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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14714/2026

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a, [OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeVincenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controMinistero Della Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-avverso il decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 156/2023 depositatoil 25/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4513/2024Numero sezionale 2699/2025Numero di raccolta generale 14714/2026Data pubblicazione 18/05/20261. – Con ricorso ex art. 3, Legge n. 89/2001, depositato presso laCorte di Appello di Perugia il 21 ottobre 2019, gli istanti indicati in epigrafechiedevano che venisse dichiarata la violazione dell’art. 6, Convenzioneper la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali -sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui alrelativo par. 1 -, in ordine alla durata di un procedimento sempre inmateria di equa riparazione, accoglieva il ricorso e condannava il Ministroconvenuto al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro2.000,00 ciascuno, spese di lite secondo soccombenza,Con decreto n. 124/2021 la Corte di appello di Perugia, pronunciandosisull'opposizione ex art. 5 ter, l. n. 89/01, dell'Amministrazione avverso ilcitato decreto 34/2020 della Corte di appello di Perugia, la accoglieva,revocando la somma posta a carico del Ministero in favore dei ricorrenti atitolo di equo indennizzo e li condannava alle spese del decretoquantificate in euro 1.198,50 oltre accessori; condannava altresì gliopposti al pagamento delle spese di opposizione in favore del Ministero,ammontanti in complessivi euro 1.198,50 oltre accessori.2. - Gli istanti ricorrevano alla Corte di cassazione, con due motivi diimpugnazione, lamentando con il primo, violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2, legge n. 89/2001 e, con il secondo, censurando la decisionedella Corte di Appello di Perugia per violazione e/o falsa applicazionedell’art. 91 cod. proc. civ.Con ordinanza n. 7000/2023, depositata il 09/03/2023, la Corte dilegittimità accoglieva “il primo motivo di ricorso“, dichiarando “assorbito ilsecondo motivo“: cassava quindi “ il decreto impugnato, con rinvio” allaCorte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per lapronuncia sulle spese del giudizio di cassazione“.3. - Gli istanti riassumevano la causa, ex art. 392 c.p.c., con ricorsoritualmente depositato dinanzi alla Corte di Appello di Perugia, la quale -Numero registro generale 4513/2024Numero sezionale 2699/2025Numero di raccolta generale 14714/2026Data pubblicazione 18/05/2026costituitosi di nuovo il Ministero della giustizia -, con decreto n. 133/2023,depositato in data 25/10/2023, accoglieva la domanda, condannandol’Amministrazione resistente a pagare “in favore di ciascuna partericorrente la somma complessiva di euro 2.000,00 per danno nonpatrimoniale, oltre ad interessi legali dalla data della domanda al saldo“;nonché delle relative spese di lite della prima fase di opposizione in euro970,00, oltre ad euro 27,00 per spese vive, della fase di legittimità in euro940,00, oltre ad euro 27,00 per esborsi ed euro 970,00, oltre ad euro27,00 per la fase di riassunzione, “con esclusione della fase istruttoriaperché non si è effettivamente svolta” (v. pag. 4 del provvedimentoimpugnato, ultimo rigo), poste a carico del Ministero soccombente,distratte ex art. 93 c.p.c.4. - Contro siffatta decisione gli istanti propongono nuovamentericorso di legittimità, con due motivi di impugnazione, censurandorispettivamente: la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.,dell’art. 2233, comma 2 c.c., del D.M. n. 55/2014, del D.M. n. 37/2018 edel D.M. n. 147/2022, nonché dell’art. 4, punto 5, D.M. n. 55/2014 per lamancata liquidazione dei compensi distinti per fasi in relazione ad ognigrado di giudizio; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c.,art. 2233, comma 2 c.c., D.M.Il Ministero della giustizia si è costituito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsaapplicazione di legge - art. 91, cod. proc. civ.; art. 2233, 2 comma, cod.civ.; d.m. n. 55/2014, d.m. n. 37/2018 e d.m. n. 147/2022; art. 4, punto5, d.m. n. 55/2014; mancata liquidazione compensi distinti per fasi, inrelazione ad ogni grado di giudizio.

Il ricorrente evidenzia che evidenziareNumero registro generale 4513/2024Numero sezionale 2699/2025Numero di raccolta generale 14714/2026Data pubblicazione 18/05/2026che il Decreto impugnato ha liquidato le spese di lite (poste a caricodell’Amministrazione soccombente per tutti i tre gradi - due di merito euno di legittimità -, in cui il giudizio si è articolato), in maniera globale edonnicomprensiva, limitandosi ad indicare l’importo finale liquidato perciascun grado e senza mai provvedere ad individuarne ed a distinguerne levoci afferenti alle singole e rispettive fasi.

In realtà, ai sensi dell’art. 4,punto 5, del D.M. n. 55/2014, “il compenso è liquidato per fasi” ed infattila Suprema Corte ha sempre precisato che “il giudice, anche in assenza dinota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema diliquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad unadeterminazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci nonconsiderate o ridotte“ (Cass. Sez. 6-2, n. 15443/2021 del 3/6/2021).1.1. - La censura è priva di pregio.Invero, in applicazione dell'art. 4, punto 5 del d.m. n. 55/2014, i compensidei professionisti, quando sono riferiti a più fasi del giudizio, devonoessere liquidati distinguendo ciascuna fase di esso, in modo da consentirela verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto dellerelative tabelle per essere un compenso unitario, principio che risultarigorosamente rispettato nella specie per avere il giudice del rinvioliquidato le spese per ciascuna fase.

Risulta peraltro inconferente ilrichiamo alla giurisprudenza di questa Corte, invocata da parte ricorrente.2. - Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e/ofalsa applicazione di legge - artt. 91 cod. proc. civ., 2233, comma 2 cod.civ.; liquidazione compensi ex d.m. n. 55/2014, d.m. n. 37/2018 e d.m. n.147/2022.

Si deduce che il Decreto impugnato determina le spese delledue fasi di merito (quella originaria e quella della riassunzione ex art. 392c.p.c., conseguente all’ordinanza della Suprema Corte n. 7000/2023)senza riconoscere la fase istruttoria.

Tali liquidazioni risultano, inoltre,tutte inferiori, in realtà, ai rispettivi minimi tariffari, così come stabilitidalla Tabella n. 12 (“giudizi innanzi alla Corte di Appello“) del D.M. n.Numero registro generale 4513/2024Numero sezionale 2699/2025Numero di raccolta generale 14714/2026Data pubblicazione 18/05/202655/2014, con le modifiche apportatevi dal D.M. n. 147/2022, applicabile atutti i tre gradi di merito del giudizio stesso.2.2.– Il secondo motivo è fondato nei termini di seguito esposti.Questa Corte ha già precisato come il procedimento per l'equa riparazionedel pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole duratadel processo - di cui alla legge n. 89 del 2001 - vada considerato, ai finidella liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato, quale procedimentoavente natura contenziosa, con la conseguenza che, nel caso in esame,trova applicazione la tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (cfr.Cass.

Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689;Cass.

Sez. 6 - 2, 14/11/2016, n. 23187; Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n.25352).

Peraltro, è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione dellespese processuali l’esclusione della fase istruttoria viola il dispostodell'articolo 4, co. 5, lett. c) dm 55/2014, che include nella fase istruttoriauna pluralità di attività ulteriori rispetto all'espletamento di prove, tra cuianche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione ointegrazione delle domande, anche l'esame dei provvedimenti giudizialipronunciati, ai sensi dell'articolo 4 d.m. 55/2014.

Detta norma, infatti, alquinto comma indica "esemplificativamente" il contenuto delle fasi, dopoavere nunciato proprio che il compenso "è liquidato per fasi", che sono peril giudizio di cognizione la fase di studio della controversia (lettera a), faseintroduttiva del giudizio (lettera b), fase istruttoria (lettera c), fasedecisionale (lettera d).

La lettera c), dunque, include nella fase istruttoriaanche "l'esame ... dei provvedimenti" giudiziali pronunciati nel corso e infunzione dell'istruzione".

Non si può negare che sono decisioni "in funzionedell'istruzione" anche quei provvedimenti da cui si desume la nonnecessità di procedere ad istruzione, trattandosi evidentemente di unafunzione negativa (v.

Cass. n. 20993/2020).

In tal senso è riconducibileall'esame anche del decreto opposto.Numero registro generale 4513/2024Numero sezionale 2699/2025Numero di raccolta generale 14714/2026Data pubblicazione 18/05/2026Nel caso di specie, applicando le tabelle di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto2022, partendo dal decisum di euro 2.000,00 (valore della causa: da euro1.101 a euro 5.200), si ottiene, per la fase di merito, un compensotabellare minimo di euro 1.458,00, (ottenuto prevedendo: per la fase distudio della controversia, valore minimo euro 268,00; per faseintroduttiva del giudizio, valore minimo euro 268,00; per fase istruttoriae/o di trattazione, valore minimo euro 496,00; per fase decisionale, valoreminimo euro 426,00.

Pertanto, la Corte d'appello, liquidando per compensil’importo di euro 970,00 (oltre ad euro 27,00 per spese vive) per la faseoriginaria e altrettanti euro 970,00 (oltre ad euro 27,00 per esborsi) perquella della riassunzione oltre accessori, ha escluso la fase istruttoria e/odi trattazione, attestandosi peraltro al di sotto dei minimi tabellari.Non risultano invece violati detti criteri riguardo al giudizio di legittimità(valore della causa: da euro 1.101 a euro 5.200 per un compensotabellare - valori minimi - euro 940,00 di cui fase di studio dellacontroversia, valore minimo euro 355,00; fase introduttiva del giudizio,valore minimo euro 389,00; fase decisionale, valore minimo euro 195,00),avendo la Corte d'appello liquidato euro 940,00, oltre ad euro 27,00 peresborsi.3. – Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accoltonei termini di cui al secondo motivo, rigettato il primo, con la cassazionedel decreto impugnato limitatamente alla parte di motivo accolto, e, aisensi dell’art. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, decide nel merito e ad integrazione del dispositivodel decreto impugnato, liquida le spese per ciascuna delle due fasi dimerito in euro 496,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, da distrarsi infavore del procuratore, dichiaratosi antistatario.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo, tenuto conto delvalore della causa, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosiantistatario.Numero registro generale 4513/2024Numero sezionale 2699/2025Numero di raccolta generale 14714/2026Data pubblicazione 18/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cuimotivazione, rigettato il primo; cassa il decreto impugnato limitatamentealla liquidazione delle spese della fase originaria di merito e della fase diriassunzione, condannando il Ministero della giustizia alla rifusione infavore della parte ricorrente delle spese di lite della fase originaria dimerito che liquida in euro 1.466,00 per compensi, oltre al rimborso spesegenerali (15%) ed accessori come per legge, della fase di riassunzione cheliquida in euro 1.466,00 per compensi ed euro 27,00 per esborsi, oltre alrimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge, condistrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del presentegiudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 939,00 percompensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, con gli accessori di legge e ilrimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e con distrazione infavore del procuratore dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, l’11 novembre 2025.La PresidenteMilena Falaschi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a, [OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeVincenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controMinistero Della Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-avverso il decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 156/2023 depositatoil 25/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4513/2024Numero sezionale 2699/2025Numero di raccolta generale 14714/2026Data pubblicazione 18/05/20261. – Con ricorso ex art. 3, Legge n. 89/2001, depositato presso laCorte di Appello di Perugia il 21 ottobre 2019, gli istanti indicati in epigrafechiedevano che venisse dichiarata la violazione dell’art. 6, Convenzioneper la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali -sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui alrelativo par. 1 -, in ordine alla durata di un procedimento sempre inmateria di equa riparazione, accoglieva il ricorso e condannava il Ministroconvenuto al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro2.000,00 ciascuno, spese di lite secondo soccombenza,Con decreto n. 124/2021 la Corte di appello di Perugia, pronunciandosisull'opposizione ex art. 5 ter, l. n. 89/01, dell'Amministrazione avverso ilcitato decreto 34/2020 della Corte di appello di Perugia, la accoglieva,revocando la somma posta a carico del Ministero in favore dei ricorrenti atitolo di equo indennizzo e li condannava alle spese del decretoquantificate in euro 1.198,50 oltre accessori; condannava altresì gliopposti al pagamento delle spese di opposizione in favore del Ministero,ammontanti in complessivi euro 1.198,50 oltre accessori.2. - Gli istanti ricorrevano alla Corte di cassazione, con due motivi diimpugnazione, lamentando con il primo, violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2, legge n. 89/2001 e, con il secondo, censurando la decisionedella Corte di Appello di Perugia per violazione e/o falsa applicazionedell’art. 91 cod. proc. civ.Con ordinanza n. 7000/2023, depositata il 09/03/2023, la Corte dilegittimità accoglieva “il primo motivo di ricorso“, dichiarando “assorbito ilsecondo motivo“: cassava quindi “ il decreto impugnato, con rinvio” allaCorte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per lapronuncia sulle spese del giudizio di cassazione“.3. - Gli istanti riassumevano la causa, ex art. 392 c.p.c., con ricorsoritualmente depositato dinanzi alla Corte di Appello di Perugia, la quale -Numero registro generale 4513/2024Numero sezionale 2699/2025Numero di raccolta generale 14714/2026Data pubblicazione 18/05/2026costituitosi di nuovo il Ministero della giustizia -, con decreto n. 133/2023,depositato in data 25/10/2023, accoglieva la domanda, condannandol’Amministrazione resistente a pagare “in favore di ciascuna partericorrente la somma complessiva di euro 2.000,00 per danno nonpatrimoniale, oltre ad interessi legali dalla data della domanda al saldo“;nonché delle relative spese di lite della prima fase di opposizione in euro970,00, oltre ad euro 27,00 per spese vive, della fase di legittimità in euro940,00, oltre ad euro 27,00 per esborsi ed euro 970,00, oltre ad euro27,00 per la fase di riassunzione, “con esclusione della fase istruttoriaperché non si è effettivamente svolta” (v. pag. 4 del provvedimentoimpugnato, ultimo rigo), poste a carico del Ministero soccombente,distratte ex art. 93 c.p.c.4. - Contro siffatta decisione gli istanti propongono nuovamentericorso di legittimità, con due motivi di impugnazione, censurandorispettivamente: la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.,dell’art. 2233, comma 2 c.c., del D.M. n. 55/2014, del D.M. n. 37/2018 edel D.M. n. 147/2022, nonché dell’art. 4, punto 5, D.M. n. 55/2014 per lamancata liquidazione dei compensi distinti per fasi in relazione ad ognigrado di giudizio; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c.,art. 2233, comma 2 c.c., D.M.Il Ministero della giustizia si è costituito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsaapplicazione di legge - art. 91, cod. proc. civ.; art. 2233, 2 comma, cod.civ.; d.m. n. 55/2014, d.m. n. 37/2018 e d.m. n. 147/2022; art. 4, punto5, d.m. n. 55/2014; mancata liquidazione compensi distinti per fasi, inrelazione ad ogni grado di giudizio. Il ricorrente evidenzia che evidenziareNumero registro generale 4513/2024Numero sezionale 2699/2025Numero di raccolta generale 14714/2026Data pubblicazione 18/05/2026che il Decreto impugnato ha liquidato le spese di lite (poste a caricodell’Amministrazione soccombente per tutti i tre gradi - due di merito euno di legittimità -, in cui il giudizio si è articolato), in maniera globale edonnicomprensiva, limitandosi ad indicare l’importo finale liquidato perciascun grado e senza mai provvedere ad individuarne ed a distinguerne levoci afferenti alle singole e rispettive fasi. In realtà, ai sensi dell’art. 4,punto 5, del D.M. n. 55/2014, “il compenso è liquidato per fasi” ed infattila Suprema Corte ha sempre precisato che “il giudice, anche in assenza dinota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema diliquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad unadeterminazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci nonconsiderate o ridotte“ (Cass. Sez. 6-2, n. 15443/2021 del 3/6/2021).1.1. - La censura è priva di pregio.Invero, in applicazione dell'art. 4, punto 5 del d.m. n. 55/2014, i compensidei professionisti, quando sono riferiti a più fasi del giudizio, devonoessere liquidati distinguendo ciascuna fase di esso, in modo da consentirela verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto dellerelative tabelle per essere un compenso unitario, principio che risultarigorosamente rispettato nella specie per avere il giudice del rinvioliquidato le spese per ciascuna fase. Risulta peraltro inconferente ilrichiamo alla giurisprudenza di questa Corte, invocata da parte ricorrente.2. - Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e/ofalsa applicazione di legge - artt. 91 cod. proc. civ., 2233, comma 2 cod.civ.; liquidazione compensi ex d.m. n. 55/2014, d.m. n. 37/2018 e d.m. n.147/2022. Si deduce che il Decreto impugnato determina le spese delledue fasi di merito (quella originaria e quella della riassunzione ex art. 392c.p.c., conseguente all’ordinanza della Suprema Corte n. 7000/2023)senza riconoscere la fase istruttoria. Tali liquidazioni risultano, inoltre,tutte inferiori, in realtà, ai rispettivi minimi tariffari, così come stabilitidalla Tabella n. 12 (“giudizi innanzi alla Corte di Appello“) del D.M. n.Numero registro generale 4513/2024Numero sezionale 2699/2025Numero di raccolta generale 14714/2026Data pubblicazione 18/05/202655/2014, con le modifiche apportatevi dal D.M. n. 147/2022, applicabile atutti i tre gradi di merito del giudizio stesso.2.2.– Il secondo motivo è fondato nei termini di seguito esposti.Questa Corte ha già precisato come il procedimento per l'equa riparazionedel pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole duratadel processo - di cui alla legge n. 89 del 2001 - vada considerato, ai finidella liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato, quale procedimentoavente natura contenziosa, con la conseguenza che, nel caso in esame,trova applicazione la tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (cfr.Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689;Cass. Sez. 6 - 2, 14/11/2016, n. 23187; Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n.25352). Peraltro, è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione dellespese processuali l’esclusione della fase istruttoria viola il dispostodell'articolo 4, co. 5, lett. c) dm 55/2014, che include nella fase istruttoriauna pluralità di attività ulteriori rispetto all'espletamento di prove, tra cuianche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione ointegrazione delle domande, anche l'esame dei provvedimenti giudizialipronunciati, ai sensi dell'articolo 4 d.m. 55/2014. Detta norma, infatti, alquinto comma indica "esemplificativamente" il contenuto delle fasi, dopoavere nunciato proprio che il compenso "è liquidato per fasi", che sono peril giudizio di cognizione la fase di studio della controversia (lettera a), faseintroduttiva del giudizio (lettera b), fase istruttoria (lettera c), fasedecisionale (lettera d). La lettera c), dunque, include nella fase istruttoriaanche "l'esame ... dei provvedimenti" giudiziali pronunciati nel corso e infunzione dell'istruzione". Non si può negare che sono decisioni "in funzionedell'istruzione" anche quei provvedimenti da cui si desume la nonnecessità di procedere ad istruzione, trattandosi evidentemente di unafunzione negativa (v. Cass. n. 20993/2020). In tal senso è riconducibileall'esame anche del decreto opposto.Numero registro generale 4513/2024Numero sezionale 2699/2025Numero di raccolta generale 14714/2026Data pubblicazione 18/05/2026Nel caso di specie, applicando le tabelle di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto2022, partendo dal decisum di euro 2.000,00 (valore della causa: da euro1.101 a euro 5.200), si ottiene, per la fase di merito, un compensotabellare minimo di euro 1.458,00, (ottenuto prevedendo: per la fase distudio della controversia, valore minimo euro 268,00; per faseintroduttiva del giudizio, valore minimo euro 268,00; per fase istruttoriae/o di trattazione, valore minimo euro 496,00; per fase decisionale, valoreminimo euro 426,00. Pertanto, la Corte d'appello, liquidando per compensil’importo di euro 970,00 (oltre ad euro 27,00 per spese vive) per la faseoriginaria e altrettanti euro 970,00 (oltre ad euro 27,00 per esborsi) perquella della riassunzione oltre accessori, ha escluso la fase istruttoria e/odi trattazione, attestandosi peraltro al di sotto dei minimi tabellari.Non risultano invece violati detti criteri riguardo al giudizio di legittimità(valore della causa: da euro 1.101 a euro 5.200 per un compensotabellare - valori minimi - euro 940,00 di cui fase di studio dellacontroversia, valore minimo euro 355,00; fase introduttiva del giudizio,valore minimo euro 389,00; fase decisionale, valore minimo euro 195,00),avendo la Corte d'appello liquidato euro 940,00, oltre ad euro 27,00 peresborsi.3. – Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accoltonei termini di cui al secondo motivo, rigettato il primo, con la cassazionedel decreto impugnato limitatamente alla parte di motivo accolto, e, aisensi dell’art. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, decide nel merito e ad integrazione del dispositivodel decreto impugnato, liquida le spese per ciascuna delle due fasi dimerito in euro 496,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, da distrarsi infavore del procuratore, dichiaratosi antistatario.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo, tenuto conto delvalore della causa, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosiantistatario.Numero registro generale 4513/2024Numero sezionale 2699/2025Numero di raccolta generale 14714/2026Data pubblicazione 18/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cuimotivazione, rigettato il primo; cassa il decreto impugnato limitatamentealla liquidazione delle spese della fase originaria di merito e della fase diriassunzione, condannando il Ministero della giustizia alla rifusione infavore della parte ricorrente delle spese di lite della fase originaria dimerito che liquida in euro 1.466,00 per compensi, oltre al rimborso spesegenerali (15%) ed accessori come per legge, della fase di riassunzione cheliquida in euro 1.466,00 per compensi ed euro 27,00 per esborsi, oltre alrimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge, condistrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del presentegiudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 939,00 percompensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, con gli accessori di legge e ilrimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e con distrazione infavore del procuratore dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, l’11 novembre 2025.La PresidenteMilena Falaschi
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