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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 33438/2022

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 15382 / 20 1 6 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, per procura a margine delricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], ALESSIA VIGNOLIe [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliate presso lo studiodi quest’ultimo, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 91 -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata – avverso la sentenza n. 6642 /2 9 / 201 5 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate notificò ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (consolidante) e ad [OSCURATO:SOCIETA]. (consolidata) un avviso di accertamento ai fini Ires per l’anno di imposta 2007 con il quale contestava la mancata contabilizzazione d egli interessi sul finanziamento per € 30.000.000,00 erogato dalla società consolidata alla propria controllata lussemburghese [OSCURATO:PERSONA] s.a., interamente partecipata.

Il recupero a tassazione, effettuato a prescindere da eventuali clausole di infruttuosità, aveva luogo in base al disposto dell’art. 110, comma settimo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le società impugnarono l’atto impositivo innanzi alla C.T.P. di Roma, assumendo, per quanto qui ancora di interesse, che l’erogazione non poteva intendersi soggetta alla normativa sul transfer pricing in quanto «fungibile a un aumento di capitale»; assunsero, infatti, che essa era stata effettuata al fine di consentire alla controllata di dotarsi dei mezzi finanziari necessari all’acquisizione della partecipazione totalitaria di tale Deltaedge s.a., ed era quindi priva di qualsivoglia caratterizzazione antielusiva.

La C.T.P. rigettò la domanda.

3. La sentenza di prime cure fu appellata innanzi alla C.T.R. del Lazio che, nel contradditorio con l’amministrazione finanziaria, respinse il gravame.

I giudici d’appello osservarono che il conferimento di capitali assume connotazione ed effetti ben distinti dall’operazione di finanziamento, ritenuta sussistente nella specie, e ritennero così che gli argomenti delle società non fossero idonei a vincere la presunzione stabilita, con finalità antielusive, dall’art. 110, comma settimo, del d.P.R. n. 917/1986.

Rilevarono quindi che, in pr esenza di un’operazione come quella verificatasi nella specie, l’ U fficio ave va il dovere di procedere ─ in applicazione della normativa sul transfer pricing─ alla sostituzione del prezzo pattuito dalle parti con il valore dei beni o delle prestazioni, quando da tanto derivavaun aumento del reddito imponibile; e a tale riguardo, osservarono ancora, le società contribuenti non ave vano dimostrato che la transazione fosse avvenuta per valori di mercato normale.

4. Avverso detta sentenza le società contribuenti hanno depositato ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria.

L’amministrazione finanziaria è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato, ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ., alcun controricorso, ma unicamente una nota di costituzione depositata al dichiarato « solo fine d ell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica».

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato «in via cautelativa», le società deducono la nullità della sentenza per carenza di motivazione o per motivazione apparente, in relazione all’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Assumono in proposito che la C.T.R. avrebbe omesso di pronunziarsi sulle nutrite argomentazioni poste a fondamento dei loro rilievi difensivi, essendosi limitata ad un generico ed apodittico riferimento agli istituti coinvolti nella controversia , inidoneo a consentire un valido controllo sull’esattezza e sulla logicità delle ragioni poste a fondamento della decisione.2.

Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma settimo, del d.P.R. n. 917/1986, le società ricorrenti contestano la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto di applicare tale ultima disposizione alle operazioni di finanziamento infruttifero infragruppo.

Al riguardo, richiamano alcune pronunzie di segno contrario rese da questa Corte (sono riportate, per stralci, le sentenze n. 27087/2014 e n. 15005/2015), espressive di un orientamento dal quale la sentenza impugnata si sarebbe ingiustificatamente discostata.

3. Il primo motivo è infondato.

Giova premettere, al riguardo, che la sentenza impugnata, dopo aver partitamente illustrato –seppure in forma di compendio – tutte le allegazioni svolte dalle società contribuenti nell’atto di appello, contiene ampi e dettagliati riferimenti al contenuto della decisione di primo grado, della quale non si limita a ripercorrere l’iter logico, ma indica le argomentazioni condivisibili, giustificando le ragioni di tale convincimento.

Non si verte, pertanto, nell’ipotesi di «generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame» che, ad avviso di questa Corte, costituisce ragione di nullità della sentenza per difetto di motivazione (v., inter alias , Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 27112/2018, Cass. n. 21037/2018, Cass. n. 22022/2017).

Né, d’altro canto, può parlarsi di “motivazione apparente”, come dimostra il fatto che le ricorrenti hanno ben potuto cogliere il nucleo del ragionamento decisorio, condotto attraverso la sovrapposizione delle norme che regolano la fattispecie alla concreta vicenda oggetto del giudizio.

4. Anche il secondo motivo non è fondato.4.1.

Occorre, al riguardo, richiamare anzitutto il costante orientamento di questa Corte – rispetto al quale i due precedenti menzionati nel ricorso costituiscono isolate, e ormai remote, voci contrarie – in punto all’assoggettabilità di operazion i infragruppo alla disciplina recata dall’art. 110, comma settimo, del d.P.R. n. 917/1986 (v. per tutte Cass. n. 1232/2021; Cass. n. 5645/2020; Cass. n. 7493/2016; Cass. n. 18392/2015).

Le stesse pronunzie hanno precisato, peraltro, che tale ultima disposizione non reca una disciplina antielusiva in senso proprio, essendo finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing, cioè dello spostamento di imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo esoggette a normative nazionali differenti, per effettodi «transazioni» tra imprese collegate ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale.

4.2. Ciò premesso, la stessa ricostruzione dei fatti operata dalle società contribuentievidenzia che il trasferimento di denaro oggetto di accertamento fu destinato ad un investimento da parte della controllata, consistito nell’acquisizione della partecipazione totalitaria di un’altra società estera.

Lungi, pertanto, dal costituire una dazione infruttifera in conto futuro aumento di capitale (ovvero per imprecisate « finalità di contenimento degli oneri fiscali», come sostengono ancora le ricorrenti), il versamento assunse chiaramente la veste di un’operazione intercorrente con la società estera controllata.

Tale operazione, pertanto, non può sottrarsi all’applicazione della disciplina fiscale deltransfer pricing internazionale , secondo la quale i componenti reddituali non devono essere quantificati in base al parametro ordinario del corrispettivo pattuito, bensì secondo il criterio derogatorio del "valore normale" dei beni ceduti o dei servizi prestati, definito quale prezzo e corrispettivo mediamente praticato per i medesimi beni o servizi ceduti o scambiati nello stesso tempo e luogo (cfr., in tal senso, Cass. n. 13850/2021, Cass. n. 27018/2017).

4.3. Su tali basi, ed in continuità con gli ultimi precedenti menzionati, il collegio osserva che il valore “normale” della dazione a prestito di una determinata somma di denaro è costituito dall'obbligo di corresponsione degli interessi nella misura corrispondente al tasso di mercato, che, in forza di quanto previsto dal richiamato art.107 del d.P.R. n. 917/1986, si sostituisce alla gratuità dell’operazione pattuita tra società residente e società estera controllata.

Ove, infatti,si escludesse il finanziamento non oneroso dalla sfera di applicazione della regola del “ valore normale ” , si giungerebbe all’irragionevole conseguenza di consentire all’ amministrazione finanziaria l’esercizio del potere di rettifica in caso di operazioni con corrispettivo inferiore a quello di regola applicato, negandolo invece nelle ipotesi, maggiormente elusiv e , di pattuizione di finanziamento con corrispettivo nullo.

4.4. Questa Corte, infine, ha anche affermato che , nel caso di operazioni infragruppo intercorse con società estere controllate o controllanti, l ’ onere probatorio che grava sull ’ amministrazione finanziaria si esaurisce nel fornire la prova del l’ esistenza dell’operazione infragruppo e della pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore normale di mercato, logicamente comprensivo della più grave ipotesi della assenza di corrispettivo; il contribuente che intendacontrastare la pretesa impositiva, invece, deve dimostrare che il corrispettivo convenuto (ovvero la mancanza di un corrispettivo per l'operazione infragruppo)corrisponde ai valori economici che il mercato attribuisce a tali operazioni(in tal senso, oltre alle decisioni già citate, si vedano Cass. n. 2708/2017 e Cass. n. 18392/2015).

A tali indicazioni si sono attenuti i giudici d’appello,i quali hanno correttamente ritenuto che le argomentazioni difensive delle società contribuenti, incentrate sulla sussistenza o meno di un rapporto di finanziamento, non consentissero di ritenere assolto siffatto onere, specialmente con riguardo alla necessità di dimostrare la corrispondenza dell’operazione ai valori di mercato, a prescindere dalla validità delle sue ragioni economiche.

5. In conclusione,il ricorso è meritevole di rigetto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese in quanto l’Amministrazione è rimasta intimata.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, come modificato dalla l. n. 228 del 20 12, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 200 2, come modificato dalla l. n. 228 del 20 12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 15382 / 20 1 6 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, per procura a margine delricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], ALESSIA VIGNOLIe [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliate presso lo studiodi quest’ultimo, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 91 -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata – avverso la sentenza n. 6642 /2 9 / 201 5 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L'Agenzia delle Entrate notificò ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (consolidante) e ad [OSCURATO:SOCIETA]. (consolidata) un avviso di accertamento ai fini Ires per l’anno di imposta 2007 con il quale contestava la mancata contabilizzazione d egli interessi sul finanziamento per € 30.000.000,00 erogato dalla società consolidata alla propria controllata lussemburghese [OSCURATO:PERSONA] s.a., interamente partecipata. Il recupero a tassazione, effettuato a prescindere da eventuali clausole di infruttuosità, aveva luogo in base al disposto dell’art. 110, comma settimo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Le società impugnarono l’atto impositivo innanzi alla C.T.P. di Roma, assumendo, per quanto qui ancora di interesse, che l’erogazione non poteva intendersi soggetta alla normativa sul transfer pricing in quanto «fungibile a un aumento di capitale»; assunsero, infatti, che essa era stata effettuata al fine di consentire alla controllata di dotarsi dei mezzi finanziari necessari all’acquisizione della partecipazione totalitaria di tale Deltaedge s.a., ed era quindi priva di qualsivoglia caratterizzazione antielusiva. La C.T.P. rigettò la domanda. 3. La sentenza di prime cure fu appellata innanzi alla C.T.R. del Lazio che, nel contradditorio con l’amministrazione finanziaria, respinse il gravame. I giudici d’appello osservarono che il conferimento di capitali assume connotazione ed effetti ben distinti dall’operazione di finanziamento, ritenuta sussistente nella specie, e ritennero così che gli argomenti delle società non fossero idonei a vincere la presunzione stabilita, con finalità antielusive, dall’art. 110, comma settimo, del d.P.R. n. 917/1986. Rilevarono quindi che, in pr esenza di un’operazione come quella verificatasi nella specie, l’ U fficio ave va il dovere di procedere ─ in applicazione della normativa sul transfer pricing─ alla sostituzione del prezzo pattuito dalle parti con il valore dei beni o delle prestazioni, quando da tanto derivavaun aumento del reddito imponibile; e a tale riguardo, osservarono ancora, le società contribuenti non ave vano dimostrato che la transazione fosse avvenuta per valori di mercato normale. 4. Avverso detta sentenza le società contribuenti hanno depositato ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria. L’amministrazione finanziaria è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato, ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ., alcun controricorso, ma unicamente una nota di costituzione depositata al dichiarato « solo fine d ell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica». Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, formulato «in via cautelativa», le società deducono la nullità della sentenza per carenza di motivazione o per motivazione apparente, in relazione all’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Assumono in proposito che la C.T.R. avrebbe omesso di pronunziarsi sulle nutrite argomentazioni poste a fondamento dei loro rilievi difensivi, essendosi limitata ad un generico ed apodittico riferimento agli istituti coinvolti nella controversia , inidoneo a consentire un valido controllo sull’esattezza e sulla logicità delle ragioni poste a fondamento della decisione.2. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma settimo, del d.P.R. n. 917/1986, le società ricorrenti contestano la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto di applicare tale ultima disposizione alle operazioni di finanziamento infruttifero infragruppo. Al riguardo, richiamano alcune pronunzie di segno contrario rese da questa Corte (sono riportate, per stralci, le sentenze n. 27087/2014 e n. 15005/2015), espressive di un orientamento dal quale la sentenza impugnata si sarebbe ingiustificatamente discostata. 3. Il primo motivo è infondato. Giova premettere, al riguardo, che la sentenza impugnata, dopo aver partitamente illustrato –seppure in forma di compendio – tutte le allegazioni svolte dalle società contribuenti nell’atto di appello, contiene ampi e dettagliati riferimenti al contenuto della decisione di primo grado, della quale non si limita a ripercorrere l’iter logico, ma indica le argomentazioni condivisibili, giustificando le ragioni di tale convincimento. Non si verte, pertanto, nell’ipotesi di «generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame» che, ad avviso di questa Corte, costituisce ragione di nullità della sentenza per difetto di motivazione (v., inter alias , Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 27112/2018, Cass. n. 21037/2018, Cass. n. 22022/2017). Né, d’altro canto, può parlarsi di “motivazione apparente”, come dimostra il fatto che le ricorrenti hanno ben potuto cogliere il nucleo del ragionamento decisorio, condotto attraverso la sovrapposizione delle norme che regolano la fattispecie alla concreta vicenda oggetto del giudizio. 4. Anche il secondo motivo non è fondato.4.1. Occorre, al riguardo, richiamare anzitutto il costante orientamento di questa Corte – rispetto al quale i due precedenti menzionati nel ricorso costituiscono isolate, e ormai remote, voci contrarie – in punto all’assoggettabilità di operazion i infragruppo alla disciplina recata dall’art. 110, comma settimo, del d.P.R. n. 917/1986 (v. per tutte Cass. n. 1232/2021; Cass. n. 5645/2020; Cass. n. 7493/2016; Cass. n. 18392/2015). Le stesse pronunzie hanno precisato, peraltro, che tale ultima disposizione non reca una disciplina antielusiva in senso proprio, essendo finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing, cioè dello spostamento di imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo esoggette a normative nazionali differenti, per effettodi «transazioni» tra imprese collegate ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale. 4.2. Ciò premesso, la stessa ricostruzione dei fatti operata dalle società contribuentievidenzia che il trasferimento di denaro oggetto di accertamento fu destinato ad un investimento da parte della controllata, consistito nell’acquisizione della partecipazione totalitaria di un’altra società estera. Lungi, pertanto, dal costituire una dazione infruttifera in conto futuro aumento di capitale (ovvero per imprecisate « finalità di contenimento degli oneri fiscali», come sostengono ancora le ricorrenti), il versamento assunse chiaramente la veste di un’operazione intercorrente con la società estera controllata. Tale operazione, pertanto, non può sottrarsi all’applicazione della disciplina fiscale deltransfer pricing internazionale , secondo la quale i componenti reddituali non devono essere quantificati in base al parametro ordinario del corrispettivo pattuito, bensì secondo il criterio derogatorio del "valore normale" dei beni ceduti o dei servizi prestati, definito quale prezzo e corrispettivo mediamente praticato per i medesimi beni o servizi ceduti o scambiati nello stesso tempo e luogo (cfr., in tal senso, Cass. n. 13850/2021, Cass. n. 27018/2017). 4.3. Su tali basi, ed in continuità con gli ultimi precedenti menzionati, il collegio osserva che il valore “normale” della dazione a prestito di una determinata somma di denaro è costituito dall'obbligo di corresponsione degli interessi nella misura corrispondente al tasso di mercato, che, in forza di quanto previsto dal richiamato art.107 del d.P.R. n. 917/1986, si sostituisce alla gratuità dell’operazione pattuita tra società residente e società estera controllata. Ove, infatti,si escludesse il finanziamento non oneroso dalla sfera di applicazione della regola del “ valore normale ” , si giungerebbe all’irragionevole conseguenza di consentire all’ amministrazione finanziaria l’esercizio del potere di rettifica in caso di operazioni con corrispettivo inferiore a quello di regola applicato, negandolo invece nelle ipotesi, maggiormente elusiv e , di pattuizione di finanziamento con corrispettivo nullo. 4.4. Questa Corte, infine, ha anche affermato che , nel caso di operazioni infragruppo intercorse con società estere controllate o controllanti, l ’ onere probatorio che grava sull ’ amministrazione finanziaria si esaurisce nel fornire la prova del l’ esistenza dell’operazione infragruppo e della pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore normale di mercato, logicamente comprensivo della più grave ipotesi della assenza di corrispettivo; il contribuente che intendacontrastare la pretesa impositiva, invece, deve dimostrare che il corrispettivo convenuto (ovvero la mancanza di un corrispettivo per l'operazione infragruppo)corrisponde ai valori economici che il mercato attribuisce a tali operazioni(in tal senso, oltre alle decisioni già citate, si vedano Cass. n. 2708/2017 e Cass. n. 18392/2015). A tali indicazioni si sono attenuti i giudici d’appello,i quali hanno correttamente ritenuto che le argomentazioni difensive delle società contribuenti, incentrate sulla sussistenza o meno di un rapporto di finanziamento, non consentissero di ritenere assolto siffatto onere, specialmente con riguardo alla necessità di dimostrare la corrispondenza dell’operazione ai valori di mercato, a prescindere dalla validità delle sue ragioni economiche. 5. In conclusione,il ricorso è meritevole di rigetto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in quanto l’Amministrazione è rimasta intimata. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, come modificato dalla l. n. 228 del 20 12, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 200 2, come modificato dalla l. n. 228 del 20 12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo