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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 16585/2022

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te CC ORDINANZA sul ricorso 27894-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - principale - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege - 2022 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui 466 Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 70/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/05/2016 R.G.N. 112/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

PROC. nr. 27894/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 24 maggio 2016 la Corte d'Appello di Perugia confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede nella parte in cui aveva dichiarato la nullità dei cinque contratti di somministrazione a tempo determinato in forza dei quali [OSCURATO:PERSONA], assunto dalla agenzia OBIETTIVO LAVORO, era stato utilizzato dal MINISTERO DELL'INTERNO ( in prosieguo: il MINISTERO) nel periodo dal 1^ luglio 2005 al 31 dicembre 2007; in riforma della sentenza appellata, riteneva legittimo il contratto a tempo determinato intercorso tra il FASCINI ed il MINISTERO dal 2 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011.

Rigettava la domanda del FASCINI di risarcimento del danno. 2.La Corte territoriale esponeva che il FASCINI, in forza dei contratti impugnati, era stato impiegato per l'espletamento delle procedure connesse al riconoscimento dello status di rifugiato, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza con DPCM 20 marzo 2002— per il massiccio afflusso di stranieri irregolari— e delle successive ordinanze in deroga del Presidente del Consiglio. 3.Condivideva la statuizione di nullità dei contratti di somministrazione di lavoro resa dal primo giudice, per l'omessa o generica indicazione nei contratti sottoscritti della causale del termine, in violazione dell'articolo 21 D.Lgs nr. 276/2003.

4. La necessità di una causale specifica, nella valutazione del giudice dell'appello, non era superata dalle ordinanze emanate ex lege nr. 225/1992.

L'articolo 5 della suddetta legge prevedeva, al comma cinque, che le ordinanze di protezione civile emesse in seguito alla dichiarazione di emergenza contenessero la indicazione delle norme cui si intendeva derogare: nella specie le ordinanze succedutesi nel tempo non indicavano tra le disposizioni derogate le norme relative al contratto di somministrazione.

5. Quanto al contratto di lavoro a termine— concluso dal 2 gennaio 2008 per la durata di ventiquattro mesi, prorogato una prima volta di un anno, fino al 31 dicembre 2010 ed una seconda volta di un ulteriore anno— la Corte di merito riteneva l'ultima proroga legittima ai sensi dell'articolo 2, comma sei, PROC. nr. 27894/2016 [OSCURATO:PERSONA] nr. 225 del 29 dicembre 2010, che derogava, altresì, al limite di durata complessiva di trentasei mesi. 6.Non condivideva la valutazione del Tribunale, che aveva ritenuto carenti le esigenze temporanee ed eccezionali richieste dall'articolo 36 D.Lgs nr. 165/2001 per l'utilizzo da parte della pubblica amministrazione di forme di lavoro flessibile; osservava che il carattere di eccezionalità e temporaneità dell'esigenza posta a base del contratto a termine non doveva essere valutato ex post bensì al momento della stipula del contratto.

Per quanto all'epoca era possibile prevedere, tali condizioni erano presenti. 7.La domanda di risarcimento del danno doveva essere valutata esclusivamente in riferimento ai contratti di somministrazione a tempo determinato, per i quali non trovava applicazione la presunzione di danno «comunitario», relativa ai soli contratti a termine; nella specie mancavano puntuali allegazioni e prove sulla esistenza del danno. 8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in due ragioni di censura, cui ha resistito con controricorso il MINISTERO, contenente ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.

