CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 28252/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30390-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.30390/2021 Cron. Rep. Ud.26/09/2023 CC avverso la sentenza n. 627/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/05/2021 R.G.N. 1006/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza in data 24 maggio 2021, la Corte d'appello di Palermo accoglieva il gravame di [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo (in seguito ASP) con la qualifica di dirigente medico, titolare di incarico professionale di alta specializzazione ex art. 27 lett. C del c.c.n.l. della Dirigenza medica, avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda, da lei proposta nei confronti dell’ASP, volta a conseguire il risarcimento del danno per inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie per corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale; 2. con atto notificato il 22.11.2021, l’ASP di Agrigento ricorreva per cassazione con tre motivi, cui la Panepinto si opponeva con controricorso; 3. la parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettata dalla controparte. [OSCURATO:PERSONA]: 1. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 cod.proc. c iv . nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 cod.proc. c iv . ;2. in presenza di adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, comma 4, cod. p roc . c iv . , non occorre provvedere sulle spese; 3. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legitti