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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 16576/2022

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ETO R.G. 29917/2021 Roma, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]L-(, G [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATO avverso: sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 3163/2021 depositata in data 21.09.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella

1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e< DEPOSITMO 2n1 CtSCELLEV

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO R.G. 29917/2021 Roma, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]L-(, G [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATO avverso: sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 3163/2021 depositata in data 21.09.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e< DEPOSITMO 2n1 CtSCELLEV
Decreto Cassazione n. 16576/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris