CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 08832/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17648/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79S13 F205G), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 36, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54R62 L328Z) e GRAMEGNA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55A11 F205Z), elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1235/2017, pubblicata il 2 agosto 2017, la cui impugnazione in sede di appello è stata dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 348-bisc.p.c., con ordinanza della Corte d’appello di Milano cron. R.G.N. 17648/18 C.C.2/03/2023 Mutuo – Restituzione pro quota– Incapacità a deporre n. 1515/2018, pubblicata il 3 aprile 2018, notificata il 3 aprile 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione notificato il 19 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 39.080,00 (poi ridotta ad euro 32.040,00), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di restituzione della somma ricevuta in prestito. In proposito, gli attori esponevano: che avevano concesso, a titolo di prestito, la somma di euro 64.080,00, mediante il versamento di assegni bancari, ai fini di consentire l’acquisto della casa coniugale in favore della figlia [OSCURATO:PERSONA] e del genero [OSCURATO:PERSONA]; che avevano richiesto la restituzione degli importi mutuati; che la figlia [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a restituire l’importo di euro 25.000,00 mentre [OSCURATO:PERSONA], quale ex genero separatosi dalla moglie nel 2013, si era rifiutato di restituire alcunché, sostenendo la carenza di un rapporto di mutuo. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale contestava la fondatezza della domanda di restituzione per inesistenza della causale dedotta, negando che gli attori avessero versato le somme a titolo di mutuo e sostenendo, invece, che detti importi erano stati corrisposti per mero spirito di liberalità, al fine di aiutare i futuri sposi, sicché l’elargizione effettuata avrebbe dovuto configurarsi quale donazione indiretta e, in ogni caso, quale obbligazione naturale, non passibile di ripetizione. Nel corso del giudizio erano escussi i testi ammessi, tra cui [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, il Tribunale adito, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva la domanda proposta e, per l’effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 32.040,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al soddisfo. A sostegno dell’adottata pronuncia il Tribunale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che era incontestato che il convenuto avesse ricevuto dagli attori le somme indicate al momento della stipula del contratto preliminare di compravendita dell’immobile da destinare a casa coniugale, mentre era controversa l’esistenza di un negozio di mutuo; b ) che dalle deposizioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], figlia degli attori, era emersa la sussistenza di un accordo restitutorio tra le parti in ordine alle somme versate dai genitori; c) che detta testimonianza doveva essere valutata, non già nella prospettiva dell’incapacità a deporre – questione, quest’ultima, che avrebbe presupposto un interesse giuridico idoneo a legittimare la partecipazione del teste al giudizio, atteso che il residuo debito della teste, pari all’irrisoria somma di euro 40,00, era stato estinto all’udienza del 19 gennaio 2016, mediante pagamento banco iudicis – , bensì sul piano dell’attendibilità; d) che, sotto il profilo oggettivo, la teste aveva reso dichiarazioni precise, affermando di avere corrisposto, nella veste di debitore, la somma di euro 25.000,00 in data 14 aprile 2014 mediante bonifico in atti; e ) che, quanto al profilo soggettivo, l’interruzione del rapporto di coniugio con il convenuto non rendeva inattendibili le circostanze riferite in ordine a un accordo tra le parti circa la restituzione delle somme pretese dagli attori, essendo plausibile che la figlia avesse assunto il ruolo di intermediario in relazione al prestito di importi non irrilevanti; f ) che, viceversa, erano inattendibili le deposizioni rese dai testi escussi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.– Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], il quale reiterava la contestazione in ordine alla testimonianza resa dalla teste [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che vi fosse la sua incapacità a deporre, e confutava la valutazione che era stata data delle ulteriori risultanze istruttorie con riguardo ai testi citati da parte convenuta. Decidendo sul gravame interposto, cui resistevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Milano, con ordinanza cron. n. 1515/2018, depositata il 3 aprile 2018, notificata il 3 aprile 2018, dichiarava l’inammissibilità dell’appello, per difetto di una prognosi favorevole sul suo accoglimento, in ordine ai motivi proposti. In specie, la pronuncia d’appello evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto ad effettuare i versamenti a favore degli attori per una somma esattamente pari alla metà dell’importo da questi originariamente elargito e segnatamente attraverso un primo versamento di euro 25.000,00, effettuato con bonifico prima dell’instaurazione del giudizio, con un versamento di euro 7.000,00 in corso di causa e mediante un ulteriore versamento di euro 40,00, effettuato banco iudicis prima della sua testimonianza, sicché gli originari attori, accettando tali versamenti in adempimento dell’obbligo restitutorio, non avevano più alcuna pretesa da far valere nei suoi confronti. Per l’effetto, la Corte di merito confermava che non sussisteva l’incapacità a testimoniare di [OSCURATO:PERSONA]. 3.– Avverso la sentenza di primo grado ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348-ter, terzo comma, c.p.c., affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In primo luogo, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per asserita tardività. Ora, nella fattispecie, il ricorso di legittimità è stato proposto avverso la sentenza pronunciata in prime cure, ai sensi dell’art. 348-ter, terzo comma, c.p.c., nel rispetto del termine breve di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell’ordinanza di inammissibilità adottata dalla Corte d’appello. Segnatamente detta ultima ordinanza è stata depositata e notificata il 3 aprile 2018 mentre la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta a mezzo PEC lunedì 4 giugno 2018, alle ore 23:10, ai sensi della legge n. 53/1994. Scadendo il termine di 60 giorni di cui all’art. 325, secondo comma, c.p.c. nel giorno festivo di sabato 2 giugno 2018, ai sensi dell’art. 155, quarto comma, c.p.c., la scadenza era prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ossia appunto al giorno di lunedì 4 giugno 2018. Il fatto che la notifica a mezzo PEC del ricorso per cassazione sia avvenuta dopo le ore 21:00 ed entro le ore 24:00 del giorno 4 giugno 2018 non ha determinato lo slittamento del perfezionamento della notifica (per il notificante) al giorno successivo. Infatti, in tema di notifica del ricorso per cassazione a mezzo PEC, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 09/04/2019, la quale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 16- septiesdel d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, nella parte in cui tale norma prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione fosse stata generata dopo le ore 21:00 ed entro le ore 24:00, si sarebbe perfezionata, per il notificante, alle ore 7:00 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, l’applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario – soluzione che consente la reductio ad legitimitatem dell’art. 16 cit. – implica che il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1383 del 18/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29584 del 22/10/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 4712 del 21/02/2020). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1292 c.c., per avere il Tribunale negato l’incapacità a deporre della teste [OSCURATO:PERSONA], benché la teste fosse debitrice solidale dell’importo complessivo di euro 64.080,00, e dunque avesse un interesse macroscopico nella causa, che non le avrebbe consentito diessere escussa, essendo all’uopo irrilevante che la debitrice in solido avesse versato la metà della somma pretesa dagli attori, ossia euro 32.040,00. Ad avviso dell’istante, contrariamente all’assunto della sentenza impugnata, la Gramegna non sarebbe stata liberata dall’obbligazione in ragione del pagamento parziale, tra l’altro avvenuto in corso di causa. Sicché la prova sulla natura di prestito della somma versata dagli attori sarebbe stata acquisita per effetto della deposizione testimoniale della teste incapace, a fronte della quale era stata prontamente eccepita, già prima dell’escussione, l’incapacità a testimoniare, poi reiterata all’udienza di audizione della teste, nonché nella comparsa conclusionale, nella memoria di replica e ovviamente ribaditanell’atto introduttivo dell’appello. 3.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.1311 c.c., per avere escluso il Tribunale l’incapacità a deporre della teste, benché non avesse fatto riferimento ad alcuna ipotesi di rinuncia alla solidarietà, mai eccepita dagli attori, né richiamata dalla pronuncia di primo grado per giustificare la propria decisione. Ad ogni modo, secondo l’istante, non vi sarebbero stati i presupposti della rinunzia alla solidarietà, non essendo stata prodotta alcuna quietanza e neppure dedotta l’esistenza di una dichiarazione liberatoria della debitrice solidale e non avendo agito gli attori per la quota parte facente capo al debitore solidale, bensì per un importo maggiore, senza peraltro che vi fosse stata alcuna adesione alla domanda, a sua cura, né che fosse stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, facente stato nei suoi confronti. 4.–Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., per avere il Tribunale disposto l’audizione della teste [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’eccezione di incapacità a deporre avanzata, sebbene la teste solo dopo la sua deposizione –e sempre a seguito dell’eccezione sollevata dalla controparte – avesse versato alla madre [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 40,00, sicché, allorquando ha reso le dichiarazioni testimoniali, sarebbe stata debitrice solidale, avente uninteresse nella causa, senza che avesse alcun rilievo il fatto che la somma residua da versare fosse irrisoria. 5.– Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per avere il Giudice di primo grado ritenuto plausibile, quale fatto notorio, che la figlia degli attori potesse aver assunto il ruolo di intermediaria in relazione al prestito di somme non irrilevanti, mentre, a giudizio dell’istante, sarebbe notorio che i genitori aiutino economicamente i figli a sposarsi e mai chiedano la restituzione di quanto elargito, con l’effetto che sarebbe venuta meno anche la certezza della veridicità di quanto riferito dalla teste e, pertanto, l’esito del giudizio sarebbe stato diverso. 6.– Il quinto motivo investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.116 c.p.c. in ordine alla ponderazione delle prove, per avere il Tribunale considerato rilevante il pagamento avvenuto in corso di causa della somma di euro 7.000,00, senza valutare che tale pagamento fosse provenuto da un conto corrente cointestato tra [OSCURATO:PERSONA] e il padre [OSCURATO:PERSONA], e ciò in favore della madre [OSCURATO:PERSONA], il che avrebbe inficiato l’attendibilità della teste. 7.–I motivi – che possono essere affrontati congiuntamente, in quanto connessi sul piano logico e giuridico (attenendo tutti al comune tema della capacità a deporre della teste [OSCURATO:PERSONA], dalle cui esclusive deposizioni il Tribunale ha tratto il convincimento sulla natura di prestito della somma versata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) –sono infondati. E ciò sebbene – come correttamente affermato dal ricorre nte –il condebitore solidale sia effettivamente incapace a deporre nel giudizio intrapreso dai creditori contro gli altri debitori in solido, avendo chiaramente un interesse giuridico che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio, sebbene detti creditori non lo abbiano evocato in causa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 314 del 26/02/1965). 7.1.– Nondimeno, dalle risultanze in atti si ricava che nella fattispecie i creditori hanno accettato da uno dei debitori – e segnatamente dalla figlia condebitrice che ha deposto come teste – il pagamento di una parte del debito complessivo (e precisamente della metà, prima che la deposizione avesse luogo, come affermato dalla Corte di merito), non riservandosi di agire nei confronti della stessa debitrice per il residuo, sicché sono stati integrati gli estremi della rinuncia alla solidarietà disciplinata dall’art. 1311, secondo comma, n. 1, c.c., con conseguente conservazione dell’azione esclusivamente nei confronti dell’altro condebitore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1453 del 27/01/2015; Sez. 1, Sentenza n. 9424 del 12/07/2001; Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/03/2001; Sez. 3, Sentenza n. 1934 del 05/03/1997; Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 24/09/1979). Così si spiega la domanda che, sulla base del titolo evocato, è stata diretta a conseguire la condanna pro quotanei soli confronti di uno dei condebitori solidali. Sul punto, la Corte territoriale ha espressamente precisato che, per effetto dei versamenti effettuati dalla condebitrice solidale [OSCURATO:PERSONA], quale adempimento dell’obbligo restitutorio, i creditori non avevano più alcuna pretesa da esercitare nei suoi confronti, giustificandosi così la citazione in giudizio del solo [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna riserva di separata azione verso l’altra condebitrice. Sicché tale evocazione in giudizio di uno dei condebitori solidali è stata intesa come rinunzia a far valere il credito nei confronti dell’altro condebitore solidale, che ha corrisposto, anche attraverso pagamenti avvenuti in corso di causa (ma prima della sua deposizione), lametà del complessivo credito vantato. Pertanto, sebbene, qualora il creditore agisca, ai sensi dell’art. 1292 c.c., contro uno qualsiasi dei condebitori solidali, eserciti un suo preciso diritto che, però, non può comportare automatica rinuncia del credito nei confronti dell’altro o degli altri condebitori solidali, poiché, diversamente, si contraddirebbe la stessa facoltà di scelta che la citata norma riconosce al creditore ed il diritto del debitore solidale escusso di rivalersi nei riguardi dei suoi condebitori solidali per le quote di rispettiva responsabilità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16125 del 14/07/2006; Sez. 3, Sentenza n. 18090 del 12/09/2005), nella fattispecie, è stata ritenuta integrata la rinunzia alla solidarietà verso la condebitrice solidale [OSCURATO:PERSONA], in forza della lettura del comportamento concludente dei creditori, che ha rivelato, in modo univoco, la loro intenzione di non avvalersi del credito verso tale condebitrice. 7.2.– Rispetto a tale rinunzia al vincolo solidale non assume alcuna rilevanza la circostanza addotta (peraltro, relativa ad un dato fattuale non sindacabile in sede di legittimità), secondo cui il pagamento, in corso di causa, della quota-parte di euro 7.000,00 sarebbe avvenuto, in favore della madre [OSCURATO:PERSONA], attraverso un ordine di bonifico proveniente dal conto cointestato alla figlia [OSCURATO:PERSONA] e al padre [OSCURATO:PERSONA], poiché, ad ogni modo, per effetto di tale versamento, i creditori hanno ridotto la pretesa esercitata verso [OSCURATO:PERSONA], decurtandone il corrispondente importo. 7.3.– Per effetto di queste argomentazioni è stata esclusa l’incapacità a deporre della teste. Ed invero il prospettato interesse di [OSCURATO:PERSONA] affinché l’ex coniuge restituisse l’importo ricevuto dai suoi genitori, in quanto destinato a incrementare la capienza del patrimonio di costoro, quali futuri ereditandi, degrada a interesse di mero fatto all’esito del giudizio che, come tale, non costituisce valida ragione ostativa della capacità a deporre, ma incide esclusivamente sulla valutazione di attendibilità del teste (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 167 del 05/01/2018; Sez. L, Sentenza n. 21418 del 21/10/2015; Sez. 2, Sentenza n. 9353 del 08/06/2012). L’incapacità a testimoniare esige, infatti, un interesse personale, attuale e concreto, che coinvolga il teste nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione. All’esito, è stata compiuta una debita valutazione sull’attendibilità del testimone, avente ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa –e non già aprioristica e per categorie di soggetti–, al fine di escluderne ex ante la capacità a testimoniare (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 33536 del 15/11/2022; Sez. 3, Sentenza n. 19215 del 29/09/2015). Al riguardo, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 30/03/2010; Sez. L, Sentenza n. 16529 del 21/08/2004). Ebbene, nella fattispecie, sia gli elementi oggettivi che soggettivi sono stati debitamente ponderati, ai fini di ritenere attendibile il teste, senza che l’affermazione sulla notorietà del fatto che la figlia abbia potuto fungere da intermediaria nella concessione del prestito a cura dei genitori per l’acquisto della casa coniugale abbia avuto un peso decisivo, essendo emerso dalla deposizione testimoniale che i genitori avevano erogato l’importo emarginato a titolo di mutuo e, quindi, con obbligo di successiva restituzione. Con l’effetto che la circostanza “notoria” ha avuto un ruolo meramente rafforzativo di una prova già raggiunta sul punto. 7.4.– In ultimo, quanto alla contestata ponderazione dell’esito probatorio con riferimento alle deposizioni rese dagli altri testimoni escussi, di cui è stata ritenuta la non credibilità, si rileva che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017; Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014; Sez. L, Sentenza n. 42 del 07/01/2009). Sicché l’aspetto inerente alla comparazione tra gli esiti delle deposizioni testimoniali assunte non è sindacabile in sede di legittimità. 7.5.– Conseguentemente risulta assolto l’onere probatorio gravante sul mutuante che reclama la restituzione del prestito eseguito, poiché – a fronte dell a contestazione della controparte circa l’imputazione della somma ricevuta –è stato dimostrato che l’importo emarginato è stato versato per il titolo indicato, con il connesso obbligo restitutorio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 6295 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2974 del 15/02/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 24/02/2004; Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 19/08/2003; Sez. 3, Sentenza n. 9209 del 06/07/2001). 8.–In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per