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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 40422/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Siena, in data 29.6.2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto di cui all'art. 595, c.p., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputata, eccependo l'estinzione del reato per remissione di querela intervenuta in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.

Ed invero, come emerge dagli atti acquisiti al procedimento, la persona offesa dal reato, [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha formalmente rimesso la querela presentata nei confronti del ricorrente in relazione al reato per cui quest'ultimo è stato condannato, attraverso dichiarazione resa personalmente innanzi a un ufficiale di polizia giudiziaria, preso la stazione dei CC. di [OSCURATO:PERSONA], remissione cui ha fatto seguito, in pari data, formale accettazione da parte dell'imputata, attraverso dichiarazione resa del pari personalmente da quest'ultima innanzi al medesimo ufficiale di polizia giudiziaria, nello stesso luogo (cfr. verbale di remissione di querela e contestuale accettazione del 20.6.2019) Considerato, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le formalità previste dall'art. 340, c.p.p., in tema di remissione della querela e di accettazione, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152, c.p. (applicabile nel caso in esame trattandosi di reato perseguibile a querela di parte), che va rilevata e dichiarata in sede di legittimità, (cfr. Cass., sez. un., 25.2-27.5.2004, n. 24246), non risultando, peraltro, evidente l'insussistenza di responsabilità della prevenuta in ordine al reato innanzi indicato.

L'impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio, per estinzione del reato per cui la ricorrente ha riportato condanna.

Ai sensi dell'art. 340, co. 4, c.p.p., le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico della querelata Faleri, non essendo stato diversamente convenuto nell'atto di remissione della querela.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela.

Pone le spese del procedimento a carico della querelata [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Siena, in data 29.6.2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto di cui all'art. 595, c.p., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputata, eccependo l'estinzione del reato per remissione di querela intervenuta in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione. 3. Il ricorso è fondato e va accolto. Ed invero, come emerge dagli atti acquisiti al procedimento, la persona offesa dal reato, [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha formalmente rimesso la querela presentata nei confronti del ricorrente in relazione al reato per cui quest'ultimo è stato condannato, attraverso dichiarazione resa personalmente innanzi a un ufficiale di polizia giudiziaria, preso la stazione dei CC. di [OSCURATO:PERSONA], remissione cui ha fatto seguito, in pari data, formale accettazione da parte dell'imputata, attraverso dichiarazione resa del pari personalmente da quest'ultima innanzi al medesimo ufficiale di polizia giudiziaria, nello stesso luogo (cfr. verbale di remissione di querela e contestuale accettazione del 20.6.2019) Considerato, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le formalità previste dall'art. 340, c.p.p., in tema di remissione della querela e di accettazione, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152, c.p. (applicabile nel caso in esame trattandosi di reato perseguibile a querela di parte), che va rilevata e dichiarata in sede di legittimità, (cfr. Cass., sez. un., 25.2-27.5.2004, n. 24246), non risultando, peraltro, evidente l'insussistenza di responsabilità della prevenuta in ordine al reato innanzi indicato. L'impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio, per estinzione del reato per cui la ricorrente ha riportato condanna. Ai sensi dell'art. 340, co. 4, c.p.p., le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico della querelata Faleri, non essendo stato diversamente convenuto nell'atto di remissione della querela. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Pone le spese del procedimento a carico della querelata [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]