Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20118/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARCHETTI2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA],365 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; SOLLISONIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi diPAOLINI ENRICO; [OSCURATO:PERSONA], PAPARELLACORRADO, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di PAPARELLARENATO; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SIERVOGIULIA, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di SIERVOGIUSEPPE; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di SPERNAuNmeZroA re gistro generale 24444/2022Numero sezionale 365/2026GENNARO; [OSCURATO:PERSONA], TRANMumPeEroT dTi rIa ccolta generale 20118/2026ANNALAURA, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi dDait a pubblicazione 16/06/2026TRAMPETTI ANTONIO; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di TURRA’ VINCENZO; tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 1994/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 09/05/2022 R.G.N. 704/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] aprestazione definita del [OSCURATO:PERSONA], ha riformatola sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda deglioriginari ricorrenti volta a conseguire le differenze maturate sultrattamento pensionistico aziendale relativamente al periodoluglio 2013-dicembre 2017 in virtù di un giudicato (sentenza delPretore di Napoli n.17809/94, confermata con sentenza Cass. n.9024/2001) che aveva accertato il diritto a conservare il sistemaNumero registro generale 24444/2022di perequazione automatica della pensione, come disciplinatoN umero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 20118/2026anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 503/92.

Data pubblicazione 16/06/2026Osserva la Corte d’appello che gli appellati, ex dipendenti delBanco di Napoli, hanno rivendicato le differenze maturate sultrattamento pensionistico integrativo per un periodo successivoa quello in cui tutti, in attuazione della facoltà loro concessadall’art. 47 dello Statuto del [OSCURATO:PERSONA] peril personale Banco di Napoli, hanno aderito all’offerta di opzioneper la capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo,ricevendo una somma una tantum corrispondente allacapitalizzazione della rendita vitalizia in base al calcoloContrariamente a quanto sostenuto in primo grado, i giudici diappello hanno ritenuto che per effetto della capitalizzazione siavenuto meno il diritto alla pensione integrativa mensile, equindi, senza il rapporto sottostante, era venuto meno l’oggettodella perequazione, ossia la prestazione da adeguare; erichiamavano altre analoghe pronunce della stessa Corte dimerito.

Diversa era la questione della corretta determinazionedell’una tantum erogata in sede di capitalizzazione della rendita,ossia dell’adeguamento dello zainetto, per effetto dellaperequazione accertata con sentenza in giudicato.

Nel caso inesame i richiedenti non erano più titolari del trattamentopensionistico integrativo, e non potevano rivendicare il dirittoalla perequazione mensile come se fosse un diritto autonomo,sganciato dal trattamento pensionistico da adeguare.

Alriguardo, la Corte territoriale cita una pronuncia della SupremaCorte, ord. n. 29915/2021, secondo la quale la percezione diuna somma capitale una tantum estingue la prestazionepensionistica integrativa periodica, e viene meno il diritto allaNumero registro generale 24444/2022perequazione automatica ex art. 11 d.lgs. 503/92 (all’uopoN umero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 20118/2026richiama altra pronuncia della Corte cass., n.25215/20 par.14D)a.t a pubblicazione 16/06/2026Avverso la sentenza di appello ricorrono per cassazione iricorrenti indicati in rubrica, affidandosi a nove motivi, a cuiIntesa [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] del Gruppo IntesaSanpaolo resistono con controricorso.

Alcuni ricorrenti hannodepositato memorie in prossimità di udienza, rappresentando diaver conciliato la lite, come confermato in memorie deicontroricorrenti.La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 27gennaio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Premettono i ricorrenti che, a seguito della sentenza delPretore di Napoli del 1992, veniva riconosciuta la perequazioneautomatica, fino al luglio 1996 per effetto della normativa (art.2 d.l. 394/96 e art. 59/4 L.449/97) che dapprima aveva sospesoe poi abolito il sistema della perequazione aziendale fino a quelladata operanti.

Per diversa interpretazione l’importo perequativomaturato nel biennio 1994/96 veniva decurtato dal trattamentodi pensione dei mesi successivi al luglio 1996, ma poi numerosesentenze di legittimità avevano respinto la tesi avversaria,evidenziando il valore irretrattabile del giudicato e l’intangibilitàdegli incrementi di pensione maturati per effetto delle sentenzesull’ an debeatur.

Avevano quindi instaurato nel 2018 il giudizioper il pagamento dell’importo supplementare maturato nelperiodo 2013/2017, ma l’istituto bancario contestava che i dirittifossero stati travolti dall’entrata in vigore dell’art. 1, co.55 L.n.243 del 2004.

Agiscono sul doppio giudicato, del riconosciutodiritto alla perequazione aziendale nel periodo 1994/96, e dellaNumero registro generale 24444/2022riconosciuta stabilizzazione dell’importo maturato nel periodoN umero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 20118/2026indicato, con diritto a percepirlo anche per i mesi futuri, Deat a pubblicazione 16/06/2026rilevano che l’adesione al modulo di capitalizzazione predispostodal Fondo non aveva comportato alcuna rinunzia al dirittoautonomamente vantato nei confronti del Banco, rimasto sinoad allora inadempiuto.

