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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 20933/2023

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ere - [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere rel. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16842/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] nazionale di Fisica nucleare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale     [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.

Cron.

Rep.

Ud. 07/07/2023 CC       è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n.513/2020 della C orte d’appello di Bologna, depositata il 10 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07 /0 7 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , dipendenti a tempo indeterminato dell’[OSCURATO:PERSONA] nazionale di Fisica nucleare (da ora INFN), hanno chiesto al Tribunale di Bologna che fosse dichiarato il loro diritto all’accensione della polizza assicurativa di cui alla convenzione sottoscritta dall’INFN e dall’INA il 1° luglio 1963.

Essi hanno esposto che la loro richiesta in tal senso era stata respinta dall’INFN sul presupposto, da loro ritenuto erroneo, della natura non retributiva, ma previdenziale, di detta polizza.

Il Tribunale di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 294/2019, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello che la Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 513/2020, ha rigettato.

Il giudice di secondo grado, affermando la natura previdenziale della polizza, ha ritenuto che detto trattamento fosse da considerare comunque cessato, essendo stati attuati, nell’ambito del comparto, i Fondi di previdenza complementare ex d.lgs. n. 124/1993. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EnricoFattibene, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattromotivi.

L’INFN ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti hanno depositato apposito atto di rinuncia, datato 13 giugno 2023 e sottoscritto dai difensori, ex art. 390 c.p.c., con istanza di compensazione delle spese di lite.

L’INFN ha accettato espressamente, con dichiarazione del 14 giugno 2023, la menzionata rinuncia e la correlata richiesta di compensazione.

Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto.

Nessuna statuizione sulle spesevi deve essere, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., stante l’intesa raggiunta dalle parti (Cass., Sez. 2, n. 18368 dell’ 8 giugno 2022).

Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, considerato l’esito della contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere - [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere rel. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16842/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] nazionale di Fisica nucleare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale     [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N. Cron. Rep. Ud. 07/07/2023 CC       è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n.513/2020 della C orte d’appello di Bologna, depositata il 10 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07 /0 7 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , dipendenti a tempo indeterminato dell’[OSCURATO:PERSONA] nazionale di Fisica nucleare (da ora INFN), hanno chiesto al Tribunale di Bologna che fosse dichiarato il loro diritto all’accensione della polizza assicurativa di cui alla convenzione sottoscritta dall’INFN e dall’INA il 1° luglio 1963. Essi hanno esposto che la loro richiesta in tal senso era stata respinta dall’INFN sul presupposto, da loro ritenuto erroneo, della natura non retributiva, ma previdenziale, di detta polizza. Il Tribunale di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 294/2019, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello che la Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 513/2020, ha rigettato. Il giudice di secondo grado, affermando la natura previdenziale della polizza, ha ritenuto che detto trattamento fosse da considerare comunque cessato, essendo stati attuati, nell’ambito del comparto, i Fondi di previdenza complementare ex d.lgs. n. 124/1993. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EnricoFattibene, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattromotivi. L’INFN ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti hanno depositato apposito atto di rinuncia, datato 13 giugno 2023 e sottoscritto dai difensori, ex art. 390 c.p.c., con istanza di compensazione delle spese di lite. L’INFN ha accettato espressamente, con dichiarazione del 14 giugno 2023, la menzionata rinuncia e la correlata richiesta di compensazione. Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto. Nessuna statuizione sulle spesevi deve essere, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., stante l’intesa raggiunta dalle parti (Cass., Sez. 2, n. 18368 dell’ 8 giugno 2022). Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, considerato l’esito della contr
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