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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 31983/2026

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a Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge, inordine all’erronea qualificazione del fatto come rapina anziché come furto constrappo, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedottein appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), risolvendosi in una proposta dilettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), peraltro formulata senza alcun confrontocon la motivazione della sentenza impugnata;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio dimotivazione, in ordine all’apprezzamento delle prove ai fini dell’accertamentodella condotta, propone una rivalutazione del fatto non consentita in sede dilegittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre lapropria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedentigradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla suacognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge epercorsi argomentativi alternativi (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);rilevato che la Corte d’appello ha invece puntualmente disatteso le censuredel ricorrente, con argomentazioni adeguate e conformi alla giurisprudenza dilegittimità rilevando la correttezza della qualificazione del fatto nei termini dirapina, anziché di furto con strappo, giacché la condotta violenta era per lo piùdiretta alla persona, la quale, nel caso di specie, era rovinata a terra fuori dalmezzo di trasporto sul quale la condotta sottrattiva aveva avuto inizio (si vedapag. 3 della sentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge, inordine all’erronea qualificazione del fatto come rapina anziché come furto constrappo, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedottein appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), risolvendosi in una proposta dilettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), peraltro formulata senza alcun confrontocon la motivazione della sentenza impugnata;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio dimotivazione, in ordine all’apprezzamento delle prove ai fini dell’accertamentodella condotta, propone una rivalutazione del fatto non consentita in sede dilegittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre lapropria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedentigradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla suacognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge epercorsi argomentativi alternativi (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);rilevato che la Corte d’appello ha invece puntualmente disatteso le censuredel ricorrente, con argomentazioni adeguate e conformi alla giurisprudenza dilegittimità rilevando la correttezza della qualificazione del fatto nei termini dirapina, anziché di furto con strappo, giacché la condotta violenta era per lo piùdiretta alla persona, la quale, nel caso di specie, era rovinata a terra fuori dalmezzo di trasporto sul quale la condotta sottrattiva aveva avuto inizio (si vedapag. 3 della sentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
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