Propongono quindi nove motivi di ricorsoavverso la pronuncia della Corte d’appello:-con il primo motivo deducono, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e324 c.p.c., per violazione del giudicato afferente alla sentenzadel Pretore di Napoli del 1994 divenuta definitiva nel 2004,nonché la violazione degli artt. 1218, 1453, 2043 e ss. c.c. peril danno permanente derivante ai ricorrenti dalla decurtatacapitalizzazione della pensione integrativa, non considerata perinadempimento del Banco ai fini della attualizzazione dellapensione spettante; ed ancora, violazione dell’art. 2113 c.c.sulla disponibilità dei diritti e, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4c.p.c., la violazione del minimo costituzionale della motivazionedella sentenza e dell’art. 132 n.4 c.p.c., nonché per omessoesame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le partiai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.;- con il secondo motivo deducono, in relazione all’art. 360 co.1n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112,113 c.p.c., per essere stata fraintesa la questione controversa,relativamente al fatto che non v’era alcuna prestazione di baseo trattamento pensionistico da adeguare ma v’era l’obbligo dicorrispondere un importo fisso rapportato ad un incremento dipensione mensile mai riconosciuto; nonché la violazione degliartt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per violazione del giudicato, e degliartt. 1218, 1453, 2043 c.c. in relazione agli effetti delNumero registro generale 24444/2022consolidato inadempimento; quindi, lamentano, ai sensi dell’art.N umero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 20118/2026360 co.1 n.4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimentDoat a pubblicazione 16/06/2026anche alla stregua degli artt. 132 n.4, 156 co.2, 161 c.p.c., e,in relazione all’art. 360 co.1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circaun fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in riferimentoalla circostanza che non v’era nulla da perequare o adeguarema c’era soltanto una sentenza da ottemperare, sulriconoscimento di un diritto autonomo sganciato dalla pensioneintegrativa;- con il terzo motivo deducono, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. edell’art. 324 c.p.c., per violazione di giudicato, degli artt. 1326,1346, 1362 c.c. in relazione alla corretta interpretazionedell’offerta ed accettazione dell’una tantum, da cui si evince cheil trattamento rivendicato non ha mai fatto parte della pensionedi cui all’art. 1 co.1 dello Statuto e la capitalizzazione hariguardato esclusivamente la pensione in godimento in capo aldisponibilità dei diritti, e degli artt. 1218, 1453, 2043 c.c. suglieffetti del consolidato adempimento, nonché degli artt. 1197 e1285 c.c. sulla arbitrarietà della qualificazione giuridicaavversaria; deducono ancora, in relazione all’art. 360 co.1 n. 4c.p.c., la violazione del minimo costituzionale della motivazionee dell’art. 132 n.4 c.p.c., e, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto didiscussione tra le parti, relativamente alla disamina dei modellidi accettazione e degli atti di adesione;-con il quarto motivo deducono, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2113, 1966,1197, 1230, 1236, 1285 c.c., nonché dell’art. 1362 c.c., inNumero registro generale 24444/2022relazione ai documenti sottoscritti dalle parti dai quali nonN umero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 20118/2026risulta alcuna rinuncia ai diritti accertati con il giudicato; e, iDnat a pubblicazione 16/06/2026relazione all’art. 360 co.1 n.5 c.p.c., l’omesso esame circa unfatto decisivo oggetto di discussione tra le parti sulla necessitàche la volontà abdicativa sia espressa in modo chiaro ecircostanziato;- con il quinto motivo deducono, in relazione all’art. 360 c.1 n.3c.p.c., la violazione de falsa applicazione degli artt. 112 e 113c.p.c. nonché degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., anche inriferimento all’art. 1218 c.c.; e, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 4c.p.c., la violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c. per nullità dellasentenza e del procedimento che ha ricondotto erroneamente laquestione sulla diversa modalità di calcolo della capitalizzazione,oggetto di autonomo e diverso giudizio, poiché l’azione eradiretta verso la banca e non verso il Fondo.

E la violazionedell’art. 360 co.1 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;- con il sesto motivo, deducono in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1362c.c. sulla interpretazione degli artt. 1 co.6 e art. 47 dello [OSCURATO:PERSONA], poiché oggetto della capitalizzazione non era ilcredito in giudicato e rimasto estraneo al trattamentointegrativo; l’accordo era tra il Fondo e il pensionato, ed il Bancoera solidalmente responsabile per le obbligazioni del Fondoquale garanzia per la pensione integrativa trasferita al Fondo;- con il settimo motivo, deducono, in relazione all’art. 360 co.1n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346,1362, 1363, 1366 c.c., e degli artt. 2113, 1965, 1197 c.c., peravere la Corte errato nell’interpretare la volontà della maggiorparte dei pensionati che in sede di accettazione dell’offertaNumero registro generale 24444/2022avevano accettato la capitalizzazione ma con esplicita riserva diN umero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 20118/2026salvezza del contenzioso circa la perequazione della pensioneD;at a pubblicazione 16/06/2026e l’omesso esame di un fatto decisivo più volte affrontato daentrambe le parti, sul tema in oggetto;- con l’ottavo motivo deducono, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 co.2,1342, 1370, 1362 c.c., e l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.360 co. 1 n. 5 c.p.c., per essere stata erroneamente interpretatal’adesione alla capitalizzazione, qualificabile come unadichiarazione di scienza non avente valenza abdicativa deldiritto nascente dal giudicato, idonea come mera quietanza dipagamento, senza alcun effetto preclusivo ai fini dellarivendicazione di un’integrazione della pensione indebitamentenon corrisposta;- infine, con il nono motivo deducono, in relazione all’art. 360co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112e 132 n.4 c.p.c., per l’improprio richiamo a sentenze nonpertinenti della Corte di cassazione sul tema dell’asseritaefficacia estintiva della capitalizzazione; ed anche nullità dellasentenza ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per tale nonpertinente richiamo, ed omesso esame ex art. 360 co. 1 n.5c.p.c. circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositano controricorsoeccependo in primo luogo la inammissibilità del ricorso nella suaformulazione per mescolanza e sovrapposizione di mezzid’impugnazione eterogenei e, sotto vari profili (tra cuil’impropria denuncia ex art. 360 n.4 della violazione dell’art. 112c.p.c., la mancanza di indicazione di fatti storici con riferimentoal vizio di cui all’art. 360 n.5 c.p.c., il difetto di autosufficienzaNumero registro generale 24444/2022per omessa trascrizione delle fonti, la novità delle questioni exN umero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 20118/2026art. 1341 c.c.) e l’infondatezza del ricorso (sulla naturDaat a pubblicazione 16/06/2026dell’accordo e significato della pattuita capitalizzazione, comepercezione nel 2002-2003 di una somma una tantum erisoluzione di ogni rapporto con il Fondo, e sulla confutazionedelle argomentazioni poste a sostegno di ciascun motivo).3.

Nelle memorie depositate in prossimità di udienza, icontroricorrenti precisano che la capitalizzazione costituisce unamodalità alternativa di adempimento della prestazionepensionistica (erogata in unica soluzione in somma capitale) ilcui adempimento estingue l’originaria obbligazione (versamentomensile della pensione integrativa) ex art. 1197 c.c., e siriportano alle proprie conclusioni di inammissibilità einfondatezza; riferiscono, poi, che nelle more del giudizio alcuniricorrenti (i sig. [OSCURATO:PERSONA], Ferro e Terlizzi) avevano conciliato lavertenza.

La difesa di parte ricorrente precisa, in memoria, chei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi [OSCURATO:PERSONA], MorelliAnna Maria hanno conciliato la lite, e deposita scritture private.4.

Preliminarmente deve darsi atto della intervenutaconciliazione come innanzi; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], FerroRosario, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],eredi [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] va pronunciatasentenza di inammissibilità del ricorso per sopravvenutacarenza di interesse a proseguire nel giudizio.

Stante l’alternoesito del giudizio nelle fasi di merito e la soluzione stragiudizialea cui sono pervenute le parti, si dispone per essi lacompensazione delle spese processuali.4.1 - Per tutte le altre parti ricorrenti, il giudizio proceNdumee roin re gistro generale 24444/2022Numero sezionale 365/2026questa sede.

Numero di raccolta generale 20118/2026Data pubblicazione 16/06/20265.

Deve darsi atto dell’orientamento giurisprudenziale dilegittimità che, in varie occasioni e con plurime pronunce, resein epoca successiva alla instaurazione del giudizio di appello e,in gran parte, dopo la pubblicazione della impugnata sentenza,ha confermato la soccombenza delle originarie tesi attoree, conargomentazioni condivise in questa sede e dalle quali la Cortenon ritiene di discostarsi, anche in ragione dei motivi di ricorsoinidonei a superarne la fondatezza.6.

Già con ord. n. 29915/2021 è stato affermato che “in temadi previdenza complementare, la percezione del trattamentopensionistico in una somma capitale "una tantum" determinal'estinzione della prestazione pensionistica integrativa periodica,con conseguente venir meno, da tale momento, del diritto allaperequazione automatica di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 503 del1992”; nella specie, era stata cassata con rinvio la decisione dimerito che, all'esito di un'erronea interpretazione della clausolacontenuta nello statuto del Fondo complementare per gli exdipendenti del Banco di Napoli, aveva riconosciuto a questiultimi le differenze sul trattamento pensionisticocomplementare, nonostante essi avessero optato per lacapitalizzazione della relativa prestazione, ai sensi dell'art. 7,comma 6, lett. a, del d.lgs. n. 124 del 1993, "ratione temporis"vigente.

Ne seguivano varie pronunce in senso analogo(21689/2024, 13966/2024, 18383/2022, 18384/2022,25033/2023, 24910/2023, 25034/2023) rispetto alle qualil’impugnata sentenza della Corte d’appello non si pone affattoin contrasto.Numero registro generale 24444/20227.

I motivi proposti, attesa la loro stretta correlazione, vannoN umero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 20118/2026trattati congiuntamente e, obliterati alcuni profili dDait a pubblicazione 16/06/2026inammissibilità segnalati nel controricorso e condivisibili, vanno,complessivamente, respinti alla stregua delle considerazioni chedi seguito si illustrano.8.

In particolare, riportando le argomentazioni svolte in ord.Cass. n. 25034/2023, che a sua volta richiama le questionivalutate nelle ordinanze n. 18383 e 18384 del 2022, devesianche in questa sede sostenere che non vi sono equivoci nelchiarire l’oggetto del contenzioso che, come nel presentericorso, si assume non compreso dalla Corte d'appello e dallastessa Corte di cassazione, in altri e precedenti provvedimenti;ed invero:««l’oggetto della domanda è sempre stata la pretesa all'esattoadempimento dell'obbligo contenuto nella sentenza nr. 17809del 1994, passata in giudicato ma mai adempiuta dal Banco diNapoli e non certo differenze economiche sul trattamentopensionistico erogato nel periodo dedotto in causa»(pacificamente successivo, ad eccezione di quanto si dirà inrelazione al nono motivo [in questo giudizio corrispondeall’ottavo motivo, n.d.e.], alla cd. capitalizzazione) e che,secondo la tesi dei ricorrenti, dall’erronea comprensione delpetitum e della causa petendi «[…] sostanzialmente,deriverebbero tutti i vizi imputati alla sentenza impugnata siarelativi alla motivazione che ai profili di diritto sostanzialeelencati nei diversi motivi oggetto di ricorso»; la Corte, dunque,ha ben compreso i termini della domanda giudiziale e dellecensure e, ciò nonostante, è pervenuta al rigetto delle domandedei pensionati sulla base di un percorso motivazionale che ilCollegio condivide e che, nei passaggi essenziali, si riporta diNumero registro generale 24444/2022seguito (rinviando per l’ulteriore supporto argomentativo aiN umero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 20118/2026precedenti indicati, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.)D;at a pubblicazione 16/06/2026dopo la c.d. privatizzazione degli enti pubblici creditizi, la l.n.218/90 delegò il Governo ad emanare decreti diretti, tral’altro, a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazionegenerale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti,il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e inquiescenza degli enti pubblici creditizi che, alla data di entratain vigore della stessa legge, erano esclusi o esoneratidall’obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria;all’interno di tale categoria si trovavano anche i dipendenti delBanco di Napoli; la delega fu esercitata con il d.lgs. n. 357/90che stabilì la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi oesonerativi degli enti pubblici creditizi e la riconduzione dei lorodipendenti (attuali, futuri e in quiescenza) nell’ambitodell’assicurazione generale obbligatoria, attraverso l'iscrizionedegli stessi in una [OSCURATO:PERSONA] dell’Inps;la medesima fonte stabilì la contestuale trasformazione deidell'[OSCURATO:PERSONA], con affidamento aglistessi - o, nel caso degli ex regimi esclusivi, direttamente aidatori di lavoro - della funzione di garantire il trattamentoprevidenziale complessivo di maggior favore già goduto daidipendenti in servizio o in pensione al 31 dicembre 1990; conriguardo ai dipendenti già titolari di trattamento pensionistico inessere all’entrata in vigore della l. n. 218/90 (cioè al 21 agosto1990), si prevedeva che la [OSCURATO:PERSONA] assumesse aproprio carico una quota del trattamento (secondo percentualinormativamente indicate) mentre i [OSCURATO:PERSONA] - o i datoridi lavoro - assumessero a proprio carico la differenza tra dettaNumero registro generale 24444/2022quota -incrementata per effetto della disciplina dellaN umero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 20118/2026perequazione automatica dell’assicurazione generaDleat a pubblicazione 16/06/2026obbligatoria- e il trattamento previdenziale complessivo dimaggior favore cui i pensionati avrebbero avuto diritto in baseai soppressi regimi esclusivi o esonerativi;non è controverso, quanto al tema della presente fattispecie,che con la sentenza n.17809/94, passata in giudicato a seguitodella sentenza di questa Corte (n.9024/01), si riconobbe airicorrenti «il diritto alla perequazione […] dal 1° gennaio 1994al 26 luglio 1996 […]».

Altrettanto indiscusso è che dettaperequazione determinò (almeno in astratto, contestandosi chein concreto ciò sia avvenuto) un certo incremento dell’importodella quota del trattamento pensionistico di natura integrativa,rispetto a quella gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'INPS, equindi della quota posta a carico del [OSCURATO:PERSONA] dell’AGO;sulla base di tali premesse teoriche, le ordinanze del 2022(sopra richiamate) affrontano specificamente la questione deglieffetti della capitalizzazione della detta pensione integrativa,rimarcando ancora come, in proposito, non siano ravvisabili«errori o incertezze nella qualificazione della domanda o nelladeterminazione del suo oggetto che, senza possibilità di dubbio,si attesta (a prescindere dalle odierne deduzioni) sulla richiestadi condanna, della ex datrice di lavoro e del Fondo, allaerogazione di una somma mensile per un lasso temporalesuccessivo alla capitalizzazione»;ciò è riscontrabile anche nel caso di specie ove, con il ricorsointroduttivo del giudizio, i ricorrenti, sulla base della sentenzan.17809 cit. e di quelle successive, hanno agito per ottenere laNumero registro generale 24444/2022condanna a corrispondere gli importi dovuti per mancatoN umero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 20118/2026adeguamento dei trattamenti integrativi spettanti; Data pubblicazione 16/06/2026deriva, pertanto, il rigetto delle censure nel loro complesso,perché argomentate in relazione a richieste che, pur legateall’inadempimento del Banco per gli obblighi derivanti dalrichiamato giudicato, non riguardano i criteri di calcolo dellasomma corrisposta a titolo di capitalizzazione, ma investono iltrattamento pensionistico interessato (come sopra si èaccennato) solo dal meccanismo legale di perequazione e nondal giudicato di cui si discute;in definitiva, posto che la richiesta di capitalizzazione hadeterminato l'effetto estintivo della prestazione pensionisticaintegrativa periodica (v. in tal senso, in vicenda relativa ad altroIstituto di credito, Cass.25215/20, punti 14 e ss, e, sia pure adaltri effetti, Cass.11156/10, Cass.29614/11, Cass.16819/17), lapretesa, almeno nei termini in cui risulta concretamentepromossa, non è fondata, come esattamente ritenuto dallaCorte di appello di Napoli»»9.

Tutto ciò posto, in linea con i citati precedenti di questa Cortesui medesimi motivi di ricorso, discende il rigetto del ricorso ela condanna delle parti ricorrenti (con esclusione di quelle chehanno conciliato la lite) al pagamento, a titolo di speseprocessuali in favore delle controricorrenti, di una sommacomplessivamente determinata in dispositivo.10.

Segue la condanna al pagamento del doppio del contributounificato, con esclusione di ricorrenti che hanno conciliato la lite,non ricorrendo per costoro i presupposti dell’art. 13 c. 1 quaterdel DPR 115/2002; invero, come precisato da SU 19976/2024,nell’ipotesi di causa d’inammissibilità sopravvenuta allaproposizione del ricorso per cassazione non ricorroNnumoe ro rie gistro generale 24444/2022Numero sezionale 365/2026presupposti per l’applicazione della norma contemplNaunmetreo di iral ccolta generale 20118/2026raddoppio del contributo, avente natura in senso ampDioat a pubblicazione 16/06/2026sanzionatoria e per tale ragione non suscettibile diinterpretazione estensiva o analogica.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], FerroRosario, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e compensa le speseprocessuali per loro verso i controricorrenti.Rigetta il ricorso nei confronti degli altri ricorrenti che condannaal pagamento in solido delle spese processuali, liquidatecomplessivamente in Euro 10.000,00 oltre accessori di rito.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte di questi ultimi, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARCHETTI2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA],365 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; SOLLISONIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi diPAOLINI ENRICO; [OSCURATO:PERSONA], PAPARELLACORRADO, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di PAPARELLARENATO; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SIERVOGIULIA, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di SIERVOGIUSEPPE; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di SPERNAuNmeZroA re gistro generale 24444/2022Numero sezionale 365/2026GENNARO; [OSCURATO:PERSONA], TRANMumPeEroT dTi rIa ccolta generale 20118/2026ANNALAURA, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi dDait a pubblicazione 16/06/2026TRAMPETTI ANTONIO; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di TURRA’ VINCENZO; tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 1994/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 09/05/2022 R.G.N. 704/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] aprestazione definita del [OSCURATO:PERSONA], ha riformatola sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda deglioriginari ricorrenti volta a conseguire le differenze maturate sultrattamento pensionistico aziendale relativamente al periodoluglio 2013-dicembre 2017 in virtù di un giudicato (sentenza delPretore di Napoli n.17809/94, confermata con sentenza Cass. n.9024/2001) che aveva accertato il diritto a conservare il sistemaNumero registro generale 24444/2022di perequazione automatica della pensione, come disciplinatoN umero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 20118/2026anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 503/92. Data pubblicazione 16/06/2026Osserva la Corte d’appello che gli appellati, ex dipendenti delBanco di Napoli, hanno rivendicato le differenze maturate sultrattamento pensionistico integrativo per un periodo successivoa quello in cui tutti, in attuazione della facoltà loro concessadall’art. 47 dello Statuto del [OSCURATO:PERSONA] peril personale Banco di Napoli, hanno aderito all’offerta di opzioneper la capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo,ricevendo una somma una tantum corrispondente allacapitalizzazione della rendita vitalizia in base al calcoloContrariamente a quanto sostenuto in primo grado, i giudici diappello hanno ritenuto che per effetto della capitalizzazione siavenuto meno il diritto alla pensione integrativa mensile, equindi, senza il rapporto sottostante, era venuto meno l’oggettodella perequazione, ossia la prestazione da adeguare; erichiamavano altre analoghe pronunce della stessa Corte dimerito. Diversa era la questione della corretta determinazionedell’una tantum erogata in sede di capitalizzazione della rendita,ossia dell’adeguamento dello zainetto, per effetto dellaperequazione accertata con sentenza in giudicato. Nel caso inesame i richiedenti non erano più titolari del trattamentopensionistico integrativo, e non potevano rivendicare il dirittoalla perequazione mensile come se fosse un diritto autonomo,sganciato dal trattamento pensionistico da adeguare. Alriguardo, la Corte territoriale cita una pronuncia della SupremaCorte, ord. n. 29915/2021, secondo la quale la percezione diuna somma capitale una tantum estingue la prestazionepensionistica integrativa periodica, e viene meno il diritto allaNumero registro generale 24444/2022perequazione automatica ex art. 11 d.lgs. 503/92 (all’uopoN umero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 20118/2026richiama altra pronuncia della Corte cass., n.25215/20 par.14D)a.t a pubblicazione 16/06/2026Avverso la sentenza di appello ricorrono per cassazione iricorrenti indicati in rubrica, affidandosi a nove motivi, a cuiIntesa [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] del Gruppo IntesaSanpaolo resistono con controricorso. Alcuni ricorrenti hannodepositato memorie in prossimità di udienza, rappresentando diaver conciliato la lite, come confermato in memorie deicontroricorrenti.La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 27gennaio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Premettono i ricorrenti che, a seguito della sentenza delPretore di Napoli del 1992, veniva riconosciuta la perequazioneautomatica, fino al luglio 1996 per effetto della normativa (art.2 d.l. 394/96 e art. 59/4 L.449/97) che dapprima aveva sospesoe poi abolito il sistema della perequazione aziendale fino a quelladata operanti. Per diversa interpretazione l’importo perequativomaturato nel biennio 1994/96 veniva decurtato dal trattamentodi pensione dei mesi successivi al luglio 1996, ma poi numerosesentenze di legittimità avevano respinto la tesi avversaria,evidenziando il valore irretrattabile del giudicato e l’intangibilitàdegli incrementi di pensione maturati per effetto delle sentenzesull’ an debeatur. Avevano quindi instaurato nel 2018 il giudizioper il pagamento dell’importo supplementare maturato nelperiodo 2013/2017, ma l’istituto bancario contestava che i dirittifossero stati travolti dall’entrata in vigore dell’art. 1, co.55 L.n.243 del 2004. Agiscono sul doppio giudicato, del riconosciutodiritto alla perequazione aziendale nel periodo 1994/96, e dellaNumero registro generale 24444/2022riconosciuta stabilizzazione dell’importo maturato nel periodoN umero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 20118/2026indicato, con diritto a percepirlo anche per i mesi futuri, Deat a pubblicazione 16/06/2026rilevano che l’adesione al modulo di capitalizzazione predispostodal Fondo non aveva comportato alcuna rinunzia al dirittoautonomamente vantato nei confronti del Banco, rimasto sinoad allora inadempiuto. Propongono quindi nove motivi di ricorsoavverso la pronuncia della Corte d’appello:-con il primo motivo deducono, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e324 c.p.c., per violazione del giudicato afferente alla sentenzadel Pretore di Napoli del 1994 divenuta definitiva nel 2004,nonché la violazione degli artt. 1218, 1453, 2043 e ss. c.c. peril danno permanente derivante ai ricorrenti dalla decurtatacapitalizzazione della pensione integrativa, non considerata perinadempimento del Banco ai fini della attualizzazione dellapensione spettante; ed ancora, violazione dell’art. 2113 c.c.sulla disponibilità dei diritti e, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4c.p.c., la violazione del minimo costituzionale della motivazionedella sentenza e dell’art. 132 n.4 c.p.c., nonché per omessoesame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le partiai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.;- con il secondo motivo deducono, in relazione all’art. 360 co.1n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112,113 c.p.c., per essere stata fraintesa la questione controversa,relativamente al fatto che non v’era alcuna prestazione di baseo trattamento pensionistico da adeguare ma v’era l’obbligo dicorrispondere un importo fisso rapportato ad un incremento dipensione mensile mai riconosciuto; nonché la violazione degliartt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per violazione del giudicato, e degliartt. 1218, 1453, 2043 c.c. in relazione agli effetti delNumero registro generale 24444/2022consolidato inadempimento; quindi, lamentano, ai sensi dell’art.N umero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 20118/2026360 co.1 n.4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimentDoat a pubblicazione 16/06/2026anche alla stregua degli artt. 132 n.4, 156 co.2, 161 c.p.c., e,in relazione all’art. 360 co.1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circaun fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in riferimentoalla circostanza che non v’era nulla da perequare o adeguarema c’era soltanto una sentenza da ottemperare, sulriconoscimento di un diritto autonomo sganciato dalla pensioneintegrativa;- con il terzo motivo deducono, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. edell’art. 324 c.p.c., per violazione di giudicato, degli artt. 1326,1346, 1362 c.c. in relazione alla corretta interpretazionedell’offerta ed accettazione dell’una tantum, da cui si evince cheil trattamento rivendicato non ha mai fatto parte della pensionedi cui all’art. 1 co.1 dello Statuto e la capitalizzazione hariguardato esclusivamente la pensione in godimento in capo aldisponibilità dei diritti, e degli artt. 1218, 1453, 2043 c.c. suglieffetti del consolidato adempimento, nonché degli artt. 1197 e1285 c.c. sulla arbitrarietà della qualificazione giuridicaavversaria; deducono ancora, in relazione all’art. 360 co.1 n. 4c.p.c., la violazione del minimo costituzionale della motivazionee dell’art. 132 n.4 c.p.c., e, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto didiscussione tra le parti, relativamente alla disamina dei modellidi accettazione e degli atti di adesione;-con il quarto motivo deducono, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2113, 1966,1197, 1230, 1236, 1285 c.c., nonché dell’art. 1362 c.c., inNumero registro generale 24444/2022relazione ai documenti sottoscritti dalle parti dai quali nonN umero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 20118/2026risulta alcuna rinuncia ai diritti accertati con il giudicato; e, iDnat a pubblicazione 16/06/2026relazione all’art. 360 co.1 n.5 c.p.c., l’omesso esame circa unfatto decisivo oggetto di discussione tra le parti sulla necessitàche la volontà abdicativa sia espressa in modo chiaro ecircostanziato;- con il quinto motivo deducono, in relazione all’art. 360 c.1 n.3c.p.c., la violazione de falsa applicazione degli artt. 112 e 113c.p.c. nonché degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., anche inriferimento all’art. 1218 c.c.; e, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 4c.p.c., la violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c. per nullità dellasentenza e del procedimento che ha ricondotto erroneamente laquestione sulla diversa modalità di calcolo della capitalizzazione,oggetto di autonomo e diverso giudizio, poiché l’azione eradiretta verso la banca e non verso il Fondo. E la violazionedell’art. 360 co.1 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;- con il sesto motivo, deducono in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1362c.c. sulla interpretazione degli artt. 1 co.6 e art. 47 dello [OSCURATO:PERSONA], poiché oggetto della capitalizzazione non era ilcredito in giudicato e rimasto estraneo al trattamentointegrativo; l’accordo era tra il Fondo e il pensionato, ed il Bancoera solidalmente responsabile per le obbligazioni del Fondoquale garanzia per la pensione integrativa trasferita al Fondo;- con il settimo motivo, deducono, in relazione all’art. 360 co.1n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346,1362, 1363, 1366 c.c., e degli artt. 2113, 1965, 1197 c.c., peravere la Corte errato nell’interpretare la volontà della maggiorparte dei pensionati che in sede di accettazione dell’offertaNumero registro generale 24444/2022avevano accettato la capitalizzazione ma con esplicita riserva diN umero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 20118/2026salvezza del contenzioso circa la perequazione della pensioneD;at a pubblicazione 16/06/2026e l’omesso esame di un fatto decisivo più volte affrontato daentrambe le parti, sul tema in oggetto;- con l’ottavo motivo deducono, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 co.2,1342, 1370, 1362 c.c., e l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.360 co. 1 n. 5 c.p.c., per essere stata erroneamente interpretatal’adesione alla capitalizzazione, qualificabile come unadichiarazione di scienza non avente valenza abdicativa deldiritto nascente dal giudicato, idonea come mera quietanza dipagamento, senza alcun effetto preclusivo ai fini dellarivendicazione di un’integrazione della pensione indebitamentenon corrisposta;- infine, con il nono motivo deducono, in relazione all’art. 360co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112e 132 n.4 c.p.c., per l’improprio richiamo a sentenze nonpertinenti della Corte di cassazione sul tema dell’asseritaefficacia estintiva della capitalizzazione; ed anche nullità dellasentenza ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per tale nonpertinente richiamo, ed omesso esame ex art. 360 co. 1 n.5c.p.c. circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositano controricorsoeccependo in primo luogo la inammissibilità del ricorso nella suaformulazione per mescolanza e sovrapposizione di mezzid’impugnazione eterogenei e, sotto vari profili (tra cuil’impropria denuncia ex art. 360 n.4 della violazione dell’art. 112c.p.c., la mancanza di indicazione di fatti storici con riferimentoal vizio di cui all’art. 360 n.5 c.p.c., il difetto di autosufficienzaNumero registro generale 24444/2022per omessa trascrizione delle fonti, la novità delle questioni exN umero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 20118/2026art. 1341 c.c.) e l’infondatezza del ricorso (sulla naturDaat a pubblicazione 16/06/2026dell’accordo e significato della pattuita capitalizzazione, comepercezione nel 2002-2003 di una somma una tantum erisoluzione di ogni rapporto con il Fondo, e sulla confutazionedelle argomentazioni poste a sostegno di ciascun motivo).3. Nelle memorie depositate in prossimità di udienza, icontroricorrenti precisano che la capitalizzazione costituisce unamodalità alternativa di adempimento della prestazionepensionistica (erogata in unica soluzione in somma capitale) ilcui adempimento estingue l’originaria obbligazione (versamentomensile della pensione integrativa) ex art. 1197 c.c., e siriportano alle proprie conclusioni di inammissibilità einfondatezza; riferiscono, poi, che nelle more del giudizio alcuniricorrenti (i sig. [OSCURATO:PERSONA], Ferro e Terlizzi) avevano conciliato lavertenza. La difesa di parte ricorrente precisa, in memoria, chei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi [OSCURATO:PERSONA], MorelliAnna Maria hanno conciliato la lite, e deposita scritture private.4. Preliminarmente deve darsi atto della intervenutaconciliazione come innanzi; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], FerroRosario, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],eredi [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] va pronunciatasentenza di inammissibilità del ricorso per sopravvenutacarenza di interesse a proseguire nel giudizio. Stante l’alternoesito del giudizio nelle fasi di merito e la soluzione stragiudizialea cui sono pervenute le parti, si dispone per essi lacompensazione delle spese processuali.4.1 - Per tutte le altre parti ricorrenti, il giudizio proceNdumee roin re gistro generale 24444/2022Numero sezionale 365/2026questa sede. Numero di raccolta generale 20118/2026Data pubblicazione 16/06/20265. Deve darsi atto dell’orientamento giurisprudenziale dilegittimità che, in varie occasioni e con plurime pronunce, resein epoca successiva alla instaurazione del giudizio di appello e,in gran parte, dopo la pubblicazione della impugnata sentenza,ha confermato la soccombenza delle originarie tesi attoree, conargomentazioni condivise in questa sede e dalle quali la Cortenon ritiene di discostarsi, anche in ragione dei motivi di ricorsoinidonei a superarne la fondatezza.6. Già con ord. n. 29915/2021 è stato affermato che “in temadi previdenza complementare, la percezione del trattamentopensionistico in una somma capitale "una tantum" determinal'estinzione della prestazione pensionistica integrativa periodica,con conseguente venir meno, da tale momento, del diritto allaperequazione automatica di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 503 del1992”; nella specie, era stata cassata con rinvio la decisione dimerito che, all'esito di un'erronea interpretazione della clausolacontenuta nello statuto del Fondo complementare per gli exdipendenti del Banco di Napoli, aveva riconosciuto a questiultimi le differenze sul trattamento pensionisticocomplementare, nonostante essi avessero optato per lacapitalizzazione della relativa prestazione, ai sensi dell'art. 7,comma 6, lett. a, del d.lgs. n. 124 del 1993, "ratione temporis"vigente. Ne seguivano varie pronunce in senso analogo(21689/2024, 13966/2024, 18383/2022, 18384/2022,25033/2023, 24910/2023, 25034/2023) rispetto alle qualil’impugnata sentenza della Corte d’appello non si pone affattoin contrasto.Numero registro generale 24444/20227. I motivi proposti, attesa la loro stretta correlazione, vannoN umero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 20118/2026trattati congiuntamente e, obliterati alcuni profili dDait a pubblicazione 16/06/2026inammissibilità segnalati nel controricorso e condivisibili, vanno,complessivamente, respinti alla stregua delle considerazioni chedi seguito si illustrano.8. In particolare, riportando le argomentazioni svolte in ord.Cass. n. 25034/2023, che a sua volta richiama le questionivalutate nelle ordinanze n. 18383 e 18384 del 2022, devesianche in questa sede sostenere che non vi sono equivoci nelchiarire l’oggetto del contenzioso che, come nel presentericorso, si assume non compreso dalla Corte d'appello e dallastessa Corte di cassazione, in altri e precedenti provvedimenti;ed invero:««l’oggetto della domanda è sempre stata la pretesa all'esattoadempimento dell'obbligo contenuto nella sentenza nr. 17809del 1994, passata in giudicato ma mai adempiuta dal Banco diNapoli e non certo differenze economiche sul trattamentopensionistico erogato nel periodo dedotto in causa»(pacificamente successivo, ad eccezione di quanto si dirà inrelazione al nono motivo [in questo giudizio corrispondeall’ottavo motivo, n.d.e.], alla cd. capitalizzazione) e che,secondo la tesi dei ricorrenti, dall’erronea comprensione delpetitum e della causa petendi «[…] sostanzialmente,deriverebbero tutti i vizi imputati alla sentenza impugnata siarelativi alla motivazione che ai profili di diritto sostanzialeelencati nei diversi motivi oggetto di ricorso»; la Corte, dunque,ha ben compreso i termini della domanda giudiziale e dellecensure e, ciò nonostante, è pervenuta al rigetto delle domandedei pensionati sulla base di un percorso motivazionale che ilCollegio condivide e che, nei passaggi essenziali, si riporta diNumero registro generale 24444/2022seguito (rinviando per l’ulteriore supporto argomentativo aiN umero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 20118/2026precedenti indicati, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.)D;at a pubblicazione 16/06/2026dopo la c.d. privatizzazione degli enti pubblici creditizi, la l.n.218/90 delegò il Governo ad emanare decreti diretti, tral’altro, a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazionegenerale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti,il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e inquiescenza degli enti pubblici creditizi che, alla data di entratain vigore della stessa legge, erano esclusi o esoneratidall’obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria;all’interno di tale categoria si trovavano anche i dipendenti delBanco di Napoli; la delega fu esercitata con il d.lgs. n. 357/90che stabilì la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi oesonerativi degli enti pubblici creditizi e la riconduzione dei lorodipendenti (attuali, futuri e in quiescenza) nell’ambitodell’assicurazione generale obbligatoria, attraverso l'iscrizionedegli stessi in una [OSCURATO:PERSONA] dell’Inps;la medesima fonte stabilì la contestuale trasformazione deidell'[OSCURATO:PERSONA], con affidamento aglistessi - o, nel caso degli ex regimi esclusivi, direttamente aidatori di lavoro - della funzione di garantire il trattamentoprevidenziale complessivo di maggior favore già goduto daidipendenti in servizio o in pensione al 31 dicembre 1990; conriguardo ai dipendenti già titolari di trattamento pensionistico inessere all’entrata in vigore della l. n. 218/90 (cioè al 21 agosto1990), si prevedeva che la [OSCURATO:PERSONA] assumesse aproprio carico una quota del trattamento (secondo percentualinormativamente indicate) mentre i [OSCURATO:PERSONA] - o i datoridi lavoro - assumessero a proprio carico la differenza tra dettaNumero registro generale 24444/2022quota -incrementata per effetto della disciplina dellaN umero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 20118/2026perequazione automatica dell’assicurazione generaDleat a pubblicazione 16/06/2026obbligatoria- e il trattamento previdenziale complessivo dimaggior favore cui i pensionati avrebbero avuto diritto in baseai soppressi regimi esclusivi o esonerativi;non è controverso, quanto al tema della presente fattispecie,che con la sentenza n.17809/94, passata in giudicato a seguitodella sentenza di questa Corte (n.9024/01), si riconobbe airicorrenti «il diritto alla perequazione […] dal 1° gennaio 1994al 26 luglio 1996 […]». Altrettanto indiscusso è che dettaperequazione determinò (almeno in astratto, contestandosi chein concreto ciò sia avvenuto) un certo incremento dell’importodella quota del trattamento pensionistico di natura integrativa,rispetto a quella gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'INPS, equindi della quota posta a carico del [OSCURATO:PERSONA] dell’AGO;sulla base di tali premesse teoriche, le ordinanze del 2022(sopra richiamate) affrontano specificamente la questione deglieffetti della capitalizzazione della detta pensione integrativa,rimarcando ancora come, in proposito, non siano ravvisabili«errori o incertezze nella qualificazione della domanda o nelladeterminazione del suo oggetto che, senza possibilità di dubbio,si attesta (a prescindere dalle odierne deduzioni) sulla richiestadi condanna, della ex datrice di lavoro e del Fondo, allaerogazione di una somma mensile per un lasso temporalesuccessivo alla capitalizzazione»;ciò è riscontrabile anche nel caso di specie ove, con il ricorsointroduttivo del giudizio, i ricorrenti, sulla base della sentenzan.17809 cit. e di quelle successive, hanno agito per ottenere laNumero registro generale 24444/2022condanna a corrispondere gli importi dovuti per mancatoN umero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 20118/2026adeguamento dei trattamenti integrativi spettanti; Data pubblicazione 16/06/2026deriva, pertanto, il rigetto delle censure nel loro complesso,perché argomentate in relazione a richieste che, pur legateall’inadempimento del Banco per gli obblighi derivanti dalrichiamato giudicato, non riguardano i criteri di calcolo dellasomma corrisposta a titolo di capitalizzazione, ma investono iltrattamento pensionistico interessato (come sopra si èaccennato) solo dal meccanismo legale di perequazione e nondal giudicato di cui si discute;in definitiva, posto che la richiesta di capitalizzazione hadeterminato l'effetto estintivo della prestazione pensionisticaintegrativa periodica (v. in tal senso, in vicenda relativa ad altroIstituto di credito, Cass.25215/20, punti 14 e ss, e, sia pure adaltri effetti, Cass.11156/10, Cass.29614/11, Cass.16819/17), lapretesa, almeno nei termini in cui risulta concretamentepromossa, non è fondata, come esattamente ritenuto dallaCorte di appello di Napoli»»9. Tutto ciò posto, in linea con i citati precedenti di questa Cortesui medesimi motivi di ricorso, discende il rigetto del ricorso ela condanna delle parti ricorrenti (con esclusione di quelle chehanno conciliato la lite) al pagamento, a titolo di speseprocessuali in favore delle controricorrenti, di una sommacomplessivamente determinata in dispositivo.10. Segue la condanna al pagamento del doppio del contributounificato, con esclusione di ricorrenti che hanno conciliato la lite,non ricorrendo per costoro i presupposti dell’art. 13 c. 1 quaterdel DPR 115/2002; invero, come precisato da SU 19976/2024,nell’ipotesi di causa d’inammissibilità sopravvenuta allaproposizione del ricorso per cassazione non ricorroNnumoe ro rie gistro generale 24444/2022Numero sezionale 365/2026presupposti per l’applicazione della norma contemplNaunmetreo di iral ccolta generale 20118/2026raddoppio del contributo, avente natura in senso ampDioat a pubblicazione 16/06/2026sanzionatoria e per tale ragione non suscettibile diinterpretazione estensiva o analogica. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], FerroRosario, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e compensa le speseprocessuali per loro verso i controricorrenti.Rigetta il ricorso nei confronti degli altri ricorrenti che condannaal pagamento in solido delle spese processuali, liquidatecomplessivamente in Euro 10.000,00 oltre accessori di rito.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte di questi ultimi, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026.La PresidenteLucia Esposito
Sentenza Cassazione n. 20118/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris