CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10401/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 del TRIBUNALE di LANCIANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alle sanzioni amministrative accessorie;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Lanciano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di mesi otto di arresto e di euro mille di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 186, commi 1 e 2, lett. c), 2-bis (capo A) e 187, commi 1, 1-bis, C.d.S. (capo B). 2. La Procura generale presso la Corte di appello di L'Aquila ricorre per Cassa- zione avverso la suindicata sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge per omessa pronunzia sulla confisca del veicolo, sanzione amministrativa accessoria ed obbligatoria. 2.2. Violazione di legge per omessa revoca della patente di guida. 3. Il secondo motivo di ricorso, da trattare preliminarmente per ragioni di ordine logico, è fondato. Il Tribunale ha applicato la sospensione della patente per la durata di anni uno, omettendo di rilevare che, ai sensi dell'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, C.d.S., avrebbe dovuto disporre la revoca della patente di guida (Sez. 4, n. 12450 del 04/03/2020, Simonetti, non massimata; Sez. 4, n. 9047 del 12/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). Il legislatore, infatti, con la formulazione letterale della disposizione ("la patente di guida è sempre revocata"), coerente con la ratio di rigore sottesa alla disciplina, ha inteso imporre una prescrizione a carattere oggettivo e ancorare il regime della sanzione alla sola presenza dell'aggravante richiamata. Ciò che viene in considerazione ai fini della revoca è il comportamento dell'a- gente, consistente nell'aver posto in essere, in stato di ebbrezza alcolica, un fatto potenzialmente dannoso e idoneo a determinare una rilevante turbativa nella circo- lazione stradale. All'omessa revoca della patente di guida, ritualmente denunziata, può sopperirsi direttamente da parte del Giudice di legittimità, non implicando la statuizione da adottarsi valutazione di tipo discrezionale (art. 620, lett. I, cod. proc. pen.). 4. Il primo motivo di ricorso è generico. 4.1. Va premesso che è pacifico in giurisprudenza il principio per cui la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento, svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della sta- tuizione adottata dal giudice penale (Sez. 4, n. 17186 del 17/01/2017, Assini, Rv.269605; Sez. 4, n. 32427 del 03/11/2011, dep. 2012, Camerlo, Rv. 253128; Sez. U, n. 89488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210981). L'art. 186, comma 2-quater, C.d.S. prevede espressamente l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis del citato art. 186, anche in caso di «applicazione della pena su richiesta delle parti». L'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. stabilisce che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione ammini- strativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; durata che viene raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. La norma in esame stabilisce, inoltre, che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato «salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato». 4.2. Occorre ricordare, nel caso di specie, che è inammissibile il ricorso per Cas- sazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando gene- ricamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma in- dividuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sin- dacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B, Rv. 264879; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. V, n. 2896 del 9 dicembre 1998, dep. 1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 212610). Invero, il motivo di ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello è inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per violazione del principio di autosufficienza e perché generico, in violazione di quanto disposto dall'art. 581 cod. proc. pen., essendosi il ricorrente limitato a dedurre la mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata confisca del veicolo e alla durata della sospensione della patente di guida ex art. 186, lett. c), C.D.S., senza specificare concretamente in che cosa si concretizzi il vizio dedotto, ma indicando genericamente la mancata applicazione di entrambe le ipotesi alternative della con- fisca del veicolo e del raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della so- spensione della patente. Come è stato costantemente ritenuto da questa Corte, il requisito della specificità dei motivi, richiesto tassativamente dall'art. 581 cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non sola- mente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti deter- minati della decisione gravata, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi di fatto che sono a base delle censure medesime, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il pro- prio sindacato (Sez. 2, n. 2067 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053). Tale condizione non si è assolutamente verificata nella specie, essendo il motivo di impugnazione del tutto generico e aspecifico, denunciando in maniera cumulativa e promiscua la mancanza di motivazione con riferimento all'applicazione delle misure amministrative accessorie, senza indicare i presupposti di fatto necessari alla valuta- zione e cioè se il veicolo appartenga all'imputato, nel qual caso è prevista la confisca, o a persona estranea al reato, ipotesi quest'ultima da cui deriva il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 5994 del 04/02/2020, Gioia, non massimata). 5. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la sospensione della patente di guida, statuizione che va eliminata; va disposta altresì la revoca della patente di guida di [OSCURATO:PERSONA]. Il ri- corso va dichiarato inammissibile nel resto. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione accesso- ria della sospensione della patente di guida, sanzione che elimina; dispone la revoca della patente di guida di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il