CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 35127/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 18/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ricorsi trattati ex art. 23 comma D.L. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 18 maggio 2022, la Corte d'appello di Palermo, rigettando l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza emessa dal tribunale di Agrigento (giudice dell'udienza preliminare) in data 24 luglio 2020, con la quale i ricorrenti venivano condannati per i reati di cui ai capi a) e b). In particolare il Ferraro veniva condannato alla pena di anni uno di reclusione e pene accessorie oltre al pagamento delle spese processuali perché, nella sua qualità di titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", esercente attività di pulizie e lavaggio di aree pubbliche rimozione neve e ghiaccio, aveva emesso 200 fatture relative ad operazioni inesistenti, al fine di consentire a [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale ed esercente l'attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca, di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, veniva condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, applicazione delle pene accessorie, con concessione della sospensione condizionale della pena, perché nella qualità di titolare della omonima ditta "[OSCURATO:PERSONA]", esercente attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca, al fine di invadere le imposte sui redditi e VIVA, avvalendosi delle 200 fatture per operazioni inesistenti rilasciate dalla ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", indicava nel modello unico persone fisiche per l'anno di imposta 2014 elementi passivi fittizi di entità pari agli importi indicati nelle singole fatture annotate in contabilità. I giudici di merito pervenivano in maniera concorde alla dichiarazione di responsabilità degli odierni ricorrenti sulla base delle risultanze del verbale di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle dichiarazioni di quest'ultimo, e sulla base dei riscontri effettuati a quanto emerso dalle indagini. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.Nel primo motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 8 d.lvo n. 74 del 2000 nella parte in cui la Corte ritiene provata, al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità del ricorrente per il reato contestato. In primo luogo, si deduce l'inutilizzabilità degli esiti del processo verbale di contestazione e delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dal Ferraro. Si evidenzia che già durante l'attività accertativa posta in essere dalla guardia di finanza nei confronti del ricorrente erano emersi indizi di reato posto che questi non era stato in grado di esibire alcuna documentazione comprovante le operazioni sottese alle fatture. Tale circostanza, ad avviso della difesa, avrebbe dovuto indurre gli operatori di polizia giudiziaria a procedere all'audizione del Ferraro secondo le modalità previste dall'art. 63 cod. proc. pen., e pertanto, il mancato rispetto della previsione avrebbe reso inutilizzabili tutti gli accertamenti effettuati in sede fiscale, con conseguente assenza o comunque palese contraddittorietà della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità penale, basato prevalentemente su detti accertamenti. Nel medesimo ricorso si contesta l'illogicità del percorso sostenuto sia in punto di diritto che in punto di fatto nella parte in cui i giudici di secondo grado hanno ritenuto inesistenti le operazioni sottese alle fatture giacchè, ad avviso della difesa, dal compendio probatorio ne sarebbe emersa la realtà. 3.Nel secondo motivo di ricorso, si lamenta il vizio di violazione di legge nella misura in cui la Corte d'appello non ha messo in evidenza nessun elemento indicativo della volontà specifica del soggetto di emettere fatture per operazioni inesistenti. 4.Nell'ultimo motivo di ricorso, in subordine, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 133, 62-bis e 69 cod. pen. censurando l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento nel giudizio di bilanciamento della prevalenza delle concesse circostanze generiche, che ad avviso della difesa, avrebbe' dovuto essere concesse per "la tipologia della condotta adottata presumibilmente dal ricorrente da considerarsi del tutto superficiale nel dover attenersi ad una gestione formale distinta dalla propria azienda e a quella della moglie avrebbero dovuto consentire senza dubbio alcuno la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in un giudizio di bilanciamento". 5.Nell'ultimo motivo di ricorso si deduce chg tenuto conto del momento della commissione del reato venga dichiarata l'intervenuta prescrizione. Ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.Nel primo motivo di ricorso si lamenta l'inosservanza delle norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, falsa applicazione dell'articolo 220 delle disposizioni di attuazione del codice di rito e violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente la Corte d'appello ha errato nel reputare utilizzabile il verbale di accertamento condotto dalla Guardia dì finanza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] posto che, diversamente da quanto asserito dalla Corte palermitana, non può seriamente dubitarsi che già ben prima del 10/04/2017 erano emersiia carico del signor [OSCURATO:PERSONA] univoci indizi di reità; ciò avrebbe dovuto indurre i verbalizzanti a procedere secondo le modalità previste dall'articolo 63 cod. proc. pen., il mancato rispetto della previsione avrebbe reso, dunque, tutti gli accertamenti effettuati in sede fiscale inutilizzabili, comprese la dichiarazioni del 10/04/2017 del Ferraro aventi contenuto eteroaccusatorie nei confronti del Vella, con conseguente assenza, o comunque palese contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello posta alla base del giudizio di responsabilità penale di costui emesso, in ogni caso, in violazione di legge. 2.Nel secondo motivo di ricorso si censura vizio di motivazione della decisione impugnata nel punto in cui, a sostegno del giudizio di responsabilità, afferma che dalla preliminare attività di accertamento della Guardia di Finanza non erano emersi indizi di reità. A sostegno del motivo di ricorso si deduce che ben prima che il signor Ferrara rendesse le dichiarazioni del 10 Aprile 2017 erano certamente emersi a carico del signor [OSCURATO:PERSONA] chiari e univoci indizi di reità anche in riferimento al reato di cui all'articolo 8 emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti posto che già nella comunicazione di notizie di reato della Guardia di finanza di Canicattì del 27 Aprile 2017 si osservava che la documentazione contabile esibita dal Ferraro, non conteneva alcun documento afferente i rapporti commerciali intercorsi tra la ditta Global nature e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La vicenda processuale può essere così riassunta. Il 7 novembre 2016 la Guardia di finanza di Canicattì, nel corso di una fiscale nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver accertato che la ditta non aveva presentato la prescritta dichiarazione dei redditi per l'anno 2014, e che aveva effettuato operazioni attive nei confronti dei suoi clienti per oltre 120.000 euro, procedeva ad effettuare controlli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo risultava apparentemente cliente della ditta di [OSCURATO:PERSONA] in quanto destinatario di plurime cessioni di frutta e verdura, per le quali il Ferrara aveva emesso n. 200 fatture per un importo complessivo di 109.248,42 euro. A fronte della suddette forniture, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] non era stato in grado di esibire alcun documento giustificativo; nel processo verbale di constatazione del 10 Aprile 2017 il Ferraro riferiva di non aver potuto effettuare in favore della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] tutte le cessioni di frutta e verdura riportate nelle fatture; successivamente, in data 10 maggio 2017, il Ferraro, precisando ulteriormente l'accaduto, riferiva di non aver effettuato alcuna delle riferite cessioni e di non sapere alcunché delle 200 fatture in oggetto.2.Tanto premesso/ è possibile analizzare congiuntamente il primo motivo dì ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di censure sovrapponibili volte a contestare l'utilizzabilità delle emergenze processuali poste alla base dei giudizi di responsabilità. I motivi formulati dai ricorrenti sono inammissibili. Le censure dedotte si sviluppano infatti sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere una violazione di legge o un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 de116/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. I, n. 8868 del)'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione dì primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (cfr. Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Gli odierni ricorrenti hanno riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle partì, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Tanto chiarito/ si osserva che la censura in ordine alla utilizzabilità dei processi verbali di accertamento si risolve in una mera asserzione fondata sull'apodittico presupposto che gli elementi a carico dei ricorrenti sarebbero stati tratti da verifiche fiscali "amministrative" compiute in violazione dei diritti di difesa e, quindi, inutilizzabili ai fini della condanna penale. Sennonché, dal testo del provvedimento impugnato, emerge che il compendio indiziario è costituito anche da altri atti d'indagine di polizia giudiziaria non strettamente riconducibili ad attività di verifica amministrativo- fiscale, così come evocati dai ricorrenti. In tali casi, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Tale principio è ancor più valido nella fattispecie regolata dall'articolo 220 delle disposizioni dì attuazione al codice di procedura penale, dove alla parte incombe l'ulteriore onere di indicare gli atti che, resisi necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale, siano stati acquisiti nel corso di attività ispettive o di vigilanza senza l'osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale. E' stato infatti affermato che la violazione dell'articolo 220 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'articolo 220 rimanda (Sez. 3, 6594 del 26/10/2016, dep. 2017, Felini, Rv. 269299 - 01), con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso con il quale non vengono indicate, né dedotte le violazioni codicistiche che avrebbero prodotto l'eccepita invalidità. Non, dunque, la generica violazione dell'articolo 220 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale può essere dedotta, occorrendo la specifica indicazione della violazione codicistica che avrebbe determinato la nullità o l'inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti dalla polizia giudiziaria.La dottrina ha sottolineato come la disposizione disciplini, infatti, le sorti e l'utilizzabilità di quegli atti "a finalità mista", vale a dire di quel novero di operazioni "a cavallo" tra l'attività amministrativa di accertamento ed il potenziale instaurarsi di un procedimento penale a seguito del rilievo, ad opera dell'ufficiale di polizia giudiziaria, di indizi dì reato, regolando le ipotesi in cui, nel corso di attività ispettive e di vigilanza, emergano indizi di reità e, a tal fine, si verifichi un mutamento dal quadro delle attività di accertamento di polizia amministrativa a quelle di polizia giudiziaria e perciò prevedendosi che, da quel momento, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale siano compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale. E' dunque alle norme del codice di procedura penale che occorre avere riguardo per stabilire se il regime garantistico predisposto con l'articolo 220 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale sia stey meno violato. Avendo i ricorrenti inosservato entrambi gli oneri a GO carico, consegue l'inammissibilità dei ricorsi per genericità della relativa doglianza. Del pari non meritevole di accoglimento sono le argomentazioni difensive nella parte in cui deducono vizio di motivazione Nel caso di specie, i giudici di appello, hanno fornito una motivazione logica e coerente sulla doglianza proposta in sede d'appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. Segnatamente, a fronte dell'eccezione di inutilizzabilità dei processi verbali di constatazione> i giudici d'appello, confermando le considerazioni rese del giudice di prime cure, hanno evidenziato che gli indizi di reità sono sorti solo il 10 maggio 2017, quando [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di non aver effettuato alcuna delle riferite cessioni e di non sapere alcunché delle 200 fatture in questione. I giudici hanno, dunque, ritenuto, pertanto pienamente utilizzabili ai fini della prova della fittizietà delle operazioni disposte, sia gli atti precedenti, e dunque le dichiarazioni rese da Ferraro in data 10 aprile, data in cui l'imputato riferiva di non aver potuto effettuare , in favore della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], tutte le cessioni di frutta e verdura riportate nelle suddette fatture, sia agli atti successivi per i quali i ricorrenti non hanno indicato a sostegno della dedotta inutilizzabilità, la norma processuale violata diversa da quella dell'articolo 220 disp. att. cod. proc. pen. La guardia di finanza, a riscontro delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del Ferraro ha accertato che questi non era proprietario e non aveva la disponibilità di terreni per la produzione di frutta e verdura, eccettuati alcuni fondi di proprietà della moglie denati a mandorleti e vigneti; non aveva t sue dipendenze braccianti agricoli né era in condizioni di documentare il trasportdla consegna della merce apparentemente cedutit; e non risultava aver acquistato da terzi la merce ceduta a [OSCURATO:PERSONA]. Tali elementi, unitamente alla circostanza che il Ferraro non è stato in grado di esibire alcuna documentazione afferente gli asseriti trasporti, sono stati ritenuti sufficienti anche dai giudici di secondo grado a dimostrare l'inesistenza, almeno prevalente, delle operazioni effettuate e pertanto a supportare i giudizi di responsabilità nei confronti dei ricorrenti per i reati loro contestati. 3. Il secondo motivo di ricorso afferente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato proposto da [OSCURATO:PERSONA] è da ritenersi inammissibile poiché proposto per la prima volta in sede di legittimità. 4.Inammissibile è altresì il terzo motivo di ricorso proposto dal Ferraro relativo al trattamento sanzionatorio. I giudici d'appello, con motivazione immune dai vizi censurati, hanno specificamente indicato le ragioni poste sostegno della pena adeguata alla "negativa personalità del Ferraro che è pluripregiudicato ed evasore totale ed all'assenza di qualsiasi comportamento riparatore nei confronti dello Stato". 4. Anche l'ultimo motivo è inammissibile atteso il mancato decorso della prescrizione decennale del reato contestat