10. Il MINISTERO ha depositato memoria, introducendo la questione della intervenuta stabilizzazione del FASCINI a far data dall'I. gennaio 2018, in forza del DM 29 dicembre 2017, stabilizzazione fondata sul precedente impiego del lavoratore con contratti flessibili e pertanto avente, nell'assunto del MINISTERO, effetto estintivo dell'eventuale illecito. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma uno e dell'articolo 5, comma quattro bis, D.Lgs. nr. 368/2001 nonché— ai sensi dell'articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ.— la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod.proc.civ. 2.Si censura la statuizione di legittimità del contratto a termine e delle relative proroghe, addebitando al giudice dell'appello, in via alternativa, il vizio di omessa pronuncia ex articolo 112 cod.proc. civ., per non essersi PROC. nr. 27894/2016 RG espresso sulla violazione del termine di durata di trentasei mesi derivante dalla illegittimità dei precedenti contratti di somministrazione o, comunque, il vizio di violazione, per la stessa ragione, dell'articolo 5, comma quattro bis, D.Lgs nr. 368/2001. 3.Si contesta, altresì, il giudizio di ricorrenza di esigenze temporanee ed eccezionali espresso nella sentenza impugnata, tanto perché effettuato ex ante (mentre avrebbe dovuto essere compiuto ex post) tanto per non avere il giudice dell'appello considerato, nell' esprimere tale valutazione, il suo precedente periodo di impiego per lo svolgimento delle medesime mansioni, in forza dell'illegittimo ricorso alla somministrazione. 4.11 motivo è fondato, nei limiti di seguito esposti. 5.11 giudice dell'appello ha reso una statuizione di rigetto dell'impugnazione del contratto a termine per il superamento del termine di durata massima di trentasei mesi ex articolo 5, comma quattro bis, D.Lgs. nr. 368/2001 e ciò esclude il fondamento della denuncia del vizio di omessa pronuncia.

6. Detta statuizione è immune dalla censura mossa in ricorso.

Soltanto con l'articolo 1, comma nove, lettera i) della L. 28 giugno 2012 nr. 92, entrata in vigore il 18 luglio 2012, è stato previsto il computo, ai fini del decorso del termine di trentasei mesi di durata complessiva del rapporto di lavoro a termine, anche dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

7. Tale previsione non è, tuttavia, applicabile ratione temporis nella fattispecie di causa, che riguarda un periodo di impiego fino al 31 dicembre 2011.

8. Il ricorso è invece fondato nella parte in cui critica la statuizione del giudice dell'appello sul punto dei criteri di accertamento del requisito della «temporaneità ed eccezionalità» delle esigenze poste a base del contratto a termine, ai sensi dell'articolo 36 D.Lgs nr. 165/2001.

9. Vero è che tale requisito deve essere valutato in riferimento alla data di stipula del contratto a termine; tuttavia, devono essere considerate tutte PROC. nr. 27894/2016 RG le circostanze di fatto verificatesi a tale data, tra le quali assumono un particolare rilievo gli eventuali periodi di precedente utilizzo del lavoratore presso lo stesso ente per lo svolgimento di mansioni equivalenti e rispondenti alla medesima esigenza organizzativa, anche in forza di contratti di somministrazione.

10. A tale principio non si è attenuta la sentenza impugnata nel valutare la temporaneità ed eccezionalità della esigenza posta a base della assunzione a termine del 2 gennaio 2008, poiché ha riferito il giudizio esclusivamente al momento della stipula del contratto, senza considerare le vicende immediatamente antecedenti ed, in particolare, l'utilizzo del lavoratore nello stesso servizio sin dal 1^ luglio 2005. 11.Con la seconda critica si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 27, comma uno, D.Lgs. nr. 276/2003 e dell'articolo 32, comma cinque, L. nr. 183/2010, per avere il giudice dell'appello ritenuto necessaria la prova del danno, che avrebbe dovuto essere presunto. 12.11 motivo è fondato. 13.La sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte nell'arresto del 15 febbraio 2021 nr. 3815, secondo il quale: «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione- utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32

I. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, in conformità agli scopi perseguiti dal diritto un iona le». 14.Nel precedente citato si è osservato che l'articolo 21, comma quattro, D.Lgs. nr. 276/2003 prevede un meccanismo di sostituzione soggettiva dell' utilizzatore nel contratto di lavoro a termine concluso dalla agenzia di PROC. nr. 27894/2016 RG somministrazione con il lavoratore, secondo il quale il prestatore di lavoro è considerato alle dipendenze dell'imprenditore che ha utilizzato la prestazione. 15.Tale effetto ex lege si produce anche nei confronti della pubblica amministrazione, in quanto l'articolo 86, comma nove, D.Lgs. nr. 276/2003 esclude nei confronti delle pubbliche amministrazioni solo l'effetto della trasformazione di cui all'articolo 27, comma uno, D. Lgs. nr. 276/2003. 16.Trova, dunque, applicazione anche per la somministrazione, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la presunzione di danno enunciata dalla Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza nr. 5072/2016 per l'ipotesi di successione illegittima o abusiva di rapporti di lavoro a termine. 17.Deve dunque procedersi all'esame del ricorso incidentale condizionato. 18.Con l'unico motivo il MINISTERO ha dedotto — ai sensi dell'articolo 360 numeri 3,4 e 5 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 L. nr. 225/1992, dell'articolo 2, comma sei, D.L. nr. 225/2010, degli articoli 20 e 21 D.Lgs. nr. 276/2003, dell'articolo 5 D.Lgs. nr. 368/2001, dell'articolo 36 D.Lgs. nr. 165/2001 nonchè falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE. 19.Si sostiene che il ricorso alla somministrazione a termine era nella specie giustificato e che i contratti conclusi erano regolari alla luce della dichiarazione dello stato di emergenza— giusta DPCM del 20 marzo 2002 e successive proroghe ( fino alla data del 31 dicembre 2011)— dei contenuti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emesse ai sensi della legge nr. 225/1992 e, da ultimo, dell'articolo 2 D.L. nr. 225/2010, conv. in L. nr. 10/2011. 20.Si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto necessaria una specifica deroga, da parte delle ordinanze emergenziali, alle disposizioni normative di disciplina dei contratti di somministrazione a termine e si assume che tali ordinanze avrebbero consentito in via diretta il ricorso alla somministrazione, costituendo unica fonte della loro disciplina. 21.11 motivo è infondato.PROC. nr. 27894/2016 RG 22.Questa Corte si è già reiteratamente espressa su analoghe ragioni di censura sollevate dal MINISTERO in fattispecie sovrapponibili di contratti a termine e di somministrazione a termine conclusi per la gestione amministrativa della emergenza immigrazione (Cass. sez. lav. 13 dicembre 2021 nr. 39694; 14 settembre 2021 nr. 24697; sez.

VI, 30 giugno 2020 nr. 13225; 01 ottobre 2019 nr. 24490 e giurisprudenza ivi richiamata).

23. Si è osservato che la deroga alle norme di legge, per essere costituzionalmente legittima, deve avvenire, come del resto sancito dalla L. n. 225 del 1992, art. 5, comma 5, (ora art. 25 del Codice della Protezione Civile, di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1), in modo espresso ed, anzi, dovendosi ritenere che, ove nel caso concreto residuino dubbi, prevalga l'opzione interpretativa che ritenga l'ordinanza non derogatoria della disciplina di legge.

Non è dunque sufficiente, per derogare alle norme in tema di somministrazione di lavoro o di contratti a termine, che le ordinanze emergenziali prevedano, come avvenuto nel caso di specie, che per ragioni di urgenza si ricorra alla fornitura di lavoro temporaneo, nulla essendo detto rispetto alla deroga alle norme (D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e 21; D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,4 e 5) che disciplinavano ratione temporis tali istituti lavoristici e che prevedevano che le ragioni di ricorso al lavoro a termine fossero esplicitate nel contratto di somministrazione. 24.A tali principi si intende assicurare continuità in questa sede, condividendoli. 25.In conclusione, deve essere accolto il ricorso principale e respinto il ricorso incidentale. 26.11 giudice del rinvio si adeguerà nella decisione ai principi di diritto sopra esposti e prenderà, altresì, in esame la vicenda, sopravvenuta alla definizione del giudizio d' appello ed al deposito del controricorso, della stabilizzazione del FASCINI e della sua dedotta efficacia riparatrice.

27. Si rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese di questo grado_

28. Il giudice dell'impugnazione, ove pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, può esimersi dalla PROC. nr. 27894/2016 RG attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315). [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, a tenore del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo PQM La Corte accoglie il ricorso principale.

Rigetta il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia— anche per le spese— alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te CC ORDINANZA sul ricorso 27894-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - principale - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege - 2022 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui 466 Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 70/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/05/2016 R.G.N. 112/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. PROC. nr. 27894/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 24 maggio 2016 la Corte d'Appello di Perugia confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede nella parte in cui aveva dichiarato la nullità dei cinque contratti di somministrazione a tempo determinato in forza dei quali [OSCURATO:PERSONA], assunto dalla agenzia OBIETTIVO LAVORO, era stato utilizzato dal MINISTERO DELL'INTERNO ( in prosieguo: il MINISTERO) nel periodo dal 1^ luglio 2005 al 31 dicembre 2007; in riforma della sentenza appellata, riteneva legittimo il contratto a tempo determinato intercorso tra il FASCINI ed il MINISTERO dal 2 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011. Rigettava la domanda del FASCINI di risarcimento del danno. 2.La Corte territoriale esponeva che il FASCINI, in forza dei contratti impugnati, era stato impiegato per l'espletamento delle procedure connesse al riconoscimento dello status di rifugiato, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza con DPCM 20 marzo 2002— per il massiccio afflusso di stranieri irregolari— e delle successive ordinanze in deroga del Presidente del Consiglio. 3.Condivideva la statuizione di nullità dei contratti di somministrazione di lavoro resa dal primo giudice, per l'omessa o generica indicazione nei contratti sottoscritti della causale del termine, in violazione dell'articolo 21 D.Lgs nr. 276/2003. 4. La necessità di una causale specifica, nella valutazione del giudice dell'appello, non era superata dalle ordinanze emanate ex lege nr. 225/1992. L'articolo 5 della suddetta legge prevedeva, al comma cinque, che le ordinanze di protezione civile emesse in seguito alla dichiarazione di emergenza contenessero la indicazione delle norme cui si intendeva derogare: nella specie le ordinanze succedutesi nel tempo non indicavano tra le disposizioni derogate le norme relative al contratto di somministrazione. 5. Quanto al contratto di lavoro a termine— concluso dal 2 gennaio 2008 per la durata di ventiquattro mesi, prorogato una prima volta di un anno, fino al 31 dicembre 2010 ed una seconda volta di un ulteriore anno— la Corte di merito riteneva l'ultima proroga legittima ai sensi dell'articolo 2, comma sei, PROC. nr. 27894/2016 [OSCURATO:PERSONA] nr. 225 del 29 dicembre 2010, che derogava, altresì, al limite di durata complessiva di trentasei mesi. 6.Non condivideva la valutazione del Tribunale, che aveva ritenuto carenti le esigenze temporanee ed eccezionali richieste dall'articolo 36 D.Lgs nr. 165/2001 per l'utilizzo da parte della pubblica amministrazione di forme di lavoro flessibile; osservava che il carattere di eccezionalità e temporaneità dell'esigenza posta a base del contratto a termine non doveva essere valutato ex post bensì al momento della stipula del contratto. Per quanto all'epoca era possibile prevedere, tali condizioni erano presenti. 7.La domanda di risarcimento del danno doveva essere valutata esclusivamente in riferimento ai contratti di somministrazione a tempo determinato, per i quali non trovava applicazione la presunzione di danno «comunitario», relativa ai soli contratti a termine; nella specie mancavano puntuali allegazioni e prove sulla esistenza del danno. 8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in due ragioni di censura, cui ha resistito con controricorso il MINISTERO, contenente ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo. 10. Il MINISTERO ha depositato memoria, introducendo la questione della intervenuta stabilizzazione del FASCINI a far data dall'I. gennaio 2018, in forza del DM 29 dicembre 2017, stabilizzazione fondata sul precedente impiego del lavoratore con contratti flessibili e pertanto avente, nell'assunto del MINISTERO, effetto estintivo dell'eventuale illecito. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma uno e dell'articolo 5, comma quattro bis, D.Lgs. nr. 368/2001 nonché— ai sensi dell'articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ.— la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod.proc.civ. 2.Si censura la statuizione di legittimità del contratto a termine e delle relative proroghe, addebitando al giudice dell'appello, in via alternativa, il vizio di omessa pronuncia ex articolo 112 cod.proc. civ., per non essersi PROC. nr. 27894/2016 RG espresso sulla violazione del termine di durata di trentasei mesi derivante dalla illegittimità dei precedenti contratti di somministrazione o, comunque, il vizio di violazione, per la stessa ragione, dell'articolo 5, comma quattro bis, D.Lgs nr. 368/2001. 3.Si contesta, altresì, il giudizio di ricorrenza di esigenze temporanee ed eccezionali espresso nella sentenza impugnata, tanto perché effettuato ex ante (mentre avrebbe dovuto essere compiuto ex post) tanto per non avere il giudice dell'appello considerato, nell' esprimere tale valutazione, il suo precedente periodo di impiego per lo svolgimento delle medesime mansioni, in forza dell'illegittimo ricorso alla somministrazione. 4.11 motivo è fondato, nei limiti di seguito esposti. 5.11 giudice dell'appello ha reso una statuizione di rigetto dell'impugnazione del contratto a termine per il superamento del termine di durata massima di trentasei mesi ex articolo 5, comma quattro bis, D.Lgs. nr. 368/2001 e ciò esclude il fondamento della denuncia del vizio di omessa pronuncia. 6. Detta statuizione è immune dalla censura mossa in ricorso. Soltanto con l'articolo 1, comma nove, lettera i) della L. 28 giugno 2012 nr. 92, entrata in vigore il 18 luglio 2012, è stato previsto il computo, ai fini del decorso del termine di trentasei mesi di durata complessiva del rapporto di lavoro a termine, anche dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 7. Tale previsione non è, tuttavia, applicabile ratione temporis nella fattispecie di causa, che riguarda un periodo di impiego fino al 31 dicembre 2011. 8. Il ricorso è invece fondato nella parte in cui critica la statuizione del giudice dell'appello sul punto dei criteri di accertamento del requisito della «temporaneità ed eccezionalità» delle esigenze poste a base del contratto a termine, ai sensi dell'articolo 36 D.Lgs nr. 165/2001. 9. Vero è che tale requisito deve essere valutato in riferimento alla data di stipula del contratto a termine; tuttavia, devono essere considerate tutte PROC. nr. 27894/2016 RG le circostanze di fatto verificatesi a tale data, tra le quali assumono un particolare rilievo gli eventuali periodi di precedente utilizzo del lavoratore presso lo stesso ente per lo svolgimento di mansioni equivalenti e rispondenti alla medesima esigenza organizzativa, anche in forza di contratti di somministrazione. 10. A tale principio non si è attenuta la sentenza impugnata nel valutare la temporaneità ed eccezionalità della esigenza posta a base della assunzione a termine del 2 gennaio 2008, poiché ha riferito il giudizio esclusivamente al momento della stipula del contratto, senza considerare le vicende immediatamente antecedenti ed, in particolare, l'utilizzo del lavoratore nello stesso servizio sin dal 1^ luglio 2005. 11.Con la seconda critica si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 27, comma uno, D.Lgs. nr. 276/2003 e dell'articolo 32, comma cinque, L. nr. 183/2010, per avere il giudice dell'appello ritenuto necessaria la prova del danno, che avrebbe dovuto essere presunto. 12.11 motivo è fondato. 13.La sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte nell'arresto del 15 febbraio 2021 nr. 3815, secondo il quale: «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione- utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32 I. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, in conformità agli scopi perseguiti dal diritto un iona le». 14.Nel precedente citato si è osservato che l'articolo 21, comma quattro, D.Lgs. nr. 276/2003 prevede un meccanismo di sostituzione soggettiva dell' utilizzatore nel contratto di lavoro a termine concluso dalla agenzia di PROC. nr. 27894/2016 RG somministrazione con il lavoratore, secondo il quale il prestatore di lavoro è considerato alle dipendenze dell'imprenditore che ha utilizzato la prestazione. 