ex ar.t 1669 c.c.), e se anche nel fare c iò il giudicedi appello avesse male inteso il giudizio di primo grado, o se anche nel fare ciò avesse violato un giudicato formatosi in primo grado (sul fatto che l’attività di progettazione non era rientrata nella transazione in quanto antecedente e non per la natura della responsabilità che aveva prodotto); se anche tutto ciò fosse vero, nulla cambierebbe: rimarrebbeunadecisione di primo grado che, anziché per un motivo, esclude comunque per un altro che i danni da progettazione sono stati oggetto di transazione e che, se non per una ragione ma per un’altra, ritiene che il Comune quei danni possa pretenderli dall’architetto. Ma, a contestare questo esito,con il secondo motivo, il ricorrente mira a sostenere che invece, escluso che l’attività di progettazione possa aver dato luogo ad una responsabilitàex articolo 1669 c.c., introdotta illegittimamente dal giudice di secondo grado, rimarrebbe la tesi secondo cui la responsabilità da progettazioneè rimasta fuori dalla transazione in quanto antecedente all’attività che la transazioneha coperto, ossia quella di direzione lavori. Sostiene il ricorrente che, sia dal tenore della transazione- che al punto 7 ha previstoche “le parti rinunciano reciprocamente ad ogni azione legale inerente al rapporto di cui trattasi”, e che pertantoè da intendersi estesa ad ogni azione legale, compresaquella per i danni da progettazione- sia per il principio generale secondo cui il progettista è solidale con il costruttore, inevitabilmente la transazione andava intesa nel senso che essa era da riferirsi anche ai danni da progettazione.Dei quali di conseguenza non dovrebbe più potersi discutere. Questi due motivi, che presentano connessione logica, vanno valutati insieme e sono infondati. 7.-Intanto, il ricorrente pone un problema di interpretazione della transazione, ossia un problema degli ambiti di tale accordo, di cosa esso abbia compreso: si tratta di una questione di interpretazione della volontà delle parti, e non di qualificazione dell’atto.Ciò nel senso che si tratta di stabilire cosa le parti hanno voluto:se limitare la transazione ai danni da direzione lavori, o ricomprendervi anche quelli da progettazione. L’attività di interpretazione, ossia la ricostruzione di ciò che le parti hanno voluto, a differenza della qualificazione del contratto, è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità (Cass.15603/ 2021; Cass. 9996/ 2019). Ma, a, prescindere da ciò, il giudice di appello non ha affatto esorbitato da quanto a lui devoluto, se non altro perché avrebbe semmai soltanto diversamente interpretatogli ambiti della transazione, senza mutare l’accertamento dei fatti o introdurne di nuovi. Dati quei fatti, il giudice di appello, tutt’al più, ha ritenuto che la transazione non ha ricompreso la progettazione in quanto ha limitato il suo oggetto al rapporto contrattuale ed ai danni dovuti all’inadempimento, e si tratta evidentemente della interpretazione del contratto, che, quand’anche diversa da quella del giudice di primo grado- ma non risulta che lo sia - è legittima. Quanto poi alla natura solidale del costruttore con il progettista, non se ne può ricavare alcunché circa gli ambiti della transazione: quando anche vi sia solidarietà tra le due obbligazioni, ciò non comporta automaticamente che la transazione le abbia ricomprese entrambe, essendo del tutto possibile che le parti abbiano voluto transigere solo una delle due: dimostrato, se anche cosi fosse, che la responsabilità del progettista è solidale con quella del direttore lavori o del costruttore, non per ciò stesso ne deriva che la transazione ha riguardato entrambe. Il ricorso va rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 8000,00 euro, oltre 200 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ri