CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16311/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] c/ MINISTERO DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione dallo stesso proposta in relazione M reati:t di tentato omicidio aggravato e di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo. 2. La vicenda giudiziaria dell'istante trae origine dagli eventi verificatesi in data 12 gennaio 2018, alle prime ore del mattino, nei pressi della stazione Termini ove vi era stata una colluttazione tra cittadini ucraini e cittadini nordafricani, in cui il correo del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]/ sparava due colpi di pistola, colpendo intenzionalmente [OSCURATO:PERSONA], pur non cagionandone la morte, ed attingendo alla gamba sinistra anche un cittadino ecuadoregno, [OSCURATO:PERSONA], estraneo alla lite, che riportava lesioni giudicate guaribili in giorni 20. L'odierno ricorrente era stato riconosciuto mediante individuazione fotografica da uno dei cittadini nordafricani coinvolti nella vicenda, [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo averne ./2tit-LY4 fornito una descrizione fisica, lo identificato con certezza come uno degli occupanti della [OSCURATO:PERSONA] grigia che lo aveva colpito alla tempia con un coltello. Allo stesso modo, il cittadino Mttit egiziano [OSCURATO:PERSONA], descritti gli aggressori, riconosciuto con certezza [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, che aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare, aveva sottolineato che lo Stashkiv e il Brodskyy erano stati entrambi rintracciati in casa di quest'ultimo, in data 24/01/2018, e che, in tale contesto, i due avevano contrastato le attività della polizia giudiziaria, rifiutandosi di aprire la porta. Risulta, inoltre, che l'odierno istante avesse attivato una nuova utenza telefonica proprio il 13/01/2018, vale a dire poche ore dopo i fatti contestati; circostanza che, in sede di interrogatorio di garanzia, egli aveva giustificato asserendo che, a causa della colluttazione del giorno precedente, aveva perduto il telefono cellulare. Il quadro di gravità indiziaria si completava poi attraverso l'esame di un video, registrato dalle telecamere di sicurezza presso la stazione Termini, in cui, in uno specifico fotogramma delle 02,16 è possibile riconoscere lo Stashkiv mentre discute con un cittadino nord- africano 2.1. Con sentenza n. 31599 del 2018, la Corte di cassazione, Sezione Prima, annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame, confermativa dell'ordinanza genetica, ritenendo che il Collegio della cautela avesse motivato in modo non sufficientemente approfondito riguardo all'attendibilità dei diversi testi a carico del ricorrente; avesse mancato di valutare le dichiarazioni rese dall'altra persona offesa, il cittadino ecuadoregno, nonché la circostanza riferita dallo Stashkiv, secondo cui vi era stata una sottrazione mediante strappo, da parte di uno dei cittadini nordafricani, della collanina d'oro indossata da un suo connazionale. In sede di rinvio, il Tribunale del riesame di Roma confermava nuovamente l'ordinanza impugnata, reputando che l'analisi degli elementi indicati dalla Suprema Corte non conducesse ad una conclusione di insussistenza della gravità indiziaria a carico dell'odierno ricorrente. Anche il provvedimento di rinvio veniva annullato dalla Corte Suprema, Sezione Quinta, con sentenza n. 10400 del 2019: il Giudice di legittimità riteneva l'ordinanza del riesame priva di autosufficienza argomentativa e valutativa, osservando che il provvedimento impugnato aveva operato un frazionamento nella valutazione delle diverse testimonianze, con il risultato di renderle in qualche modo "artificiosamente" tra loro convergenti, laddove invece, secondo la Suprema Corte, una valutazione globale dei contributi dichiarativi, presi in esame, offriva un quadro di contraddittorietà tra gli stessi. La sentenza della Corte di cassazione veniva depositata in data 08/03/2019, mentre il Giudice dell'udienza preliminare pronunciava, in data 21/03/2019, sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per tutti i capi di imputazione. La sentenza assolutoria trovava ragione nelle gravi incertezze delle fonti dichiarative e nell'assenza di elementi di riscontro obiettivo (qualj referti medici, sequestri dell'arma, riprese nitide della sparatoria), tali da rendere incerto il quadro probatorio. 3. Nel rigettare la domanda di riparazione, la Corte di appello ha valorizzato la frequentazione, da parte dell'istante( di soggetti pregiudicati, nonché la dedizione a delitti lucrogenetici, come emergente dalla lettura del certificato del Casellario giudiziale, osservando che, proprio per tale stile di vita, é stata ritenuta la sussistenza del pericolo di fuga, così come illustrato nella richiesta cautelare avanzata dal pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha, in particolare, ritenuto dirimente/ai fini della decisione sulla riparazione, la considerazione svolta nella parte finale della sentenza di assoluzione in cui si sottolinea che la pista investigativa del pubblico ministero era "senz'altro ragionevole" "perché conteneva indizi non trascurabili", al punto che il Tribunale del riesame di Roma ha confermato per due volte l'ordinanza applicativa, riformando, dietro impugnazione del pubblico ministero, l'ordinanza reiettiva emessa da altro Gip nei confronti del coindagato, ritenendola fondata su basi meramente congetturali. La Corte di appello ha, altresì, dato rilevanza, nel senso ostativo all'invocato indennizzo, alle seguenti circostanze: l'essersi l'istante munito di un nuovo cellulare proprio il giorno successivo ai fatti, pur essendo privo di redditi e, quindi, non in grado di effettuare spese di tipo voluttuario; la coabitazione con il Brodskyy; l'atteggiamento poco collaborativo al momento in cui gli operanti hanno cercato di farvi ingresso; il rinvenimento dell'auto nei pressi della suddetta abitazione ed il mancato uso della stessa nei giorni successivi alla vicenda; la mancanza di efficacia dissuasiva dei trascorsi giudiziari, per altri delitti. 4. Il ricorso consta di un unico, articolato, motivo, con cui si deduce violazione dell'art.314 cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione con riferimento alla ritenuta colpa grave. Il ragionamento condotto dalla Corte d'appello è viziato da macroscopico error in iudicando, avendo additato, quale causa sinergica all'adozione della misura, condizioni extra processuali, ravvisate nelle precedenti condanne riportate dal ricorrente, nelle sue presunte frequentazioni 1.7 A di ambienti criminali, incidenti in quanto tali, non già sul versante gravità indiziaria, ma sul distinto piano - in questa sede irrilevante - dei pericula líbertatis/con riferimento specifico al pericolo di fuga. L'ordinanza impugnata ha eluso qualsiasi concreto raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni dell'ordinanza custodiale, essendo stata interamente omessa una benché minima esplicitazione dell'incidenza causale della sua supposta colpa sull'adozione della misura cautelare. Nessuno dei vari provvedimenti susseguitisi nella fase cautelare fornisce evidenza di comportamenti dell'indagato consistiti nella supposta frequentazione di soggetti pregiudicati. Nell'ordinanza impugnata- ha preso forma una non consentita revisione critica della sentenza di assoluzione, messa in discussione dai Giudici della riparazione, mancando, in sostanza, un'indicazione motivazionale in ordine all'esistenza, nel caso di specie, di condotte gravemente colpose eziologicamente rilevanti ai fini dell'adozione della misura cautelare. La Corte di appello avrebbe dovuto prendere atto che gli originari indizi di colpevolezza a carico del ricorrente erano unicamente fondati sulla ritenuta attendibilità dei cittadini egiziani escussi e che la genesi di tale quadro indiziario non subiva alcuna interferenza causalmente imputabile a condotte ipoteticamente colpose dello Stashkiv. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro delrid quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. 3. Va, inoltre, considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 - 01). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri). 3. Nel caso di specie, l'iter argomentativo, seguito dal Giudice della riparazione, resiste alle censure del ricorrente. Precipua significatività assume, nel caso di specie, la circostanza, richiamata dall'ordinanza impugnata, della partecipazione (dallo stesso istante ammessa) alla colluttazione intercorsa tra i due gruppi antagonisti, venendo a costituire indice rilevatore della sussistenza del preciso nesso eziologico tra la condotta dallo Stashkiv tenuta - che lo ha posto nella obiettiva situazione di gravità indiziaria - e la misura cautelare emessa. Indice che afferisce a comportamenti che si collocano comunque su un piano di illiceità L(Aircieriflista), rimasti acquisiti processualmente, i quali apparivano verosimilmente riconducibili ad una situazione che poteva configurarsi come di partecipazione alla commissione in concorso con altri del reato contestato. In sostanza, nell'ordinanza correttamente si evidenzia che i fatti emergenti dalla vicenda, pur se insufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'istante, attestano comunque un comportamento gravemente colposo da parte sua, tale da lasciare supporre agli inquirenti che E fosse coinvolto a pieno titolo nel reato ascrittogli e che conseguentemente dovesse essere sottoposto a custodia cautelare. 4. Proprio in considerazione della totale autonomia che caratterizza il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione, si può addivenire a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. Il ricorrente non tiene conto del diverso piano, testé descritto, su cui opera il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il