15.Tale effetto ex lege si produce anche nei confronti della pubblica amministrazione, in quanto l'articolo 86, comma nove, D.Lgs. nr. 276/2003 esclude nei confronti delle pubbliche amministrazioni solo l'effetto della trasformazione di cui all'articolo 27, comma uno, D. Lgs. nr. 276/2003. 16.Trova, dunque, applicazione anche per la somministrazione, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la presunzione di danno enunciata dalla Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza nr. 5072/2016 per l'ipotesi di successione illegittima o abusiva di rapporti di lavoro a termine. 17.Deve dunque procedersi all'esame del ricorso incidentale condizionato. 18.Con l'unico motivo il MINISTERO ha dedotto — ai sensi dell'articolo 360 numeri 3,4 e 5 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 L. nr. 225/1992, dell'articolo 2, comma sei, D.L. nr. 225/2010, degli articoli 20 e 21 D.Lgs. nr. 276/2003, dell'articolo 5 D.Lgs. nr. 368/2001, dell'articolo 36 D.Lgs. nr. 165/2001 nonchè falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE. 19.Si sostiene che il ricorso alla somministrazione a termine era nella specie giustificato e che i contratti conclusi erano regolari alla luce della dichiarazione dello stato di emergenza— giusta DPCM del 20 marzo 2002 e successive proroghe ( fino alla data del 31 dicembre 2011)— dei contenuti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emesse ai sensi della legge nr. 225/1992 e, da ultimo, dell'articolo 2 D.L. nr. 225/2010, conv. in L. nr. 10/2011. 20.Si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto necessaria una specifica deroga, da parte delle ordinanze emergenziali, alle disposizioni normative di disciplina dei contratti di somministrazione a termine e si assume che tali ordinanze avrebbero consentito in via diretta il ricorso alla somministrazione, costituendo unica fonte della loro disciplina. 21.11 motivo è infondato.PROC. nr. 27894/2016 RG 22.Questa Corte si è già reiteratamente espressa su analoghe ragioni di censura sollevate dal MINISTERO in fattispecie sovrapponibili di contratti a termine e di somministrazione a termine conclusi per la gestione amministrativa della emergenza immigrazione (Cass. sez. lav. 13 dicembre 2021 nr. 39694; 14 settembre 2021 nr. 24697; sez. VI, 30 giugno 2020 nr. 13225; 01 ottobre 2019 nr. 24490 e giurisprudenza ivi richiamata). 23. Si è osservato che la deroga alle norme di legge, per essere costituzionalmente legittima, deve avvenire, come del resto sancito dalla L. n. 225 del 1992, art. 5, comma 5, (ora art. 25 del Codice della Protezione Civile, di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1), in modo espresso ed, anzi, dovendosi ritenere che, ove nel caso concreto residuino dubbi, prevalga l'opzione interpretativa che ritenga l'ordinanza non derogatoria della disciplina di legge. Non è dunque sufficiente, per derogare alle norme in tema di somministrazione di lavoro o di contratti a termine, che le ordinanze emergenziali prevedano, come avvenuto nel caso di specie, che per ragioni di urgenza si ricorra alla fornitura di lavoro temporaneo, nulla essendo detto rispetto alla deroga alle norme (D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e 21; D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,4 e 5) che disciplinavano ratione temporis tali istituti lavoristici e che prevedevano che le ragioni di ricorso al lavoro a termine fossero esplicitate nel contratto di somministrazione. 24.A tali principi si intende assicurare continuità in questa sede, condividendoli. 25.In conclusione, deve essere accolto il ricorso principale e respinto il ricorso incidentale. 26.11 giudice del rinvio si adeguerà nella decisione ai principi di diritto sopra esposti e prenderà, altresì, in esame la vicenda, sopravvenuta alla definizione del giudizio d' appello ed al deposito del controricorso, della stabilizzazione del FASCINI e della sua dedotta efficacia riparatrice. 27. Si rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese di questo grado_ 28. Il giudice dell'impugnazione, ove pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, può esimersi dalla PROC. nr. 27894/2016 RG attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, a tenore del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo PQM La Corte accoglie il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia— anche per le spese— alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adu
Sentenza Cassazione n. 16585/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris