CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27754/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza all'esito di giudizio abbreviato, stralciata la posizione di [OSCURATO:PERSONA] giudicato separatamente, aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione in concorso continuato e aggravato dalla violenza sulle c:ose a lei ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, ed operata la riduzione per il rito, la aveva condannata alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 300,00. Il procedimento trae origine da una richiesta di intervento pervenuta in data 10.2.2017 alla Centrale operativa dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] effettuata da una delle persone offese che lamentava di aver subito il furto di alimenti e attrezzatura da lavoro collocati nel proprio garage. Giunti sul posto, gli operanti estendevano i controlli nelle vie limitrofe e, giunti al civico n. 9 della [OSCURATO:PERSONA], notavano uscire dallo scivolo un furgone con al seguito un uomo a piedi che alla loro vista si dava alla fuga facendo perdere le sue tracce. Anche il conducente del furgone tentava di scappare senza riuscirvi e ad all'interno venivano individuate due persone, di cui una identificata in [OSCURATO:PERSONA], che dichiaravano di essere impegnati in un trasloco. All'interno del furgone venivano rinvenuti diversi oggetti tra c:ui anche quelli già segnalati dalla richiedente l'intervento; successivamente altri abitanti del condominio di [OSCURATO:PERSONA] segnalavano furti e riconoscevano gli oggetti loro sottratti. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. ed il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, 192, commi 1 e 2 e 546 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in riferimento al delitto di furto in abitazione. Si assume che la Corte territoriale ha fondato la responsabilità dell'imputata sul semplice fatto che la stessa si trovasse sul furgone unitamente al Khalaf senza accertare la sussistenza di un contributo nella realizzazione del furto. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 81 cpv cod.pen. Censura la sentenza impugnata laddove non ha riconosciuto la continuazione con la sentenza n. 163/17 emessa dal Tribunale di Monza (passata in giudicato in pendenza dell'appello) con la quale la stessa è stata condannata per i medesimi fatti commessi lo stesso giorno. Con il terzo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Si evidenzia che l'unico precedente riportato dalla Tesei (sentenza irrevocabile del 21.5.2008) risulta essere risalente nel tempo e sembra estinto ex art. 167 cod.pen. sicché il beneficio richiesto è stato immeritatamente negato. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore dell'imputata ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. A riguardo se è vero che in virtù del principio "nemo tenetur se detegere", l'imputato può non rispondere su fatti leggibili "contra se" e negare la propria responsabilità anche contro l'evidenza7 tuttavia, al giudice non è precluso valutare la condotta processuale del giudicando, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del libero convincimento, può ben considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio mantenuto dall'imputato, su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (nella specie la mancata giustificazione della propria presenza all'interno di una scuola elementare in cui era stato sorpreso insieme ad altri a smontare infissi) (Sez. 5, n. 12182 del 14/02/2006, Rv. 233903; in senso conforme anche se con riferimento al silenzio dell'imputato in sede di interrogatorio vedi Sez. 3, n. 43254 del 19/09/2019, Rv. 277259). Ebbene, in applicazione di tale principio, la Corte territoriale ha correttamente fondato il giudizio di colpevolezza dell'odierna imputata in ordine al reato a lei ascritto sulla circostanza che la stessa fosse stata fermata di notte a bordo del furgone condotto dal Khalaf al cui interno vi erano oggetti trafugati senza fornire alcuna plausibile spiegazione circa la sua presenza, risultando implausibile la tesi della sua partecipazione meramente passiva e non complice sul mezzo, considerate le circostanze del caso. 2. Il secondo motivo è inammissibile.Si tratta infatti di questione estranea ai motivi di appello. A riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato il principio che il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare ed altri reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, a condizione che la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello (da ultimo, Sez. 6, n.35599 del 16/06/2015 n.m.; Sez. 1, n. 9997 del 05/12/1986, Calemme, Rv. 176698; conf. mass. RV. n. 167174; n. 156277; n. 147984). Nella specie la continuazione con il reato già giudicato non è stata chiesta dall'imputata con l'atto d'appello e neppure in sede di discussione e pertanto la relativa questione non è deducibile con il ricorso per cassazione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270316). 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Ed invero la Corte territoriale ha correttamente motivato il diniego della sospensione condizionale della pena sul rilievo che l'imputata aveva già ottenuto il beneficio e che comunque non era possibile formulare una prognosi favorevole circa l'astensione della stessa dal commettere altri reati. 4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della soma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. ((cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e de